NOTA DI INDIRIZZO (Prot. n. 2251/06.14 del 4.8. 2000)
Oggetto: primi indirizzi interpretativi del D. Lgs. n. 81
del 28 febbraio 2000. Articoli 6, 7 e 9.
Ulteriori chiarimenti ed integrazioni in ordine al requisito
della "transitorietà" e al proseguimento nelle attività ocialmente
utili.
ARTICOLO 6. Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali.
Comma 1
Tale comma proroga fino al 31.12.2001 le disposizioni di cui
ai commi 1,2 e 3 dell'art. 10 del decreto leg.vo n. 468/97 concernenti
l'esternalizzazione di opere e servizi aggiuntivi da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, D. Lgs.29/93, attraverso
l'affidamento a terzi ovvero la costituzione di società miste, Cooperative,
Consorzi, finalizzato all'occupabilità dei soggetti utilizzati in attività
socialmente utili. Le attività esternalizzabili sono quelle definite
dall'art.2, comma 1, del D. Lgs.468/97, nonché quelle previste all'articolo 3,
comma 1, lettere b), c), del D. Lgs.81/2000.
Le regioni e le province possono individuare attività
aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale dei soggetti tra le iniziative
che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere
infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei o siano
oggetto di programmazione negoziata.
La proroga delle norme in esame, derogatorie rispetto alla
disciplina generale in materia societaria e di appalti, é finalizzata a
consentire l' occupabilità dei soggetti LSU considerati categoria
"svantaggiata" nell' ambito della disoccupazione di lunga durata e,
quindi, bisognosa di misure straordinarie che favoriscano l'inserimento in
attività occupazionali stabili.
Comma 2
Il comma 2 prevede, ove ne ricorrano le condizioni e le esigenze, che le amministrazioni
pubbliche, così come individuate dall'art.1, comma 2 del D. Lgs.29/93 e successive
modificazioni, possano affidare ai soggetti destinatari delle disposizioni del
decreto in esame, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
nonché attraverso contratti di lavoro autonomo (art.2222 cod. civ., locatio
operis o contratto d'opera), attività uguali, analoghe o connesse a quelle
originariamente previste nei progetti LSU. La durata del regime derogatorio è
quella prevista dall'art. 10, comma 3 del citato D. Lgs.468/97.
Comma 3
Al fine di favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui trattasi
le regioni, le province ed i comuni, anche in cooperazione con
altri comuni, possono ricorrere all'utilizzo di risorse proprie.
Comma 4
Il comma 4 proroga fino al 31/12/2001 la norma di cui all'articolo 8 del decreto
interministeriale 21.5.1998, relativa alla possibilità di
introduzione nei capitolati d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche
di una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i
soggetti LSU in possesso delle qualifiche professionali richieste, estendendo
le disposizioni anche ai committenti privati che utilizzino finanziamenti
pubblici. La riserva obbligatoria di assunzione nominativa a favore dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto in esame potrà esplicitarsi
attraverso opzioni premiali, ai fini dell'aggiudicazione delle gare di appalto.
L'inserimento di tali indicazioni andrà previsto dalle stazioni appaltanti nei
capitolati di appalto. Al fine di incentivare l'occupazione dei soggetti LSU,
resta confermata l' applicabilità delle norme di cui all'art.12,commi 3 (titolo
di preferenza nei pubblici concorsi) e 4 (riserva del 30% nelle assunzioni
della P.A.) del D. Lgs.468/97 (Cfr. anche Circolare Ministeriale n°100/98,
punto 1.5), fermo restando le prerogative concesse, in materia, alle regioni
dal D. Lgs. 469/97.
ARTlCOLO 7. Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
Commi 1,2,5,9 e 10
I predetti commi integrano e, in parte, modificano le disposizioni contenute nell'articolo
4, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto interministeriale 21.5.1998 concernenti la
concessione di un incentivo di pari importo di 18 milioni ai datori di lavoro
che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui all' art.2, comma 1 del
decreto in esame, nonché ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori di
Cooperative o Consorzi tra Cooperative.
L'incentivo è erogato dall'INPS, in tre rate annuali di pari importo, di cui la
prima all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro possono utilizzare tale
incentivo anche in conto conguaglio contributivo, secondo modalità e procedure
stabilite dal medesimo Istituto previdenziale.
