ACCORDO
CON LE OO.SS. A LIVELLO NAZIONALE SULLE TIPOLOGIE E ARTICOLAZIONI DEGLI ORARI DI
LAVORO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 17 DEL CCNI DI AMMINISTRAZIONE SOTTOSCRITTO IL
25.10.2000.
Addì
5 marzo 2002, alle ore 9,30, in prosecuzione della riunione del 21 febbraio
2002, si incontrano, presso i locali di Via Flavia,6 – II piano, i
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i
rappresentanti delle OO.SS. a livello nazionale: CGIL/ FP – CISL/FPS –
UIL/PA – SALL/UNSA/CONFSAL - UGL/STAT/ANDCD – RDB STATALI – FAS/CISAL -
FAS.
Presiede
la riunione il Dr. Guido Bolaffi – Capo Dipartimento.
Sono
presenti per il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali:
Dr.ssa
Bruna Bagalino – Direttore Generale Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività
ispettiva;
Dr. Alessandro Falco – Dirigente div.XIII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e
attività ispettiva
Dr.ssa
Anna Belguardi – Dirigente div.V - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività
ispettiva;
Dr.ssa Elena D’Angelo – Dirigente div.I - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e
attività ispettiva;
Dr.ssa Dora Rotili – Dirigente div.III - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e
attività ispettiva;
Dr.ssa
Rossella Viaggio - div.XIII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività
ispettiva;
Dr.ssa
Gabriella Magrì - div.XIII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività
ispettiva;
Dr.ssa Rosanna Russoniello - div.VII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività
ispettiva;
Dr.ssa Delia Massa D’Elia - div.VII - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e
attività ispettiva;
Sig.ra Elsa Zarra - div.VI - Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività
ispettiva;
Sono
presenti per le OO.SS.:
CGIL/FP:
Roberto Giordano, Antonio Ventrelli, Bruno Nobile, Antonio Zito, Paola
Colonnelli;
CISL/FPS:Immacolata Dui, Massimo Califano, Paola Raparelli;
UIL/PA: Paolo Cataldi; Francesco Acri, Orlando Grimaldi;
SALL/UNSA/CONFSAL:Giuseppe Panei,
Nino Luciano;
UGL/STAT/ANDCD: Maurizio Pisani, Michele Cavaliere;
RDB/STATALI: Cataldo Di Napoli, Pietro Tagliatesta, Claudio Sabani;
FAS/CISAL - FAS:
Svolgono compiti di segreteria: Daniela Corallo, Paola Franzosa, Anna Maria Bucci.
PREMESSA
In attuazione di quanto previsto dall’art. 17 del vigente CCNI di Amministrazione, sottoscritto in data 25 ottobre 2000, alla luce anche del recente riassetto organizzativo che ha visto l’accorpamento dell’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale con l’ex Dipartimento degli affari sociali – Presidenza Consiglio Ministri - si rende necessario, nell’ambito dei principi fissati dalla normativa contrattuale di comparto, individuare i criteri generali che sovrintendono alla definizione delle diverse tipologie ed articolazioni di orario di lavoro, al fine di pervenire ad un sistema di regole uniformi tra l’amministrazione centrale e periferica.
Nell’ambito di tali criteri generali, ciascuna sede di contrattazione decentrata definirà la propria organizzazione oraria di lavoro sulla base di regole che tengano conto delle esigenze di servizio, dell’utenza e del personale - anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio – nonché dei provvedimenti adottati dai sindaci, sulla base della normativa vigente per il coordinamento dei tempi delle città. La rilevazione automatica delle presenze, poi, consentirà l’introduzione di un’articolazione oraria più flessibile atta a meglio contemperare le predette esigenze.
Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, in servizio presso le strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa ed agli accordi collettivi nazionali vigenti.
Le disposizioni che risultassero incompatibili con quelle contenute nella normativa in vigore e negli accordi collettivi nazionali, cessano di avere efficacia.
§
1. ORARIO DI SERVIZIO
Periodo di tempo giornaliero necessario per
assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici e l’erogazione dei
servizi all’utenza.
