Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
CIRCOLARE N.
5/2002
Prot. n. 7101/F910/B1 del 25 gennaio 2002
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI,
RISORSE UMANE E ATTIVITA' ISPETTIVA - Divisione XIII OGGETTO : Fondo Unico di Amministrazione - Anno 2001 Allegato 1 - ACCORDO INTEGRATIVO CON LE OO.SS. A LIVELLO NAZIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE - DI CUI AGLI ARTT. 31 E 32 CCNL - PER L’ANNO 2001. PDF (49 KB) |
־ Al Gabinetto dell'On.le Ministro - Alla Segreteria particolare dell'On.le Ministro - Alle Segreterie degli On.li Sottosegretari di Stato - Al Servizio di Controllo Interno (SECIN) - All’Ufficio del Capo Dipartimento - Alle Direzioni Generali - Div. Ie - All'Ufficio Centrale O.F.P.L. - Div. I - Alle Divisioni della Direzione generale aa.gg., risorse umane e attività ispettiva - Al Comitato per l'istruttoria tecnica selettiva di intervento straordinario di integrazione salariale - Al Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale - Alla Segreteria Nato - UEO - Al Servizio Ispettivo - Alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro - Al Comitato Pari Opportunità - Segreteria Tecnica - All'Unità per le Relazioni con il pubblico - All'Ufficio del Consegnatario - All’Ufficio Cassa - Alla Biblioteca LORO SEDI -
Al Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per gli
Enti Cooperativi - All’Ufficio Centrale per il Bilancio c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali S E D E e,
p.c. |
Si porta a conoscenza di codesti Uffici che, in data 28.11.2001, è stato
sottoscritto dall'Amministrazione e dalle OO.SS. a livello nazionale l'allegato Accordo con il quale sono stati individuati i
criteri di ripartizione e di utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per
l'anno 2001, che ammonta a Lit. 35.152.347.199 (al netto dell’importo
di lire 7.759.750.610 trasferito alle Regioni ai sensi dei DD.PP.CC.MM.
14.12.2000 e comprensivo della somma di lire 2.940.492.600 da destinare
all’incentivazione dell’attività ispettiva di controllo sulle condizioni di
lavoro nelle aziende, ai sensi dell’art. 119, co. 3, della legge 388/2000) e
verrà destinato al personale in servizio presso gli Uffici centrali e periferici
del Ministero del Lavoro, esclusi i dipendenti provenienti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali – ivi compreso il personale
della ex Direzione generale della Cooperazione trasferita dal 01.06.2001 al Ministero delle attività
produttive.
In considerazione, inoltre,
della recente riorganizzazione che ha interessato questa Amministrazione, con
particolare riguardo ai processi di mobilità interna relativi al passaggio di
alcune unità di personale tra le strutture dipartimentali, le parti hanno
convenuto di mantenere le condizioni contrattuali per il personale coinvolto in
tali processi nel corso dell’anno 2001.
La ripartizione delle risorse (con esclusione della somma di
Lit. 2.940.492.600 ex art. 119, co. 3, legge 388/2000) che compongono il Fondo
Unico di Amministrazione tra i diversi centri di responsabilità amministrativa e
tra gli Uffici periferici per l'anno 2001 è stata effettuata sulla base di un
criterio che ha tenuto conto sia delle unità in servizio alla data del
31.12.2000, in relazione all'area professionale di inquadramento, sia della
eventuale carenza di personale riscontrata nelle strutture centrali e
periferiche, riferita alle dotazioni organiche come individuate con D.P.C.M.
10.04.2001.
Le risorse attribuite a ciascun centro di responsabilità amministrativa,
e successivamente assegnate a ciascun ufficio periferico, risultano dalle
tabelle contenute nell'Accordo i cui importi devono intendersi al lordo delle ritenute
previdenziali e assistenziali a carico sia dell'Amministrazione che del
dipendente.
Per quanto
riguarda l'utilizzo del Fondo per l'anno 2001 - in considerazione
dell’attivazione per il medesimo anno dei percorsi di riqualificazione del
personale, il cui onere graverà sull’esercizio finanziario 2002, e tenuto conto
degli accantonamenti destinati all’attribuzione degli sviluppi economici
“super”, all’incentivazione sia del personale adibito all’attività ispettiva di
controllo svolta dalle DPL che di quello addetto ai servizi automobilistici,
come indicato nel citato Accordo, - si è convenuto di destinare le risorse alla
remunerazione delle posizioni di responsabilità e indennità già in uso negli
anni precedenti nonché all'incentivazione della
produttività.
