ACCORDO CON LE OO.SS. A LIVELLO NAZIONALE SULLE TIPOLOGIE E ARTICOLAZIONI DEGLI ORARI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 17 DEL CCNI DI AMMINISTRAZIONE SOTTOSCRITTO IL 25.10.2000.

Addì 5 marzo 2002, alle ore 9,30, in prosecuzione della riunione del 21 febbraio 2002, si incontrano, presso i locali di Via Flavia,6 – II piano, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i rappresentanti delle OO.SS. a livello nazionale: CGIL/ FP – CISL/FPS – UIL/PA – SALL/UNSA/CONFSAL - UGL/STAT/ANDCD – RDB STATALI – FAS/CISAL - FAS.

Presiede la riunione il Dr. Guido Bolaffi – Capo Dipartimento.

Sono presenti per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Dr.ssa Bruna Bagalino – Direttore Generale Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr. Alessandro Falco – Dirigente div.XIII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva
Dr.ssa Anna Belguardi – Dirigente div.V - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Elena D’Angelo – Dirigente div.I - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Dora Rotili – Dirigente div.III - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Rossella Viaggio - div.XIII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Gabriella Magrì - div.XIII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Rosanna Russoniello - div.VII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Dr.ssa Delia Massa D’Elia - div.VII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;
Sig.ra Elsa Zarra - div.VI - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva;

Sono presenti per le OO.SS.:

CGIL/FP: Roberto Giordano, Antonio Ventrelli, Bruno Nobile, Antonio Zito, Paola Colonnelli;
CISL/FPS:Immacolata Dui, Massimo Califano, Paola Raparelli;
UIL/PA: Paolo Cataldi; Francesco Acri, Orlando Grimaldi;
SALL/UNSA/CONFSAL:Giuseppe Panei, Nino Luciano;
UGL/STAT/ANDCD: Maurizio Pisani, Michele Cavaliere;
RDB/STATALI: Cataldo Di Napoli, Pietro Tagliatesta, Claudio Sabani;
FAS/CISAL - FAS:

Svolgono compiti di segreteria: Daniela Corallo, Paola Franzosa, Anna Maria Bucci.

PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dall’art. 17 del vigente CCNI di Amministrazione, sottoscritto in data 25 ottobre 2000, alla luce anche del recente riassetto organizzativo che ha visto l’accorpamento dell’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale con l’ex Dipartimento degli affari sociali – Presidenza Consiglio Ministri - si rende necessario, nell’ambito dei principi fissati dalla normativa contrattuale di comparto, individuare i criteri generali che sovrintendono alla definizione delle diverse tipologie ed articolazioni di orario di lavoro, al fine di pervenire ad un sistema di regole uniformi tra l’amministrazione centrale e periferica.

Nell’ambito di tali criteri generali, ciascuna sede di contrattazione decentrata definirà la propria organizzazione oraria di lavoro sulla base di regole che tengano conto delle esigenze di servizio, dell’utenza e del personale - anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio – nonché dei provvedimenti adottati dai sindaci, sulla base della normativa vigente per il coordinamento dei tempi delle città. La rilevazione automatica delle presenze, poi, consentirà l’introduzione di un’articolazione oraria più flessibile atta a meglio contemperare le predette esigenze.

Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, in servizio presso le strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

            Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa ed agli accordi collettivi nazionali vigenti.

            Le disposizioni che risultassero incompatibili con quelle contenute nella normativa in vigore e negli accordi collettivi nazionali, cessano di avere efficacia.

§ 1.    ORARIO DI SERVIZIO

Periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici e l’erogazione dei servizi all’utenza.

§         L’orario di servizio degli Uffici periferici, è individuato dai Dirigenti preposti alle DRL e DPL, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare le prestazioni da assicurare - secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza - nonché le risorse disponibili e raccordandosi con le determinazioni assunte dai sindaci nell’ambito del potere di coordinamento e di riorganizzazione degli orari degli esercizi pubblici.

Di norma tale orario si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, anche nelle ore pomeridiane, nell’arco temporale massimo 7,30- 18,30, e nella giornata del sabato mattina, nell’arco temporale massimo 7,30- 14,00, esclusivamente per il funzionamento del “Presidio”, eventualmente, istituito presso il Servizio Ispezione Lavoro delle DPL.

§         Per gli Uffici dell’Amministrazione centrale, al fine di assicurare una coordinata funzionalità delle strutture, l’orario di servizio viene definito in questa sede come segue:

-         dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nei giorni dal Lunedì al Venerdì;

-         dalle ore 7,30 alle ore 14,00 nella giornata del Sabato, esclusivamente per gli Uffici della Segreteria del Ministro, del Capo di Gabinetto e dei Capi Dipartimento, e per l’Ufficio Stampa.

