SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro
della giustizia
(FASSINO)
e dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
(SALVI)
di concerto col Ministro del
tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
(VISCO)
(V. Stampato Camera n. 6998)
approvato dalla Camera dei
deputati il 28 giugno 2000
Trasmesso dal Presidente della
Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 giugno 2000
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Autorizzazione al Ministero della
giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti
impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l’attuazione della
normativa sul giudice unico di primo grado
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1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della
pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura delle vacanze,
nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso iniziative per la mobilità
di personale tra Ministeri.
2. Per fare fronte alla necessità di garantire, in
particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da
carenze di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può
provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi,
fino ad un massimo di 1850, per i seguenti soggetti:
a) prioritariamente,
per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti
aventi scadenza massima successiva al 1º aprile 2000, per effetto della convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero
della giustizia ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle
sedi periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di
utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero
della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti
interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall’articolo 12
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81;
b) in via residuale,
per gli idonei delle graduatorie dei concorsi a 954 posti di operatore
amministrativo e a 368 posti di dattilografo banditi in attuazione
dell’articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276.
L’assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla presente lettera
avviene nella proporzione di due terzi per la posizione economica B2 e di un
terzo per la posizione economica B1; subordinatamente, fino alla concorrenza
del numero massimo, per lavoratori impegnati presso gli uffici giudiziari in
progetti di utilità pubblica e collettiva promossi dagli enti locali.
3. Qualora, al fine di garantire un potenziamento
definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della
giustizia, si proceda all’indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui
al comma 2 l’avere svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito ai
fini dell’ammissione al concorso e costituisce titolo preferenziale
esclusivamente in caso di parità di punteggio.
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 16
dicembre 1999, n. 494, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè
dall’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo
1, valutato in lire 34.663 milioni per l’anno 2000, in lire 83.385 milioni per
l’anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l’anno 2002, si provvede:
a) quanto a lire
23.878 milioni per l’anno 2000, a lire 83.385 milioni per l’anno 2001 e a lire
11.133 milioni per l’anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
2000, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per lire 23.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133
milioni, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002;
b) quanto a lire
10.785 milioni per l’anno 2000, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.