E’ stata mantenuta, inoltre, la possibilità, demandata alla
contrattazione decentrata a livello locale, di utilizzare le risorse attribuite,
oltre che per gli istituti di seguito illustrati, per il finanziamento di
ulteriori istituti nel quadro delle
finalità indicate nell'art. 2 del CCNL.
A tal fine, per procedere in tempi brevi alla liquidazione delle somme
spettanti al personale, ciascun centro di responsabilità amministrativa e
ciascun Ufficio periferico attiverà tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della
presente circolare, le procedure di contrattazione decentrata per
l'individuazione dei criteri di utilizzo delle risorse
assegnate.
Sarà cura dei titolari delle varie sedi di contrattazione decentrata
pervenire alla conclusione delle trattative in argomento entro il termine di 30
giorni successivi all’attivazione della procedura, favorendo il buon andamento
delle relazioni sindacali.
Qualora in sede locale non si pervenga ad un accordo entro il previsto
termine di 30 giorni, la contrattazione stessa sarà demandata, per le Direzioni
provinciali del lavoro, al livello regionale e, per le Direzioni regionali del
lavoro, al livello nazionale.
POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ
Nell'ambito di tali tipologie, i compensi appresso indicati devono intendersi al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali a carico del dipendente.
A)
Posizioni di responsabilità
Le posizioni di
responsabilità riconducibili ai Decreti organizzativi attualmente in vigore sono
quelle riportate nelle tabelle in Accordo.
Per gli uffici
periferici, in considerazione dell’esigenza di adattare il sistema delle
posizioni di responsabilità al processo di riassetto organizzativo avviato con
il D.D. del 21.05.2001, si è introdotta l’indennità di responsabile di unità operativa con il
relativo compenso.
Considerata, inoltre, la delicata fase di transizione da
un sistema rigido di individuazione delle posizioni di responsabilità ad un
sistema flessibile rappresentato dalle posizioni organizzative previste
dall’art. 18 CCNL di comparto, per gli incarichi di referente di linea operativa,
individuati previa consultazione con le RSU e le OO.SS. territoriali, è stata
prevista la possibilità di attribuire, anche attraverso accordi sui criteri di
organizzazione del lavoro, un’apposita indennità - finalizzata all’incremento
della produttività ed al miglioramento della qualità del servizio - il cui
importo dovrà essere inferiore di almeno il 20% rispetto a quella stabilita a
livello nazionale per il responsabile di unità operativa.
Si rammenta
che le posizioni di responsabilità relative alla vecchia organizzazione degli
Uffici periferici decadranno dalla data di entrata in vigore dei vari decreti di
riassetto.
Per quanto
concerne la posizione di responsabilità di "Reggente DRL o DPL", si conferma che
il relativo compenso spetta anche nei casi di reggenza di settori/servizi
dell'ispezione del lavoro e delle politiche del lavoro di rilievo
dirigenziale.
B) Indennità varie
Il sistema delle indennità previsto nel presente accordo prevede le seguenti tipologie:
B.1.) indennità previste nel Contratto Collettivo Nazionale e in specifiche disposizioni normative:
- Turno |
I compensi giornalieri sono stati così confermati: |
- Lit. 15.000 per turno pomeridiano |
- Lit. 25.000 per turno notturno e festivo |
- Lit. 50.000 per turno notturno – festivi |
-
Reperibilità
Tale indennità
riguarda gli ispettori del lavoro in servizio presso le Direzioni provinciali
del lavoro, nel limite di una unità per provincia e per ciascuna giornata,
elevabile a due unità nelle aree metropolitane, nonché il personale – comprese
le unità addette alla conduzione di automezzi di servizio – degli Uffici di
Gabinetto del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. È stato confermato il
compenso giornaliero di Lit. 35.000.
-
Indennità di rischio
da radiazioni ionizzanti
Tale compenso,
il cui importo è rimasto inalterato ed ammonta a Lit. 50.000 mensili, viene erogato nei
confronti degli Ispettori del lavoro che svolgano accertamenti in materia di
radiazioni ionizzanti, alle condizioni già indicate nel Contratto Collettivo
Integrativo del 25.10.2000.
