Guida al nuovo Decreto legislativo n. 81/2000 sui LSU/LPU
(decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. "integrazioni e modifiche della
disciplina di lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2,
della legge 17 maggio 1999, n. 144." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 7 Aprile 2000)
PREMESSA
Abbiamo già espresso
in un precedente volantino tutto il nostro disaccordo con il contenuto del
decreto legislativo che riforma per l’ennesima volta la normativa relativa ai
LSU, il cui unico effetto rischia di essere quello di svuotare il bacino dei
lavori socialmente utili mandando a casa quanta più gente possibile e cercando
di occupare chi rimane in lavori precari e malpagati.
Cosa altro possono significare infatti le norme
contenute nell’art. 5 - che impongono agli enti, per far proseguire l’attività
dei LSU dopo il 30 Aprile, di indicare lo sbocco occupazionale entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del decreto – o quanto disposto all’ art. 4 che
prevede il pagamento del 50% del sussidio da parte degli enti utilizzatori per
i secondi sei mesi di attività?
Come è pensabile che enti che non sono riusciti a
trovare sbocchi occupazionali in tre anni possano riuscirci in soli trenta giorni?
E che dire di quei progetti, soprattutto ministeriali, le cui competenze sono
passate dall’inizio dell’anno agli enti locali, ma di cui questi enti non sanno
niente o per i quali rifiutano di richiedere la proroga?
Questa situazione
impone una forte organizzazione a livello locale e regionale per fare in modo
che tutti i progetti siano prorogati e che nessuno sia mandato a casa, per fare
in modo che nei secondi sei mesi gli enti abbiano a disposizione le risorse
economiche del Fondo Nazionale per l’Occupazione per coprire il 100% del
sussidio, visto che nel decreto si affidano alle Regioni i fondi sufficienti a
finanziare per un anno i progetti, con la copertura del 100% del sussidio, e
per politiche attive del lavoro.
Ma dobbiamo anche
continuare a esercitare una forte pressione sul Governo e sul Ministero del
Lavoro affinché nelle Convenzioni che firmeranno con le Regioni per gestire
l’attuazione del decreto trovino spazio norme che consentano agli enti locali
di poter usufruire di questi finanziamenti fino a che non si siano trovati veri
sbocchi occupazionali per tutti i LSU.
Per questi motivi
dobbiamo mettere in campo forti iniziative che costringano il Governo e gli
enti utilizzatori a prendere atto che non possono liberarsi facilmente di un
movimento che ha preso coscienza dei suoi diritti e vuole ottenerli.
Dopo le ultime manifestazioni
e scioperi organizzati sia a livello locale sia per i progetti interregionali (Lavoro,
Protezione Civile, Finanze, Pubblica Istruzione ecc…), abbiamo indetto una
manifestazione nazionale per il 5 maggio. Dobbiamo lavorare molto per farla
riuscire al meglio delle possibilità e per non vanificare quanto abbiamo fatto
nei tre anni passati.
Art. 1
(Enti utilizzatori)
Gli
Enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività
progettuali con oneri a carico del Fondo per l’occupazione, possono continuare
ad utilizzare i LSU (aventi i requisiti), anche attraverso il trasferimento
degli stessi ad altri enti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra
enti interessati e ricorrere all’utilizzo dei predetti soggetti anche per
attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti.
In
caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla
vigente normativa, la possibilità di continuare l’utilizzazione permane in capo
agli enti cui istituzionalmente l’attività è collegata e a quelli presso i
quali viene effettivamente svolta l’attività.
ART. 2 (DEFINIZIONE DEI SOGGETTI
UTILIZZATI)
Le
disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti impegnati in
progetti di lavori socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici
mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31
dicembre 1999.
Non
rientrano i LSU:
-
in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire
dei contributi previsti per il prepensionamento (meno di 5 anni per il
pensionamento);
-
con trattamento di mobilità prolungata;
-
che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
ricollocazione lavorativa;
-
che stati dichiarati decaduti o cancellati;
-
avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti;
-
che non abbiano prodotto la dichiarazione prevista dal decreto.
