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Vigilanza. Interrogazione parlamentare

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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIV LEGISLATURA ------
860a
SEDUTA PUBBLICA

  MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

(Antimeridiana)

 MALABARBA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso:

che nel mese di aprile 2005 è stato sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'accordo riguardante il piano di formazione del personale per l'anno 2005 il cui importo è di 794.633,00 euro;

che tale accordo, tra l'altro, prevede che la Direzione Generale per l'Ispezione del Lavoro, istituita presso il Ministero a seguito del decreto legislativo n. 124 del 23.04.04 con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive, potrà disporre effettivamente di una somma di 40.000,00 euro per la realizzazione di due corsi, uno relativo alla "legge Biagi" ed al decreto legislativo n. 124/04 che prevede come destinatari gli ispettori del lavoro amministrativi e tecnici, addetti alla vigilanza ed al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso gli uffici periferici del Ministero; l'altro corso, sempre sui medesimi argomenti, ha come destinatari i soli dirigenti;

tenuto conto:

che il decreto legislativo n. 124/04, in applicazione della delega contenuta nell'art. 8 della legge n. 30/2003 (riforma del mercato del lavoro), non modifica la normativa esistente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e che, in tema di grandi rischi, per contrastare la piaga degli infortuni sul lavoro, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.10.1997, n. 412, sono stati restituiti anche all'Ispettorato del Lavoro (ora Direzioni Provinciali del Lavoro) i compiti di vigilanza nel settore edile;

che tale decisione legislativa ha il merito di ricollegare nel caso specifico organicamente ad un unico ente la vigilanza sulla regolarità del rapporto di lavoro tra impresa e dipendenti e condizioni di sicurezza sul posto di lavoro, legame inscindibile e che in generale è trascurato a vantaggio di una divisione dei ruoli che porta ad ispezioni parziali nei settori produttivi ove viene accertata la ragione di inadempienze ed infortuni senza metterla in relazione alla regolarità o meno del rapporto di lavoro;

considerato:

il fatto che gli ispettori del lavoro ricoprono per legge la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria a differenza degli accertatori della sicurezza del lavoro (termine corretto) impiegati presso le ASL, che acquisiscono tale qualifica solo dopo specifica indicazione prefettizia e tale circostanza consente ormai da tempo alle Procure della Repubblica territorialmente competenti di affidare, in tutti gli ambiti lavorativi, indagini conoscitive, accertative e probatorie sia in tema di sicurezza ed igiene del lavoro sia in tema di prevenzione infortuni e di inchieste infortuni, agli ispettori del lavoro;

che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonostante le competenze sopra specificate e gli ambiti provinciali in cui operano gli ispettori nonché le decine di migliaia di richieste d'intervento provenienti da enti pubblici privati e da singoli cittadini, ha organici ridotti al di sotto di minimi storici, in assenza di programmazione per il necessario turn over derivante dall'età media del personale;

che il personale ispettivo opera ormai con mezzi propri ed a spese proprie, con uno spirito di abnegazione difficilmente riscontrabile in altre circostanze, senza percepire nei termini previsti i rimborsi né tanto meno le indennità, finanche gli straordinari, che vengono tramutati in migliaia di ore di riposo compensativo rivelandosi un danno effettivo per la collettività e per la funzionalità del servizio, che vede ulteriormente diminuire il personale disponibile;

che nella tabella fornita dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali in data 14/7/2004, in occasione della presentazione della proposta sulla rideterminazione delle dotazioni organiche, viene evidenziato il rapporto tra numero delle aziende esistenti e personale ispettivo, ove il personale ispettivo appare assolutamente sovrastimato poiché nella dicitura "personale dell'area ispettiva" sono inclusi anche gli impiegati amministrativi di supporto, tra l'altro privi della tessera ispettiva e quindi incapaci giuridicamente di poter compier un qualsiasi atto accertativo;

che il numero degli ispettori tecnici è assolutamente inferiore a quello degli ispettori amministrativi già di per sé ridotto al di là di minimi accettabili per produrre un qualche risultato con efficacia;

che i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono i seguenti:

Ambito territoriale

Numero aziende

Personale dell'area ispettiva

Numero di aziende per unità di personale

Abruzzo

12.640

55

2.298

Basilicata

56.050

36

1.557

Calabria

204.992

142

1.444

Campania

316.631

276

1.147

Emilia Romagna

404.724

138

2.933

Friuli-Venezia Giulia

108.792

49

2.220

Lazio

546.726

312

1.752

Liguria

191.714

83

2.310

Lombardia

906.899

236

3.843

Marche

163.273

75

2.177

Molise

33.537

39

860

Piemonte

427.292

152

2.811

Puglia

383.967

215

1.786

Sardegna

135.181

80

1.690

Toscana

360.472

172

2.096

Umbria

90.513

49

1.847

Veneto

427.670

116

3.687

Valle D'Aosta

12.654

20

633

Totale

4.897.495

2.245

2.182

 

che in realtà, ad esempio, la situazione degli organici ispettivi presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma è la seguente: ispettori della vigilanza ordinaria 91 (sulla carta), addetti alla vigilanza 20, ispettori tecnici 10;

che, sebbene sia stato espletato di recente un concorso per l'assunzione di 800 ispettori, tale numero non tiene conto in alcun modo del carico di lavoro attualmente pendente presso le singole Direzioni Provinciali del Lavoro e del numero di ispettori che da qui ai prossimi tre anni lascerà l'Amministrazione per andare in pensione (media nazionale di visita per singola azienda in considerazione del numero delle imprese e del numero degli ispettori: una ogni 12 anni di attività);

che dal punto di vista legislativo si è assistito negli ultimi anni ad un'inversione di tendenza per cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato incaricato, tramite i propri organi ispettivi, di scovare immigrati clandestini, forse in ossequio ai relatori della "legge Bossi-Fini", piuttosto che di incrementare i controlli nelle materie di competenza, controlli che la cosiddetta riforma dei servizi ispettivi ha complicato ulteriormente e allungato artificiosamente in termini di prescrizione, consentendo ancora di più all'impresa che viola costantemente le norme di legge quell'impunità già acquisita da tempo in materia fiscale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria l'istituzione di corsi di formazione ed aggiornamento per tutti gli ispettori dell'area della vigilanza amministrativa sulla legge n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed un coordinamento degli ispettori della prevenzione, igiene e sicurezza presso tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro;

se il Ministero non ritenga prioritaria l'istituzione di corsi di formazione ed aggiornamento per tutti gli ispettori, quantomeno per gli ispettori della prevenzione, igiene e sicurezza, sul decreto legislativo n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni e sul decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, ovvero sulla normativa che ha recepito la legislazione europea in materia di sicurezza sui cantieri mobili e temporanei responsabilizzando in tema di sicurezza committenti, professionisti e tecnici, imprese e lavoratori;

se il Ministero non ritenga altresì necessaria la programmazione ed il coordinamento, nei e tra i suoi servizi ispettivi, di una sistematica attività di vigilanza sugli appalti pubblici e privati, a cominciare dalle grandi opere, ma non solo, che ricolleghi organicamente la vigilanza sugli appalti, quella sulla regolarità del rapporto di lavoro e quella sulla sicurezza, in un'azione univoca in grado di incidere realmente sulle condizioni di lavoro e sulla salvaguardia dell'integrità fisica dei lavoratori;

se il Ministro non ritenga necessario potenziare le dotazioni organiche relative ai profili professionali della vigilanza, per esempio istituendo dei corsi di formazione per ispettori del lavoro, con rilascio della tessera ispettiva, indirizzati al personale amministrativo dell'area C attualmente impiegato in tutti i settori del Ministero, anche non in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno a tale qualifica, cioè senza laurea ma con il diploma di scuola media di secondo grado.

(4-09307)

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