             In sede locale, previa consultazione con le RSU e le OO.SS., saranno individuati, i servizi che, per la peculiarità della prestazione da svolgere in ragione delle esigenze funzionali, potranno derogare all’orario di servizio determinato, anticipandone l’inizio o procrastinandone il termine.

 § 2.    ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza.

 L’orario di apertura al pubblico degli uffici che hanno rapporti con l’utenza verrà individuato dai Dirigenti Generali preposti alle singole Direzioni, per l’Amministrazione centrale, e dai Dirigenti preposti delle DRL e DPL, per l’Amministrazione periferica, previa consultazione con le RSU e le OO.SS.

 Di norma, l’accesso al pubblico è consentito nell’ambito del seguente orario:

 -         dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 dal lunedì al giovedì;

-         dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il venerdì;

-         dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il sabato, esclusivamente per le DPL – SIL ove si svolga   attività di Presidio.

             Potrà essere individuato un diverso orario all’interno delle singole strutture, in ragione delle specifiche esigenze e delle risorse disponibili nonché delle disposizioni previste dall’art. 26 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (orari della Pubblica Amministrazione), tenuto conto dell’arco temporale, individuato dalla struttura, entro il quale deve essere assicurata la presenza di tutti gli addetti all’unità organica (vedi § 4).

 § 3.    ORARIO DI LAVORO

Funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall’articolazione dell’orario di servizio.

 L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato su cinque o sei giorni settimanali dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

 Il rispetto dell’orario di lavoro è assicurato mediante controlli obiettivi e di tipo automatizzato.

 L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le eventuali ore di straordinario.

 Da tale limite sono escluse le funzioni di diretta collaborazione all’opera del Ministro nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge.

 A.       L’orario ordinario di lavoro, articolato su cinque giornate, si attua:

 1.      con la prosecuzione della prestazione lavorativa fino al completamento dell’orario d’obbligo con due rientri pomeridiani, in giorni prefissati per ciascun dipendente.

E’ consentito - negli uffici che assicurano l’orario di servizio pomeridiano in più di due giorni settimanali - previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio, il differimento per motivate esigenze personali, del rientro pomeridiano in altro giorno della settimana; in tal caso, il rientro del venerdì può essere anticipato in altro giorno della stessa settimana ovvero differito alla settimana successiva.

 2. Con cinque rientri pomeridiani, con prestazioni giornaliere pari a 7,12 ore per cinque giorni la settimana. Tale modalità potrà essere utilizzata nella misura massima di un terzo, arrotondato per eccesso, del personale in servizio presso ciascuna struttura di livello dirigenziale, anche al fine di poter consentire l’apertura pomeridiana degli uffici.

Qualora il numero delle richieste da parte del personale dovesse superare il contingente sopra indicato, si provvederà ad istituire in sede locale apposita graduatoria per l’ammissione alla fruizione della predetta tipologia oraria, utilizzando, in ordine di priorità, i seguenti criteri:

-         destinatari dei benefici previsti dalla legge 104/92;

-         gravi condizioni che incidano sulla capacità di spostamento del dipendente in conseguenza di terapie salvavita ed assimilabili come emodialisi, chemioterapia e trattamento per infezione HIV- AIDS nonché cure di riabilitazione post traumi e post interventi chirurgici;

-         gravi condizioni di salute del coniuge o del convivente, figli, parenti e affini entro il secondo grado che comportino la necessità di particolare assistenza;

-         figli minori in età prescolare o scolare fino a 12 anni;

-         attività di volontariato presso associazioni con caratteristiche rispondenti alla normativa della legge 266/91;

-         personale proveniente da altri comuni o, nelle aree metropolitane, da zone particolarmente distanti dal posto di lavoro, in relazione ai collegamenti offerti dai mezzi di trasporto pubblico.

Il superamento del succitato limite di un terzo è possibile solo qualora tale articolazione sia funzionale alle esigenze di servizio.

 

B.     L’orario ordinario di lavoro, articolato su sei giornate, può essere attuato esclusivamente per il personale in servizio presso gli Uffici della Segreteria del Ministro, del Capo di Gabinetto e dei Capi Dipartimento, presso l’Ufficio Stampa nonché presso il Presidio eventualmente istituito nelle DPL – Servizio Ispezione Lavoro;

 § 4.    FLESSIBILITA’ IN ENTRATA E IN USCITA

 §         Stabilito l’orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare, l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello locale, occorre tenere conto sia delle esigenze di servizio che di quelle del personale, in relazione anche alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio nonché a particolari situazioni ambientali e territoriali.

