Contratto Integrativo e conseguenti problematiche |
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Roma, 14/04/2003
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Al |
Ministrodel
Lavoro e delle Politiche Sociali |
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“ |
Capo
Dipartimento Politiche del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle
P.S. |
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Direttore
Generale per gli AA.GG., Risorse Umane, Attività Ispettiva |
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LORO
SEDI |
Oggetto: |
Contratto
Integrativo e conseguenti problematiche. |
Questa
Organizzazione Sindacale ha sempre espresso, sin dalla fase delle trattative, un
inequivocabile giudizio negativo sul vigente Contratto collettivo nazionale
integrativo per il personale del Ministero del Lavoro, per il numero esiguo dei
lavoratori coinvolti nei processi
di riqualificazione, per i 570 posti di accesso al profilo di Collaboratore Amm.vo
presenti nella prima ipotesi contrattuale e fatti successivamente sparire dalla
concertazione tra Amministrazione e sindacati firmatari illudendo i lavoratori
che questi 570 posti si sarebbero recuperati con un successivo DPR. Per le
predette motivazioni e per altre esposte successivamente la RdB non ha
sottoscritto il Contratto Integrativo.
Oggi,
a distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore del CCNI, le incongruenze
più volte denunciate stanno trovando, in fase d’applicazione, un puntuale ed
incontrovertibile riscontro come di seguito riportato:
PERCORSI
DI RIQUALIFICAZIONE
Alla
data odierna l’unico percorso di riqualificazione definito è quello relativo
all’inquadramento nella posizione economica
C2 degli Ispettori del Lavoro, il resto dei percorsi si trova come sappiamo in
alto mare. Intollerabili sono i ritardi nell’emanazione dei bandi per i
percorsi di riqualificazione relativi alle posizioni B1, B2 e C1. L’abbondante
superamento dei tempi di attuazione per i percorsi di riqualificazione, non
rappresenta l’unico ostacolo a ché i
dipendenti del Ministero del Lavoro vedano riconosciuti i loro diritti. La gran
parte dei lavoratori sono esclusi dal processo di riqualificazione per quei
meccanismi
clientelari e meritocratici, introdotti dal C.I., che
non danno il giusto valore alla professionalità acquisita e all’anzianità di
servizio. La RdB con queste richieste vuole aprire con l’Amministrazione un
confronto concreto per la risoluzione immediata delle varie problematiche che
stanno emergendo con l’applicazione del Contratto Integrativo.
Contestualmente,
partendo dalle incongruenze contenute nel vigente
C.I. e delle quali se ne richiede l’eliminazione, la RdB vuole porre le
condizioni per avviare in un futuro prossimo, un’ampia discussione su una
reale riorganizzazione degli Uffici Centrali e Periferici del Ministero del
Lavoro in considerazione delle
competenze istituzionali del Ministero, delle trasformazioni costituzionali,
dell’eventuale trasferimento di competenze dal Dipartimento delle Politiche
Sociali alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali del Lavoro,
ponendo al centro della riorganizzazione la qualità del servizio erogato ai
cittadini, un reale esercizio di controllo da parte del servizio ispettivo che
serva realmente ad arginare e a ridurre gli infortuni sul lavoro, spesso
mortali, e la piaga del lavoro nero, per dare risposte certe ed immediate ai
lavoratori pubblici e privati che si rivolgono giornalmente presso gli Uffici
del Ministero del Lavoro. Per la realizzazione di questo progetto si dovrà
ripartire necessariamente dal coinvolgimento dei lavoratori in un percorso di
riorganizzazione e di riqualificazione professionale, privilegiando i dipendenti
attualmente tagliati fuori dai percorsi di riqualificazione ed evitando quegli
errori che l’Amministrazione e i sindacati firmatari del vigente Contratto
Integrativo hanno commesso.
PROFILO
DI ACCERTATORE DEL LAVORO
Una
fra le tanti incongruenze - forse la più eclatante per i suoi risvolti pratici
- è quella che concerne la
formulazione del profilo professionale dell’Accertatore del Lavoro (scheda n.
