ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL’ ASSUNZIONE PRESSO L’AGENZIA DEL TERRITORIO CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1) estratto
dell’atto di nascita o dichiarazione sostitutiva
dalla quale risulti il luogo e la data di nascita (1);
2)
certificato
di cittadinanza italiana (sono equiparati i soggetti appartenenti all’Unione
Europea) ovvero dichiarazione sostitutiva (1);
3) certificato di godimento dei diritti
politici o dichiarazione sostitutiva (1);
4) certificato medico rilasciato dall’A.S.L.
competente per territorio dal quale risulti che l’interessato è di sana e
robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano
influire sul rendimento del servizio. Nel certificato deve essere precisato che
è stato eseguito l’accertamento sierologico
del sangue, ai sensi dell’art. 7 della Legge 25 luglio 1956, n. 837 (2) (3). L’Agenzia si riserva, in ogni caso, la
facoltà di sottoporre l’interessato a visita di controllo. Qualora
l’interessato non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di
presentarsi alla visita è escluso dalla nomina;
5) diploma originale o copia autenticata (4), ovvero dichiarazione sostitutiva del
titolo di studio di geometra o perito edile ovvero perito agrario (1);
6) documento da cui risulti l’adempimento
degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ovvero
dichiarazione sostitutiva (1);
7)
dichiarazione
sostitutiva (1) da cui risulti di non aver/aver riportato condanne penali e
di non aver/avere procedimenti penali in corso;
1.
vedi modulo allegato A
2.
il certificato medico può essere rilasciato
anche da un medico militare
3.
gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per
fatti di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro e gli
invalidi civili debbono produrre il certificato medico rilasciato dal medico
della A.S.L. del Comune di residenza con la certificazione che l’invalido non
ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado
dell’invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed
all’incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che,
inoltre, è idoneo al disimpegno delle mansioni dell’impiego per il quale è
assunto
4.
ove il diploma non sia stato rilasciato,
l’interessato è tenuto a presentare il certificato (in carta libera) contenente
la dichiarazione che lo stesso sostituisce il diploma originale. In caso di
smarrimento o distruzione del diploma originale, l’interessato deve presentare
il duplicato rilasciato ai sensi dell’art. 50 R.D. 04/06/1938, n. 1269