NOTA DI INDIRIZZO (Prot. n. 2251/06.14 del 4.8. 2000)

Oggetto: primi indirizzi interpretativi del D. Lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000. Articoli 6, 7 e 9.

Ulteriori chiarimenti ed integrazioni in ordine al requisito della "transitorietà" e al proseguimento nelle attività ocialmente utili.

ARTICOLO 6. Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali.
Comma 1

Tale comma proroga fino al 31.12.2001 le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 10 del decreto leg.vo n. 468/97 concernenti l'esternalizzazione di opere e servizi aggiuntivi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D. Lgs.29/93, attraverso l'affidamento a terzi ovvero la costituzione di società miste, Cooperative, Consorzi, finalizzato all'occupabilità dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili. Le attività esternalizzabili sono quelle definite dall'art.2, comma 1, del D. Lgs.468/97, nonché quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), del D. Lgs.81/2000.

Le regioni e le province possono individuare attività aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale dei soggetti tra le iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei o siano oggetto di programmazione negoziata.

La proroga delle norme in esame, derogatorie rispetto alla disciplina generale in materia societaria e di appalti, é finalizzata a consentire l' occupabilità dei soggetti LSU considerati categoria "svantaggiata" nell' ambito della disoccupazione di lunga durata e, quindi, bisognosa di misure straordinarie che favoriscano l'inserimento in attività occupazionali stabili.

Comma 2
Il comma 2 prevede, ove ne ricorrano le condizioni e le esigenze, che le amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'art.1, comma 2 del D. Lgs.29/93 e successive modificazioni, possano affidare ai soggetti destinatari delle disposizioni del decreto in esame, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché attraverso contratti di lavoro autonomo (art.2222 cod. civ., locatio operis o contratto d'opera), attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste nei progetti LSU. La durata del regime derogatorio è quella prevista dall'art. 10, comma 3 del citato D. Lgs.468/97.

Comma 3
Al fine di favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui trattasi le regioni, le province ed i comuni, anche in cooperazione con
altri comuni, possono ricorrere all'utilizzo di risorse proprie.

Comma 4
Il comma 4 proroga fino al 31/12/2001 la norma di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 21.5.1998, relativa alla possibilità di
introduzione nei capitolati d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche di una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i
soggetti LSU in possesso delle qualifiche professionali richieste, estendendo le disposizioni anche ai committenti privati che utilizzino finanziamenti pubblici. La riserva obbligatoria di assunzione nominativa a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto in esame potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali, ai fini dell'aggiudicazione delle gare di appalto. L'inserimento di tali indicazioni andrà previsto dalle stazioni appaltanti nei capitolati di appalto. Al fine di incentivare l'occupazione dei soggetti LSU, resta confermata l' applicabilità delle norme di cui all'art.12,commi 3 (titolo di preferenza nei pubblici concorsi) e 4 (riserva del 30% nelle assunzioni della P.A.) del D. Lgs.468/97 (Cfr. anche Circolare Ministeriale n°100/98, punto 1.5), fermo restando le prerogative concesse, in materia, alle regioni dal D. Lgs. 469/97.

ARTlCOLO 7. Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
Commi 1,2,5,9 e 10
I predetti commi integrano e, in parte, modificano le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto interministeriale 21.5.1998 concernenti la concessione di un incentivo di pari importo di 18 milioni ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui all' art.2, comma 1 del decreto in esame, nonché ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori di Cooperative o Consorzi tra Cooperative.
L'incentivo è erogato dall'INPS, in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro possono utilizzare tale incentivo anche in conto conguaglio contributivo, secondo modalità e procedure stabilite dal medesimo Istituto previdenziale.

Nelle ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l'incentivo viene concesso in misura intera, in assimilazione ai contratti a tempo pieno e indeterminato, senza la proporzionale riduzione del relativo importo.

Nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato con orario inferiore a 30 ore settimanale medie, calcolate anche su base annuale, il citato contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l'orario a tempo pieno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 1 del decreto interministeriale 21 maggio 1998, l'incentivo in esame, destinato anche ai soci lavoratori di cooperative, è cumulabile con altri incentivi all' assunzione ed, in particolare, con il beneficio di cui all'art.25, comma 9, L.223/91(agevolazione contributiva a favore del datore di lavoro, per un periodo di 18 mesi, della contribuzione pari a quella in misura fissa per l' apprendista) e con quello di cui all'articolo 8, comma 9 della legge 407/90 (riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi ovvero, in caso di impresa operante nel mezzogiorno, esonero integrale della contribuzione per 36 mesi).

In proposito si rammenta altresì quanto precisato con circolare n.138/98, del Ministero del Lavoro, in merito all'assolvimento dell'onere della riserva del 12% di cui all'art.2, comma 1 L.223/91.

Tale benefici economici, in quanto diretti ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili, appartenenti alla categoria dei disoccupati di lunga durata (disoccupati da oltre 12 mesi), considerata categoria svantaggiata ai fini della collocazione nel mercato del lavoro, non si configurano quale aiuto pubblico all'impresa.
In proposito si rammenta la decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'Occupazione, pubblicata sulla GUCE n. L 042 del 15/02/2000

Comma 3
Tale comma, nel disciplinare le assunzioni a tempo determinato dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto in esame, ribadisce l' applicabilità a tale fattispecie contrattuale delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma 2 della legge 223/91 (contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi per assunzione a tempo determinato. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto in tempo indeterminato pieno, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi ai lavoratori con età inferiore a 50 anni, per 24 mesi per gli ultracinquantenni e per 36 mesi per i soggetti con più di 50 anni residenti
nel Mezzogiorno).

Nell'ipotesi di successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'elemento innovativo consiste nell'ammissione al beneficio dei 18 milioni da parte dei datori di lavoro, a partire dalla data di assunzione a tempo determinato, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale

Comma 4
Il comma regola gli incentivi per l'ipotesi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 7 risulta che l'erogazione degli incentivi va modulata diversamente a seconda che ricorrano le seguenti fattispecie:
- assunzione dei soggetti da parte delle società di fornitura con contratto di lavoro temporaneo, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice (art. 3, co. 1, lett. a), L. 196/97). In detto caso spettano all'impresa fornitrice gli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 2 della legge 223/91 per un periodo complessivo di dodici mesi.
- nel caso di assunzione del soggetto con contratto a tempo indeterminato, da parte di Impresa utilizzatrice, a seguito di contratti di fornitura di lavoro temporaneo, il citato contributo dei 18 milioni spetta alla stessa impresa utilizzatrice, mentre alla società di fornitura di lavoro temporaneo spetta un contributo pari a 3 milioni, da erogare secondo le modalità definite al comma 13 di seguito esaminato.

Comma 6
La disposizione consente anche nell'ipotesi di servizi esternalizzatimediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo, di cui all'articolo 6, comma 2, di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni, utilizzabile, a fronte della copertura dell'onere contributivo totale, previsto per tali tipologie contrattuali, nei limiti delle tre rate annuali precedentemente indicate.
Ai fini del riconoscimento del contributo, l'ente affidante comunica ai Servizi per l'Impiego e all'INPS il nominativo del soggetto affidatario, attestando la sua appartenenza al regime transitorio e la durata della committenza. La corresponsione di detto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal decreto legislativo in esame, a carico del Fondo di cui all'art.1, comma1, del decreto in esame.
L'Istituto della Previdenza sociale fornirà le conseguenti modalità e procedure applicative.

Comma 7
Il comma dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 223/91, escludendo quindi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti per l'applicazione di particolari normative e di istituti, i soggetti LSU assunti ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 del decreto in esame.