La fascia in entrata potrà ricomprendere un arco temporale massimo di una ora e trenta minuti (un ora e quarantacinque minuti nei casi di “compresenza” determinata tra le 9,15 e le 13,15).

Detto arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all’unità organica (c.d. “compresenza”), esclusi i turnisti, da individuarsi sulla base delle esigenze sopraindicate, potrà ricomprendere la fascia 9,00-13,00 ovvero 9,15-13,15.

Per l’Amministrazione centrale, al fine di assicurare il necessario coordinamento funzionale di tutte le strutture, l’inizio della prestazione giornaliera di lavoro ordinario può avvenire dalle ore 7.30 alle ore 9,15. L’orario di uscita sarà diretta conseguenza di quello di entrata in relazione all’orario di lavoro di ciascuno.

§         Può essere consentita l’uscita anticipata, fino al massimo di un’ora rispetto al normale orario di lavoro, comunque, nel rispetto delle predette fasce temporali (9,00-13,00; 9,15-13,15) e previa autorizzazione del responsabile del servizio.

§         La flessibilità in uscita dovrà essere recuperata nella stessa settimana e, se fruita il venerdì, entro la settimana successiva.

§ 5.    PAUSA

Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare, dopo massimo sei ore, di una pausa – con inizio di norma nella fascia oraria 13,00 /15,15 - che comunque non può essere inferiore a 30 minuti e superiore a 60.

            Il dipendente, ai sensi del CCNL - integrativo del CCNL 1994-1997 – sottoscritto il 22.1.97, può esercitare il diritto di rinuncia alla pausa pranzo, mediante atto formale, per un periodo non inferiore ad un mese: tale rinuncia comporta l’impossibilità di percepire il buono pasto e la continuità della prestazione fino al completamento dell’orario di lavoro.

            Ai sensi dell’art. 7, allegato A, punto 4, del CCNL integrativo al CCNL 1994-1997, in via del tutto eccezionale, la prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa pranzo in presenza di attività svolte nell’ambito della vigilanza sulle imprese, dell’attività prestata per la rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio, dell’attività vertenziale e di altre attività obbligatorie per legge.

§ 6.    BUONI PASTO

Il buono pasto viene attribuito ai dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative ed anche qualora il dipendente effettui , immediatamente dopo l’orario ordinario, almeno 3 ore di lavoro straordinario.

In particolare, il buono pasto spetta quando il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore con la relativa pausa pranzo prevista di almeno trenta minuti e massimo 60, all’interno della quale va consumato il pasto nonché nell’ipotesi eccezionale prevista nell’ultimo capoverso del precedente § 5.

§ 7.    TURNAZIONI

L’orario ordinario di lavoro del personale impiegato in alcuni servizi definiti dalla contrattazione decentrata locale può essere organizzato in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni di norma di sei ore dal lunedì al venerdì con due rientri, o di almeno otto ore continuative purché, relativamente all’ultima ipotesi, all’interno di ogni periodo di 24 ore sia garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive.

            A tale istituto si fa ricorso - nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 1, dell’accordo successivo ai sensi dell’art. 19, co. 5, del CCNL 94/97 - qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

            L’importo minimo delle indennità di turno è determinato a livello di contrattazione decentrata di ministero, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo Unico di Amministrazione di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 98/01, per retribuire esclusivamente i turni richiamati nelle suindicate fattispecie resi in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno.

§ 8.    REPERIBILITA’

Vengono individuate le figure professionali che svolgono attività per la quale sia prevista – nell’ambito dei criteri fissati dall’art. 8, dell’accordo successivo ai sensi dell’art. 19, co. 5, del CCNL 94/97 - l’applicazione dell’istituto della reperibilità nelle giornate di sabato e festive, in ragione della necessità di assicurane la continuità:

-         ispettori del lavoro in servizio presso le DPL per le indifferibili necessità dell’attività di vigilanza sul lavoro connessa a compiti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie, nel limite di una unità per provincia e per ciascuna giornata, elevabile a due unità nelle aree metropolitane.

-         Unità addetta all’aggiornamento tempestivo del “sito internet” per la diffusione di comunicati connessi all’attività degli uffici di diretta collaborazione con l’opera del Ministro (Uffici di Gabinetto e dei Sottosegretari di Stato).

