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La tendenza generale del padronato è oggi quella di flessibilizzare tutto il lavoro dipendente, sostituendo il lavoro a tempo indeterminato con il lavoro precario. L’orientamento è il modello del mercato del lavoro americano. Nel mercato europeo non ci sono eguali. In Italia questa tendenza, ora realtà con l’approvazione del decreto attuativo della Legge 30, ha uno scopo prioritario: spezzare, attraverso una giungla di contratti atipici, la forza e l’unità dei lavoratori accumulati in decenni di lotta e di organizzazione, affermando il principio dell’ “individualismo contrattuale” per raggiungere la piena flessibilizzazione e deregolamentazione dei meccanismi di assunzione, arrivando ad utilizzare come riferimento il diritto privato e del diritto commerciale e non più il diritto del lavoro ed il diritto pubblico smantellando i diritti e le salvaguardie dei lavoratori attuali e futuri, portando alla disarticolazione dello stato sociale e sempre una società sempre più individualistica.
Tale processo ha coinciso con il venire meno di una serie di altre tutele che hanno portato il cittadino a divenire unicamente merce: dallo smantellamento della scuola e della sanità pubblica fino ad arrivare alla privatizzazione dei servizi.
Questa tendenza padronale è facilitata da un decennio di concertazione sindacale, di rinuncia e di smantellamento di tutti i diritti. Infatti , nel momento in cui era presente un movimento che da sinistra criticava quanto nel campo dei diritti si era fatto e si stava facendo ( o non facendo ) la sinistra “ufficiale” ed alcuni sindacati hanno dapprima assunto posizioni di difesa contro la destrutturazione dei diritti non solo lavorativi, ma poi sono tornati nelle posizioni politiche di appartenenza. Ora non parlano più di abolizione del precariato ma di modifiche per regolamentarne l’esistenza. Due ore di sciopero a settembre sono serviti solo a contenere qualche ulteriore scontento….
Passaggi principali: - 1984: inizio dell’attacco alla scala mobile e varo della legge 863 che estendeva i margini di applicazione del part-time, introducendo i contratti di formazione e di “solidarietà” - 1987: la legge 56 estende a tutti i comparti il contratto a termine - 1990: limitazione e repressione del diritto di sciopero con la legge 146 - 1991: la legge 223 introduce la mobilità utilizzata come mezzo di ricattabilità dei lavoratori - 1993: l’accordo tra i sindacati confederali e il governo Amato apre la lunga fase della concertazione ( mai rinnegata dai sindacati e dai partiti che ipocritamente oggi combattono per i diritti ) e lega la contrattazione salariale all’inflazione programmata, sempre inferiore a quella reale, escludendo qualsiasi possibilità di redistribuzione degli aumenti di produttività. Ciò comporta il definitivo smantellamento della scala mobile! - 1993: espansione dei contratti atipici - 1994: espansione della mobilità dei contratti di formazione lavoro e del contratto di apprendistato - 1997: varo del pacchetto Treu, frutto del governo di centrosinistra, con l’appoggio di Confindustria e dei sindacati confederali; introduzione del decentramento del collocamento e sua privatizzazione attraverso la creazione di agenzie interinali. Legalizzazione del precariato e del caporalato - 2001 : libro bianco redatto dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali contenente la delega al Governo in materia del mercato del lavoro. L’intenzione è quella del superamento strisciante della legge 300/79, statuto dei lavoratori, “rimodulando” e livellando verso il basse le tutele e trasformandolo in “ statuto dei lavori”. Prevede nuove forme di occupazione nell’intenzione di liberalizzare ulteriormente il mercato del lavoro. Inoltre con un decreto legislativo viene modificata la normativa riguardante il lavoro a tempo determinato ampliandone le opportunità di applicazione. - 2003: legge 30- riforma Biagi. Approvazione decreto attuativo. Il
risultato è la competizione più sfrenata dentro la classe
lavoratrice all’interno di un mercato del lavoro impazzito. La
frattura tra la forza lavoro garantita e non, si acuisce sempre di più.