-
Centralinisti non
vedenti
L'importo della
indennità è confermato in Lit. 8.748.
B.2.) indennità da individuare in sede di contrattazione locale
E’ stata prevista la possibilità di attribuire, in relazione alle esigenze riscontrabili a livello locale e compatibilmente con le risorse assegnate a ciascun ufficio, un compenso al personale appartenente alle varie aree funzionali (A, B, C) che svolga "qualificate" attività lavorative (con esclusione del personale ispettivo destinatario di apposita incentivazione di cui al paragrafo 4 dell’allegato Accordo), sia nell’ambito della sede di servizio che al di fuori della stessa, in ragione del disagio derivante dalla modulazione oraria della prestazione oppure della gravosità dell’attività svolta nonché del contatto diretto con l’utenza esterna.
A titolo meramente esemplificativo, tale compenso potrà essere riconosciuto:
- al personale di area C e B in servizio presso l’ufficio legale e contenzioso ed a quello impegnato nella vigilanza straordinaria presso le società cooperative che, per gli adempimenti connessi alla rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio o che comportano visite presso Enti (ASL, INPS, INAIL, Camera di commercio) per lo svolgimento di accertamenti, effettua attività lavorativa in luoghi diversi dalla propria sede di servizio e nell’ambito territoriale della stessa (con esclusione del personale ispettivo, destinatario dell’apposita incentivazione di cui al paragrafo 4 dell’Accordo);
- ai dipendenti che curano le vertenze presso l’Amministrazione Centrale;
- agli addetti ai servizi automobilistici, all’ufficio passi individuato negli uffici ad alta affluenza di pubblico, all’attività di “sportello” nonché al personale addetto ai servizi che forniscono supporto a tutti i centri di responsabilità amministrativa del Ministero ed a tutte le articolazioni delle Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro.
La liquidazione del compenso, pari a Lit. 3.600, deve intendersi comunque subordinata al raggiungimento di 6 ore lavorative, anche non continuative, o di almeno 3 ore giornaliere per l’attività di contatto diretto con l’utenza esterna.
Tale compenso può essere incrementato, in sede di contrattazione decentrata, di una percentuale non superiore al 20 %.
Si rappresenta che, relativamente all’attività di sportello, rimangono invariate le condizioni previste per l'erogazione del compenso.
Ai fini del conteggio delle giornate di presenza in servizio, utile per il riconoscimento delle posizioni di responsabilità e delle indennità, previste ai paragrafi 2.1. e 2.2.1 del presente accordo, dovranno essere ricomprese le giornate di presenza in servizio del dipendente, nonché quelle nelle quali il dipendente stesso, pur non essendo fisicamente presente nell'ufficio, svolga attività lavorativa al di fuori della propria sede (per es. nell'ipotesi di missione, servizio fuori sede, partecipazione a corsi di formazione, commissioni, ecc.).
Per quanto riguarda l’erogazione del compenso previsto per le indennità da individuare in sede di contrattazione locale di cui al paragrafo 2.2.2. dell’Accordo, dovrà farsi riferimento alle giornate di effettiva prestazione (anche se rese fuori della sede di servizio).
Permane il principio di incompatibilità sia tra le posizioni di responsabilità e le indennità, sia nell'ambito delle tipologie stesse, fatto salvo il trattamento economico più favorevole, ad eccezione dell’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti.
C) Premio di produttività
Si è confermato, per l'anno 2001, nell’ottica di valorizzazione del ruolo della
contrattazione decentrata, di demandare alla stessa l’individuazione, sulla base
di esigenze riscontrabili a livello locale, dei criteri per l'attribuzione del
premio di produttività, in linea con quanto previsto nel CCNI del 25.10.2000 e
nell’allegato Accordo.
Tale scelta consentirà un intervento mirato nelle
diverse situazioni riscontrabili presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale
e periferica, al fine di armonizzare le linee generali di intervento fornite in
sede di contrattazione nazionale con le specificità
locali.
Destinatario delle risorse attribuite ai singoli
uffici centrali e periferici è tutto il personale impegnato nei diversi settori di attività
dell'ufficio stesso, nei confronti del quale dovrà essere in ogni caso garantita una quota minima
pro-capite di incentivazione della produttività.