Comma 8
L'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è condizionata alla cancellazione, a cura dei Servizi per l'Impiego, dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano impegnati, salvo che i contratti di lavoro a tempo determinato o di fornitura di lavoro temporaneo abbiano durata complessiva inferiore a dodici mesi. Al fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da parte dell'INPS, i Servizi per l'Impiego segnalano tempestivamente l' avvenuta cancellazione dei soggetti a detto Istituto previdenziale che accerterà, nel corso del triennio, la sussistenza delle condizioni nonché la regolarità dei versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro.
Nelle ipotesi di contratti a termine e contratti di lavoro temporaneo con durata complessivamente inferiore a dodici mesi, la cancellazione dalle liste non ha luogo e i soggetti potranno continuare a beneficiare della disciplina recata dal D. Lgs. 81/2000.
Tale disposizione, in assenza di espressa previsione normativa, è applicabile anche agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché al lavoro autonomo.

Comma 9
Ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai commi 1. 2, 3, e 4 il datore di lavoro oltre ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9 bis, legge 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicherà ai Servizi per l'Impiego e all'INPS il nominativo del soggetto assunto. L'INPS erogherà il contributo successivamente alla ricezione del provvedimento di cancellazione adottato dai Servizi per l'Impiego.

Comma 11
La disposizione integra quella dell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 21.5.1998, specificando che il contributo fino ad un massimo di 20 milioni è concesso esclusivamente per le spese notarili sostenute per la costituzione di imprese o di cooperative finalizzate alla stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in esame, e che la concessione medesima può avvenire nei limiti della preordinazione, a tal fine effettuata, nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

L'ammontare di detto contributo, nel limite massimo di 20 milioni, sarà erogato dall'INPS, secondo quanto disposto dal comma 10, sulla base di dichiarazione notarile, previa verifica dell'avvenuta collocazione lavorativa dei soggetti interessati.

Comma 12
Le disposizioni di cui al presente comma rispondono alle esigenze formative "funzionali all'inserimento in attività lavorative" e consentono ai soggetti beneficiari della disciplina transitoria di parteciparvi, per un periodo massimo di 6 mesi, con erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto in esame.
Le modalità applicative di questa opportunità di avvicinamento graduale tra domanda e offerta di lavoro sono due:

A. per quanto attiene al caso di cui alla lettera a), si prevedono convenzioni tra l'ente utilizzatore e l'impresa i cui contenuti saranno articolati sulla base delle seguenti opzioni:
1. assunzione a tempo indeterminato differita alla scadenza del periodo di formazione; in tale ipotesi il soggetto beneficia per la durata del periodo di formazione dell'assegno di cui all'art.4, comma 1, del D. Lgs.81/2000 corrispondente ad un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e il datore di lavoro provvederà al pagamento dei premi assicurativi INAIL e Responsabilità Civile verso Terzi;
2. assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato con svolgimento di attività formativa alle condizioni e nei limiti di cui al citato art.4, comma 1 e per un monte ore di prestazione a saturazione dell'orario pieno di lavoro di cui all'art.1, comma 2, lettera a), D. Lgs. 61/2000.
3. assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato con contestuale applicazione del CCNL e con possibilità del datore di lavoro di beneficiare dell'ammontare corrispondente all'assegno, di cui all'art.4, comma 1, del decreto citato, a fronte dello svolgimento di attività formative, all' interno dell'orario contrattuale di lavoro, nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1;
B per quanto attiene ai caso di cui alla lettera b), si fa riferimento ai tirocini formativi richiesti dai datori di lavoro seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale strumento è consentito per incentivare l'occupabilità dei soggetti favorendo la crescita professionale degli stessi.
Entro due mesi dall'avvio, le imprese che hanno attivato lo stage devono dare conferma, in forma scritta, ai Servizi per l'Impiego e all' INPS, territorialmente competenti, della prosecuzione o meno del periodo formativo dei soggetti, con contestuale impegno all'assunzione al termine dello stesso. La durata della prestazione, a fronte della corresponsione dell' assegno, non potrà superare le 20 ore settimanali e il pagamento dei premi assicurativi INAIL e Responsabilità Civile verso Terzi, sarà a carico dei datori di lavoro;