16 - Allegato A del CCNI), nel quale è confluito il precedente profilo di
Assistente dell’Ispettorato del Lavoro, emanato unitamente ad altri, con il
D.P.R. 1219/1984 (profilo n. 240), in applicazione della legge 312/1980. La
declaratoria di tale precedente profilo professionale prevedeva, fra l’altro,
due aspetti di fondamentale importanza per il proficuo e sostanziale impiego di
tale personale nell’attività di vigilanza, e precisamente:
-
la possibilità di operare anche da soli <<Svolge previo
incarico, anche singolarmente, specifici controlli ed indagini
sull’applicazione della legislazione sociale>>;
-
e quella di adottare gli atti amministrativi conseguenti all’esito
degli accertamenti <<…e adotta secondo le direttive ricevute in
rapporto all’incarico affidato, gli atti amministrativi consequenziali>>.
Tali qualificanti ed essenziali
caratteristiche del vecchio profilo sono poi indebitamente scomparse da quello
nuovo di Accertatore che, infatti, nulla dice a riguardo della possibilità di
effettuare controlli anche autonomamente, e
preclude- ed è questo l’aspetto più grave - quella di emanare atti
che abbiano rilevanza esterna, il che, in concreto, vuol dire escludere a priori
ogni effettiva attività ispettiva; attività che per sua natura
necessariamente si estrinseca nella adozione di in una molteplicità di
atti - a cominciare dallo stesso verbale
d’ispezione - modificanti o comunque incidenti la sfera giuridica del soggetto
controllato.
Il
risultato di tutto ciò è che in alcuni uffici, come ad esempio presso la DPL
di Milano, il dirigente ha disposto che il personale ispettivo con qualifica di
AIL effettui accertamenti solo in accompagnamento dell’ispettore, ed
attenendosi strettamente all’osservanza delle norme contrattuali vigenti. Ed
è proprio a tale riguardo che sorge un altro grave problema, principalmente
determinato dai ritardi nell’applicazione del
CCNI. Molti si domandano
quali siano oggi le norme contrattuali vigenti che disciplinano i compiti che
gli AIL possono espletare: e cioè quelle del profilo del DRP 1219/1984, atteso
che ad oggi non è ancora avvenuto l’inquadramento nel profilo di Accertatore
del lavoro, o quelle previste dal
CCNI?
A
questo punto è bene ricordare che il profilo di AIL del 1984 fu modellato sulla
base delle funzioni e poteri che il legislatore poco tempo prima aveva
attribuito a tali impiegati con il D.L. 12/09/1983, n. 463 (poi convertito nella
legge 11/11/1983, n. 638), che prevede, per l’appunto, che agli “addetti
alla vigilanza”, come all’epoca era denominato tale personale ispettivo,
veniva attribuito il potere di svolgere (essenzialmente) tutti gli accertamenti
necessari per la verifica dell’assolvimento degli obblighi contributivi e
l’erogazione delle relative prestazioni assicurative, estendendo loro i poteri
degli ispettori del lavoro in materia di previdenza e assistenza sociale (tranne
quello di contestare contravvenzioni).
Con
l’attuale CCNI si è, quindi, operata una vera e propria dequalificazione
professionale degli ex addetti alla vigilanza. Oltre 500 unità ispettive (quasi
il 25% dell’intera forza ispettiva di cui l’Amministrazione dispone) di
fatto trasformate in altrettante unità amministrative! Tutto questo,
ovviamente, è inaccettabile! Nè può essere ritenuto in alcun modo
ammissibile che mediante un contratto integrativo venga modificato in peius
uno status professionale acquisito per forza di legge! E questo, poi,
nel momento stesso in cui per via contrattuale si prevede un avanzamento
nell’inquadramento della posizione giuridica ed economica. Ma quest’ultimo
non è l’unico aspetto contraddittorio della complessa questione. Vi è anche
infatti da considerare che dal corso
di riqualificazione per accedere al profilo di Accertatore del lavoro sono stati
esclusi tutti quegli impiegati che, pur avendo la qualifica di Assistenti dell’Ispettorato del lavoro e svolgendone le
relative mansioni da molti anni o da decenni, sono tuttavia privi del diploma di
scuola media secondaria. Per tutti costoro, come per quelli che non si saranno
classificati in posizione utile al termine del corso-concorso di
riqualificazione, la sorte sancita
dal CCNI è quella di rimanere nella qualifica di AIL, e relativa posizione
economica B3, fino al termine del servizio (l’art. 3 dell’integrativo
prevede, infatti, il mantenimento fino ad esaurimento del profilo di Assistente
dell’Ispettorato del lavoro). In definitiva, un totale pasticcio, un assurdo
giuridico che porterà a vedere lavoratori che pur avendo sostanzialmente la
stessa qualifica saranno inquadrati e retribuiti in differente misura - con
l’aggravio che gli AIL, che continueranno
ad esercitare poteri incomparabilmente più ampi di quelli riconosciuti
all’Accertatore del lavoro, saranno quelli ad essere pagati di meno. Una
condizione che causerà un inevitabile contenzioso e che, è facile prevederlo,
non potrà reggere all’eventuale vaglio dell’autorità giudiziaria.