Ai fini
dell'attribuzione del premio in argomento, sono stati individuati i due criteri della presenza in servizio e dell'impegno prestato ai diversi livelli
di responsabilità.
Relativamente al criterio della presenza in servizio,
si precisa che nel conteggio delle giornate di presenza dovranno essere
equiparate alla presenza in servizio le ipotesi in cui il dipendente, pur non
essendo presente in ufficio, svolga attività lavorativa al di fuori della
propria sede (in caso di missione, servizio fuori sede, partecipazione a corsi
di formazione, commissione, ecc..) nonché nel caso di astensione obbligatoria per maternità
(artt. 4 e 5 L. 1204/71), di permessi relativi alla L.104/92, di assenza per
donazione sangue, di assenza, sempre nel corso del 2001, connessa a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio (successivamente al provvedimento formale di riconoscimento), di
permessi e distacchi sindacali.
Dovranno essere inoltre equiparate alla presenza in servizio
anche le giornate di assenza per la cura di gravi patologie che richiedano
terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio,
come ad es. l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione HIV -
AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di
Karnossky). Tale equiparazione sarà riconosciuta anche per i giorni di ricovero
ospedaliero o per day - hospital dovuti all'effettuazione delle citate terapie.
Le assenze dovranno essere certificate dalla competente ASL o struttura
convenzionata.
Le varie
ipotesi di equiparazione alla presenza in servizio sono individuate in via
tassativa e con riferimento esclusivo all’anno 2001.
Per quanto riguarda le modalità di computo, al fine di
garantire omogeneità di trattamento e di facilitare le operazioni di calcolo,
potranno considerarsi come base convenzionale di calcolo 30 giornate lavorative per
ciascun mese, per un totale di 360 giornate.
Al fine di determinare la quota giornaliera spettante a ciascun
dipendente sulla base della presenza in servizio, si è convenuto di mantenere la
collocazione in fasce del personale, già operata per l'attribuzione del Fondo
Unico di Amministrazione 2000 in sede di Contratto collettivo integrativo,
corrispondenti alle aree funzionali di appartenenza del personale stesso,
prevedendo una differenziazione retributiva tra la II e la III fascia rispetto
alla I, pari ad un incremento del 20% per la II fascia e del 40% per la III
fascia rispetto alla quota giornaliera della I fascia.
Al fine di procedere quindi all'individuazione della quota giornaliera della I fascia, che costituisce parametro di riferimento per determinare le quote giornaliere spettanti ai dipendenti della II e III fascia, dovrà essere applicata la seguente formula:
Quota gior. = |
Fondo a
disposizione | ||||
Giornate complessive di presenza dei dipendenti collocati in I fascia (*) |
+ |
Giornate complessive di presenza dei dipendenti collocati in II fascia x 1.20 (*) |
+
|
Giornate complessive di presenza dei dipendenti collocati in III fascia x 1.40 (*) |
Quota giornaliera II fascia = Quota giornaliera I fascia x 1.20
Quota giornaliera III fascia = Quota giornaliera I fascia x 1.40
______________________________
(*) le giornate
complessive di presenza del personale in part - time saranno ridotte in misura
percentuale corrispondente alle ore non lavorate. Ad esempio ad un dipendente in
regime di part– time di ventisette ore settimanali – corrispondenti al 75% della
prestazione lavorativa ordinaria – e che abbia effettuato n. 20 giorni di
assenza nel corso dell’anno, le giornate di presenza saranno calcolate nel modo
seguente: 360 (monte giornate
convenzionale) – 90 (n.giornate ridotte del 25% per il regime di part-time
utilizzato) – 20 (giornate assenza) = 250 (giornate utili di presenza del
dipendente)
Le quote giornaliere pro-capite, così individuate per singola fascia, moltiplicate per le giornate di presenza di ciascun dipendente (anche per il personale in regime di part-time già individuate per la determinazione della quota giornaliera), indicheranno l'importo, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione e del lavoratore, che percepirà ogni dipendente nell'anno 2001.
