PREMESSA 

Il contratto collettivo nazionale integrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce un elemento fondamentale per accompagnare e sostenere il processo di riforma dell’Amministrazione tracciato dai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, che troverà compiuta attuazione con il comparto autonomo di contrattazione, costituendo questo il momento principale per riequilibrare le discrasie determinate dall’applicazione della normativa contrattuale del comparto ministeri.

Al contratto integrativo sono affidati poteri e facoltà destinati ad incidere sul corretto governo delle innovazioni e sul conseguente miglioramento dell’azione amministrativa nel suo complesso. Esso, inoltre, favorisce la valorizzazione delle risorse umane anche tramite una più mirata erogazione dei compensi incentivanti la produttività ed un adeguato riordino dell’ordinamento professionale, al fine di facilitare la riorganizzazione del lavoro e sviluppare l’efficienza e l’efficacia dell’attività dell’Amministrazione.

Il nuovo sistema di classificazione del personale sarà orientato, conformemente all’evoluzione dei modelli organizzativi, al superamento delle rigidità che caratterizzavano il precedente ordinamento e a configurare nuove posizioni, altamente professionalizzate, fungibili tra loro e più attinenti all’attività della P.C.M.

Considerata la complessità delle dinamiche di trasformazione dell’Amministrazione si impone una gestione graduale dei processi di riforma che non può prescindere da attente politiche di formazione e riqualificazione professionale del personale, destinate a completarsi all’avvio della trattativa sull’autonomo comparto di contrattazione della P.C.M..


TITOLO I

PARTE GENERALE 


ARTICOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA 

       Il presente contratto collettivo integrativo, di seguito denominato contratto, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la P.C.M., esclusi i dirigenti. Si applica, altresì, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del vigente C.C.N.L..

       Il contratto, nella parte disciplinata dal Titolo II, è esteso al personale comandato e fuori ruolo del comparto Ministeri.

       Il contratto è valido fino al 31 dicembre 2001 e si rinnova tacitamente, salvo disdetta, con le modalità previste dal C.C.N.L., fino alla stipulazione dei contratti  successivi. La disdetta deve essere data per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza e le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo contratto integrativo.

       Il contratto ha efficacia dal giorno successivo alla data di sottoscrizione che ha luogo al termine delle procedure di controllo previste dal C.C.N.L..

       Il testo contrattuale sarà inviato all’ARAN.

       Nel testo del contratto si intende per C.C.N.L. il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri, stipulato il 16 febbraio 1999.


ARTICOLO 2

RELAZIONI SINDACALI 

Le parti riconoscono nel sistema delle relazioni sindacali uno dei fattori principali per lo sviluppo e la modernizzazione della P.C.M..

       Nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, il sistema delle relazioni sindacali è incentrato sui modelli relazionali disciplinati dal C.C.N.L..

Le parti contraenti riconoscono nella contrattazione lo strumento di intervento sui processi di riforma e di riorganizzazione in atto, necessario per  perseguire il miglioramento della qualità delle prestazioni e lo sviluppo della professionalità dei dipendenti.

       Il sistema è orientato a rafforzare il confronto e la partecipazione, nello spirito tracciato dal C.C.N.L., nella convinzione che tale impostazione sia la più idonea per la soluzione dei problemi di interesse comune.

       Le parti sottolineano la necessità che in tutte le articolazioni, sedi di contrattazione integrativa nazionale e locale, sia assicurato il pieno rispetto  delle prerogative sindacali e delle procedure di contrattazione,della informazione preventiva e successiva, della consultazione e della concertazione, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal C.C.N.L..

       La convocazione ufficiale dei soggetti sindacali da parte dell’Amministrazione è considerata presenza in servizio a tutti gli effetti.

L’Amministrazione si impegna a fornire alle Organizzazioni sindacali la documentazione occorrente per la completa conoscenza degli argomenti da trattare almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salvo diverso accordo tra le parti.