§ L’orario di servizio degli Uffici periferici, è individuato dai Dirigenti preposti alle DRL e DPL, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare le prestazioni da assicurare - secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza - nonché le risorse disponibili e raccordandosi con le determinazioni assunte dai sindaci nell’ambito del potere di coordinamento e di riorganizzazione degli orari degli esercizi pubblici.
Di norma tale orario si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, anche nelle ore pomeridiane, nell’arco temporale massimo 7,30- 18,30, e nella giornata del sabato mattina, nell’arco temporale massimo 7,30- 14,00, esclusivamente per il funzionamento del “Presidio”, eventualmente, istituito presso il Servizio Ispezione Lavoro delle DPL.
§
Per gli Uffici
dell’Amministrazione centrale, al fine di assicurare una coordinata
funzionalità delle strutture, l’orario di servizio viene definito in questa
sede come segue:
-
dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nei giorni dal
Lunedì al Venerdì;
-
dalle ore 7,30 alle ore 14,00 nella giornata del Sabato,
esclusivamente per gli Uffici della Segreteria del Ministro, del Capo di
Gabinetto e dei Capi Dipartimento, e per l’Ufficio Stampa.
In sede locale, previa consultazione con le RSU e le OO.SS., saranno
individuati, i servizi che, per la peculiarità della prestazione da svolgere in
ragione delle esigenze funzionali, potranno derogare all’orario di servizio
determinato, anticipandone l’inizio o procrastinandone il termine.
§
2. ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO
Nell’ambito
dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da
parte dell’utenza.
L’orario
di apertura al pubblico degli uffici che hanno rapporti con l’utenza verrà
individuato dai Dirigenti Generali preposti alle singole Direzioni, per
l’Amministrazione centrale, e dai Dirigenti preposti delle DRL e DPL, per
l’Amministrazione periferica, previa
consultazione con le RSU e le OO.SS.
Di norma, l’accesso al pubblico è consentito nell’ambito del seguente orario:
-
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 dal lunedì al giovedì;
-
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il
venerdì;
-
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il
sabato, esclusivamente per le DPL – SIL ove si svolga
attività di Presidio.
Potrà essere individuato un diverso orario all’interno delle singole strutture, in ragione delle specifiche esigenze e delle risorse disponibili nonché delle disposizioni previste dall’art. 26 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (orari della Pubblica Amministrazione), tenuto conto dell’arco temporale, individuato dalla struttura, entro il quale deve essere assicurata la presenza di tutti gli addetti all’unità organica (vedi § 4).
§
3. ORARIO DI LAVORO
Funzionale
all’orario di servizio e di apertura al pubblico, è il periodo di tempo
giornaliero durante il quale, nell’ambito dell’orario d’obbligo
contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa in funzione
delle esigenze derivanti dall’articolazione dell’orario di servizio.
L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato su cinque o sei giorni settimanali dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Il
rispetto dell’orario di lavoro è assicurato mediante controlli obiettivi e di
tipo automatizzato.
L’orario
di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore,
comprese le eventuali ore di straordinario.
Da tale limite sono escluse le funzioni di diretta collaborazione all’opera del Ministro nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge.
A.
L’orario
ordinario di lavoro, articolato su cinque
giornate, si attua:
1.
con la prosecuzione della prestazione lavorativa fino al completamento
dell’orario d’obbligo con due rientri pomeridiani, in giorni prefissati
per ciascun dipendente.
E’
consentito - negli uffici che assicurano l’orario di servizio pomeridiano in
più di due giorni settimanali - previa autorizzazione del responsabile
dell’ufficio, il differimento per motivate esigenze personali, del rientro
pomeridiano in altro giorno della settimana; in tal caso, il rientro del venerdì
può essere anticipato in altro giorno della stessa settimana ovvero differito
alla settimana successiva.
2.
Con cinque rientri pomeridiani, con prestazioni giornaliere pari a 7,12 ore per
cinque giorni la settimana. Tale modalità potrà essere utilizzata nella misura
massima di un terzo, arrotondato per eccesso, del personale in servizio presso
ciascuna struttura di livello dirigenziale, anche al fine di poter consentire
l’apertura pomeridiana degli uffici.