-         Unità addetta al sistema informativo del Ministero (impianto a ciclo continuo).

-         Personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio degli uffici di diretta collaborazione con l’opera del Ministro.

La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell’arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

§ 9.    ORARIO PLURISETTIMANALE

Consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.

La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario - da definirsi, di norma, una volta all’anno in sede di contrattazione integrativa locale - può essere effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e attività, da individuarsi in sede di contrattazione.

Il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore. I periodi di maggiore e minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane.

§ 10.   MODALITA’ DI RECUPERO DI RITARDI E PERMESSI BREVI

            Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

            I “permessi brevi”, di cui all’art. 20 del CCNL 1994-1997, concessi previa valutazione del Dirigente o funzionario responsabile dell’unità organizzativa, non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono, comunque, superare le 36 ore nel corso dell’anno e debbono essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo.

            I recuperi per ritardi sull’orario di inizio del lavoro o per permessi brevi concessi al personale devono essere programmati tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio.

            In caso di mancato recupero, per i ritardi si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, per i permessi brevi la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

§ 11.   TEMPI DI PERCORRENZA

A norma dell’art. 30, co. 1, lettera g), del CCNL - Integrativo al CCNL 1998-2001 - sottoscritto in data 16.5.2001, il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa, oltre che per i dipendenti individuati dalla precedente lettera f) dello stesso art.30, co. 1, anche per altre categorie di lavoratori per i quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore.

A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con le OO.SS. – sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.

Per quanto sopra, l’Amministrazione al momento ritiene di poter considerare attività lavorativa - in ragione della loro peculiarità e dell’imprescindibile necessità di garantire tali servizi – esclusivamente il tempo di viaggio necessario al personale ispettivo nell’ambito della vigilanza, ordinaria e tecnica sulle imprese e di quella straordinaria sulle società cooperative nonché al personale impegnato in attività di rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio, per recarsi in luoghi diversi dalla propria sede principale di servizio e sempre nel caso in cui la durata della trasferta non sia superiore alle dodici ore.

Le ore lavorative occorrenti al personale per raggiungere la sede presso la quale è richiesto di prestare servizio, laddove le risorse finanziarie non siano disponibili, possono essere compensate mediante il ricorso all’istituto del riposo compensativo.

            L’inserimento nel presente Accordo della tematica in questione consente di considerare adempiuta la fase della preventiva consultazione con le OO.SS.

§ 12.   PRESIDIO PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO – SERVIZIO ISPEZIONE LAVORO

                       Il “presidio” presso i Servizi Ispezione Lavoro delle DPL consente di rendere possibile la disponibilità del servizio anche nella giornata del sabato. Laddove se ne ravvisi l’opportunità di istituirlo, il presidio, con riferimento esclusivo alle eventuali esigenze dell’utenza, si sostanzia in un nucleo ristretto di unità (fino a 10 nelle aree metropolitane, compreso il personale amministrativo e/o ausiliario strettamente necessario), al fine di garantire il funzionamento minimo dei servizi di vigilanza e l’informazione al pubblico mediante il ricorso al servizio telefonico o diretto.

                Il personale applicato, anche in regime di alternanza, al presidio nella giornata del sabato può articolare il proprio orario di lavoro su cinque giornate, fruendo della giornata libera in altro giorno della settimana, ovvero su sei giornate, secondo la programmazione dell’Ufficio.  

§ 13.   BANCA DELLE ORE

               In applicazione dell’art. 27 del CCNL - integrativo del CCNL 98/01 – sottoscritto il 16.5.2001, al fine di consentire ai dipendenti di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, preventivamente autorizzate, in modo retribuito o come permessi compensativi, può essere istituita la banca delle ore, con un conto ore individuale per ciascun lavoratore.

            Nel conto ore confluiscono, su richiesta dell’interessato, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare (in caso di part-time orizzontale), prestate entro il limite massimo del contingente orario assegnato annualmente a ciascun ufficio, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, formalmente autorizzate dal dirigente responsabile dell’ufficio e da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento compensativo, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.

-         Modalità di fruizione del conto ore: le ore accantonate possono essere richieste da ciascun dipendente o sotto forma retributiva o come permessi compensativi, con l’esclusione delle maggiorazioni previste dall’art. 26, comma 4, del CCNL integrativo 1998-2001, maggiorazioni che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

            L’Amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi.