ARTICOLO 3

ORGANISMI PARITETICI 

Ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L., al fine di favorire un ordinato governo del  processo di ristrutturazione della P.C.M., sono  istituiti  i seguenti Organismi paritetici tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa 

-       Comitato per le pari opportunità e per la pari dignità degli uomini e delle donne;

-       Conferenza di Amministrazione per il monitoraggio e la verifica sull’applicazione degli istituti del contratto integrativo e sulla formazione del personale;

-       Commissione per l’esame delle problematiche connesse al futuro Comparto autonomo di contrattazione.;

-       Commissione per l’igiene e la sicurezza dell’ambiente di lavoro e per l’individuazione dei parametri per la liquidazione del compenso di cui alla lettera B dell’art.11.


ARTICOLO 4

ORDINAMENTO PROFESSIONALE 

L’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali  prendono atto che a seguito dell’emanazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri è in corso un articolato processo di riorganizzazione che coinvolge l’attuale ordinamento del personale e che richiede l’individuazione di percorsi di sviluppo professionale ed economico collegati ad un processo di formazione permanente, ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L., teso a favorire la crescita delle conoscenze e delle competenze, nonché a stimolare e soddisfare la componente motivazionale del personale.

Le parti, rilevato che l’attività della P.C.M. presuppone come esigenza peculiare l’utilizzo flessibile del personale rispetto ad attività di contenuto omogeneo, concordano di procedere entro il 31 marzo 2001,  ai sensi degli articoli. 13, comma 5, e 15, lettera B, del C.C.N.L, alla modifica e alla riduzione del numero degli attuali profili professionali, che risultano eccessivamente parcellizzati rispetto alle esigenze di un’amministrazione moderna ed efficiente.

Nell’individuare i nuovi profili si terrà conto delle funzioni  specifiche che il personale della P.C.M., per fronteggiare esigenze funzionali, è chiamato a svolgere, al fine di determinare nuove figure altamente professionalizzate in grado di operare in un’amministrazione di coordinamento e di impulso.

Le parti, allo scopo di rendere applicabili a tutto il personale dei ruoli le disposizioni relative all’ordinamento del personale contenute nella parte seconda del vigente C.C.N.L., convengono di rimodulare i contingenti attuali delle singole posizioni economiche per consentire gli sviluppi professionali conseguenti ai processi di riorganizzazione in corso, ferma restando l’attuale consistenza organica di ciascuna area professionale in attuazione di quanto previsto dall’art. 15, lettera B, punto a), del C.C.N.L., secondo le tabelle dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto.


ARTICOLO 5

PASSAGGI INTERNI ALLE AREE 

I passaggi dei dipendenti all’interno delle aree, nel limite delle tabelle dell’allegato A e sulla base delle presenze in servizio del personale di ruolo al 5 ottobre 2000, come da rilevazione del Dipartimento degli affari generali e del personale, avvengono a seguito di frequenza di uno specifico corso di  qualificazione e aggiornamento e previo superamento di un esame-colloquio finale teso a valutare l’effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze, integrato dalla valutazione dell’anzianità di servizio e del curriculum professionale.

Le relative procedure dovranno concludersi entro e non oltre il 31 maggio 2001.

L’accesso al corso di qualificazione è consentito al personale dei ruoli della P.C.M. in possesso dei requisiti previsti dal C.C.N.L., con le modalità indicate nei bandi di selezione e in conformità ai criteri per i passaggi interni alle aree individuati nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente contratto, nel limite dei posti messi a concorso aumentato del 20 per cento.

Tutti i requisiti e i titoli si intendono acquisiti anteriormente alla data di emanazione del bando.

Le parti convengono che i posti che si renderanno disponibili per qualsiasi motivo, fino all’entrata in vigore della nuova normativa di comparto, saranno assegnati al personale risultato idoneo al termine del processo formativo di cui al presente articolo, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 14, comma quarto.


ARTICOLO 6

PASSAGGI TRA LE AREE 

A seguito della individuazione della dotazione organica del personale di ruolo della P.C.M., da effettuarsi entro il 30 aprile 2001, secondo le disposizioni vigenti e le procedure previste dall’art.11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, verranno individuati i contingenti di personale di ruolo da destinare ai corsi di selezione interna, da svolgersi prioritariamente rispetto ad ogni altra procedura.