Qualora
il numero delle richieste da parte del personale dovesse superare il contingente
sopra indicato, si provvederà ad istituire in sede locale apposita graduatoria
per l’ammissione alla fruizione della predetta tipologia oraria, utilizzando, in
ordine di priorità, i seguenti criteri:
-
destinatari dei benefici previsti dalla legge 104/92;
-
gravi condizioni che incidano sulla capacità di spostamento del
dipendente in conseguenza di terapie salvavita ed assimilabili come emodialisi,
chemioterapia e trattamento per infezione HIV- AIDS nonché cure di
riabilitazione post traumi e post interventi chirurgici;
-
gravi condizioni di salute del coniuge o del convivente, figli, parenti e
affini entro il secondo grado che comportino la necessità di particolare
assistenza;
-
figli minori in età prescolare o scolare fino a 12 anni;
-
attività di volontariato presso associazioni con caratteristiche
rispondenti alla normativa della legge 266/91;
-
personale proveniente da altri comuni o, nelle aree metropolitane, da
zone particolarmente distanti dal posto di lavoro, in relazione ai collegamenti
offerti dai mezzi di trasporto pubblico.
Il
superamento del succitato limite di un terzo è possibile solo qualora tale
articolazione sia funzionale alle esigenze di servizio.
B. L’orario ordinario di lavoro, articolato su sei giornate, può essere attuato esclusivamente per il personale in servizio presso gli Uffici della Segreteria del Ministro, del Capo di Gabinetto e dei Capi Dipartimento, presso l’Ufficio Stampa nonché presso il Presidio eventualmente istituito nelle DPL – Servizio Ispezione Lavoro;
§ 4.
FLESSIBILITA’ IN ENTRATA E IN USCITA
§
Stabilito l’orario di
servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è
possibile adottare, l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con
l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed uscita. Nella
definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto
a livello locale, occorre tenere conto sia delle esigenze di servizio che di
quelle del personale, in relazione anche alle dimensioni del centro urbano
ove è ubicata la sede di servizio nonché a particolari situazioni
ambientali e territoriali.
La
fascia in entrata potrà ricomprendere un arco temporale massimo di una ora e trenta minuti (un ora e quarantacinque minuti nei casi
di “compresenza” determinata tra le 9,15 e le 13,15).
Detto
arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli
addetti all’unità organica (c.d. “compresenza”), esclusi i turnisti, da
individuarsi sulla base delle esigenze sopraindicate, potrà ricomprendere la
fascia 9,00-13,00 ovvero 9,15-13,15.
Per
l’Amministrazione centrale,
al fine di assicurare il necessario coordinamento funzionale di tutte le
strutture, l’inizio della prestazione
giornaliera di lavoro ordinario può avvenire dalle
ore 7.30 alle ore 9,15. L’orario di uscita sarà diretta conseguenza di
quello di entrata in relazione all’orario di lavoro di ciascuno.
§ Può essere consentita l’uscita anticipata, fino al massimo di un’ora rispetto al normale orario di lavoro, comunque, nel rispetto delle predette fasce temporali (9,00-13,00; 9,15-13,15) e previa autorizzazione del responsabile del servizio.
§ La flessibilità in uscita dovrà essere recuperata nella stessa settimana e, se fruita il venerdì, entro la settimana successiva.
§
5. PAUSA
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare, dopo massimo sei ore, di una pausa – con inizio di norma nella fascia oraria 13,00 /15,15 - che comunque non può essere inferiore a 30 minuti e superiore a 60.
Il dipendente, ai sensi del CCNL - integrativo del CCNL 1994-1997 – sottoscritto il 22.1.97, può esercitare il diritto di rinuncia alla pausa pranzo, mediante atto formale, per un periodo non inferiore ad un mese: tale rinuncia comporta l’impossibilità di percepire il buono pasto e la continuità della prestazione fino al completamento dell’orario di lavoro.