I
LSU per continuare ad essere utilizzati nei progetti, devono produrre una
dichiarazione all’ente utilizzatore attestante l’indicazione dei progetti di
lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati,
dell’ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di
effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi
dall’attuale ente utilizzatore.
ART. 3 (ATTIVITÀ SOCIALMENTE
UTILI)
Le
attività in cui sono impegnati i LSU sono:
-
quelle definite dal precedente decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni;
-
i servizi tecnici integrati della Pubblica Amministrazione;
-
i trasporti e la connessa logistica.
Gli
enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai Servizi per l’impiego competenti, l’elenco delle attività
in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.
Le
regioni e le province possono individuare attività aggiuntive a quelle previste
funzionali allo sbocco occupazionale territoriale in iniziative che comportano
trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali,
ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di
programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l’elenco
regionale delle predette attività.
ART. 4 (DISCIPLINA DELLA
PRESTAZIONE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI)
L’utilizzo
nelle attività non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo
svolgimento di dette attività compete ai LSU, per un impegno settimanale di
venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di lire
850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente
utili.
La
durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere
superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso
di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell’ammontare
dell’assegno è a carico del Fondo ed il restante 50 per cento è corrisposto
dall’ente utilizzatore.
Art. 5
(Procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione)
Al
fine di proseguire le attività gli enti utilizzatori, preso atto delle
dichiarazioni dei LSU, deliberano:
-
l’elenco nominativo dei soggetti impegnati
-
le attività espletate dall’ente utilizzatore
-
le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l’attività da
svolgere
-
la località e la sede di svolgimento delle attività
-
la durata dell’attività
-
le modalità organizzative delle attività
-
l’eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del
trattamento economico
-
le forme assicurative attivate
-
il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle
attività
-
l’indicazione espressa dello sbocco occupazionale
La
delibera deve essere resa esecutiva dall’ente utilizzatore entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della
stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al Servizio per
l’impiego, alla Direzione provinciale del lavoro e all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) territorialmente competenti, ed agli altri organismi
competenti ai sensi del decreto legislativo n. 469/97.
In
caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni tra enti, l’ente
utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno
successivo alla commissione tripartita regionale o provinciale. I predetti
organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della
delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista
esecutività.
Alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte
dell’attività comunque svolta, l’INPS, corrisponde, a seguito di dichiarazione
resa dai soggetti medesimi, il 50 per cento dell’ammontare dell’assegno. Il
predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione
della delibera da parte dell’Ente utilizzatore.
Possono
avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori;
altri enti individuati dalle Regioni e Province.
ART. 6 (MISURE VOLTE ALLA
CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI)
Vengono
prorogate fino al 31 dicembre 2001 le disposizioni che permettono alle
amministrazioni pubbliche agevolazioni e procedure semplificate per la
creazione di società miste, appalti e affidamento a terzi dell'attività dei
LSU.
Le
Amministrazioni pubbliche possono affidare ai LSU incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, e lavoro autonomo.
Per
agevolare la stabilizzazione dell’occupazione dei LSU le regioni, le province e
i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono
utilizzare risorse proprie.
Oltre
ai committenti pubblici anche quelli privati, che utilizzano finanziamenti
pubblici, possono stabilire riserve obbligatorie di assunzione (dal 5 al 10%)
per la realizzazione di opere pubbliche fino al 31 dicembre 2001.
ART. 7 (INCENTIVI ALLE INIZIATIVE
VOLTE ALLA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE STABILE)
Ai
datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le
cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i LSU è
riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto.
La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle
cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati
in qualità di soci lavoratori.
Nel
caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore
settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di 18 milioni
è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.
Nel
caso in cui i LSU siano assunti con contratto a tempo determinato, spettano al
datore di lavoro gli stessi incentivi previsti per l'assunzione dei lavoratori
in mobilità. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato
a tempo indeterminato è riconosciuto il contributo a conguaglio degli oneri
contributivi dovuti anche per il periodo di lavoro precedentemente svolto a
tempo determinato.