Per quanto riguarda invece il criterio relativo alla valutazione
dell'impegno profuso dal personale,
dovrà essere presa in considerazione la partecipazione a
tutta l'attività dell'ufficio ed in particolare a quella connessa
all'attuazione degli obiettivi fissati dal Ministro per l'anno 2001, alle
attività rientranti nella programmazione stabilita sia a livello centrale che periferico per il
potenziamento ed il miglioramento della qualità dei servizi, con particolare
riferimento ai principali compiti istituzionali nonché alle attività di coordinamento e di
supporto.
Per gli uffici
dell'Amministrazione centrale potranno essere presi in considerazione l'impegno
ed i risultati conseguiti in attività di studio e di ricerca caratterizzati da
un elevato grado di autonomia ed esperienza nonché l'attività di diretta
collaborazione con i Direttori Generali.
Si precisa che il premio di cui trattasi spetta a tutto il
personale compreso quello distaccato da altri uffici e comandato da altre
Amministrazioni, con esclusione pertanto del proprio personale distaccato e
comandato presso altri uffici, a far data dalla cessazione del servizio presso
l'ufficio medesimo.
Si raccomanda di assicurare la più ampia trasparenza
sull'applicazione dei criteri utilizzati per la distribuzione delle risorse e
sulle motivazioni delle scelte effettuate, informandone il personale e le
RSU.
Si conferma il principio di compatibilità
del premio di produttività con i compensi per le posizioni di responsabilità e
le indennità varie, salvo eventuale diversa previsione concordata per
specifici casi individuati in sede di contrattazione decentrata.
CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DA DESTINARE ALL’INCENTIVAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA DI CONTROLLO SULLE CONDIZIONI DI LAVORO NELLE AZIENDE: PARAGRAFO 4 DELL’ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE.
L’art. 119 della “Legge
finanziaria 2001” (Legge 23/12/2000 n.388) statuisce che “al fine di potenziare l’attività ispettiva
nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni
concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori… omissis… una quota pari al 10%
dell’importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni comminate dalle
Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro per le
violazioni delle leggi sul lavoro è destinata… omissis… per il 50%
all’incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto
collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, per l’incentivazione dell’attività ispettiva di
controllo sulle condizioni di lavoro nelle
aziende”.
Nell’individuare i criteri più idonei per una equa distribuzione della
suddetta quota del 50%, si è partiti dalla considerazione per cui esiste
un’attività di vigilanza vera e propria esterna all’ufficio e un’attività
meramente organizzativa di programmazione e di controllo, connessa all’ispezione
del lavoro, ma svolta all’interno dell’ufficio.
La complessità e la delicatezza dell’attività di
vigilanza esterna richiede, altresì, un lavoro preparatorio e di approfondimento
che l’ispettore svolge con
l’importante supporto del cosiddetto “personale amministrativo”. Ma non solo.
Anche al termine della visita ispettiva vi sono, poi, numerosi ulteriori
adempimenti procedurali per i quali l’ispettore si avvale dei suddetti
collaboratori “amministrativi”.
L’ausilio di tale personale permette all’ispettore di dedicarsi e
concentrarsi sulla attività ispettiva, strictu sensu, esonerandolo, pertanto,
dallo svolgimento di atti meramente burocratici; da ciò il raggiungimento
dell’incentivazione e il rafforzamento dell’attività di vigilanza esterna, come
previsto direttamente dalla “Legge finanziaria
2001”.
Alla luce di ciò, la
cifra corrispondente al 50% devoluta al
Fondo unico di amministrazione è stata assegnata a ciascun ufficio in
proporzione ad un valore da individuare tenendo conto dei seguenti parametri:
numero degli ispettori, numero delle ispezioni, numero dei provvedimenti
adottati in sede ispettiva, sanzioni riscosse, recuperi contributivi su
omissioni.
A livello
locale, ogni Direzione Provinciale dovrà distribuire al personale tale importo,
da concordare a livello provinciale in sede di contrattazione, avendo cura,
tuttavia, di attribuire una quota non
inferiore al 70% all’attività ispettiva svolta sia dal personale ispettivo
appartenente alla DPL, che dal personale
ispettivo distaccato dalla DRL o da altro ufficio, e una quota non superiore
al 30% alle attività di supporto.
In particolare, per quanto concerne l’attribuzione del 70% al singolo
ispettore, l’importo individuale potrà essere ripartito sulla base delle linee
guida come esplicitate nell’allegato
4 dell’Accordo in
argomento.
