INPS
PROGETTO INTERVENTI IN FAVORE DELL’OCCUPAZIONE

Circolare 31 maggio 2001 n. 120

OGGETTO:

Prolungamento al 30 giugno 2001 delle attività socialmente utili previsto dall’articolo 78, comma 2, della legge n. 388/2000.

 

SOMMARIO:

Istruzioni relative al prolungamento fino alla data del 30 giugno 2001, previsto dalla legge n. 388/2000, del periodo di rinnovo delle attività socialmente utili precedentemente stabilito dall’1.11.2000 al 30.4.2001 dal decreto legislativo n. 81/2000.

 

L’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha stabilito che la durata del rinnovo delle prestazioni in attività socialmente utili da parte dei lavoratori aventi titolo a percepire l’assegno a carico del Fondo per l’occupazione – già fissata in sei mesi (1.11.2000/30.4.2001) dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000 – potrà avere una durata massima di otto mesi con possibilità quindi, per gli Enti utilizzatori, di deliberare il differimento al 30.6.2001 del termine precedentemente previsto al 30.4.2001, di modo che il periodo di rinnovo delle attività resti fissato dall’1.11.2000 al 30.6.2001.

Ai fini della corresponsione agli interessati dell’assegno di utilizzo per tali prestazioni (assegno ASU) relativamente ai mesi di maggio e giugno 2001, peraltro, gli Enti utilizzatori dovranno far pervenire alle Sedi INPS territorialmente competenti copia della delibera con la quale viene prolungato di altri due mesi il periodo di rinnovo delle attività a suo tempo deliberato. Unitamente alla predetta delibera ciascun Ente dovrà trasmettere anche l’elenco nominativo dei lavoratori ancora in utilizzo.

In conseguenza dell’adozione della predetta delibera continuerà a gravare sull’Ente utilizzatore l’onere corrispondente al 50% dell’assegno mensile da corrispondere ai soggetti interessati e il relativo importo dovrà essere preventivamente versato all’Istituto con le stesse modalità già in uso. Per effetto del trasferimento delle risorse del Fondo per l’occupazione relative all’anno 2001, previsto dalle Convenzioni stipulate dalle Regioni con il Ministero del Lavoro, il restante 50% è a carico della Regione di rispettiva appartenenza e dovrà essere anch’esso versato preventivamente rispetto al pagamento dell’assegno mensile, salvo che la Regione stessa non sia stata autorizzata dal predetto Ministero all’anticipazione a carico del Fondo in conto delle somme da trasferire.

Proprio in relazione alla destinazione e all’utilizzo delle risorse finanziarie attribuite alle Regioni con le Convenzioni di cui sopra – secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro con nota n. 1250/06.14 del 22 maggio u.s. – la delibera con la quale viene prolungato al 30 giugno 2001 il periodo di rinnovo delle attività socialmente utili dev’essere inviata dall’Ente utilizzatore alla Regione di pertinenza, che dovrà pronunciarsi nel merito dandone comunicazione allo stesso Ministero. Analoga comunicazione dev’essere inviata dalla Regione alla Sede Regionale dell’INPS, con la precisazione dell’eventuale assunzione a proprio carico dell’onere del 50% dell’assegno gravante sull’Ente utilizzatore. La Sede Regionale INPS provvederà a portare a conoscenza delle Sedi competenti per il pagamento dell’assegno l’avvenuta "validazione" delle delibere di prolungamento delle attività e l’eventuale assunzione da parte della Regione del predetto onere.

Le Sedi, prima di disporre il pagamento dell’assegno ASU, dovranno accertarsi che siano state integralmente versate le due quote pari al 50% dell’assegno stesso dovute dall’Ente utilizzatore e dalla Regione (salvo eventuale autorizzazione all’anticipazione come già detto sopra). Per quanto riguarda la Sede presso la quale dovranno essere effettuati i versamenti si fa rinvio alla circolare n. 183 del 9.11.2000.

In merito alla possibilità, prevista dall’articolo 78, comma 2, lettera c) della citata legge n. 388/2000, per i lavoratori socialmente utili che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla data del 31.12.2000 di continuare a percepire l’assegno per prestazioni in attività socialmente utili – in caso di prosecuzione delle attività da parte dell’Ente utilizzatore – con onere interamente a carico del Fondo per l’occupazione fino al 31.12.2001, si precisa che tali lavoratori vanno inseriti in delibera al pari di tutti gli altri e che anche per essi debbono essere preventivamente versate all’INPS le due quote del 50% dell’assegno che sono a carico dell’Ente e della Regione di appartenenza (salvo eventuale autorizzazione all’anticipazione, come sopra).

