NORME SULLE ASSUNZIONI DEI LSU NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Il Ministero del Lavoro ha emanato il 23.3.2001 una nota d'indirizzo contenete
chiarimenti sull'art.78, comma 6, L. 23/12/2000, n. 388 (Legge finanziaria
2001), norma che prevede la possibilità per gli enti pubblici di assumere i
propri LSU.
Questa procedura è riservata ai LSU cosiddetti "transitori" e che sono stati prorogati e che risultano tuttora in servizio.
La norma contiene una deroga, fino al 31.12.2001, che semplifica nelle procedure
e nei tempi l'assunzione dei LSU nelle piante organiche degli Enti con carenza
in organico e con disponibilità finanziarie. Le assunzioni autorizzate sono
quelle relative alle qualifiche all'art. 16 della legge n. 56/1987 (in pratica
fino all'ex IV livello).
Le Regioni, gli Enti locali e gli Enti pubblici dotati di
autonomia finanziaria potranno assumere i LSU dagli stessi utilizzati senza
dover osservare le procedure di avviamento a selezione con una riserva dal 30% (minima
obbligatoria) fino al 100%.
Per queste assunzioni è previsto l'incentivo di L. 18
milioni per ogni LSU, più eventuali incentivi regionali.
TESTO DELLA NOTA:
"Nota d'indirizzo del 23.3.2001 - Chiarimenti su
art.78, comma 6, L. 23/12/2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001)Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l'impiego Divisione
II; Prot. n. 764/06.14 del 23 marzo 2001.
Oggetto: Chiarimenti su art. 78, c. 6, Legge 23.12.2000,
n.388 (legge finanziaria 2001)
In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti alla scrivente
e al fine di superare le perplessità rappresentate in ordine all'esatta
interpretazione del comma 6 dell'art. 78 della legge finanziaria n. 388/2000,
si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. Si sottolinea, anzitutto,
che il comma 6 dell'art. 78 va interpretato secondo una lettura sistematica ed
organica delle diverse disposizioni contenute nel medesimo articolo. Tali disposizioni
sono finalizzate a rafforzare ulteriormente le misure e gli interventi di
stabilizzazione dei soggetti c.d. "transitori" e, come tali, appartenenti
al bacino dei l.s.u. definito all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
81/2000, ovvero di quei soggetti che, avendo maturato il c.d. requisito della
"transitorietà" entro il 31/12/99 ed essendo risultati, alla medesima
data, impegnati nei progetti di l.s.u. di tipo a), b) e c) di cui
al decreto legislativo n. 468/97, sono stati ammessi al proseguimento nelle attività
socialmente utili e risultano tuttora impegnati nelle medesime attività. In
conformità allo scopo primario di consentire un razionale ed organico
svuotamento del bacino dei l.s.u., la deroga contenuta nella norma in esame
mira a semplificare, in termini sia procedurali sia temporali, l'assunzione dei
soggetti in questione nelle piante organiche degli Enti richiamati laddove,
ovviamente, vi sia carenza in organico e sussistano le
necessarie disponibilità finanziarie. Pertanto, in deroga all'art. 12 comma 4
del decreto legislativo n. 468/1997, limitatamente all'anno 2001 e relativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/1987, le Regioni, gli Enti
locali e gli Enti pubblici dotati di autonomia finanziaria potranno effettuare
assunzioni di lavoratori socialmente utili dagli stessi utilizzati senza dover
osservare le procedure di avviamento a selezione definite al citato art. 16.
Tali assunzioni potranno essere effettuate anche
in una misura percentuale superiore a quella del 30% fissata all'art. 12 comma
4 del decreto legislativo n. 468/1997. Questa misura percentuale del 30% dovrà
comunque essere rispettata come quota percentuale minima per le assunzioni
consentite dalla norma in esame. Infine, appare necessario chiarire che
l'incentivo di L. 18 milioni riconosciuto, al secondo capoverso
della norma in esame, nelle ipotesi di assunzioni effettuate ai sensi del citato
art. 12 comma 4, spetta anche per le assunzioni consentite in deroga al
medesimo articolo."