Nelle ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l'incentivo viene concesso in misura intera, in assimilazione ai contratti a tempo pieno e indeterminato, senza la proporzionale riduzione del relativo importo.
Nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato con orario inferiore a 30 ore settimanale medie, calcolate anche su base annuale, il citato contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l'orario a tempo pieno.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 1 del decreto interministeriale
21 maggio 1998, l'incentivo in esame, destinato anche ai soci lavoratori di
cooperative, è cumulabile con altri incentivi all' assunzione ed, in
particolare, con il beneficio di cui all'art.25, comma 9, L.223/91(agevolazione
contributiva a favore del datore di lavoro, per un periodo di 18 mesi, della
contribuzione pari a quella in misura fissa per l' apprendista) e con quello di
cui all'articolo 8, comma 9 della legge 407/90 (riduzione del 50% dei
contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un
periodo di 36 mesi ovvero, in caso di impresa operante nel mezzogiorno, esonero
integrale della contribuzione per 36 mesi).
In proposito si rammenta altresì quanto precisato con
circolare n.138/98, del Ministero del Lavoro, in merito all'assolvimento
dell'onere della riserva del 12% di cui all'art.2, comma 1 L.223/91.
Tale benefici economici, in quanto diretti ai soggetti
utilizzati in attività socialmente utili, appartenenti alla categoria dei
disoccupati di lunga durata (disoccupati da oltre 12 mesi), considerata
categoria svantaggiata ai fini della collocazione nel mercato del lavoro, non
si configurano quale aiuto pubblico all'impresa.
In proposito si rammenta la decisione della Commissione Europea dell'11 maggio
1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore
dell'Occupazione, pubblicata sulla GUCE n. L 042 del 15/02/2000
Comma 3
Tale comma, nel disciplinare le assunzioni a tempo determinato dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1 del decreto in esame, ribadisce l' applicabilità a
tale fattispecie contrattuale delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma
2 della legge 223/91 (contribuzione previdenziale pari a quella degli
apprendisti per un periodo di 12 mesi per assunzione a tempo determinato.
Nell'ipotesi di trasformazione del contratto in tempo indeterminato pieno, il
beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi ai lavoratori con età
inferiore a 50 anni, per 24 mesi per gli ultracinquantenni e per 36 mesi per i
soggetti con più di 50 anni residenti
nel Mezzogiorno).
Nell'ipotesi di successiva trasformazione del contratto a
tempo indeterminato, l'elemento innovativo consiste nell'ammissione al
beneficio dei 18 milioni da parte dei datori di lavoro, a partire dalla data di
assunzione a tempo determinato, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Istituto
Nazionale della Previdenza sociale
Comma 4
Il comma regola gli incentivi per l'ipotesi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 7
risulta che l'erogazione degli incentivi va modulata diversamente a seconda che
ricorrano le seguenti fattispecie:
- assunzione dei soggetti da parte delle società di fornitura con contratto di
lavoro temporaneo, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa
presso l'impresa utilizzatrice (art. 3, co. 1, lett. a), L. 196/97). In detto
caso spettano all'impresa fornitrice gli incentivi previsti dall'articolo 8,
comma 2 della legge 223/91 per un periodo complessivo di dodici mesi.
- nel caso di assunzione del soggetto con contratto a tempo indeterminato, da
parte di Impresa utilizzatrice, a seguito di contratti di fornitura di lavoro temporaneo,
il citato contributo dei 18 milioni spetta alla stessa impresa utilizzatrice,
mentre alla società di fornitura di lavoro temporaneo spetta un contributo pari
a 3 milioni, da erogare secondo le modalità definite al comma 13 di seguito
esaminato.
Comma 6
La disposizione consente anche nell'ipotesi di servizi esternalizzatimediante
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo, di cui
all'articolo 6, comma 2, di riconoscere l'incentivo dei 18 milioni,
utilizzabile, a fronte della copertura dell'onere contributivo totale, previsto
per tali tipologie contrattuali, nei limiti delle tre rate annuali
precedentemente indicate.
Ai fini del riconoscimento del contributo, l'ente affidante comunica ai Servizi
per l'Impiego e all'INPS il nominativo del soggetto affidatario, attestando la
sua appartenenza al regime transitorio e la durata della committenza. La
corresponsione di detto contributo comporta la decadenza da qualunque altro
beneficio previsto dal decreto legislativo in esame, a carico del Fondo di cui
all'art.1, comma1, del decreto in esame.
