Guida al nuovo Decreto legislativo n. 81/2000 sui LSU/LPU

 

(decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. "integrazioni e modifiche della disciplina di lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 Aprile 2000)

 

PREMESSA

 

Abbiamo già espresso in un precedente volantino tutto il nostro disaccordo con il contenuto del decreto legislativo che riforma per l’ennesima volta la normativa relativa ai LSU, il cui unico effetto rischia di essere quello di svuotare il bacino dei lavori socialmente utili mandando a casa quanta più gente possibile e cercando di occupare chi rimane in lavori precari e malpagati.

Cosa altro possono significare infatti le norme contenute nell’art. 5 - che impongono agli enti, per far proseguire l’attività dei LSU dopo il 30 Aprile, di indicare lo sbocco occupazionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto – o quanto disposto all’ art. 4 che prevede il pagamento del 50% del sussidio da parte degli enti utilizzatori per i secondi sei mesi di attività?

Come è pensabile che enti che non sono riusciti a trovare sbocchi occupazionali in tre anni possano riuscirci in soli trenta giorni? E che dire di quei progetti, soprattutto ministeriali, le cui competenze sono passate dall’inizio dell’anno agli enti locali, ma di cui questi enti non sanno niente o per i quali rifiutano di richiedere la proroga?

Questa situazione impone una forte organizzazione a livello locale e regionale per fare in modo che tutti i progetti siano prorogati e che nessuno sia mandato a casa, per fare in modo che nei secondi sei mesi gli enti abbiano a disposizione le risorse economiche del Fondo Nazionale per l’Occupazione per coprire il 100% del sussidio, visto che nel decreto si affidano alle Regioni i fondi sufficienti a finanziare per un anno i progetti, con la copertura del 100% del sussidio, e per politiche attive del lavoro.

Ma dobbiamo anche continuare a esercitare una forte pressione sul Governo e sul Ministero del Lavoro affinché nelle Convenzioni che firmeranno con le Regioni per gestire l’attuazione del decreto trovino spazio norme che consentano agli enti locali di poter usufruire di questi finanziamenti fino a che non si siano trovati veri sbocchi occupazionali per tutti i LSU.

Per questi motivi dobbiamo mettere in campo forti iniziative che costringano il Governo e gli enti utilizzatori a prendere atto che non possono liberarsi facilmente di un movimento che ha preso coscienza dei suoi diritti e vuole ottenerli.

Dopo le ultime manifestazioni e scioperi organizzati sia a livello locale sia per i progetti interregionali (Lavoro, Protezione Civile, Finanze, Pubblica Istruzione ecc…), abbiamo indetto una manifestazione nazionale per il 5 maggio. Dobbiamo lavorare molto per farla riuscire al meglio delle possibilità e per non vanificare quanto abbiamo fatto nei tre anni passati.

 

Art. 1 (Enti utilizzatori)

Gli Enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del Fondo per l’occupazione, possono continuare ad utilizzare i LSU (aventi i requisiti), anche attraverso il trasferimento degli stessi ad altri enti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e ricorrere all’utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti.

In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l’utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l’attività è collegata e a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l’attività.

 

ART. 2 (DEFINIZIONE DEI SOGGETTI UTILIZZATI)

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

Non rientrano i LSU:

- in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti per il prepensionamento (meno di 5 anni per il pensionamento);

- con trattamento di mobilità prolungata;

- che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa;

- che stati dichiarati decaduti o cancellati;

- avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti;

- che non abbiano prodotto la dichiarazione prevista dal decreto.

I LSU per continuare ad essere utilizzati nei progetti, devono produrre una dichiarazione all’ente utilizzatore attestante l’indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell’ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall’attuale ente utilizzatore.

 

ART. 3 (ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI)

Le attività in cui sono impegnati i LSU sono:

- quelle definite dal precedente decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

- i servizi tecnici integrati della Pubblica Amministrazione;

- i trasporti e la connessa logistica.

Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Servizi per l’impiego competenti, l’elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.

Le regioni e le province possono individuare attività aggiuntive a quelle previste funzionali allo sbocco occupazionale territoriale in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l’elenco regionale delle predette attività.

 

ART. 4 (DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI)

L’utilizzo nelle attività non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai LSU, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di lire 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.

La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell’ammontare dell’assegno è a carico del Fondo ed il restante 50 per cento è corrisposto dall’ente utilizzatore.