Comma 13
La disposizione sostituisce quella dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 21.5.1998, precisando che l'incentivo per le aziende di promozione di lavoro e di impresa, già riconosciute con decreto ministeriale del 24/2/98, è fissato in 3 milioni pro-capite (anziché sino ad un massimo di 3 milioni), nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, D.Lgs 81/2000,con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L'INPS provvederà all'erogazione di tale contributo, secondo le modalità di cui al comma 10, a fronte di dichiarazione resa dal datore di lavoro con l' indicazione dell'avvenuta assunzione e del nominativo dell'azienda di promozione di lavoro intervenuta.

Comma 14
Il contributo straordinario ivi previsto viene erogato in un'unica soluzione e s'intende alternativo a quelli di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4. Tale contributo verrà erogato dall'INPS su richiesta delle Società miste, Cooperative e Consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma1, del decreto in esame, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Al fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da parte dell'INPS, i Servizi per l'Impiego segnalano tempestivamente l'avvenuta cancellazione dei soggetti a detto Istituto previdenziale, che accerterà l' avvenuta accensione della posizione INPS da parte delle società in questione, nonché la permanenza del rapporto di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in esame.

ARTICOLO 9. Disciplina sanzionatoria.
Comma 1
L'articolo 9, nel prevedere le sanzioni a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in esame ivi compresi i titolari dei trattamenti previdenziali, sostituisce la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9, D. Lgs. 468/97, in quanto abrogato, e di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 21.5.1998. Sulla base della nuova disciplina i predetti soggetti sono cancellati dagli elenchi delle attività di cui all'art.3, comma1, decadono dai benefici previsti dal decreto in esame e cessano di essere destinatari della disciplina vigente in materia di attività socialmente utili, ove ricorra una delle fattispecie di rifiuto tassativamente definite alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo.

Comma 2
Il soggetto di cui all'art.2, comma 1, può comunque rifiutare, senza incorrere nelle predette sanzioni, una offerta di contratto di lavoro a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo nonché incarico di collaborazione coordinata e continuativa, qualora di durata inferiore a 3 mesi.

Comma 3
Il comma 3 dell'art. 9 prevede l'applicazione della disciplina sanzionatoria nel caso in cui il lavoratore rifiuti l'avviamento di cui alla lettera a) o la partecipazione a corsi di formazione di cui alla lettera b) ovvero l'avviamento a selezione di cui alla lettera c) del comma 1. Infatti il riferimento operato dalla norma alle lettere b) e c) non è esaustivo per l'applicazione della disciplina sanzionatoria ma ricomprende implicitamente anche la fattispecie di cui alla lettera a) stante l'esplicito riferimento nel testo della norma, alla comunicazione dei datori di lavoro relativa al rifiuto, da parte dei lavoratori interessati, di un'offerta di lavoro.
Pertanto i datori di lavoro nel caso della fattispecie di cui alla lettera a), i responsabili dell'attività di formazione nel caso di cui alla lettera b), nonchè gli organi competenti all'espletamento delle procedure di selezione di cui alla lettera c), hanno l'obbligo di fornire comunicazione diretta ed immediata ai Servizi per l'impiego e all'INPS, territorialmente competente, dei nominativi di detti soggetti. Nel caso in cui i colloqui di selezione vengano effettuati dai Servizi per l'impiego, la comunicazione dovrà essere diretta soltanto all'lNPS. A seguito delle citate comunicazioni, l'INPS sospende in via cautelativa l'erogazione dell'assegno, dandone notizia ai soggetti interessati; i Servizi per l'impiego, accertato che il caso concreto rientri effettivamente in una delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, adottano il provvedimento di cancellazione dei soggetti in questione dagli elenchi di cui all'art 3, comma 1, del decreto in esame.
L'adozione di detto provvedimento deve essere notificata agli interessati e tempestivamente comunicata all'INPS, territorialmente competente, per la
definitiva cessazione dell'erogazione dell'assegno.