L'Istituto della Previdenza sociale fornirà le conseguenti modalità e procedure
applicative.
Comma 7
Il comma dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma
4, della legge 223/91, escludendo quindi dal computo dei limiti numerici
previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti per l'applicazione di
particolari normative e di istituti, i soggetti LSU assunti ai sensi dei commi
1, 2, 3, 4 del decreto in esame.
Comma 8
L'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è condizionata
alla cancellazione, a cura dei Servizi per l'Impiego, dei soggetti interessati
dagli elenchi delle attività socialmente utili in cui gli stessi risultano
impegnati, salvo che i contratti di lavoro a tempo determinato o di fornitura
di lavoro temporaneo abbiano durata complessiva inferiore a dodici mesi. Al
fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da parte dell'INPS, i Servizi
per l'Impiego segnalano tempestivamente l' avvenuta cancellazione dei soggetti
a detto Istituto previdenziale che accerterà, nel corso del triennio, la sussistenza
delle condizioni nonché la regolarità dei versamenti contributivi dovuti dal
datore di lavoro.
Nelle ipotesi di contratti a termine e contratti di lavoro temporaneo con durata
complessivamente inferiore a dodici mesi, la cancellazione dalle liste non ha
luogo e i soggetti potranno continuare a beneficiare della disciplina recata
dal D. Lgs. 81/2000.
Tale disposizione, in assenza di espressa previsione normativa, è applicabile
anche agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché al
lavoro autonomo.
Comma 9
Ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai commi 1. 2, 3, e 4 il datore
di lavoro oltre ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9 bis, legge
608/96 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicherà ai Servizi per
l'Impiego e all'INPS il nominativo del soggetto assunto. L'INPS erogherà il
contributo successivamente alla ricezione del provvedimento di cancellazione
adottato dai Servizi per l'Impiego.
Comma 11
La disposizione integra quella dell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale
21.5.1998, specificando che il contributo fino ad un massimo di 20 milioni è
concesso esclusivamente per le spese notarili sostenute per la costituzione di
imprese o di cooperative finalizzate alla stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto in esame, e che la concessione medesima può avvenire
nei limiti della preordinazione, a tal fine effettuata, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione.
L'ammontare di detto contributo, nel limite massimo di 20
milioni, sarà erogato dall'INPS, secondo quanto disposto dal comma 10, sulla
base di dichiarazione notarile, previa verifica dell'avvenuta collocazione lavorativa
dei soggetti interessati.
Comma 12
Le disposizioni di cui al presente comma rispondono alle esigenze formative "funzionali
all'inserimento in attività lavorative" e consentono ai soggetti beneficiari
della disciplina transitoria di parteciparvi, per un periodo massimo di 6 mesi,
con erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto in
esame.
Le modalità applicative di questa opportunità di avvicinamento graduale tra domanda
e offerta di lavoro sono due:
A. per quanto attiene al caso di cui alla lettera a), si
prevedono convenzioni tra l'ente utilizzatore e l'impresa i cui contenuti
saranno articolati sulla base delle seguenti opzioni:
1. assunzione a tempo indeterminato differita alla scadenza del periodo di formazione;
in tale ipotesi il soggetto beneficia per la durata del periodo di formazione
dell'assegno di cui all'art.4, comma 1, del D. Lgs.81/2000 corrispondente ad un
impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e il datore di
lavoro provvederà al pagamento dei premi assicurativi INAIL e Responsabilità
Civile verso Terzi;
2. assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato con svolgimento di attività
formativa alle condizioni e nei limiti di cui al citato art.4, comma 1 e per un
monte ore di prestazione a saturazione dell'orario pieno di lavoro di cui
all'art.1, comma 2, lettera a), D. Lgs. 61/2000.
3. assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato con contestuale applicazione
del CCNL e con possibilità del datore di lavoro di beneficiare dell'ammontare
corrispondente all'assegno, di cui all'art.4, comma 1, del decreto citato, a
fronte dello svolgimento di attività formative, all' interno dell'orario
contrattuale di lavoro, nei limiti di cui al citato art. 4, comma 1;
B per quanto attiene ai caso di cui alla lettera b), si fa riferimento ai tirocini
formativi richiesti dai datori di lavoro seguiti da assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. Tale strumento è consentito per incentivare
l'occupabilità dei soggetti favorendo la crescita professionale degli stessi.