Ai sensi dell’art. 7, allegato A, punto 4, del CCNL integrativo al CCNL 1994-1997, in via del tutto eccezionale, la prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa pranzo in presenza di attività svolte nell’ambito della vigilanza sulle imprese, dell’attività prestata per la rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio, dell’attività vertenziale e di altre attività obbligatorie per legge.
§
6. BUONI PASTO
Il buono pasto viene attribuito ai dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative ed anche qualora il dipendente effettui , immediatamente dopo l’orario ordinario, almeno 3 ore di lavoro straordinario.
In particolare, il buono pasto spetta quando il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore con la relativa pausa pranzo prevista di almeno trenta minuti e massimo 60, all’interno della quale va consumato il pasto nonché nell’ipotesi eccezionale prevista nell’ultimo capoverso del precedente § 5.
§ 7. TURNAZIONI
L’orario ordinario di lavoro del personale impiegato in alcuni servizi definiti dalla contrattazione decentrata locale può essere organizzato in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni di norma di sei ore dal lunedì al venerdì con due rientri, o di almeno otto ore continuative purché, relativamente all’ultima ipotesi, all’interno di ogni periodo di 24 ore sia garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive.
A tale istituto si fa ricorso - nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 1, dell’accordo successivo ai sensi dell’art. 19, co. 5, del CCNL 94/97 - qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
L’importo
minimo delle indennità di turno è
determinato a livello di contrattazione decentrata di ministero, nell’ambito
delle disponibilità finanziarie del Fondo Unico di Amministrazione di cui agli
artt. 31 e 32 del CCNL 98/01, per retribuire esclusivamente i turni richiamati
nelle suindicate fattispecie resi in segmenti di orario pomeridiano e/o
notturno.
§
8. REPERIBILITA’
Vengono individuate le figure professionali che svolgono attività per la quale sia prevista – nell’ambito dei criteri fissati dall’art. 8, dell’accordo successivo ai sensi dell’art. 19, co. 5, del CCNL 94/97 - l’applicazione dell’istituto della reperibilità nelle giornate di sabato e festive, in ragione della necessità di assicurane la continuità:
-
ispettori del lavoro in servizio presso le DPL per le indifferibili
necessità dell’attività di vigilanza sul lavoro connessa a compiti
direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie, nel limite di
una unità per provincia e per ciascuna giornata, elevabile a due unità nelle
aree metropolitane.
-
Unità addetta all’aggiornamento tempestivo del “sito internet” per
la diffusione di comunicati connessi all’attività degli uffici di diretta
collaborazione con l’opera del Ministro (Uffici di Gabinetto e dei
Sottosegretari di Stato).
-
Unità addetta al sistema informativo del Ministero (impianto a ciclo
continuo).
-
Personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio degli uffici
di diretta collaborazione con l’opera del Ministro.
La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell’arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
Consiste nel ricorso alla programmazione di
calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori
alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
La
programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario - da
definirsi, di norma, una volta all’anno in sede di contrattazione integrativa
locale - può essere effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio
di determinati uffici e attività, da individuarsi in sede di contrattazione.
Il
limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore. I
periodi di maggiore e minore concentrazione dell’orario devono essere
individuati contestualmente e di norma, rispettivamente, non possono superare le
13 settimane.
Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
I
“permessi brevi”, di cui all’art. 20 del CCNL 1994-1997, concessi previa
valutazione del Dirigente o funzionario responsabile dell’unità
organizzativa, non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà
dell’orario di lavoro giornaliero e non possono, comunque, superare le 36 ore
nel corso dell’anno e debbono essere recuperati entro l’ultimo giorno del
mese successivo.
I
recuperi per ritardi sull’orario di inizio del lavoro o per permessi brevi
concessi al personale devono essere programmati tenendo conto delle prioritarie
esigenze di servizio.
In
caso di mancato recupero, per i ritardi
si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento
economico accessorio, per i permessi brevi
la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
§
11. TEMPI DI PERCORRENZA
A
norma dell’art. 30, co. 1, lettera g), del CCNL - Integrativo al CCNL
1998-2001 - sottoscritto in data 16.5.2001, il tempo di viaggio può essere
considerato attività lavorativa, oltre che per i dipendenti individuati dalla
precedente lettera f) dello stesso art.30, co. 1, anche per altre categorie di lavoratori
per i quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni
lavorative, è necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata
non superiore alle dodici ore.