L’evidente grado di asservimento e di precarietà che coinvolge il
mondo del lavoro nel suo insieme si manifesta, tra l’altro,
nell’obbligo a farsi carico della funzione padronale e
dell’imperativo della competitività, nel porre l’interesse
dell’impresa al di sopra di tutto, compresa la propria salute e
persino la propria vita. Il “ lavoro socialmente utile”, per anni,
insieme ad altre forme di lavoro temporaneo, è stato utilizzato come
impiego a carattere straordinario, con la caratteristica di poter
eludere diritti e garanzie dei lavoratori. Per questo è stato
giustamente definito “lavoro nero legalizzato”. Oggi si può
ipotizzare un parallelo con le nuove forme di lavoro temporaneo-precario ( nuove
forme di lavoro nero ) che anzi,
perdendo del tutto la caratteristica della straordinarietà, vengono
regolamentate da apposite leggi. Infatti, se in tutta la materia
legislativa sull’argomento ( il pacchetto Treu, il decreto legge 368
sui lavori a tempo determinato, ecc.) si evince il carattere
straordinario e motivato da specifiche esigenze aziendali per il
ricorso a prestazioni lavorative temporanee, già nella legge Biagi
questa specificità viene sostituita da regolamentazioni ben precise
delle articolazioni delle richieste lavorative. L’ultimo
attacco: la legge 30 o cosiddetta legge Biagi Ora
anche nella pubblica amministrazione? “La
diga è stata aperta definitivamente, il fiume della precarietà non
avrà più argini” Cosi titolava
un noto quotidiano il
giorno dopo del varo del decreto attuativo della legge 30. Mai come
oggi questa analogia è aderente alla realtà. Il Governo è in
procinto di convocare le organizzazioni sindacali presso l ‘ARAN
per discutere l’applicazione della cosiddetta
legge Biagi anche alla Pubblica Amministrazione.
Non sarà altro che la formalizzazione di quello che avviene già
da molti anni con l’esternalizzazioni
e precarizzazione d’
interi settori della P.A., dal momento che vengono appaltati alcune
lavorazioni, precedentemente lavori pubblici, a società private che
di fatto già attingono pienamente alla giungla di lavori atipici.
Comunque sarà un
altro tassello che si aggiungerà
alla dissoluzione del servizio pubblico e che renderà incerto
il futuro per migliaia di
lavoratori pubblici. Paradossalmente
uno degli aspetti più devastante di questa riforma del mercato del
lavoro è che, oltre a riscrivere la figura del lavoratore in modo di
individualizzarlo e renderlo sempre più solo e scoperto , si
ridisegna il ruolo del sindacato stesso. Non più figura
delegata a contrattare e a difendere
i diritti e gli interessi
dei lavoratori, ma costretta al ruolo di un agenzia di servizi. E'
questo lo scopo dell'istituzione degli enti bilaterali, (
art.76 Dlgs. 276/2003 ) che si occuperanno principalmente di
collocamento e certificazione. La prima funzione rischia di
trasformare le organizzazioni sindacali in vere e proprie associazioni
clientelari : solo chi si iscrive avrà la speranza di essere
inserito nei database dei sindacati e che questi si attivino per
trovargli un lavoro. Il secondo ruolo, quello della certificazione, è
ancora più delicato, in quanto i sindacati vengono chiamati,
all'interno degli enti bilaterali e insieme alle imprese, alle
direzioni provinciali del lavoro, alle università pubbliche e
private, a certificare il rapporto di lavoro. In pratica, se ci sarà
anche il timbro del sindacato sul documento che certifica il tuo
rapporto di lavoro, sarà molto meno probabile che poi tu faccia causa
all'azienda, riducendo così enormemente l'immenso numero di
contenziosi giudiziari che fino a ora erano stati
una salvaguardia del rispetto dei diritti dei lavoratori. Questo
nuovo ruolo ovviamente limiterà
ogni forma di conflittualità con le imprese. Cosi , il
singolo lavoratore avrà a che fare con due strutture, impresa e