Le parti convengono che la copertura dei posti in organico relativa ai passaggi tra le aree è riservata al personale di ruolo della PCM, fatte salve le riserve di legge. I posti, che si renderanno successivamente disponibili fino all’entrata in vigore della nuova normativa di comparto, saranno ricoperti dal personale di ruolo idoneo alle procedure concorsuali, fatte comunque salve le riserve di legge.

L’Amministrazione provvede a reperire le relative risorse economiche e ad impegnarle allo scopo.

Preliminarmente verranno effettuati i corsi-concorso di selezione interna per consentire i passaggi dell’area A..

I Dipartimenti dei Servizi tecnici nazionali e della Protezione civile, la cui dotazione organica è stabilita, rispettivamente dal D.P.R. 5 aprile 1993, n.106, e dal D.P.R. 4 marzo 1988, e successive integrazioni, possono, qualora possibile, procedere all’applicazione dell’art. 15, lettera A), del C.C.N.L., secondo le procedure  dallo stesso stabilite. Per tali strutture si aprirà un tavolo di confronto  con le Organizzazioni sindacali entro il 31 marzo 2001 con le procedure previste dall’art. 20, lettera B), del C.C.N.L..


ARTICOLO 7

SVILUPPI ECONOMICI – POSIZIONI SUPER 

Alle posizioni economiche A1S - B3S – C1S e C3S accede rispettivamente il personale con posizione economica A1 - B3 - C1 e C3, sulla base di una graduatoria degli aventi diritto in possesso dei seguenti requisiti: anzianità minima di cinque anni e titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.

 Nel caso in cui non si possegga il titolo di studio è richiesta un’anzianità di almeno nove anni nella posizione economica di appartenenza.

Per la sola posizione C1 si procederà all’attribuzione delle posizioni super al termine dello svolgimento dei corsi di qualificazione e della formazione delle graduatorie finali previste per i passaggi in C2 e C3.


ARTICOLO 8

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Nel rispetto delle condizioni previste dall’art.19, comma 1, del C.C.N.L., l’Amministrazione, nell’ambito dell’area C, potrà conferire incarichi che richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità per i quali è attribuita una specifica indennità.

Il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative è competenza del  Segretario Generale e/o del Capo del Dipartimento per i Ministri senza portafoglio, esercitata con atto scritto e motivato, su impulso proprio o del dirigente di settore.

Per quanto attiene ai servizi, considerato che si tratta di unità organizzative di livello dirigenziale e, come tali necessariamente da affidare a personale dirigente, il compenso spetta nei soli casi di temporanea reggenza o di incarichi conferiti al funzionario cui siano stati affidati più servizi ad interim.

La relativa indennità è liquidata nella misura minima prevista dal C.C.N.L..

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, anche in relazione ai processi di riorganizzazione in atto nella PCM, si procederà alla concertazione sui criteri generali per il conferimento o la revoca delle posizioni organizzative.


TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO


AR TICOLO 9

PRINCIPI GENERALI 

Per il 2000 il Fondo unico di amministrazione, è finalizzato a compensare il personale impegnato a sostenere i processi in atto di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’impiego flessibile della professionalità, per la qualità del servizio prestato, per la produttività collettiva ed individuale e per le particolari forme di articolazione dell’orario di lavoro cui è soggetto. A tale fine, in un quadro di graduazione dei compensi correlati alla specificità della professionalità e degli apporti dei singoli dipendenti per l’erogazione dei servizi e l’incremento di produttività, le parti considerano obiettivo fondamentale da perseguire la mirata erogazione dei compensi.

Considerato che la riorganizzazione della P.C.M., sulla base del decreto legislativo n. 303 del 1999, richiede un particolare impegno da parte di tutto il personale, si stabilisce che nell’anno 2001, a seguito dell’accordo sull’orario di servizio e di lavoro di cui all’art.11, una quota, pari al 50 per cento degli stanziamenti del fondo relativo al compenso per il lavoro straordinario, verrà destinata al F.U.A..Tali risorse saranno ripartite sulla base di criteri contrattati con le Organizzazioni sindacali volti a incrementare la produttività e la flessibilità.


ARTICOLO 10
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

Il fondo unico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’articolo 31 del C.C.N.L., ammonta per l’anno 2000 a lire 15.336.680.000 lordi comprensivi dei risparmi di gestione, pari a lire 11.557.407.646, dedotti gli oneri a carico dello Stato. Tale somma non comprende la quota parte dell’accantonamento previsto dall’accordo per l’anno 1999 da destinare all’utilizzo flessibile della professionalità.

