AI Delegati e Coordinatori LSU/RdB
Alle Strutture RdB
Oggetto: ULTIMA circolare INPS sui LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Nella Circolare dell'Inps n. 153 del 5 settembre 2000 sono contenute le precisazioni sul calcolo dei 12 mesi e sulle assenze Lsu, e sui requisiti per restare in attività.
I lavoratori che sono stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati in una prima fase con risorse degli enti promotori o gestori e che nell'ultimo semestre del 1999 sono stati assunti a carico del Fondo per l'occupazione possono ancora svolgere, dopo il 30 aprile 2000, prestazioni in attività socialmente utili e percepire l'assegno a carico dello stesso Fondo per l'occupazione.

Non è necessario pertanto che il requisito dei 12 mesi di lavoro nel biennio 1º gennaio 1998-31 dicembre 1999 sia stato maturato interamente in progetti a carico del Fondo per l'occupazione. Per quanto riguarda invece l'accesso agli altri benefici (pensionamento anticipato e concessione degli incentivi previsti per lo svuotamento del bacino Lsu) il periodo minimo di 12 mesi può considerarsi acquisito anche se svolto totalmente in progetti finanziati con risorse degli enti.
Sempre a proposito del requisito del periodo minimo, l'Inps, richiamando una nota del ministero del Lavoro del 4 agosto 2000, precisa che devono considerarsi utili, e quindi concorrono al raggiungimento dei 12 mesi, i periodi di sospensione dell'attività individuale a causa di malattia, infortunio, maternità e quelli per l'avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato purché, per quanto riguarda questi ultimi, debitamente autorizzati dagli enti gestori dei relativi progetti.
Le sospensioni causate da questi eventi non incidono neanche sul secondo requisito soggettivo richiesto e cioè l'essere impegnato in un progetto a carico del Fondo per l'occupazione alla data del 31 dicembre 1999. Pertanto, il lavoratore che a quella data aveva sospeso l'attività perché malato, infortunato, in maternità o perché avviato a un lavoro a tempo pieno e determinato può continuare a percepire l'assegno dopo il 30 aprile 2000, a condizione che abbia ripreso regolarmente l'attività progettuale al termine del periodo di sospensione.

L'Inps precisa che devono considerarsi progetti in corso alla data del 31 dicembre 1999 anche quelli le cui attività erano, a quell'ultima data, temporaneamente sospese per ritardi di ordine procedurale nell'assunzione delle delibere di proroga da parte della Commissione regionale per l'impiego.

p. Federazione RdB Luigi Marinelli