A
tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con le OO.SS. – sulla
base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già
previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità,
definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni
lavorative di riferimento.
Per
quanto sopra, l’Amministrazione al momento ritiene di poter considerare
attività lavorativa - in ragione della loro peculiarità e
dell’imprescindibile necessità di garantire tali servizi – esclusivamente
il tempo di viaggio necessario al personale ispettivo nell’ambito della
vigilanza, ordinaria e tecnica sulle imprese e di quella straordinaria sulle
società cooperative nonché al personale impegnato in attività di
rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio, per recarsi in luoghi diversi
dalla propria sede principale di servizio e sempre nel caso in cui la durata
della trasferta non sia superiore alle dodici ore.
Le
ore lavorative occorrenti al personale per raggiungere la sede presso la quale
è richiesto di prestare servizio, laddove le risorse finanziarie non siano
disponibili, possono essere compensate mediante il ricorso all’istituto del
riposo compensativo.
L’inserimento
nel presente Accordo della tematica in questione consente di considerare
adempiuta la fase della preventiva consultazione con le OO.SS.
§
12. PRESIDIO PRESSO LE
DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO – SERVIZIO ISPEZIONE
LAVORO
Il
“presidio” presso i Servizi Ispezione Lavoro delle DPL consente di
rendere possibile la disponibilità del servizio anche nella giornata del sabato.
Laddove se ne ravvisi l’opportunità di istituirlo, il presidio, con
riferimento esclusivo alle eventuali esigenze dell’utenza, si sostanzia in un nucleo
ristretto di unità (fino a 10 nelle aree metropolitane, compreso il
personale amministrativo e/o ausiliario strettamente necessario), al fine di
garantire il funzionamento minimo dei servizi di vigilanza e l’informazione al
pubblico mediante il ricorso al servizio telefonico o diretto.
Il
personale applicato, anche in regime di alternanza, al presidio nella giornata
del sabato può articolare il proprio orario di lavoro su cinque giornate,
fruendo della giornata libera in altro giorno della settimana, ovvero su sei
giornate, secondo la programmazione dell’Ufficio.
In
applicazione dell’art. 27 del CCNL - integrativo del CCNL 98/01 –
sottoscritto il 16.5.2001, al fine di consentire ai dipendenti di fruire delle
prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, preventivamente
autorizzate, in modo retribuito o come permessi compensativi, può essere
istituita la banca delle ore, con un conto ore individuale per ciascun
lavoratore.
Nel conto ore confluiscono, su
richiesta dell’interessato, le ore di prestazione di lavoro straordinario o
supplementare (in caso di part-time orizzontale), prestate entro il limite
massimo del contingente orario assegnato annualmente a ciascun ufficio,
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, formalmente autorizzate dal
dirigente responsabile dell’ufficio e da utilizzarsi entro
l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di
pagamento compensativo, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
-
Modalità
di fruizione del conto ore:
le ore accantonate possono essere richieste da ciascun dipendente o sotto forma
retributiva o come permessi compensativi, con l’esclusione delle maggiorazioni
previste dall’art. 26, comma 4, del CCNL integrativo 1998-2001, maggiorazioni
che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla
prestazione lavorativa.
L’Amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi.
-
Modalità
di adesione all’istituto:
i dipendenti che intendono aderire alla banca delle ore devono manifestare
espressamente la volontà in tal senso al capo ufficio entro 30 giorni
dall’inizio di ciascun anno. Scaduti inutilmente tali termini troverà
applicazione la disciplina ordinaria di cui all’art. 26 citato CCNL
integrativo.
Tale manifestazione di volontà varrà come adesione all’istituto per l’anno di riferimento e dovrà essere rinnovata espressamente di anno in anno.
In
sede di prima applicazione l’adesione all’istituto va comunicata entro 30
giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di contrattazione decentrata.
L’Amministrazione
promuoverà, con cadenza semestrale, incontri con le OO.SS. finalizzati al
monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di
iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della
norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità
aggiuntive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.
Nelle more della definizione, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, delle procedure tecniche per l’evidenziazione mensile delle ore accantonate in busta paga, ciascun ufficio provvederà a predisporre da parte delle competenti strutture amministrativo-contabili, un sistema di evidenziazione delle ore accantonate dai dipendenti che aderiranno a tale istituto.
Ai lavoratori che aderiscono alla banca delle ore non si applica la disciplina del lavoro straordinario prevista dal citato art. 26 del CCNL, integrativo del CCNL 1998-2001.
Tale
istituto potrà trovare applicazione soltanto negli uffici dotati di un sistema
di rilevazione automatica delle presenze.
§
14. PART-TIME.
Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il presente accordo e gli accordi di livello decentrato dovranno essere applicati tenendo presente la specialità del rapporto, nonché le vigenti norme legislative e contrattuali applicabili (D.Lgs. 61/2000, art. 22 del CCNL 1998/2001, artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del CCNL 1998/2001).
In
nessun caso il presente accordo e gli accordi decentrati potranno generare
obblighi ulteriori a quelli previsti dalle citate disposizioni legislative e
contrattuali.
Con successivo accordo a livello nazionale di amministrazione, potranno
essere previste - ai sensi dell’art. 3, co. 7, del D. Lgs. 61/2000 e
successive integrazioni e modificazioni - clausole elastiche in ordine alla sola
collocazione temporale della prestazione lavorativa, per determinare le
condizioni e le modalità a fronte delle quali l’Amministrazione può variare
detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata.
§ I dipendenti che si trovino in particolari situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché quelli impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266, vanno favoriti nell’applicazione degli istituti previsti dalla disciplina relativa all’orario di lavoro (art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 165/2001; art. 3, co.2, acc. successivo tipologie orari lavoro del 16.1.1996).
§ Entro 15 giorni dalla notifica della presente accordo, e nell’ambito dei criteri nello stesso individuati, saranno attivati, presso ciascuna sede di contrattazione locale, tavoli di negoziazione per la sottoscrizione dei relativi accordi decentrati.
§
Relativamente all’istituto della banca
delle ore per gli uffici dell’Amministrazione
centrale, si ritiene che lo stesso potrà essere oggetto di specifica
negoziazione, per il suo inizio, in via sperimentale, nel corso del secondo
semestre del 2002. Ciò, in considerazione della necessità di organizzare,
nella delicata fase di riallocazione delle strutture ministeriali, un apposito
servizio, in raccordo anche con il Ministero dell’economia e delle finanze,
per la relativa gestione,.
§
Per il personale in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione centrale, nelle more della definizione dei relativi
accordi con le RSU a livello locale, sarà avviata in via sperimentale, secondo le modalità e i tempi che saranno
appositamente indicati, la rilevazione
automatica delle presenze.
La
sperimentazione, di natura esclusivamente tecnica, consentirà di testare e di
mettere a punto l’intero sistema di rilevazione, affinché possa entrare a
regime subito dopo la definizione degli accordi in argomento. Fino a tale data, ai fini giuridici, la presenza dei lavoratori continuerà ad essere
rilevata con le modalità attualmente in vigore.
§
All’applicazione del presente accordo e dei relativi accordi decentrati
si farà fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
l’eventuale finanziamento degli istituti previsti (turni, reperibilità,
ecc.), è subordinata alle risorse disponibili del Fondo Unico di
Amministrazione di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL di comparto anni 1998-2001.
§
La
realizzazione dell’Accordo sarà sottoposta a monitoraggio per
l’individuazione di eventuali integrazioni e/o modifiche su richiesta di una
delle parti.
PER
L'AMMINISTRAZIONE
PER LE OO.SS.
CGIL/FP: firmato
CISL/FPS: firmato
UIL/STATO: firmato
UGL/STAT/ANDCD: firmato
SALL/UNSA/CONFSAL:
firmato
RDB/STATALI: firmato
FAS/CISAL – FAS: