Contratto Integrativo e conseguenti problematiche

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Roma, 14/04/2003

 

Al

Ministrodel Lavoro e delle Politiche Sociali

 

 

 

Capo Dipartimento Politiche del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle P.S. 

Direttore Generale per gli AA.GG., Risorse Umane, Attività Ispettiva

LORO SEDI

Oggetto:

Contratto Integrativo e conseguenti problematiche.

Questa Organizzazione Sindacale ha sempre espresso, sin dalla fase delle trattative, un inequivocabile giudizio negativo sul vigente Contratto collettivo nazionale integrativo per il personale del Ministero del Lavoro, per il numero esiguo dei lavoratori coinvolti nei  processi di riqualificazione, per i 570 posti di accesso al profilo di Collaboratore Amm.vo presenti nella prima ipotesi contrattuale e fatti successivamente sparire dalla concertazione tra Amministrazione e sindacati firmatari illudendo i lavoratori che questi 570 posti si sarebbero recuperati con un successivo DPR. Per le predette motivazioni e per altre esposte successivamente la RdB non ha sottoscritto il Contratto Integrativo.

Oggi, a distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore del CCNI, le incongruenze più volte denunciate stanno trovando, in fase d’applicazione, un puntuale ed incontrovertibile riscontro come di seguito riportato:

PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE

Alla data odierna l’unico percorso di riqualificazione definito è quello relativo all’inquadramento nella posizione  economica C2 degli Ispettori del Lavoro, il resto dei percorsi si trova come sappiamo in alto mare. Intollerabili sono i ritardi nell’emanazione dei bandi per i percorsi di riqualificazione relativi alle posizioni B1, B2 e C1. L’abbondante superamento dei tempi di attuazione per i percorsi di riqualificazione, non rappresenta l’unico ostacolo a ché  i dipendenti del Ministero del Lavoro vedano riconosciuti i loro diritti. La gran parte dei lavoratori sono esclusi dal processo di riqualificazione per quei meccanismi

clientelari e meritocratici, introdotti dal C.I., che non danno il giusto valore alla professionalità acquisita e all’anzianità di servizio. La RdB con queste richieste vuole aprire con l’Amministrazione un confronto concreto per la risoluzione immediata delle varie problematiche che stanno emergendo con l’applicazione del Contratto Integrativo.

Contestualmente, partendo dalle incongruenze contenute nel vigente  C.I. e delle quali se ne richiede l’eliminazione, la RdB vuole porre le condizioni per avviare in un futuro prossimo, un’ampia discussione su una reale riorganizzazione degli Uffici Centrali e Periferici del Ministero del Lavoro in considerazione  delle competenze istituzionali del Ministero, delle trasformazioni costituzionali, dell’eventuale trasferimento di competenze dal Dipartimento delle Politiche Sociali alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali del Lavoro, ponendo al centro della riorganizzazione la qualità del servizio erogato ai cittadini, un reale esercizio di controllo da parte del servizio ispettivo che serva realmente ad arginare e a ridurre gli infortuni sul lavoro, spesso mortali, e la piaga del lavoro nero, per dare risposte certe ed immediate ai lavoratori pubblici e privati che si rivolgono giornalmente presso gli Uffici del Ministero del Lavoro. Per la realizzazione di questo progetto si dovrà ripartire necessariamente dal coinvolgimento dei lavoratori in un percorso di riorganizzazione e di riqualificazione professionale, privilegiando i dipendenti attualmente tagliati fuori dai percorsi di riqualificazione ed evitando quegli errori che l’Amministrazione e i sindacati firmatari del vigente Contratto Integrativo hanno commesso.

PROFILO DI ACCERTATORE DEL LAVORO

Una fra le tanti incongruenze - forse la più eclatante per i suoi risvolti pratici -  è quella che concerne la formulazione del profilo professionale dell’Accertatore del Lavoro (scheda n. 16 - Allegato A del CCNI), nel quale è confluito il precedente profilo di Assistente dell’Ispettorato del Lavoro, emanato unitamente ad altri, con il D.P.R. 1219/1984 (profilo n. 240), in applicazione della legge 312/1980. La declaratoria di tale precedente profilo professionale prevedeva, fra l’altro, due aspetti di fondamentale importanza per il proficuo e sostanziale impiego di tale personale nell’attività di vigilanza, e precisamente:

-         la possibilità di operare anche da soli <<Svolge previo incarico, anche singolarmente, specifici controlli ed indagini sull’applicazione della legislazione sociale>>;

-         e quella di adottare gli atti amministrativi conseguenti all’esito degli accertamenti <<…e adotta secondo le direttive ricevute in rapporto all’incarico affidato, gli atti amministrativi consequenziali>>.

Tali qualificanti ed essenziali caratteristiche del vecchio profilo sono poi indebitamente scomparse da quello nuovo di Accertatore che, infatti, nulla dice a riguardo della possibilità di effettuare controlli anche autonomamente,  e preclude- ed è questo l’aspetto più grave - quella di emanare atti che abbiano rilevanza esterna, il che, in concreto, vuol dire escludere a priori ogni effettiva attività ispettiva; attività che per sua natura  necessariamente si estrinseca nella adozione di in una molteplicità di atti - a cominciare dallo stesso  verbale d’ispezione  - modificanti  o comunque incidenti la sfera giuridica del soggetto controllato.

Il risultato di tutto ciò è che in alcuni uffici, come ad esempio presso la DPL di Milano, il dirigente ha disposto che il personale ispettivo con qualifica di AIL effettui accertamenti solo in accompagnamento dell’ispettore, ed attenendosi strettamente all’osservanza delle norme contrattuali vigenti. Ed è proprio a tale riguardo che sorge un altro grave problema, principalmente determinato dai ritardi nell’applicazione del  CCNI.  Molti si domandano quali siano oggi le norme contrattuali vigenti che disciplinano i compiti che gli AIL possono espletare: e cioè quelle del profilo del DRP 1219/1984, atteso che ad oggi non è ancora avvenuto l’inquadramento nel profilo di Accertatore del lavoro,  o quelle previste dal CCNI?

A questo punto è bene ricordare che il profilo di AIL del 1984 fu modellato sulla base delle funzioni e poteri che il legislatore poco tempo prima aveva attribuito a tali impiegati con il D.L. 12/09/1983, n. 463 (poi convertito nella legge 11/11/1983, n. 638), che prevede, per l’appunto, che agli “addetti alla vigilanza”, come all’epoca era denominato tale personale ispettivo, veniva attribuito il potere di svolgere (essenzialmente) tutti gli accertamenti necessari per la verifica dell’assolvimento degli obblighi contributivi e l’erogazione delle relative prestazioni assicurative, estendendo loro i poteri degli ispettori del lavoro in materia di previdenza e assistenza sociale (tranne quello di contestare contravvenzioni).

Con l’attuale CCNI si è, quindi, operata una vera e propria dequalificazione professionale degli ex addetti alla vigilanza. Oltre 500 unità ispettive (quasi il 25% dell’intera forza ispettiva di cui l’Amministrazione dispone) di fatto trasformate in altrettante unità amministrative! Tutto questo, ovviamente, è inaccettabile! Nè può essere ritenuto in alcun modo  ammissibile che mediante un contratto integrativo venga modificato in peius uno status professionale acquisito per forza di legge! E questo, poi, nel momento stesso in cui per via contrattuale si prevede un avanzamento nell’inquadramento della posizione giuridica ed economica. Ma quest’ultimo non è l’unico aspetto contraddittorio della complessa questione. Vi è anche infatti da considerare che dal  corso di riqualificazione per accedere al profilo di Accertatore del lavoro sono stati esclusi tutti quegli impiegati che, pur avendo la qualifica di Assistenti dell’Ispettorato del lavoro e svolgendone le relative mansioni da molti anni o da decenni, sono tuttavia privi del diploma di scuola media secondaria. Per tutti costoro, come per quelli che non si saranno classificati in posizione utile al termine del corso-concorso di riqualificazione,  la sorte sancita dal CCNI è quella di rimanere nella qualifica di AIL, e relativa posizione economica B3, fino al termine del servizio (l’art. 3 dell’integrativo prevede, infatti, il mantenimento fino ad esaurimento del profilo di Assistente dell’Ispettorato del lavoro). In definitiva, un totale pasticcio, un assurdo giuridico che porterà a vedere lavoratori che pur avendo sostanzialmente la stessa qualifica saranno inquadrati e retribuiti in differente misura - con l’aggravio che gli AIL, che  continueranno ad esercitare poteri incomparabilmente più ampi di quelli riconosciuti all’Accertatore del lavoro, saranno quelli ad essere pagati di meno. Una condizione che causerà un inevitabile contenzioso e che, è facile prevederlo,  non potrà reggere all’eventuale vaglio dell’autorità giudiziaria. Senza contare che inevitabilmente ne conseguirà anche un reale e forte depotenziamento dei Servizi Ispezione del Lavoro, già così gravemente carenti d’organico. 

ISPETTORI DEL LAVORO ED  ISPETTORI TECNICI 

Altro problema non di poco conto generato dal CCNI è quello dell’aver separato la funzione dell’ispettore, che è univoca per legge, in due categorie: quella dell’Ispettore del lavoro e quella dell’Ispettore tecnico. Una artificiosa ed inutile dicotomia, che può causare (è sta causando) non pochi inconvenienti. A titolo d’esempio se ne elencano solo alcuni: rigidità, se non impossibilità (con assurde creazioni di compartimenti stagni) di ogni mobilità all’interno dei S.I.L. fra gli ispettori dell’Unità operativa di vigilanza ordinaria e quelli addetti all’Unità di vigilanza tecnica; inopportuna cristallizzazione di competenze, con conseguente impedimento di nuove esperienze e,  quindi, di crescita professionale; prevedibili sollevazioni di pretestuose eccezioni di legittimità da parte dei soggetti controllati avverso provvedimenti in materia di assicurazioni sociali adottati da ispettori tecnici o, viceversa, verso quelli in materia di sicurezza del lavoro, emanati da ispettori del lavoro; e così via. Senza dimenticare, peraltro, che dopo l’approvazione della graduatoria relativa al processo di riqualificazione per l’accesso al profilo di ispettore del lavoro e ispettore tecnico, dello scorso dicembre 2002, diversamente da quanto veniva lasciato intendere nel relativo bando, all’atto dell’inquadramento non è stata data alcuna possibilità di optare per l’uno o l’altro profilo a coloro che nella domanda di partecipazione al processo di riqualificazione in parola avevano indicato di aver assolto alle funzioni di vigilanza tecnica: infatti, sono stati tutti inquadrati d’ufficio nel profilo di ispettore tecnico.

   PROFILO DI ISPETTORE DI COOPERATIVE.

 

L’Amministrazione dovrà, altresì, provvedere a dare soluzione all’altro annoso problema relativo all’inquadramento di tutti quei lavoratori che da anni effettuano le ispezioni alle società cooperative.

 Non è stata attuato quanto previsto dalla legge n° 59/92, pervenendo all’assurdo che questi lavoratori, soprattutto gli ex IV – V – VI liv. dopo aver svolto la funzione ispettiva  alle dipendenze del Ministero del Lavoro non si vedono ancora riconosciuta la loro professionalità.

Crediamo che la soluzione vada ricercata indipendentemente dal caos dovuto al trasferimento della Direzione Generale della Cooperazione e delle sue competenze al Ministero delle Attività Produttive e

non  deve essere assolutamente disperso il patrimonio professionale  di centinaia e centinaia di lavoratori. Riteniamo che essi debbano continuare a svolgere la funzione finora svolta al fine di arginare  l’ingordigia delle Associazioni che da tanto aspirano alla gestione diretta di queste competenze per gli interessi economici che rappresenta. 

IL PASTICCIO DELL’ACCORDO SUL DIRITTO DI OPZIONE

Si esprime disappunto per l’accordo  beffa, sottoscritto il 18 marzo scorso, per le modalità di esercizio del diritto di opzione per l’accesso al profilo di ispettore del lavoro, funzionario amministrativo e funzionario socio – statistico – economico. Un accordo che ha stravolto quanto contenuto nel CCNI relativamente alla parte in cui obbliga il personale ispettivo transitato nella posizione economica C2 allo svolgimento dell’attività ispettiva.

Con questo accordo di fatto viene elusa la suddetta  norma, ammette il superamento del numero dei posti messi a concorso e, cosa ancora più grave fa sparire il personale “diventato” ispettivo che decide, una volta definito l’attuale percorso di riqualificazione e passato nella posizione economica C2 nel  profilo di ispettore del lavoro, di effettuare l’opzione transitando nel profilo amministrativo. Infatti il personale che opterà per la funzione ispettiva chissà quando sarà rimpiazzato con un concorso interno, con buona pace per tutti quei lavoratori privati che si sono rivolti presso i nostri Uffici Periferici per una richiesta d’intervento al fine di vedersi tutelati i propri diritti siano essi previdenziali ed economici o di altra natura ma comunque legati alla tutela del rapporto di lavoro.

Ulteriore aspetto di questo accordo,  non di poco conto, legato anche ad una visione etica e morale, è rappresentato dal fatto che tanti lavoratori non hanno ritenuto di presentare domanda di partecipazione al

bando di ispettore del lavoro ritenendo di non potersi impegnare successivamente nella funzione ispettiva; il risultato per quest’ultimi è la presa per il sedere perché, partiti da considerazioni  “nobili” sopra esposte, non avevano fatto i conti con l’affarismo ed il pressappochismo dei sindacati confederali e dell’amministrazione che pur di tutelare beceri interessi di bottega sono disposti a sacrificare figure professionali che hanno una funzione sociale a salvaguardia dei diritti dei lavoratori sul territorio nazionale.

SVOLGIMENTO  REALE  DELLE  FUNZIONI  ISPETTIVE

Ad oggi, risulta che in varie Direzioni Provinciali del Lavoro alcune centinaia di lavoratori inquadrati nel profilo di Ispettore del Lavoro non svolgono le funzioni per cui sono retribuiti. Ciò provoca dei danni irreparabili che si ripercuotono sulle decine di migliaia di lavoratori privati che si rivolgono all’Istituzione preposta alla tutela dei loro diritti. La RdB ha più volte denunciato quest’assurda situazione relativa alla mancata utilizzazione di centinaia di Ispettori del Lavoro sul territorio nazionale e non tollererà ulteriormente  che essi continuino a svolgere, come determinato dai dirigenti, mere funzioni amministrative.

Abbiamo fatto una battaglia per il giusto inquadramento degli ispettori del lavoro ed abbiamo preteso, durante la trattativa sul Contratto Integrativo, che coloro i quali svolgevano regolarmente la funzione ispettiva transitassero alla posizione economica C2 senza effettuare alcun corso di riqualificazione.

Contestualmente pretendiamo che coloro i quali sono transitati alla posizione C2 in considerazione della funzione ispettiva svolta, siano utilizzati dalle direzioni Provinciali del Lavoro sul territorio nazionale.

 E’ grave che molti capi Uffici non diano seguito neppure agli obblighi contrattuali (da loro stessi controfirmati) dopo che - impunemente - non hanno mai dato reale applicazione alla circolare 8/2000, che inderogabilmente disponeva che tutto il personale con qualifica ispettiva fosse adibito alla attività che gli compete! La piena occupazione di tutto il personale ispettivo nelle proprie funzioni, sicuramente significherebbe maggiore vigilanza sui posti di lavoro, maggiore tutela dei lavoratori in un mondo del lavoro sempre più precario e flessibile. Pertanto, chiediamo che tutti gli ispettori del lavoro svolgano effettivamente la funzioni per cui sono retribuiti.

Alle gravi situazioni sopra delineate, ad avviso di questa O.S. necessita porre rimedio con ogni urgenza.

Si chiede pertanto che codesta Amministrazione convochi quanto prima un tavolo di trattativa per apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al CCNI. 

RdB P.I.
p.  Coord Naz. Ministero del Lavoro e delle P.S.
Claudio Sabani