Entro due mesi dall'avvio, le imprese che hanno attivato lo stage devono dare
conferma, in forma scritta, ai Servizi per l'Impiego e all' INPS, territorialmente
competenti, della prosecuzione o meno del periodo formativo dei soggetti, con
contestuale impegno all'assunzione al termine dello stesso. La durata della
prestazione, a fronte della corresponsione dell' assegno, non potrà superare le
20 ore settimanali e il pagamento dei premi assicurativi INAIL e Responsabilità
Civile verso Terzi, sarà a carico dei datori di lavoro;
Comma 13
La disposizione sostituisce quella dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale
del 21.5.1998, precisando che l'incentivo per le aziende di promozione di
lavoro e di impresa, già riconosciute con decreto ministeriale del 24/2/98, è
fissato in 3 milioni pro-capite (anziché sino ad un massimo di 3 milioni),
nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, D.Lgs
81/2000,con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L'INPS provvederà all'erogazione di tale contributo, secondo le modalità di cui
al comma 10, a fronte di dichiarazione resa dal datore di lavoro con l' indicazione
dell'avvenuta assunzione e del nominativo dell'azienda di promozione di lavoro
intervenuta.
Comma 14
Il contributo straordinario ivi previsto viene erogato in un'unica soluzione e
s'intende alternativo a quelli di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4. Tale
contributo verrà erogato dall'INPS su richiesta delle Società miste, Cooperative
e Consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto in esame nelle ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'articolo
2, comma1, del decreto in esame, con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Al fine di consentire l'erogazione dell'incentivo da parte dell'INPS, i Servizi
per l'Impiego segnalano tempestivamente l'avvenuta cancellazione dei soggetti a
detto Istituto previdenziale, che accerterà l' avvenuta accensione della
posizione INPS da parte delle società in questione, nonché la permanenza del
rapporto di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
in esame.
ARTICOLO 9. Disciplina sanzionatoria.
Comma 1
L'articolo 9, nel prevedere le sanzioni a carico dei soggetti di cui all'art.
2, comma 1, del decreto in esame ivi compresi i titolari dei trattamenti
previdenziali, sostituisce la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9,
D. Lgs. 468/97, in quanto abrogato, e di cui all'articolo 10 del decreto
interministeriale 21.5.1998. Sulla base della nuova disciplina i predetti
soggetti sono cancellati dagli elenchi delle attività di cui all'art.3, comma1,
decadono dai benefici previsti dal decreto in esame e cessano di essere
destinatari della disciplina vigente in materia di attività socialmente utili,
ove ricorra una delle fattispecie di rifiuto tassativamente definite alle
lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo.
Comma 2
Il soggetto di cui all'art.2, comma 1, può comunque rifiutare, senza incorrere
nelle predette sanzioni, una offerta di contratto di lavoro a tempo
determinato, di fornitura di lavoro temporaneo nonché incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, qualora di durata inferiore a 3 mesi.
Comma 3
Il comma 3 dell'art. 9 prevede l'applicazione della disciplina sanzionatoria nel
caso in cui il lavoratore rifiuti l'avviamento di cui alla lettera a) o la
partecipazione a corsi di formazione di cui alla lettera b) ovvero l'avviamento
a selezione di cui alla lettera c) del comma 1. Infatti il riferimento operato
dalla norma alle lettere b) e c) non è esaustivo per l'applicazione della
disciplina sanzionatoria ma ricomprende implicitamente anche la fattispecie di
cui alla lettera a) stante l'esplicito riferimento nel testo della norma, alla
comunicazione dei datori di lavoro relativa al rifiuto, da parte dei lavoratori
interessati, di un'offerta di lavoro.
Pertanto i datori di lavoro nel caso della fattispecie di cui alla lettera a),
i responsabili dell'attività di formazione nel caso di cui alla lettera b),
nonchè gli organi competenti all'espletamento delle procedure di selezione di
cui alla lettera c), hanno l'obbligo di fornire comunicazione diretta ed
immediata ai Servizi per l'impiego e all'INPS, territorialmente competente, dei
nominativi di detti soggetti. Nel caso in cui i colloqui di selezione vengano
effettuati dai Servizi per l'impiego, la comunicazione dovrà essere diretta
soltanto all'lNPS. A seguito delle citate comunicazioni, l'INPS sospende in via
cautelativa l'erogazione dell'assegno, dandone notizia ai soggetti interessati;
i Servizi per l'impiego, accertato che il caso concreto rientri effettivamente in
una delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, adottano il
provvedimento di cancellazione dei soggetti in questione dagli elenchi di cui
all'art 3, comma 1, del decreto in esame.
