ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE  AI FINI DELL’ ASSUNZIONE  PRESSO L’AGENZIA DEL TERRITORIO CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

 

 

1)   estratto dell’atto di nascita  o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti il luogo e la data di nascita (1);

 

2)      certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati i soggetti appartenenti all’Unione Europea) ovvero dichiarazione sostitutiva (1);

 

3) certificato di godimento dei diritti politici o dichiarazione sostitutiva (1);

 

4) certificato medico rilasciato dall’A.S.L. competente per territorio dal quale risulti che l’interessato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Nel certificato deve essere precisato che è stato eseguito l’accertamento sierologico  del sangue, ai sensi dell’art. 7 della Legge 25 luglio 1956, n. 837 (2)  (3). L’Agenzia si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre l’interessato a visita di controllo. Qualora l’interessato non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di presentarsi alla visita è escluso dalla nomina;

 

5) diploma originale o copia autenticata (4), ovvero dichiarazione sostitutiva del titolo di studio di geometra o perito edile ovvero perito agrario (1);

 

6) documento da cui risulti l’adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ovvero dichiarazione sostitutiva (1);

 

7)      dichiarazione sostitutiva (1) da cui risulti di non aver/aver riportato condanne penali e di non aver/avere procedimenti penali in corso;

 

 

 

 

 

1.        vedi modulo allegato A

 

2.        il certificato medico può essere rilasciato anche da un medico militare

 

3.        gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatti di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro e gli invalidi civili debbono produrre il certificato medico rilasciato dal medico della A.S.L. del Comune di residenza con la certificazione che l’invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado dell’invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed all’incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo al disimpegno delle mansioni dell’impiego per il quale è assunto

 

4.        ove il diploma non sia stato rilasciato, l’interessato è tenuto a presentare il certificato (in carta libera) contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce il diploma originale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l’interessato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell’art. 50 R.D. 04/06/1938, n. 1269