Senza contare che inevitabilmente ne conseguirà anche un reale e forte
depotenziamento dei Servizi Ispezione del Lavoro, già così gravemente carenti
d’organico.
ISPETTORI DEL
LAVORO ED ISPETTORI TECNICI
Altro problema non di poco conto generato dal CCNI è
quello dell’aver separato la funzione dell’ispettore, che è univoca per
legge, in due categorie: quella dell’Ispettore del lavoro e quella
dell’Ispettore tecnico. Una artificiosa ed inutile dicotomia, che può causare
(è sta causando) non pochi inconvenienti. A titolo d’esempio se ne elencano
solo alcuni: rigidità, se non impossibilità (con assurde creazioni di
compartimenti stagni) di ogni mobilità all’interno dei S.I.L. fra gli
ispettori dell’Unità operativa di vigilanza ordinaria e quelli addetti
all’Unità di vigilanza tecnica; inopportuna cristallizzazione di competenze,
con conseguente impedimento di nuove esperienze e,
quindi, di crescita professionale; prevedibili sollevazioni di
pretestuose eccezioni di legittimità da parte dei soggetti controllati avverso
provvedimenti in materia di assicurazioni sociali adottati da ispettori tecnici
o, viceversa, verso quelli in materia di sicurezza del lavoro, emanati da
ispettori del lavoro; e così via. Senza dimenticare, peraltro, che dopo
l’approvazione della graduatoria relativa al processo di riqualificazione per
l’accesso al profilo di ispettore del lavoro e ispettore tecnico, dello scorso
dicembre 2002, diversamente da quanto veniva lasciato intendere nel relativo
bando, all’atto dell’inquadramento non è stata data alcuna possibilità di
optare per l’uno o l’altro profilo a coloro che nella domanda di
partecipazione al processo di riqualificazione in parola avevano indicato di
aver assolto alle funzioni di vigilanza tecnica: infatti, sono stati tutti
inquadrati d’ufficio nel profilo di ispettore tecnico.
PROFILO
DI ISPETTORE DI COOPERATIVE.
L’Amministrazione
dovrà, altresì, provvedere a dare soluzione all’altro annoso problema relativo
all’inquadramento di tutti quei lavoratori che da anni effettuano le ispezioni
alle società cooperative.
Non è stata attuato quanto previsto dalla legge n° 59/92,
pervenendo all’assurdo che questi lavoratori, soprattutto gli ex IV – V –
VI liv. dopo aver svolto la funzione ispettiva
alle dipendenze del Ministero del Lavoro non si vedono ancora
riconosciuta la loro professionalità.
Crediamo
che la soluzione vada ricercata indipendentemente dal caos dovuto al
trasferimento della Direzione Generale della Cooperazione e delle sue competenze
al Ministero delle Attività Produttive e
non
deve essere assolutamente disperso il patrimonio professionale
di centinaia e centinaia di lavoratori. Riteniamo che essi debbano
continuare a svolgere la funzione finora svolta al fine di arginare
l’ingordigia delle Associazioni che da tanto aspirano alla gestione
diretta di queste competenze per gli interessi economici che rappresenta.
IL PASTICCIO
DELL’ACCORDO SUL DIRITTO DI OPZIONE
Si
esprime disappunto per l’accordo beffa,
sottoscritto il 18 marzo scorso, per le modalità di esercizio del diritto di
opzione per l’accesso al profilo di ispettore del lavoro, funzionario
amministrativo e funzionario socio – statistico – economico. Un accordo che
ha stravolto quanto contenuto nel CCNI relativamente alla parte in cui obbliga
il personale ispettivo transitato nella posizione economica C2 allo svolgimento
dell’attività ispettiva.
