AI Delegati e Coordinatori LSU/RdB
Alle Strutture RdB
Oggetto: ULTIMA circolare INPS sui LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Nella Circolare dell'Inps n. 153 del 5 settembre 2000 sono
contenute le precisazioni sul calcolo dei 12 mesi e sulle assenze Lsu, e sui
requisiti per restare in attività.
I lavoratori che sono stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili
finanziati in una prima fase con risorse degli enti promotori o gestori e che
nell'ultimo semestre del 1999 sono stati assunti a carico del Fondo per
l'occupazione possono ancora svolgere, dopo il 30 aprile 2000, prestazioni in
attività socialmente utili e percepire l'assegno a carico dello stesso Fondo
per l'occupazione.
Non è necessario pertanto che il requisito dei 12 mesi di
lavoro nel biennio 1º gennaio 1998-31 dicembre 1999 sia stato maturato
interamente in progetti a carico del Fondo per l'occupazione. Per quanto
riguarda invece l'accesso agli altri benefici (pensionamento anticipato e
concessione degli incentivi previsti per lo svuotamento del bacino Lsu) il
periodo minimo di 12 mesi può considerarsi acquisito anche se svolto totalmente
in progetti finanziati con risorse degli enti.
Sempre a proposito del requisito del periodo minimo, l'Inps, richiamando una nota
del ministero del Lavoro del 4 agosto 2000, precisa che devono considerarsi
utili, e quindi concorrono al raggiungimento dei 12 mesi, i periodi di
sospensione dell'attività individuale a causa di malattia, infortunio,
maternità e quelli per l'avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato
purché, per quanto riguarda questi ultimi, debitamente autorizzati dagli enti
gestori dei relativi progetti.
Le sospensioni causate da questi eventi non incidono neanche sul secondo requisito
soggettivo richiesto e cioè l'essere impegnato in un progetto a carico del
Fondo per l'occupazione alla data del 31 dicembre 1999. Pertanto, il lavoratore
che a quella data aveva sospeso l'attività perché malato, infortunato, in
maternità o perché avviato a un lavoro a tempo pieno e determinato può
continuare a percepire l'assegno dopo il 30 aprile 2000, a condizione che abbia
ripreso regolarmente l'attività progettuale al termine del periodo di
sospensione.
L'Inps precisa che devono considerarsi progetti in corso alla data del 31 dicembre
1999 anche quelli le cui attività erano, a quell'ultima data, temporaneamente
sospese per ritardi di ordine procedurale nell'assunzione delle delibere di
proroga da parte della Commissione regionale per l'impiego.
p. Federazione RdB Luigi Marinelli