sindacato, ugualmente a lui estranee, e che si occuperanno l'una di
farlo lavorare e retribuirlo, l'altro di assisterlo nel trovare
un'occupazione o nel timbrargli il certificato che descrive il suo
rapporto di lavoro. Un altro aspetto pericoloso di questo decreto è
quello della frantumazione aziendale che introduce
3 possibilità : la prima
la cessione di un ramo d’impresa ,dove non è più richiesta la
preesistenza dell’autonomia funzionale per il ramo d’azienda che
si vuol vendere, lavoratori compresi (outsourcing);
l'articolo 18 e l'intero Statuto dei lavoratori
diventano un residuato preistorico con la cessione liberalizzata dei
rami d'azienda : le singole imprese potranno autospezzettarsi a
piacimento, clonando nuove aziende sotto i 15 dipendenti
; la seconda l’appalto
di manodopera cioè legalizzare il caporalato e per ultimo, la
possibilità addirittura di lavorare in affitto a tempo determinato o
affittando anche l’intero personale di una azienda non per esigenze
di carattere temporaneo ma a tempo indeterminato, in un azienda senza
farne parte, il cosiddetto staff leasing, in questo modo viene a cadere la responsabilità degli
imprenditori rispetto ai lavoratori, dato che il rapporto di lavoro
viene ridotto a un puro rapporto commerciale tra due aziende: una per
la quale si lavora l’altra che ti affitta. In questa legge è anche
presente un’odiosa discriminazione
verso i lavoratori disabili.
La
legge che fino a oggi obbligava all'assunzione diretta di portatori di
handicap potrà infatti essere aggirata : per soddisfare le
quote, le aziende potranno limitarsi ad assegnare delle commesse a
cooperative sociali di cui i disabili risultino dipendenti. Questo
preoccupante quadro a cui
vanno aggiunte la creazione di nuove perverse forme di lavoro (lavoro
a intermittenza, a somministrazione , ripartito fra 2 lavoratori ….)
viene dipinta come una riforma innovativa , qualcosa di epocale nel
mondo del lavoro. Lavoratori a chiamata o a intermittenza o somministrazione di
lavoro: può essere a tempo determinato o indeterminato, con
un minimo di ore retribuite, da fare quando squillerà il telefono. Il
preavviso ? Di una sola giornata o giù di lì. I sindacati
vengono chiamati a stabilire, di concerto con le imprese, l'ammontare
di un'eventuale indennità da concedere a fronte della disponibilità
del tuo tempo, oltre a determinare insieme, eventualmente, le ore di
preavviso. Se non si risponde si paga la penale e in caso di malattia
non si riceve neanche l’indennità di disponibilità! Un'altra
possibilità di lavoro a intermittenza è dato dai nuovi carnet di
buoni orari da 7,50 euro, utilizzabili però dalle famiglie. Si
potranno retribuire prestazioni occasionali di disoccupati,
casalinghe, extracomunitari, disabili, impiegati, lavori tipo
assistenza a bambini ed anziani- giardinaggio- manutenzione e pulizia
edifici- ecc.. Il prestatore di lavoro, per ciascun buono riceverà
dagli enti o dalle società concessionarie un compenso di 5,8 euro,
una volta decurtato dagli oneri contributivi. Il compenso è esente da
imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato del
lavoratore. Non più di 30 prestazioni l’anno e un compenso di non
più di 3.000 euro nell’anno solare. Il
contratto di somministrazione di lavoro
sostituisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo e
anch’esso prevede un’indennità mensile di disponibilità nei
periodi nei quali il lavoratore rimane in attesa di assegnazione da
parte dell’utilizzatore.Questa forma , nel tempo indeterminato, può
essere utilizzata nel sistema informatico, call-center, consulenza
direzionale gestione del personale, marketing, gestione biblioteche,
parchi, musei, archivi, portineria…Nelle pubbliche amministrazioni
si applica solo per i contratti a tempo determinato.