Comma 4
Essendo gli atti relativi ai benefici e all'assegno funzionalmente connessi con il provvedimento di cancellazione adottato e contestualmente notificato dai competenti Servizi per l'impiego, il ricorso previsto dal comma 4, dell'art 9, innanzi alle competenti Direzioni provinciali del lavoro, dovrà essere proposto avverso il medesimo provvedimento di cancellazione, da cui i predetti atti derivano la loro efficacia.
Pertanto, il termine dei trenta giorni entro il quale è ammesso il ricorso, di cui al comma 4, decorre dalla data di notifica al soggetto interessato del medesimo provvedimento di cancellazione. La Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, decide in via definitiva entro 20 giorni dalla data di presentazione del predetto ricorso, dandone immediata comunicazione al ricorrente e alle competenti sedi INPS.
Si precisa, altresì che, comportando il provvedimento di cancellazione, l'esclusione dei soggetti interessati dal bacino l.s.u., i medesimi sono cancellati dalla lista di mobilità in cui erano stati inseriti in applicazione dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97.

ULTERIORI CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI ALLA NOTA DI INDIRIZZO DEL 21.4.2000 IN ORDINE AL REQUISITO DELLA "TRANSITORIETA' " ED AL PROSEGUIMENTO NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.

? Sono ammessi al proseguimento nelle attività socialmente utili anche quei lavoratori che siano stati impegnati in progetti l.s.u. finanziati, in una prima fase, con risorse degli Enti promotori o gestori, e che, nell'ultimo semestre del 1999, siano stati assunti in carico dal Fondo per l' Occupazione, semprechè abbiano maturato 12 mesi di permanenza nelle predette attività nel biennio 1.1.1998 - 31.12.1999.

? I lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione ), che alla data del 31.12.1999 abbiano maturato 12 mesi di permanenza in progetti di l.s.u. di tipo a), b) e c), come individuati all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modificazioni ed integrazioni, devono considerarsi soggetti "transitori" e titolari, quindi, dei relativi benefici economici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Si precisa, inoltre, che i
lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (trattamento straordinario di integrazione salariale, trattamento di indennità di indennità e altro trattamento speciale di disoccupazione) impegnati in l.s.u., qualora rientrino nella fattispecie di cui all'articolo 45, comma 10 della legge n. 144/99, possono proseguire nelle attività socialmente utili nel limite complessivo massimo delle risorse finanziarie a ciò preordinate risultanti a carico del Fondo per l'Occupazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo 45, comma 10.
? Il periodo di sospensione dalle attività progettuali di l.s.u. per maternità, malattia o infortunio, nonché per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato, qualora necessario e sufficiente alla maturazione del requisito dei 12 mesi di impegno entro il 31.12.1999, può essere computato ai fini del conseguimento del requisito della transitorietà. Peraltro, nel caso di sospensione per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato, la sospensione medesima deve essere stata debitamente autorizzata dall'Ente gestore del progetto. Nei predetti casi di sospensione, comunque, laddove il progetto risulti ancora in corso alla medesima data del 31.12.1999, il lavoratore potrà continuare ad essere utilizzato nello svolgimento delle attività socialmente utili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 81/2000.
? Ai fini del proseguimento delle attività socialmente utili di cui al citato decreto legislativo n. 81/2000, devono considerarsi progetti "in corso" alla data del 31.12.1999 anche quelli le cui attività erano a tale ultima data temporaneamente sospese per ritardi di ordine procedurale nell' assunzione delle delibere di proroga del progetto da parte della CRI, o nell'avviamento delle stesse attività progettuali.

4 agosto 2000

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Dr. Raffaele Morese