Queste
disposizioni trovano applicazione anche nelle ipotesi di contratti di fornitura
di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato, il contributo spetta all’impresa
utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un
incentivo di lire 3 milioni.
Il
contributo è cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso
di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa europea.
Il
contributo di 18 milioni riconosciuto anche alle amministrazioni pubbliche per
gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e per lavoro autonomo
(la copertura contributiva è a carico dell'ente). La corresponsione del
predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto
dal presente decreto legislativo a carico del Fondo.
Costituiscono
condizioni per l’erogazione del contributo la cancellazione dei LSU interessati
dagli elenchi delle attività socialmente utili, e la regolarità dei datori di
lavoro nei confronti degli obblighi contributivi.
Nei
casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non
ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata
inferiore a dodici mesi.
Fino
al 31 dicembre 2000 possono essere riconosciuti contributi per spese notarili
relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo
di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.
Per
eventuali esigenze formative funzionali all’inserimento in attività lavorative
può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l’assegno nei
casi:
di
assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di
lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’ente
utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l’impiego e
all’INPS territorialmente competenti;
stages
formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Alle
agenzie di promozione e di lavoro può essere concesso un contributo di lire 3
milioni per ogni LSU in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
Alle
società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere
concesso un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun LSU in caso
di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse
società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto
incentivo è incompatibile con gli altri contributi previsti dal decreto.
ART. 8 (FONDO PER L’OCCUPAZIONE)
Le
risorse del Fondo, per l’anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni sulla
base delle somme erogate dall’INPS nel corso dell’anno 1999 per i LSU regionali
e interregionali. Le predette risorse, per l’anno 2000, sulla base di
Convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del
lavoro e le regioni interessate, sentiti gli Enti locali possono essere
impiegate per lo svolgimento di misure di politiche attive per l’impiego e per
la stabilizzazione occupazionale dei LSU.
Il
Ministero del lavoro, le Regioni e gli Enti utilizzatori che hanno situazioni
straordinarie tali da non poter garantire la stabilizzazione dei LSU possono
definire Accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i
sottoscrittori. Alla copertura della quota a carico del Ministero del lavoro si
provvede con le risorse previste nelle Convenzioni. Gli Enti potranno accedere
a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di
stabilizzazione.
Le
risorse del Fondo qualora impegnate per attività socialmente utili, sono
destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il
periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l’ammontare del 50 per
cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30
aprile 2001.
ART. 9 (DISCIPLINA SANZIONATORIA)
I
LSU compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono
cancellati dagli elenchi LSU e dagli incentivi qualora:
-
rifiutino l’assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di
residenza;
-
rifiutino di partecipare ai corsi di formazione;
-
rifiutino l’avviamento a selezione effettuato dai servizi per l’impiego
competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro, o
con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.
A
seguito della comunicazione l’INPS sospende cautelativamente l’erogazione
dell’assegno dandone comunicazione agli interessati.
La
cancellazione non avviene nelle ipotesi di:
contratto
a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo, di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa se di durata inferiore a tre mesi.
E'
ammesso ricorso entro trenta giorni alle Direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso.
ART. 10 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI)
Ai
LSU in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di
prepensionamento e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante
in relazione all’anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di
ammissione alla contribuzione volontaria non inferiore all’ammontare
dell’assegno
Con
successivi decreti interministeriali possono essere individuate misure che
prevedano l’utilizzo di risorse delle Amministrazioni statali per la
stabilizzazione esterna.
Restano
confermate le norme del decreto 468/97 e successive modifiche e del decreto
interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con questo decreto.
Sono
esplicitamente abrogate:
·
le vecchie tipologie
di progetto (LSU, LPU, LSU formativi ecc…)
·
l'utilizzo di altri
lavoratori socialmente utili con i precedenti requisiti di accesso.
·
le precedenti
procedure di approvazione dei progetti e assegnazione dei LSU (convenzioni
nazionali , approvazione preventiva della CRI ecc…).