-         Modalità di adesione all’istituto: i dipendenti che intendono aderire alla banca delle ore devono manifestare espressamente la volontà in tal senso al capo ufficio entro 30 giorni dall’inizio di ciascun anno. Scaduti inutilmente tali termini troverà applicazione la disciplina ordinaria di cui all’art. 26 citato CCNL integrativo.

            Tale manifestazione di volontà varrà come adesione all’istituto per l’anno di riferimento e dovrà essere rinnovata espressamente di anno in anno.

            In sede di prima applicazione l’adesione all’istituto va comunicata entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di contrattazione decentrata.

            L’Amministrazione promuoverà, con cadenza semestrale, incontri con le OO.SS. finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.

            Nelle more della definizione, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, delle procedure tecniche per l’evidenziazione mensile delle ore accantonate in busta paga, ciascun ufficio provvederà a predisporre da parte delle competenti strutture amministrativo-contabili, un sistema di evidenziazione delle ore accantonate dai dipendenti che aderiranno a tale istituto.

            Ai lavoratori che aderiscono alla banca delle ore non si applica la disciplina del lavoro straordinario prevista dal citato art. 26 del CCNL, integrativo del CCNL 1998-2001.

            Tale istituto potrà trovare applicazione soltanto negli uffici dotati di un sistema di rilevazione automatica delle presenze.

            § 14. PART-TIME.

             Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il presente accordo e gli accordi di livello decentrato dovranno essere applicati tenendo presente la specialità del rapporto, nonché le vigenti norme legislative e contrattuali applicabili (D.Lgs. 61/2000, art. 22 del CCNL 1998/2001, artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del CCNL 1998/2001).

            In nessun caso il presente accordo e gli accordi decentrati potranno generare obblighi ulteriori a quelli previsti dalle citate disposizioni legislative e contrattuali.

            Con successivo accordo a livello nazionale di amministrazione, potranno essere previste - ai sensi dell’art. 3, co. 7, del D. Lgs. 61/2000 e successive integrazioni e modificazioni - clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, per determinare le condizioni e le modalità a fronte delle quali l’Amministrazione può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata.  

DISPOSIZIONI FINALI

 §         I dipendenti che si trovino in particolari situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché quelli impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266, vanno favoriti nell’applicazione degli istituti previsti dalla disciplina relativa all’orario di lavoro (art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 165/2001; art. 3, co.2, acc. successivo tipologie orari lavoro del 16.1.1996).

§         Entro 15 giorni dalla notifica della presente accordo, e nell’ambito dei criteri nello stesso individuati, saranno attivati, presso ciascuna sede di contrattazione locale, tavoli di negoziazione per la sottoscrizione dei relativi accordi decentrati.

§         Relativamente all’istituto della banca delle ore per gli uffici dell’Amministrazione centrale, si ritiene che lo stesso potrà essere oggetto di specifica negoziazione, per il suo inizio, in via sperimentale, nel corso del secondo semestre del 2002. Ciò, in considerazione della necessità di organizzare, nella delicata fase di riallocazione delle strutture ministeriali, un apposito servizio, in raccordo anche con il Ministero dell’economia e delle finanze, per la relativa gestione,.

§         Per il personale in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione centrale, nelle more della definizione dei relativi accordi con le RSU a livello locale, sarà avviata in via sperimentale, secondo le modalità e i tempi che saranno appositamente indicati, la rilevazione automatica delle presenze.

La sperimentazione, di natura esclusivamente tecnica, consentirà di testare e di mettere a punto l’intero sistema di rilevazione, affinché possa entrare a regime subito dopo la definizione degli accordi in argomento. Fino a tale data, ai fini giuridici, la presenza dei lavoratori continuerà ad essere rilevata con le modalità attualmente in vigore.

§         All’applicazione del presente accordo e dei relativi accordi decentrati si farà fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; l’eventuale finanziamento degli istituti previsti (turni, reperibilità, ecc.), è subordinata alle risorse disponibili del Fondo Unico di Amministrazione di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL di comparto anni 1998-2001.

§         La realizzazione dell’Accordo sarà sottoposta a monitoraggio per l’individuazione di eventuali integrazioni e/o modifiche su richiesta di una delle parti.

 PER L'AMMINISTRAZIONE                                          PER LE OO.SS.

                                                                                   CGIL/FP: firmato

                                                                                   CISL/FPS: firmato

                                                                                   UIL/STATO: firmato

                                                                                   UGL/STAT/ANDCD: firmato

                                                                                   SALL/UNSA/CONFSAL: firmato

                                                                                   RDB/STATALI: firmato

                                                                                   FAS/CISAL – FAS: