LSU: PER NON
DIMENTICARE I TUOI DIRITTI
Da sempre impegnata nella difesa dei diritti dei lavoratori,
la RdB ha riscontrato nei confronti dei L.S.U. su tutto il territorio
nazionale, un meticoloso atteggiamento di sopraffazione e negazione dei diritti
elementari spettanti a tutti i lavoratori.
Con la caratteristica di continua attenzione
all'informazione per la salvaguardia dei lavoratori, la RdB tenta di fornire
con questa scheda, un semplice ma utile strumento di riepilogo dei principali e
come sappiamo ridotti diritti derivanti soprattutto dall'applicazione del
Decreto Legislativo 468/97 e dalla Circolare n.100/98 Ministero del Lavoro.
1) FERIE.
Ai LSU spettano lo stesso numero di giorni e ore di ferie a cui hanno diritto i
lavoratori dell'Ente, Ministero od Istituto dove sono impegnati (Circolare
n.77/96 e Circolare n.100/98 Ministero del Lavoro).
Se un lavoratore LSU lavora 20 ore settimanali il calcolo per le ferie è lo
stesso che l'amministrazione utilizza per un normale dipendente part-time a 20
ore.
Se le ferie vengono calcolate a ore: il lavoratore deve coprire con le ferie
solo le ore dei turni normalmente svolti nella settimana.
Se le ferie vengono calcolate - correttamente - a giorni: il lavoratore a
diritto agli stessi giorni di ferie del dipendente (es. 26 all'anno, 13 ogni
sei mesi) ma dovrà coprire tutti i giorni lavorativi dell'ente (es. dal lunedì
al venerdì - quindi spende 5 giorni di ferie - anche se normalmente lavora solo
dal lunedì al giovedì), questo considerando che con un orario
settimanale di 20 ore su 5 giorni ogni giornata di ferie deve essere considerata
di sole 4 ore.
Nel calcolo a ore si deve considerare che le ore di integrativo (quelle
superiori alle 20) non valgono ai fini delle ferie e non sono comunque
retribuite (profonda ingiustizia contenuta nel decreto 468/97).
modalità di calcolo: PROPORZIONE e : d = f : g
e= orario medio mensile dipendenti a tempo pieno
d= monte ore ferie mensili dipendenti a tempo pieno
f= impegno lavorativo medio mensile LSU
g= monte ore ferie mensili LSU
esempio:
156 : 17.33 = 86 : x
x = 9.5
2) FESTIVITA'
Normalmente nella maggior parte degli enti spettano n.26 giorni di ferie più
n.6 giorni di permesso chiamate "Festività Soppresse" (S. Giuseppe,
Corpus Domini, Ascensione, SS. Pietro e Paolo), oltre alle festività
contrattuali
(1° e 6 Gennaio, Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 29 Giugno SS.Pietro
e Paolo, 15 Agosto, 1° e 4 Novembre, 8, 25 e 26 Dicembre, S.Patrono). Alle
ferie andrebbero aggiunte queste festività, ma non tutte le amministrazioni le
riconoscono limitandosi al riconoscimento delle ferie, ma le varie circolari
Ministeriali, affermano in più parti che per quanto concerne i periodi di
riposo (il termine riposo - circolare n.100 per noi include sia le ferie che le
festività) si fa riferimento al trattamento previsto per il dipendente
dell'Ente gestore del progetto ciò vale evidentemente non solo per il periodo
feriale ma anche per le festività.
Le festività sono disciplinate da leggi e da contratti
pertanto in mancanza di disciplina contrattuale in materia, riteniamo che si
determini lo stesso trattamento riservato ai dipendenti, tanto da immaginare
che in caso di Festività cadente di Domenica (che viene retribuita con 1/26
della retribuzione al dipendente) per un LSU deve essere considerata come
giornata di riposo in più da godere. Il godimento delle festività, è paragonato
alle
modalità applicate ai dipendenti di ruolo del posto di lavoro
interessato;
qualora la festività ricada in giornate lavorative, essa è semplicemente goduta
senza dover ridare al proprio ufficio nessuna ora di prestazione indipendentemente
dalle ore lavorative previste nella specifica giornata.
Quando la giornata festiva ricade in un giorno tra quelli non lavorativi
previsti dall'amministrazione il lavoratore dovrebbe recuperare la giornata
considerandola di 4 ore.
3) MALATTIA, INFORTUNIO E ASSENZE
I LSU in quanto lavoratori "non dipendenti", in caso di malattia o
infortunio non hanno obblighi di "reperibilità" e di "visita
fiscale". E non hanno a proprio carico alcuna decurtazione dall'assegno
INPS ma non coprono le ore eventuali di integrativo.
Il lavoratore dovrà però trasmettere all'ente idonea certificazione medica
relativa al periodo di malattia.
Allorché l'assenza sia debitamente giustificata, gli uffici si asterranno dal
comunicare alle sezioni per l'impiego e alle sedi INPS, l'avvenuta assenza
dalle attività socialmente utili.
La continuazione del rapporto di utilizzazione va garantita sino a che
l'assenza, per il suo protrarsi, non venga a compromettere le finalità del
progetto. Alcune amministrazioni si sono dotate di regolamenti più specifici
dove per esempio fissano un tetto massimo di malattia ma spesso non erano per
varie motivazioni regolamenti legittimi e validi.
Il lavoratore può chiedere per ragioni di salute la sospensione, senza
retribuzione, dal progetto.
Le altre assenze dal lavoro per motivi personali possono
essere concordati con l'amministrazione per poi essere recuperate.
I permessi per assistere i familiari portatori di handicap non devono essere
recuperati e sono coperti dall'assegno INPS (L. 104/92).
4) IMPEDIMENTO LAVORATIVO PER PIOGGIA
PER COLORO CHE OPERANO A
CIELO APERTO.
Ai lavoratori che per ragioni indipendenti dalla propria volontà (pioggia,
neve, ecc.) non possono prestare le ore di lavoro previste per le giornate
interessate, non devono "recuperare" le ore così perse e la loro
presenza fisica è elemento sufficiente per considerare il soggetto in
attività lavorativa a tutti gli effetti.
5) DOTAZIONI DI SICUREZZA DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO.
I soggetti che utilizzano personale LSU, sono tenuti a fornire agli stessi
tutta la dotazione di sicurezza prevista dalle normative vigenti per lo
specifico servizio espletato. Qualsiasi inadempienza (ancora più grave se causa
di infortunio sul lavoro) ricadrà gravemente sul soggetto utilizzatore e sul
responsabile del servizio comandato.
6) DIRITTI SINDACALI
I LSU hanno diritto a partecipare con pagamento dell'assegno alle assemblee
sindacali nella stessa misura e modalità dei dipendenti.
7) MATERNITA'
Alle lavoratrici LSU spetta l'astensione obbligatoria per maternità con
corresponsione dell'80% dell'assegno, l'astensione obbligatoria può essere
anticipata e protratta negli stessi termini dei dipendenti (lavoro insalubre,
gravidanza a rischio ecc...).
Sono riconosciuti anche i permessi per il primo anno di età del bambino.
A nostro parere si applicano anche i recenti normative per i congedi parentali,
permessi per il padre ecc... ma manca una chiara circolare del ministero del
Lavoro. (art.10 e 17 L. 1204/71).
Qualsiasi altra informazione potrà essere richiesta direttamente alla
sede dell'RdB di Via Appia Nuova, 96 Roma al tel. 06/70453497 od al fax
06/7003832 oppure via Email a rdbser@tin.it