Job sharing (lavoro ripartito) è un contratto a termine o a tempo indeterminato che introduce il principio della condivisione del lavoro fra due lavoratori in adempimento di un’unica obbligazione lavorativa. Oltre allo stipendio e all’orario si divide anche il voto per le rappresentanze sindacali. Se uno dei due dà le dimissioni o viene licenziato anche l’altro perde il lavoro. Co.co.co - lavoratori a progetto
cioè una sorta di lavoro autonomo parasubordinato in cui si
concordano individualmente contenuti, tempi, qualità della
prestazione e in base allo loro raggiungimento si è pagati . Con
l’aumento progressivo dell’aliquota contributiva i lavoratori
verranno portati ad aprirsi la partita IVA, dato che i contributi
saranno equivalenti, e spinti dunque nel mondo degli autonomi. Malattia
, infortunio e maternità non interrompono il rapporto, che risulta
sospeso senza copertura economica; nel caso della maternità la durata
massima della sospensione è di 180 giorni, in caso di malattia ed
infortunio il rapporto si estingue se l’impedimento si protrae oltre
un sesto della durata prevista, o supera i 30 giorni in caso di durata
non definita. Si distingue dal lavoro occasionale in quanto la durata
deve superare, i 30 giorni per ogni committente e i 5000 Euro annui. Apparentemente si parla di eliminazione del ricorso
ai Co.co.co., forma attualmente abusata dai datori di lavoro che vede
il massimo sfruttamento del lavoratore e non vengono garantiti né un
salario decente, ne diritti, né adeguati versamenti all’ INPS:
Nella pubblica amministrazione è ancora applicata la disciplina delle
collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) non essendoci
richiami nel decreto alla nuova disciplina del lavoro a progetto, ma,
in sede di contrattazione, verranno definite le modalità di
estensione del lavoro a progetto nella P.A. Apprendistato e contratto di inserimento sostituiscono i contratto di formazione lavoro. Apprendistato dai 15 ai 18 anni - apprendistato professionalizzante dai 18 ai 29 anni – inserimento fino ai 32, oltre i 50 anni, disoccupati di lunga durata, donne di determinate aree geografiche. Finora non interessavano il lavoro pubblico, ora viene operata una deroga che prevede la stipula di questi contratti anche da enti di ricerca, pubblici e privati. Lavoro occasionale per “prestazioni di lavoro
occasionale” si intende “i rapporti di durata complessiva non
superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso
committente” . Quindi si risulta “normalmente occupati” se si è
disoccupati 11 mesi all’anno. Se si superano i 5.000 euro di
compenso diventano lavoro a progetto. Lavoro a tempo parziale (part-time) il lavoro part-time è un altro strumento per agevolare i datori di lavoro ad avere a disposizione lavoratori a basso costo e per il tempo strettamente essenziale. L’orario può essere orizzontale ( distribuito su tutti i giorni) o verticale ( su alcuni giorni precedentemente definiti). In ambedue le tipologie è previsto il ricorso massiccio ai straordinari. Le nuove norme non si applicano alla P.A. e restano valide le norme speciali per il settore pubblico. Tuttavia, per evitare un effetto di ricaduta(!) si dispone “di adeguare e armonizzare le nuove norme al contesto del lavoro pubblico, per evitare vuoti normativi”, e quindi consentirne ampiamente l’utilizzo , come avviene già, del resto, soprattutto per i lavoratori a tempo determinato. Svuotamento funzioni del servizio ispettivo
– legge 626 In sostanza si tratta di un mutamento radicale
che omologa il rapporto di lavoro ad ogni altro ordinario rapporto
commerciale, negandone la specificità motivata dalla disparità di
condizione tra i due contraenti. Anche se rimangono ancora dei deboli
vincoli normativi, il governo, grazie alla delega dell’art. 8 della
legge 30, sta perfezionando il decreto di riforma dei servizi
ispettivi. Stando a quello che è trapelato, di fatto verranno ridotti
drasticamente gli obblighi d’indagine e sanzioni che hanno sempre
accompagnato la funzione repressiva degli ispettori. Considerando che
attualmente sono in pochi a temere le ispezioni, anche grazie al clima
di illegalità che i tanti condoni del governo hanno contribuito ad
alimentare, possiamo immaginare l’effetto devastante che tale
provvedimento creerà nel mondo del lavoro. Di fronte a
questo attacco complessivo diventa necessaria una battaglia per
ottenere un reddito stabile e continuativo, a prescindere dalla
flessibilità e dalla precarietà del rapporto di lavoro. Coordinamento Precari della Pubblica Amministrazione |
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