Con
questo accordo di fatto viene elusa la suddetta norma, ammette il superamento del numero dei posti messi a
concorso e, cosa ancora più grave fa sparire il personale “diventato”
ispettivo che decide, una volta definito l’attuale percorso di
riqualificazione e passato nella posizione economica C2 nel
profilo di ispettore del lavoro, di effettuare l’opzione transitando
nel profilo amministrativo. Infatti il personale che opterà per la funzione
ispettiva chissà quando sarà rimpiazzato con un concorso interno, con buona
pace per tutti quei lavoratori privati che si sono rivolti presso i nostri
Uffici Periferici per una richiesta d’intervento al fine di vedersi tutelati i
propri diritti siano essi previdenziali ed economici o di altra natura ma
comunque legati alla tutela del rapporto di lavoro.
Ulteriore aspetto di questo accordo,
non di poco conto, legato anche ad una visione etica e morale, è
rappresentato dal fatto che tanti lavoratori non hanno ritenuto di presentare
domanda di partecipazione al
bando di ispettore del lavoro ritenendo di non potersi impegnare successivamente nella funzione ispettiva; il risultato per quest’ultimi è la presa per il sedere perché, partiti da considerazioni “nobili” sopra esposte, non avevano fatto i conti con l’affarismo ed il pressappochismo dei sindacati confederali e dell’amministrazione che pur di tutelare beceri interessi di bottega sono disposti a sacrificare figure professionali che hanno una funzione sociale a salvaguardia dei diritti dei lavoratori sul territorio nazionale.
SVOLGIMENTO
REALE DELLE
FUNZIONI ISPETTIVE
Ad oggi, risulta che in varie Direzioni Provinciali
del Lavoro alcune centinaia di lavoratori inquadrati nel profilo di Ispettore
del Lavoro non svolgono le funzioni per cui sono retribuiti. Ciò provoca dei
danni irreparabili che si ripercuotono sulle decine di migliaia di lavoratori
privati che si rivolgono all’Istituzione preposta alla tutela dei loro
diritti. La RdB ha più volte denunciato quest’assurda situazione relativa
alla mancata utilizzazione di centinaia di Ispettori del Lavoro sul territorio
nazionale e non tollererà ulteriormente che
essi continuino a svolgere, come determinato dai dirigenti, mere funzioni
amministrative.
Abbiamo fatto una battaglia per il giusto
inquadramento degli ispettori del lavoro ed abbiamo preteso, durante la
trattativa sul Contratto Integrativo, che coloro i quali svolgevano regolarmente
la funzione ispettiva transitassero alla posizione economica C2 senza effettuare
alcun corso di riqualificazione.
Contestualmente pretendiamo che coloro i quali sono
transitati alla posizione C2 in considerazione della funzione ispettiva svolta,
siano utilizzati dalle direzioni Provinciali del Lavoro sul territorio
nazionale.
E’
grave che molti capi Uffici non diano seguito neppure agli obblighi contrattuali
(da loro stessi controfirmati) dopo che - impunemente - non hanno mai dato reale
applicazione alla circolare 8/2000, che inderogabilmente disponeva che tutto il
personale con qualifica ispettiva fosse adibito alla attività che gli compete!
La piena occupazione di tutto il personale ispettivo nelle proprie funzioni,
sicuramente significherebbe maggiore vigilanza sui posti di lavoro, maggiore
tutela dei lavoratori in un mondo del lavoro sempre più precario e flessibile.
Pertanto, chiediamo che tutti gli ispettori del lavoro svolgano effettivamente
la funzioni per cui sono retribuiti.
Alle gravi situazioni sopra delineate, ad avviso di
questa O.S. necessita porre rimedio con ogni urgenza.
Si chiede pertanto che codesta Amministrazione
convochi quanto prima un tavolo di trattativa per apportare le necessarie
modifiche ed integrazioni al CCNI.
RdB P.I.
p.
Coord Naz. Ministero del Lavoro e delle P.S.
Claudio Sabani