Le risorse lorde destinate al Fondo unico di amministrazione, imputate ai centri di responsabilità inseriti nella gestione transitoria delle spese già attribuite alla P.C.M. relative alle strutture che saranno trasferite presso altre Amministrazioni o trasformate in altri organismi, da integrare con la quota dell’accantonamento previsto dall’accordo per l’anno 1999, ammontante circa a lire 660.831.000 (di cui lire 231.091.000 che il Ministero del tesoro si è impegnato a finanziare con il provvedimento di assestamento del bilancio 2001) dedotti gli oneri a carico dello Stato, sono così individuate: 

-       Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali lire 1.663.000.000

-       Dipartimento della protezione civile lire 847.000.000

-       Commissariati del Governo lire 877.000.000

-       Ufficio per Roma Capitale lire 98.000.000

-       Dipartimento degli affari sociali lire 248.000.000

-    Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana lire 28.000.000. 

La Scuola superiore della P.A. applicherà gli istituti previsti dal presente contratto utilizzando le risorse lorde stanziate sul fondo occorrente per la Scuola medesima, pari a lire 978.678.748.


ARTICOLO 11

DESTINAZIONE DEL FONDO 

Il F.U.A., oltre che per finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna area professionale, è utilizzato per compensare le fattispecie sotto elencate, nel limite massimo degli importi indicati dagli articoli che seguono e nel limite dei rispettivi stanziamenti.

Per quanto riguarda i compensi connessi con le articolazioni dell’orario di lavoro, per l’anno 2001, gli stessi saranno corrisposti sulla base dei criteri definiti dal relativo accordo sull’orario di servizio e di lavoro che le parti si impegnano a siglare entro il 31 marzo 2001.

I criteri stabiliti dall’art. 12 per il compenso connesso all’utilizzo flessibile della professionalità e quelli di cui al punto E sono confermati anche per l’anno 2001.

A) Articolazioni dell’orario di lavoro ordinario. 

L’importo unitario per ogni tipologia di orario è fissato nella misura risultante dal seguente prospetto:

-orario notturno : (20 – 02,00 e 02 – 08.00)  (6 ore) lire     45.000

-orario festivo: (08 – 14,00) lire      70.000   - (14 – 20,00) lire         80.000  

-orario notturno-festivo: (20 – 02,00 e 02 – 08,00)  (6  ore)   lire     100.000 

-pomeriggi delle giornate di sabato: (14 – 20,00) lire        35.000

Per grandi festività del 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, festa del Patrono, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 e 26 dicembre 

-orario diurno : (08 – 14,00) lire        100.000         - (14 – 20,00) lire        120.000        

-orario notturno: (20 – 02,00 e 02 – 08.00 )  (6 ore)    lire         125.000

Per grandi festività del 1° gennaio e del 25 dicembre 

-orario diurno: (08 – 14,00) lire 120.000   -    (14 – 20,00) lire 130.000        

-orario notturno: (20 – 02,00 e 02 – 08.00)   (6 ore) lire    150.000

(dalle ore 20,00 del 24 o 31 dicembre alle ore 8,00 del 25 dicembre o 1° gennaio).

Qualora l’Ufficio sia articolato, con ordine di servizio, con orario iniziale e finale eccedente la fascia 8.00-20.00, i compensi relativi all’entrata anticipata e all’uscita posticipata sono corrisposti in misura proporzionale a quanto previsto per il turno notturno.

 Il numero delle turnazioni notturne e festive è quello stabilito dal C.C.N.L..      

Dell’impiego di personale in turnazioni verrà data comunicazione alle Organizzazioni sindacali. 

B) Prestazioni di lavoro comportanti in via continuativa rischi chimico-biologici o da esposizione a sostante nocive. 

I parametri per l’individuazione dei destinatari del compenso sono individuati dalla Commissione istituita ai sensi dell’art.3. 

compenso giornaliero lire       10.000 

C) Reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d’urgenza.

Per il 2000 vengono confermate le somme previste per la medesima fattispecie per l’anno 1999. 