L'adozione di detto provvedimento deve essere notificata agli interessati e tempestivamente
comunicata all'INPS, territorialmente competente, per la
definitiva cessazione dell'erogazione dell'assegno.
Comma 4
Essendo gli atti relativi ai benefici e all'assegno funzionalmente connessi con
il provvedimento di cancellazione adottato e contestualmente notificato dai
competenti Servizi per l'impiego, il ricorso previsto dal comma 4, dell'art 9,
innanzi alle competenti Direzioni provinciali del lavoro, dovrà essere proposto
avverso il medesimo provvedimento di cancellazione, da cui i predetti atti
derivano la loro efficacia.
Pertanto, il termine dei trenta giorni entro il quale è ammesso il ricorso, di
cui al comma 4, decorre dalla data di notifica al soggetto interessato del
medesimo provvedimento di cancellazione. La Direzione Provinciale del Lavoro,
territorialmente competente, decide in via definitiva entro 20 giorni dalla
data di presentazione del predetto ricorso, dandone immediata comunicazione al
ricorrente e alle competenti sedi INPS.
Si precisa, altresì che, comportando il provvedimento di cancellazione, l'esclusione
dei soggetti interessati dal bacino l.s.u., i medesimi sono cancellati dalla
lista di mobilità in cui erano stati inseriti in applicazione dell'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo n. 468/97.
ULTERIORI CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI ALLA NOTA DI INDIRIZZO DEL 21.4.2000 IN
ORDINE AL REQUISITO DELLA "TRANSITORIETA' " ED AL PROSEGUIMENTO NELLE
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.
? Sono ammessi al proseguimento nelle attività socialmente utili anche quei lavoratori
che siano stati impegnati in progetti l.s.u. finanziati, in una prima fase, con
risorse degli Enti promotori o gestori, e che, nell'ultimo semestre del 1999,
siano stati assunti in carico dal Fondo per l' Occupazione, semprechè abbiano
maturato 12 mesi di permanenza nelle predette attività nel biennio 1.1.1998 -
31.12.1999.
? I lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (trattamento straordinario
di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro
trattamento speciale di disoccupazione ), che alla data del 31.12.1999 abbiano
maturato 12 mesi di permanenza in progetti di l.s.u. di tipo a), b) e c), come
individuati all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 468/97 e
successive modificazioni ed integrazioni, devono considerarsi soggetti
"transitori" e titolari, quindi, dei relativi benefici economici di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468/97 e successive
modificazioni ed integrazioni. Si precisa, inoltre, che i
lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (trattamento straordinario
di integrazione salariale, trattamento di indennità di indennità e altro
trattamento speciale di disoccupazione) impegnati in l.s.u., qualora rientrino
nella fattispecie di cui all'articolo 45, comma 10 della legge n. 144/99,
possono proseguire nelle attività socialmente utili nel limite complessivo
massimo delle risorse finanziarie a ciò preordinate risultanti a carico del
Fondo per l'Occupazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo 45,
comma 10.
? Il periodo di sospensione dalle attività progettuali di l.s.u. per maternità,
malattia o infortunio, nonché per avviamento al lavoro a tempo pieno e
determinato, qualora necessario e sufficiente alla maturazione del requisito
dei 12 mesi di impegno entro il 31.12.1999, può essere computato ai fini del
conseguimento del requisito della transitorietà. Peraltro, nel caso di
sospensione per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato, la sospensione
medesima deve essere stata debitamente autorizzata dall'Ente gestore del
progetto. Nei predetti casi di sospensione, comunque, laddove il progetto
risulti ancora in corso alla medesima data del 31.12.1999, il lavoratore potrà
continuare ad essere utilizzato nello svolgimento delle attività socialmente
utili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 81/2000.
? Ai fini del proseguimento delle attività socialmente utili di cui al citato
decreto legislativo n. 81/2000, devono considerarsi progetti "in corso"
alla data del 31.12.1999 anche quelli le cui attività erano a tale ultima data
temporaneamente sospese per ritardi di ordine procedurale nell' assunzione
delle delibere di proroga del progetto da parte della CRI, o nell'avviamento
delle stesse attività progettuali.
4 agosto 2000
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Dr. Raffaele Morese