 

Art. 5 (Procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione)

Al fine di proseguire le attività gli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni dei LSU, deliberano:

- l’elenco nominativo dei soggetti impegnati

- le attività espletate dall’ente utilizzatore

- le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l’attività da svolgere

- la località e la sede di svolgimento delle attività

- la durata dell’attività

- le modalità organizzative delle attività

- l’eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico

- le forme assicurative attivate

- il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività

- l’indicazione espressa dello sbocco occupazionale

La delibera deve essere resa esecutiva dall’ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al Servizio per l’impiego, alla Direzione provinciale del lavoro e all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo n. 469/97.

In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni tra enti, l’ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita regionale o provinciale. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell’attività comunque svolta, l’INPS, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa dai soggetti medesimi, il 50 per cento dell’ammontare dell’assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell’Ente utilizzatore.

Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle Regioni e Province.

ART. 6 (MISURE VOLTE ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI)

Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2001 le disposizioni che permettono alle amministrazioni pubbliche agevolazioni e procedure semplificate per la creazione di società miste, appalti e affidamento a terzi dell'attività dei LSU.

Le Amministrazioni pubbliche possono affidare ai LSU incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo.

Per agevolare la stabilizzazione dell’occupazione dei LSU le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.

Oltre ai committenti pubblici anche quelli privati, che utilizzano finanziamenti pubblici, possono stabilire riserve obbligatorie di assunzione (dal 5 al 10%) per la realizzazione di opere pubbliche fino al 31 dicembre 2001.

 

ART. 7 (INCENTIVI ALLE INIZIATIVE VOLTE ALLA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE STABILE)

Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i LSU è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di 18 milioni è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

Nel caso in cui i LSU siano assunti con contratto a tempo determinato, spettano al datore di lavoro gli stessi incentivi previsti per l'assunzione dei lavoratori in mobilità. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto il contributo a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo di lavoro precedentemente svolto a tempo determinato.

Queste disposizioni trovano applicazione anche nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo spetta all’impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.

Il contributo è cumulabile con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa europea.

Il contributo di 18 milioni riconosciuto anche alle amministrazioni pubbliche per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e per lavoro autonomo (la copertura contributiva è a carico dell'ente). La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo.

Costituiscono condizioni per l’erogazione del contributo la cancellazione dei LSU interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, e la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi.

Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.

Fino al 31 dicembre 2000 possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.

Per eventuali esigenze formative funzionali all’inserimento in attività lavorative può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l’assegno nei casi:

di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l’ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l’impiego e all’INPS territorialmente competenti;

stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Alle agenzie di promozione e di lavoro può essere concesso un contributo di lire 3 milioni per ogni LSU in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun LSU in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con gli altri contributi previsti dal decreto.

 

ART. 8 (FONDO PER L’OCCUPAZIONE)

Le risorse del Fondo, per l’anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni sulla base delle somme erogate dall’INPS nel corso dell’anno 1999 per i LSU regionali e interregionali. Le predette risorse, per l’anno 2000, sulla base di Convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e le regioni interessate, sentiti gli Enti locali possono essere impiegate per lo svolgimento di misure di politiche attive per l’impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei LSU.

Il Ministero del lavoro, le Regioni e gli Enti utilizzatori che hanno situazioni straordinarie tali da non poter garantire la stabilizzazione dei LSU possono definire Accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura della quota a carico del Ministero del lavoro si provvede con le risorse previste nelle Convenzioni. Gli Enti potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione.

Le risorse del Fondo qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l’ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

ART. 9 (DISCIPLINA SANZIONATORIA)

I LSU compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi LSU e dagli incentivi qualora:

- rifiutino l’assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza;

- rifiutino di partecipare ai corsi di formazione;

- rifiutino l’avviamento a selezione effettuato dai servizi per l’impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.

A seguito della comunicazione l’INPS sospende cautelativamente l’erogazione dell’assegno dandone comunicazione agli interessati.

La cancellazione non avviene nelle ipotesi di:

contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo, di incarico di collaborazione coordinata e continuativa se di durata inferiore a tre mesi.

E' ammesso ricorso entro trenta giorni alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.

 

ART. 10 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Ai LSU in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di prepensionamento e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria non inferiore all’ammontare dell’assegno

Con successivi decreti interministeriali possono essere individuate misure che prevedano l’utilizzo di risorse delle Amministrazioni statali per la stabilizzazione esterna.

Restano confermate le norme del decreto 468/97 e successive modifiche e del decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con questo decreto.

Sono esplicitamente abrogate:

·          le vecchie tipologie di progetto (LSU, LPU, LSU formativi ecc…)

·          l'utilizzo di altri lavoratori socialmente utili con i precedenti requisiti di accesso.

·          le precedenti procedure di approvazione dei progetti e assegnazione dei LSU (convenzioni nazionali , approvazione preventiva della CRI ecc…).