D) In attesa di una nuova definizione delle categorie di personale che effettuano prestazioni lavorative comportanti esposizione a rischi, per il 2000 si confermano le categorie  e gli importi già previsti dalla vigente normativa, ai fini del pagamento delle indennità di rischio e dell'indennità di mansione per centralinisti non vedenti.

E) Particolari prestazioni di lavoro comprese quelle già remunerate dalle maggiorazioni del compenso incentivante di cui al D.P.R. n. 344 del 1983. 

1)   Servizi resi da personale addetto ad uffici o sportelli per le  relazioni con il pubblico, costituiti con DPCM o previsti da leggi o regolamenti: compenso giornaliero lire 2.000;

Per i Commissariati del Governo occorre un provvedimento del Commissario. 

2) Servizi resi da personale addetto a servizi di cassa comportanti trasporto di valori o di denaro

compenso giornaliero:                 lire 8.000 per cassiere e vice cassiere


ARTICOLO 12

UTILIZZO FLESSIBILE DELLA PROFESSIONALITA’ 

Avuto riguardo alla specificità ed atipicità delle prestazioni lavorative nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in considerazione della disponibilità del personale a svolgere funzioni anche non esattamente corrispondenti al proprio profilo professionale, si stabilisce di corrispondere i sotto indicati importi giornalieri.                                         

AREA C          lire. 16.000

AREA B           lire  14.000

AREA A           lire  13.000. 

A tali fini verranno computate, in aggiunta alle giornate di effettivo servizio di cui all’articolo 13, anche quelle di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge n. 1204/1971, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi ai sensi della legge n. 104/1992 e le malattie per causa di servizio, fino ad un massimo di 260 giornate lavorative.       


ARTICOLO 13

EFFETTIVO SERVIZIO 

Per "giornate di effettivo servizio" si intendono tutti i giorni lavorati dell'anno (escluso le domeniche e i giorni festivi qualora non lavorati). La giornata del sabato, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate, è da ritenersi lavorata a tutti gli effetti. Si intendono giorni lavorati il riposo compensativo, i distacchi, i permessi sindacali, le missioni, i servizi fuori sede, i corsi di aggiornamento per conto dell'amministrazione.


ARTICOLO 14

NORME DI ATTUAZIONE

Le materie che, per loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti o subordinate ad eventi indipendenti dalla volontà delle parti, possono essere trattate in sessioni negoziali successive concordate dalle parti stesse.

Gli eventuali risparmi prodottisi a seguito dell’attribuzione dei compensi stabiliti dal presente contratto saranno destinati al compenso di cui all’ art. 12.

In sede di definizione della dotazione organica  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Amministrazione si impegna a realizzare, in via prioritaria, la qualificazione del personale di ruolo non compreso nei processi formativi previsti dal presente contratto.

Le posizioni che si verranno a determinare nelle more o dopo l’ultimazione delle procedure di cui al presente contratto, a seguito della revisione delle singole posizioni di inquadramento anche conseguenti a ricorsi giurisdizionali, saranno riconsiderate, ai fini delle disposizioni precedenti, per tener conto della nuova collocazione dei dipendenti.

Le somme derivanti da eventuali precedenti passaggi all’interno delle aree effettuati dal personale di cui al comma precedente saranno recuperate ed integrate nel F.U.A..

Le parti, riconoscendo nella formazione del personale della P.C.M. un requisito fondamentale, che deve accompagnare il processo di riforma in atto, si impegnano a raggiungere un accordo in materia entro il 31 marzo 2001.

In caso di controversie sull’interpretazione o sull’attuazione di istituti contrattuali, le parti si impegnano a riunirsi entro sette giorni dalla richiesta per la definizione della clausola controversa.

Le commissioni di cui all’art. 3 dovranno essere istituite entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 

 


DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

 Le parti, vista la rilevanza del fenomeno nell’ambito della PCM dell’istituto del comando, convengono di aprire un tavolo di confronto per affrontare le problematiche connesse al personale comandato entro il 31 marzo 2001. 


DICHIARAZIONE A VERBALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni, fornendo tutti gli strumenti necessari e assicurando in particolare la specifica formazione dei rappresentanti della sicurezza.