Coordinamento Ispezione del Lavoro -
Div.VII Direzione Generale del Personale
CIRCOLARE N. 8/2001 prot. n. VII/3/I/55 Direzione Generale degli
Affari Generali OGGETTO: Sicurezza
sociale nelle pubbliche forniture e negli appalti pubblici e privati di
servizi |
Alle
Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro Direzioni Regionali del
Lavoro Direzioni Provinciali del
Lavoro e, p.c. Alla
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1.PREMESSA
1.1 - Individuazione degli appalti di servizi e delle
pubbliche forniture.
La vigente disciplina, sia comunitaria che interna, utilizza
una nozione piuttosto ampia di "fornitura": in particolare
costituisce pubblica "fornitura" qualsiasi contratto a titolo oneroso
che abbia per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria (leasing), la
locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, conclusi
per iscritto tra un fornitore e un'amministrazione pubblica (v. art. 2, D.Lgs.
n. 358/92).
Il Consiglio di Stato (sentenza n.342/1990) ha tuttavia condiviso
l'identificazione dei contratti di fornitura con i contratti di
somministrazione stipulati dalla pubblica amministrazione, avendo ritenuto che
si ha una "pubblica fornitura" soltanto se ricorrono i
caratteri della continuità e periodicità della prestazione dedotta in contratto
e della sua commisurazione ai particolari e ricorrenti fabbisogni di cose
mobili dell'amministrazione medesima.
In verità per le finalità della presente circolare la nozione di fornitura è da
intendersi riferita solo a quei contratti che prevedono unitamente alla somministrazione
dei materiali la posa in opera degli stessi, implicando ciò un
rapporto di durata (ad esecuzione continuata) tra l'amministrazione appaltante
e il fornitore.
In tal modo vengono, così, a determinarsi i presupposti per l'applicazione
delle norme poste a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto medesimo.
Infatti la continuità del rapporto instaurato tra appaltatore ed
amministrazione appaltante, da un lato, e la diretta relazione economica
esistente tra quest'ultima (beneficiaria dell'attività lavorativa prestata) e i
dipendenti dell'appaltatore medesimo, dall'altro, determinano inevitabilmente
un coinvolgimento della stessa amministrazione nell'economia dei rapporti di
lavoro facenti capo all'impresa appaltatrice.
In proposito è d'uopo rilevare che ai sensi dell'art. 18, comma 12, L.19 marzo
1990, n. 55 le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare, sono considerate subappalto e pertanto sottoposte
alla disciplina di quest'ultimo.
La nozione di appalto di servizi, invece, è riferita, dall'art. 3 del
DLgs. n. 157/95, ad un dato esclusivamente formale, dovendosi individuare sulla
base del rinvio agli allegati n.1 e n. 2 dello stesso decreto, nei quali sono
elencate anche categorie di servizi dal contenuto piuttosto generico.
Quella di servizio è pertanto considerabile una formula residuale tale
da ricomprendere tutte le prestazioni rese alle amministrazioni pubbliche che
non possono altrimenti rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione della
normativa in materia di lavori pubblici e forniture.
La legge, in verità, detta anche un criterio - quello della prevalenza -
risolutorio delle non ben definite ipotesi di appalti misti.
Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche
l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori
assumano una funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano
l'oggetto principale dell'appalto; gli appalti di forniture e servizi sono
considerati, invece, appalti di servizi quando il valore totale di questi è
superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto medesimo (art. 3,
comma 3 D.Lgs. n. 157/95).
Non difforme da quella contenuta nel D.Lgs. da ultimo citato può essere
ritenuta la nozione di appalto privato di servizi, di cui vi è menzione nella
L. n. 1369 /60, nonostante la diversa natura soggettiva di uno dei contraenti,
pubblica nel primo caso, privata nel secondo.
La legge da ultimo citata in particolare esclude dal divieto di cui all'art.1
gli appalti di servizi compresi i lavori di facchinaggio, pulizia e
manutenzione ordinaria degli impianti, operando altresì una distinzione tra
questi ultimi, per i quali è prevista la responsabilità solidale tra l'imprenditore
appaltante e l'appaltatore (art. 3) - per l'adempimento dell'obbligazione
retributiva, nonché degli obblighi previdenziali ed assistenziali - e quelli
per i quali tale responsabilità solidale non sussiste (art. 5).
In verità mentre la previsione contenuta nell'art. 5 della L. n. 1369/60 è
strutturata sotto forma di elencazione residuale degli appalti di servizi
leciti, l'art. 3 della medesima legge contiene una previsione di carattere
onnicomprensivo tale da contemplare ogni ipotesi di appalto stipulato per la
realizzazione di un servizio.
2. RAPPORTO TRA COMMITTENTE PUBBLICO ED APPALTATORE
2.1. Normativa di riferimento
La regolamentazione del rapporto - per quanto riguarda la
tutela dei lavoratori - intercorrente tra la pubblica amministrazione
appaltante e l'impresa appaltatrice si rinviene tanto nella normativa di
settore (D.Lgs. n. 157/95; art. 18 L. n. 55/90 - per ciò che riguarda i
pubblici servizi - D.Lgs. n. 358/92; art. 18, comma 12, L. n. 55/90 - per le
pubbliche forniture -; L. n. 82/94 - per gli appalti di pulizia -; L. 7
novembre 2000, n. 327 - valutazione del costo del lavoro e della sicurezza
nelle gare d'appalto -), quanto nella normativa dettata dall'art. 36 L. n.
300/70, secondo l'interpretazione estensiva che ne dà la giurisprudenza, e
dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
Dette norme, che contengono la disciplina del rapporto contrattuale
intercorrente tra committente e soggetto appaltatore, sono finalizzate, da un
lato, a tutelare il diritto dei lavoratori alla corresponsione della
retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo,
dall'altro ad assicurare l'osservanza delle norme concernenti il versamento dei
contributi previdenziali, ed infine a garantire le condizioni di sicurezza per
la tutela e la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori
medesimi.
2.2. Adempimento degli obblighi contrattuali - corresponsione della
retribuzione.
L'art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 prevede l'obbligo
di inserire la clausola di "equo trattamento" nei provvedimenti
di concessione accordati dallo Stato agli imprenditori che esercitano
professionalmente un'attività economica organizzata, nonché nei capitolati di
appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche.
Detta previsione trova altresì applicazione per gli appalti di servizi pubblici
e le pubbliche forniture.
Attingendo all'interpretazione fornita, or non è molto dalla Corte
Costituzionale (v. sentenza 19 giugno 1998, n. 226) è possibile operare
un'estensione della norma in esame anche ad ipotesi contrattuali diverse da
quelle testualmente citate, coinvolgenti, pur sempre, una pubblica
amministrazione appaltante.
Un'interpretazione conforme ai principi costituzionalmente sanciti consente (rectius:
impone) di individuare la ratio del medesimo articolo "nella
esigenza….[di], ove nell'esercizio di un'attività imprenditoriale
intervenga la pubblica amministrazione,...[assicurare] uno standard
minimo di tutela ai dipendenti che ne siano coinvolti".
L'estensione del principio che costituisce il fondamento dell'art.36 della L.
n. 300/70, è, peraltro, perfettamente aderente al dovere di imparzialità al cui
rispetto è tenuta la pubblica amministrazione ex art.97 della Costituzione,
dovere che non troverebbe altrimenti attuazione qualora una tutela minima fosse
garantita ai lavoratori impiegati in alcune soltanto delle attività
imprenditoriali affidate a terzi dall'amministrazione appaltante.
Il perseguimento, inoltre, di un interesse pubblico, seppur avvalendosi di
strumenti privatistici (contratto di appalto), rende inaccettabile che le
imprese operanti con l'amministrazione traggano un "profitto aggiuntivo"
a scapito dei propri dipendenti.
Il corrispettivo percepito dall'appaltatore (trattasi di appalto di servizi o
di forniture), infatti, si presume sempre rapportato anche ai presumibili oneri
di carattere retributivo, verosimilmente determinati con riferimento ad un
trattamento adeguato perlomeno a quello fissato dai contratti collettivi di
categoria.
A questo proposito si può inoltre osservare che l'inserimento della clausola
sociale è da ricollegare ad uno specifico interesse dell'amministrazione alla
regolare esecuzione dell'opera nei termini contrattualmente previsti, in modo
da evitare così di rimanere "esposta alle conseguenze dannose provocate
dalla conflittualità e dalle rivendicazioni che insorgono abitualmente a causa
della inosservanza della normativa collettiva ".
Lo scopo della norma appare, dunque, quello - entro il quadro delineato dal
principio di imparzialità e buon andamento - di tutela (v. art. 35, comma 1,
Cost.) del lavoro subordinato in situazioni nelle quali lo Stato è in grado di
influire direttamente o indirettamente attraverso l'attivazione dei propri
organi.
La stessa ratio della disposizione e il suo corretto collegamento
soggettivo con i lavoratori subordinati portano, pertanto, a ritenere
ingiustificata l'esclusione, dal suo ambito di applicazione, dei lavoratori
dipendenti da imprese diverse da quelle che realizzano un'opera pubblica per
conto dell'amministrazione.
Va da sé, quindi, che qualora codeste Direzioni, attraverso i propri organi di
vigilanza, accerteranno eventuali infrazioni all'obbligo fissato dall'art. 36,
L. n. 300/70 nel campo degli appalti di servizi e nelle pubbliche forniture,
provvederanno ad effettuare le stesse comunicazioni prescritte dall'articolo
citato, onde consentire alle amministrazioni appaltanti di adottare le
determinazioni di competenza (art. 36 cit., comma 3).
Il riferimento inoltre contenuto nell'art. 36, comma 1, all'obbligo per
l'appaltatore di applicare o di far applicare….condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi…, con un
implicito riferimento al subappalto, consente di estendere la norma in
questione anche ai casi in cui le forniture con posa in opera e i noli a caldo
superino i limiti di cui all'art. 18, comma 12, cit.: gli stessi sono, infatti,
normativamente qualificati come subappalto.
In tal modo l'art. 36 cit. può trovare applicazione non solo nei confronti
dell'appaltatore per le forniture con posa in opera e i noli caldo che non
superino i limiti del 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o dei
100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, ma
anche - per quelli la cui portata sia invece superiore agli stessi - nei
confronti del subappaltatore (fornitore).
I Servizi Ispezione di codeste Direzioni, si attiveranno, inoltre, attraverso
una segnalazione ad hoc alla stazione appaltante anche nel caso in cui
siano stati aggiudicati appalti con offerte anormalmente basse.
Infatti secondo l'art.1, comma 4, della L. n. 327/2000, recante norme per la
valutazione del costo del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto, sono
considerate anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25
del D.Lgs. n. 157/95, le offerte che si discostino in modo evidente dai
parametri di cui ai comma 1, a tenore del quale " nella predisposizione
delle gare d'appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa
vigente, dell'anomalia delle procedure di affidamento di appalto di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base di valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali….
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione."
La previsione appena riportata, una volta predisposte le tabelle cui la stessa
fa riferimento, consentirà alle stazioni appaltanti di adottare gli adeguati
strumenti risolutori del contratto d'appalto eventualmente stipulato in seguito
ad offerte anormalmente basse perché difformi dai parametri di cui all'art. 1,
comma 1, della L. n.327/2000.
In questo caso codeste Direzioni avranno cura di programmare interventi
ispettivi mirati nei confronti di quelle imprese le cui offerte anormalmente
basse rappresentano un indizio di ulteriori, probabili irregolarità cui porre
rimedio.
A tal fine si rende necessaria la costituzione, seppur in via informale, di una
sorta di banca dati per la catalogazione delle imprese le cui offerte siano
state giudicate anormalmente basse.
2.3. Adempimento degli obblighi previdenziali.
Per espresso disposto dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n.
157/95, la disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta
nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e
integrazioni, si applica anche alle ipotesi di subappalto nel settore degli
appalti pubblici di servizi.
Tra gli altri adempimenti l'art. 18 della L. n. 55/90, per quanto più
precisamente riguarda la tutela previdenziale, prevede che in caso di
subappalto " l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le
imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva".
Orbene pur essendo il richiamo contenuto nell'art.18, D.Lgs. n. 157/95 limitato
alla disciplina del subappalto, appare evidente che la tutela apprestata -
sotto il profilo previdenziale - dall'art. 18 L. n. 55/90 ai lavoratori
impiegati nel subappalto, a maggior ragione deve essere estesa anche ai
dipendenti dell'appaltatore.
Infatti attraverso un'interpretazione estensiva, anche al fine di ovviare
all'irragionevolezza di statuizioni normative recanti un'ingiustificata
disparità di trattamento tra soggetti ugualmente bisognosi della stessa tutela
normativa, il richiamo previsto alla disciplina del subappalto, relativamente
alle norme previdenziali, deve essere riferito anche ai dipendenti
dell'appaltatore.
Considerata, in altri termini, la ratio della norma richiamata - vale a
dire quella di consentire allo Stato, attraverso la conoscenza diretta delle
irregolarità, di intervenire direttamente in situazioni sulle quali ha una
diretta influenza economica - sarebbe un non senso legislativo riferire
l'estensione della normativa di tutela ai soli dipendenti del subappaltatore,
escludendo per contro quelli dell'appaltatore - subappaltante.
Per ciò che riguarda invece le pubbliche forniture il D.Lgs. 24 luglio 1992, n.
358 prevede espressamente, all'art. 11, comma 1, lettera d), l'esclusione dalla
partecipazione alle gare dei fornitori che non siano in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
residenza.
Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali assurge in questo
caso a presupposto indefettibile per la partecipazione dell'impresa alla gara e
di conseguenza per la stipula di un contratto valido ed efficace.
Una verifica ispettiva dalla quale emerga eventualmente la mancanza dei
requisiti relativi agli appalti di servizi, nonché di quelli concernenti, come
da ultimo evidenziato, le pubbliche forniture sarà, pertanto, opportunamente
evidenziata da codeste Direzioni attraverso apposita segnalazione alle
amministrazioni appaltanti, onde consentire alle medesime di (o se del caso
indurle ad) adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti
dell'appaltatore.
Le stesse iniziative saranno intraprese per il caso di offerte anormalmente
basse in quanto difformi dai parametri indicati nell'art. 1, comma 1, della L.
n.327/2000, così come già evidenziato per l'adempimento dell'obbligazione
retributiva.
Per gli appalti di pulizie stipulati da pubbliche amministrazioni l'art. 5,
comma 2, della L. n. 82/94, prevede, infine, che queste ultime procedano al
pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione
da parte delle stesse della documentazione attestante il versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di dipendenti.
Anche in quest'ultimo caso la segnalazione circa il mancato versamento dei
contributi, fatta da codeste Direzioni alle amministrazioni appaltanti, si
renderà opportuna per indurre il committente ad opporre il suo diniego al
pagamento del corrispettivo pattuito.
3. APPALTI PRIVATI DI SERVIZI
3.1. Normativa di riferimento
Relativamente agli appalti di servizi di natura privata la
disciplina normativa del rapporto intercorrente tra appaltatore e committente
si rinviene essenzialmente nell'art. 3 della L. n. 1369/60, oltre al già citato
art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
3.2. Diritto alla retribuzione - responsabilità
solidale del committente e dell'appaltatore.
Per ciò che riguarda i servizi erogati ai committenti
privati e contemplati nell'art. 3, comma 1, L. n. 1369/60, è sancita la
responsabilità dell'imprenditore che appalta i servizi all'interno
dell'azienda, unitamente a quella (solidale) dell'appaltatore medesimo, per ciò
che concerne la corresponsione di un trattamento minimo retributivo e
l'assicurazione di un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti
ai dipendenti dell'imprenditore appaltante.
La previsione normativa appena riportata rende obbligatoria ex lege
l'applicazione di minimi retributivi inderogabili ai dipendenti
dell'appaltatore, fornendo ai medesimi una tutela ancora più forte di quella
scaturente dall'art. 36, comma 1, L. n. 300/70, che subordina l'effettività
della medesima tutela alla previsione contrattuale di una clausola ad hoc.
L'art. 3, infatti, costituisce una previsione inderogabile il cui contenuto dispositivo
si rinviene, di volta in volta, nei contratti collettivi applicati ai
dipendenti dell'imprenditore appaltante, e la cui efficacia vincolante consente
agli organi di vigilanza di avvalersi del loro precipuo potere di diffida.
A tal proposito si rende oltremodo doveroso l'impiego di tale strumento - che
consente la piena attuazione dei diritti spettanti ai lavoratori sul piano
retributivo - rispetto all'attivazione del solo potere sanzionatorio in
riferimento alla previsione di cui all'art. 6 della medesima legge.
La solidarietà che lega l'appaltatore e l'appaltante rende, inoltre, esperibile
un'azione diretta del dipendente, cui non sia stata corrisposta la
retribuzione, tanto verso il suo datore di lavoro quanto nei confronti dello
stesso imprenditore appaltante, per ottenere quanto dovutogli fino a
concorrenza del minimo inderogabile.
Sarà pertanto opportuno, a tal fine, che gli organi di vigilanza di codeste
Direzioni, fermi restando i loro poteri sanzionatori nonché il potere di
diffidare il datore di lavoro, portino il dipendente a conoscenza della
possibilità di esperire tale azione.
3.3. Adempimento degli obblighi previdenziali ed
assistenziali.
Con riguardo agli appalti di servizi di cui all'art.3, L. n.
1369/60, è previsto l'obbligo solidale degli imprenditori appaltanti e degli
appaltatori per l'adempimento di tutte le prescrizioni derivanti dalle leggi di
previdenza e di assistenza (art. 3, comma 3, L. cit.).
Anche in questo caso, come per la previsione relativa all'assicurazione di un
trattamento minimo inderogabile retributivo l'appaltatore, e solidalmente con
lui il privato committente, sono destinatari di un obbligo legale che assicura
una tutela maggiore ai lavoratori dipendenti rispetto alla previsione normativa
della clausola sociale di cui all'art. 36, L. n. 300/70.
L'obbligo sancito dall'art. 3 cit., infatti, non solo abilita l'organo
ispettivo ad azionare il suo potere di diffida in ogni caso di violazione, ma
consente anche di attivare una seconda posizione di responsabilità, con conseguente
doppia garanzia patrimoniale per l'adempimento della stessa obbligazione.
A tal proposito si rende opportuna, infatti, un'apposita segnalazione all'Ente
interessato al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali onde
consentire al medesimo di esercitare un'azione di recupero dei contributi non
versati, non solo nei confronti dell'appaltatore ma anche verso l'appaltante,
obbligato in solido con quest'ultimo.
4. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4.1. Adempimenti a carico dell'appaltatore e
dell'appaltante in materia di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 7 della D.Lgs. n. 626/94 - rubricato
genericamente contratto d'appalto o contratto d'opera - il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera; fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
Nell'ipotesi di cui sopra i datori di lavoro (committente e appaltatore):
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano
gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento da
ultimo citati.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Premesso che per datore di lavoro deve intendersi tanto un soggetto privato
quanto uno di natura pubblica, e precisamente ai sensi dell'art. 2 , comma 1
lett. b) "nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale (…)", anche nell'ipotesi in cui il
contratto d'appalto vincoli, quale committente dei servizi o delle forniture,
una pubblica amministrazione l'art. 7, sopra riportato, trova comunque
applicazione. Vige, pertanto, anche per gli appalti di servizi e forniture
aventi natura pubblica il principio - positivizzato dalla norma de quo - secondo
cui debitore di sicurezza verso i lavoratori non è solo il datore di lavoro
appaltatore ma anche il soggetto committente.
Da ciò consegue che eventuali clausole di trasferimento del rischio dal
soggetto appaltante al datore appaltatore, tese ad esonerare il primo da ogni
onere di tutela della salute dei lavoratori e dalle conseguenti responsabilità,
non hanno alcun effetto in quanto contrarie a norma di ordine pubblico (art. 7
cit.). Resta quindi inteso che anche in presenza di una simile limitazione
pattizia della responsabilità il soggetto committente sarà, comunque, investito
degli effetti che l'ispezione comporta (denuncia all'autorità giudiziaria), nel
caso di riscontrato inadempimento agli obblighi sopra indicati.
Le stesse ipotesi sanzionatorie contenute nell'art. 89, comma 2, del D.Lgs. n.
626/94, che operano un generico riferimento alla figura datoriale per
l'applicazione delle sanzioni previste, devono necessariamente esser lette in
combinato disposto con il precetto dell'art. 7 del D.Lgs. n.626/94, di talché
nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel comma 2 del medesimo
articolo la denuncia all'autorità giudiziaria per mancata cooperazione
all'attuazione delle misure (o per mancato coordinamento
degli interventi) di protezione e prevenzione dovrà riferirsi
tanto al datore appaltatore quanto al datore committente, entrambi punibili con
la stessa sanzione (art.89, comma 2, lett. a).
Qualora, invece, sia violata la prescrizione di cui all'art.7, comma 3, per
mancata promozione della cooperazione e del coordinamento delle misure e
degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, la denuncia
all'autorità giudiziaria sarà fatta nei confronti del datore committente, cui
soltanto incombe l'obbligo di impulso.
A tal proposito, resta comunque inteso che la finalità dell'ispezione sarà,
altresì, quella di verificare l'idoneità dell'avvenuto coordinamento;
l'indagine ispettiva mirerà pertanto ad accertare se: 1) siano stati redatti
eventuali atti scritti per promuovere la cooperazione ed il coordinamento; 2)
sia stato individuato un referente con il compito di provvedere a dare impulso
a questi ultimi.
Nel primo caso sarà analizzato il contenuto degli atti realizzati, nel secondo
saranno assunte adeguate informazioni dal referente indicato dal datore
committente, onde verificare in che termini l'impulso alla cooperazione ed al
coordinamento sia stato effettivamente esercitato.
Si confida nella piena osservanza dei contenuti della presente circolare da
parte di codeste Direzioni, ferma restando la possibilità di fornire eventuali
suggerimenti e segnalare difficoltà di ordine operativo.
Si raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il
personale ispettivo interessato.
LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dr.ssa Paola CHIARI