Ciò in considerazione del fatto che, secondo quanto previsto dalle Convenzioni stipulate tra il Ministero del Lavoro e le Regioni, le risorse a valere sul predetto Fondo necessarie alla copertura per tali lavoratori del 100% dell’assegno ASU e del 100% dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) saranno interamente trasferite alle Regioni stesse con apposito Atto ministeriale e saranno quindi le Regioni che provvederanno poi a rimborsare agli Enti di rispettiva pertinenza la quota del 50% dell’assegno dagli stessi versata all’Istituto.

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con nota del 17.5.2001, il prolungamento fino al 30 giugno 2001 del periodo di rinnovo delle attività socialmente utili previsto dalla citata legge n. 388/2000 riguarda anche i lavoratori ancora in utilizzo presso i Ministeri e gli Enti nazionali (INPS, INPDAP e INAIL per i lavoratori già impegnati presso lo stesso Ministero del Lavoro fino al 30.11.2000). L’assegno spettante a tali lavoratori continua ad essere imputato per la metà a carico del Fondo per l’occupazione e per l’altra metà a carico del Ministero o Ente di appartenenza, che dovrà provvedere al relativo versamento prima che vengano messi in pagamento gli assegni mensili (salvo che il Ministero del Lavoro non abbia autorizzato l’anticipazione contabile). Anche i predetti Ministeri ed Enti nazionali dovranno adottare e trasmettere alle Sedi INPS territorialmente competenti la delibera di prolungamento delle attività.

Essendo la possibilità di prolungamento delle attività fino al 30 giugno 2001 – prevista dalla suddetta legge n. 388/2000 – strettamente correlata alla stipula delle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e le Regioni, il prolungamento stesso non può riguardare le attività socialmente utili svolte fino al 30.4.2001 dagli Enti utilizzatori del Friuli Venezia Giulia, non avendo la Regione stipulato la relativa convenzione. Il pagamento dell’assegno ASU nei confronti dei lavoratori interessati, che fino alla predetta data veniva imputato per la metà a carico del Fondo per l’occupazione e per l’altra metà a carico del singolo Ente utilizzatore, non può pertanto aver luogo per periodi successivi alla stessa data del 30.4.2001.

Per consentire alle Sedi di procedere più agevolmente al pagamento degli assegni ASU per i mesi di maggio e giugno 2001, si è intervenuti sulla procedura automatizzata per non far decadere automaticamente le pratiche al 30 aprile 2001. Gli operatori delle Sedi non dovranno pertanto acquisire nuovamente le pratiche, così come non dovranno acquisire gli estremi della delibera di prolungamento; è invece sufficiente che modifichino, in "ARCHIVIO DELIBERE", la data finale di validità della precedente delibera (acquisendo la data del 30.6.2001 al posto di quella del 30.4.2001) e, nella "DOMANDA", la data finale del periodo di effettivo utilizzo. La delibera dell’Ente utilizzatore di prolungamento del periodo di rinnovo delle attività al 30 giugno p.v. dovrà essere archiviata unitamente a quella che in precedenza aveva rinnovato le attività dall’1.11.2000 al 30.4.2001.

Si chiarisce che, con l’esaurimento alla data del 30.6.2001 dei periodi di svolgimento delle prestazioni in attività socialmente utili previsti dal decreto legislativo n. 81/2000 (come modificato dalla legge n. 388/2000), ove le singole Regioni prevedano l’ulteriore proseguimento delle attività per il periodo 1.7.2001/31.12.2001 sarà necessaria la stipula di un apposita Convenzione tra l’Istituto e la Regione interessata ai fini dell’attribuzione all’INPS del compito di provvedere al pagamento degli assegni nei confronti degli interessati. In tal caso occorrerà effettuare il preventivo versamento all’Istituto delle risorse mensili necessarie per tale pagamento, tenendo conto di quanto in proposito verrà stabilito da ciascuna Regione circa la ripartizione dell’onere mensile tra la Regione stessa e l’Ente utilizzatore che delibererà l’ulteriore prosecuzione delle attività per il predetto periodo. Si fa tuttavia riserva di fornire successive istruzioni al riguardo.

Si precisa, infine, che il prolungamento al 30 giugno 2001 del periodo di rinnovo delle attività, previsto dalla citata legge n. 388/2000, riguarda soltanto le attività i cui oneri erano a carico del Fondo per l’occupazione e non quelle finanziate da Enti che hanno stipulato apposita Convenzione con l’Istituto per i periodi 1.5.2000/31.10.2000 e 1.11.2000/30.4.2001 (v. circolari n. 143 e n. 215 rispettivamente del 1° agosto 2000 e del 22 dicembre 2000). Per tali attività potrà essere tuttavia di nuovo rinnovata la Convenzione per il periodo 1.5.2001/31.10.2001, qualora l’Ente lo richieda.