Tali linee
guida, individuate al fine di realizzare una omogeneità tra gli uffici, potranno essere modificate o integrate
qualora proprio in sede di contrattazione si rilevino esigenze peculiari
dell’ufficio.
Nello
specifico, si sottolinea che il motivo per cui si è prevista una indennità per
l’attività esterna svolta non in regime di missione – c.d. “attività in città”
–, consiste nella volontà di incentivarla sì da eliminare quella discrasia
economica per cui l’attività svolta in regime di missione risulti più
remunerativa.
Di contro,
relativamente a quest’ultima si è inteso risolvere l’iniquità determinata dalla
legge sul trattamento di missione in base alla quale, superando le otto ore di
lavoro, l’indennità oraria viene ridotta proporzionalmente. Si
richiama, ulteriormente, l’attenzione sul riconoscimento di una indennità a
favore degli ispettori che non utilizzano il mezzo proprio al fine di evitare o
quantomeno contenere le doppie autorizzazioni per l’uso del mezzo proprio in
caso di vigilanza svolta in coppia.
Inoltre, in ordine all’indennità riconosciuta all’ispettore
che svolge l’attività oltre il normale orario di lavoro, si è voluto riconoscere
un trattamento economico che vada, comunque, a compensare la maggiore
prestazione.
Al fine di
compensare la maggiore onerosità insita nell’attività di polizia giudiziaria, si
è ritenuto, anche per analogia con altri Enti, di riconoscere la particolare
indennità attribuendo, per ora, il 10% del sopracitato 70% agli ispettori che
svolgono tale attività.
Si
precisa, a tal proposito, che il
50% di detto importo sarà destinato agli ispettori che svolgono attività di
vigilanza tecnica in materia di sicurezza, alla luce del fatto che per espressa
disposizione di legge tutta la materia è considerata attività di polizia
giudiziaria. Il restante 50% andrà attribuito agli ispettori che svolgono
attività di vigilanza non in materia di sicurezza ma che, comunque, richieda la
formazione di atti di polizia giudiziaria. Tale indennità sarà, ad ogni modo,
corrisposta in relazione alle giornate di effettiva prestazione
lavorativa.
Infine,
l’incentivo pari al 30% dell’importo complessivo, riconosciuto, per le ragioni
di cui sopra, al personale addetto alle attività di supporto, verrà distribuito
tenendo conto della presenza giornaliera in ufficio (effettiva presenza),
facendo riferimento per la determinazione delle quote giornaliere spettanti a
ciascun dipendente, al criterio delle fasce per area funzionale, previsto per la
corresponsione del premio di produttività.
COMUNICAZIONI FINALI
In considerazione del processo di
riorganizzazione che interessa gli uffici dell’Amministrazione, si invitano i
Dirigenti responsabili delle strutture a porre in essere ogni iniziativa idonea
a favorire il raccordo operativo necessario per l’individuazione e la corretta
segnalazione delle unità destinatarie dei compensi relativi al Fondo unico di
Amministrazione al fine di garantire il giusto risalto all’impegno prestato dal
personale interessato.
Per quanto concerne le somme
da destinare al personale addetto
ai servizi automobilistici
presso gli
Uffici dell’Amministrazione centrale, ciascun centro di responsabilità
amministrativa provvederà a comunicare, per i periodi di rispettiva competenza,
alla Divisione
VI di questa Direzione
Generale, e per conoscenza alla scrivente, i dati relativi alle presenze del
personale interessato ai fini della liquidazione
dell’importo.
Si raccomanda, altresì, di attivare e
concludere al più presto la contrattazione in sede decentrata, al fine di
consentire un rapido avvio delle procedure connesse all’erogazione degli
emolumenti accessori spettanti al personale.
Ferme restando le disposizioni che verranno
impartite dalla competente Divisione VI della Direzione generale degli aa.gg.,
risorse umane e attività ispettiva, relativamente alle modalità di liquidazione
degli importi, gli Uffici in indirizzo sono invitati a trasmettere anche alla
scrivente copia degli Accordi sottoscritti a livello locale, per consentire il
monitoraggio sull’andamento della contrattazione
decentrata.
Si rimane a
disposizione per ogni eventuale chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Bruna Bagalino)