Il giorno 17 marzo 2004 alle ore 15,30,
presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'A.ra.n nella persona del Presidente
avv. Guido Fantoni ______________________________
e le seguenti Organizzazioni e
Confederazioni sindacali :
Organizzazioni
sindacali |
Confederazioni |
FP/CGIL |
CGIL |
FPS/CISL |
CISL |
UIL/PA |
UIL |
CISAL INTESA |
CISAL |
CONFSAL/ UNSA |
CONFSAL |
RDB/PI |
RDB – CUB |
FLP |
UGL |
Al termine della riunione le parti
sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio
economico 2002 – 2003.
IPOTESI
CCNL – 2002/2005
COMPARTO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
TITOLO I – Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
TITOLO II – Il sistema delle relazioni
sindacali
CAPO I : Le relazioni sindacali
Art. 3: Obiettivi e strumenti
Art. 4: Contrattazione collettiva
integrativa
Art. 5: Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6: Sistema di partecipazione
Art. 7: Comitato pari opportunità
Art. 8: Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
CAPO II: I soggetti sindacali
Art. 9: Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
Art. 10: Titolarità dei permessi e delle
prerogative sindacali
Art. 11: Composizione delle delegazioni
della contrattazione integrativa
CAPO III – I diritti sindacali
Art. 12: Diritto di assemblea
Art. 13: Contributi sindacali
CAPO IV: Le procedure di raffreddamento
dei conflitti
Art. 14: Clausole di raffreddamento
Art. 15: Interpretazione autentica dei
contratti
TITOLO III – Ordinamento professionale
CAPO I
Art. 16: Obiettivi e finalità
CAPO II
Art. 17: Classificazione
Art. 18: Criteri per la definizione dei
profili professionali
Art 19: Istituzione di nuovi profili
Art 20: Nuovo inquadramento e norme di prima
applicazione
CAPO III
Art 21: Accesso dall'esterno
CAPO IV – Progressioni
Art 22: Progressioni all'interno del sistema
classificatorio
Art. 23: Passaggi tra le aree
Art. 24: Procedure per la progressione
all'interno del sistema classificatorio
Art. 25: Flessibilità tra profili
all'interno dell'area
CAPO V
Art. 26: Posizioni organizzative e
professionali
Art. 27: Conferimento e revoca delle
posizioni organizzative e professionali
Art. 28: Retribuzione di posizione e di
risultato
CAPO VI – Relazioni sindacali del
sistema classificatorio
Art. 29: Relazioni sindacali del sistema
classificatorio
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
CAPO I - La costituzione del rapporto di
lavoro
Art. 30: Il contratto individuale di lavoro
Art. 31: Periodo di prova
Art. 32: Ricostituzione del rapporto di
lavoro
CAPO II - L'orario di lavoro
Art. 33: Orario di lavoro
Art. 34: Turnazioni
Art. 35: Orario plurisettimanale
Art. 36: Orario di lavoro flessibile
Art. 37: Rilevazione dell'orario
Art. 38: Ritardi
Art. 39: Recupero e riposi compensativi
Art. 40: Pausa
Art. 41: Reperibilità
CAPO III – Ferie e festività
Art. 42: Ferie
Art. 43: Festività
CAPO IV – Sospensione ed interruzione
del rapporto di lavoro
Sezione I
Art. 44: Permessi retribuiti
Art. 45: Permessi brevi
Art. 46: Diritto allo studio
Sezione II
Art. 47: Assenze per malattia
Art. 48: Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
Sezione III
Art. 49: Aspettative
Art. 50: Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
Art. 51: Congedi per la formazione
Art. 52: Servizio militare
Sezione IV
Art. 53: Congedi dei genitori
Art. 54: Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
Art. 55: Tutela dei dipendenti portatori di
handicap
Art. 56: Mutamento di profilo per inidoneità
psico-fisica
CAPO V – Mobilità
Art. 57: Assegnazione temporanea presso
altra amministrazione di diverso comparto
Art. 58: Accordi di mobilità
Art. 59: Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
CAPO VI - Formazione
Art. 60: Formazione
CAPO VII – Disposizioni particolari
Art. 61: Clausole speciali
CAPO VIII - Norme disciplinari
Art. 62: Obblighi del dipendente
Art. 63 Sanzioni e procedimento disciplinare
Art. 64: Codice disciplinare
Art. 65: Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale
Art. 66: Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
Art. 67: Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
Art. 68: Norme transitorie per i
procedimenti disciplinari
CAPO IX
Art. 69: Procedure di conciliazione ed
arbitrato
CAPO X
Art. 70: Codice di condotta relativo alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro
CAPO XI - Estinzione del rapporto di
lavoro
Art. 71: Termini di preavviso
Art. 72: Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
Art. 73: Obblighi delle parti
TITOLO V - Trattamento economico
CAPO I : Struttura della retribuzione
Art. 74: Struttura della retribuzione
Art. 75: Retribuzione e sue definizioni
Art. 76: Stipendio tabellare
Art. 77: Tredicesima mensilità
Art. 78: Effetti dei nuovi stipendi
CAPO II – Sviluppi economici
Art. 79: Sviluppi economici all'interno
delle aree
Art. 80: Procedure e criteri di selezione
per lo sviluppo economico all'interno dell'area
CAPO III – Trattamento accessorio
Art. 81: Contenimento del lavoro
straordinario
Art. 82: Fondo Unico della Presidenza
Art. 83: Utilizzo del Fondo Unico della
Presidenza
Art. 84: Lavoro straordinario
Art. 85: Indennità di Presidenza
CAPO IV – Disposizione varie sul
trattamento economico
Art. 86: Banca delle ore
Art. 87: Bilinguismo
Art. 88: Trattenute per scioperi brevi
Art. 89: Copertura assicurativa e patrocinio
legale
Art. 90: Diritti derivanti da invenzione
industriale
Art. 91: Modalità di applicazione di
benefici economici previsti da discipline speciali
Art. 92: Trattamento di trasferta
Art. 93: Trattamento di trasferimento
CAPO V
Art. 94: Trattamento di fine rapporto
Art. 95: Previdenza complementare
CAPO VI – Buoni pasto
Art. 96: Condizioni di attribuzione dei
buoni pasto
Art. 97: Buoni pasto
TITOLO VI: Norme finali
CAPO I
Art. 98: Disposizioni transitorie
Art. 99 Norma programmatica
CAPO II
Art. 100: Disapplicazioni
Allegato A
Tabella B :
Tabella C :
Tabella D :
Tabella E :
Tabella F :
PREMESSA
Con il presente contratto le parti hanno
inteso realizzare le migliori condizioni per la valorizzazione del lavoro
pubblico in un quadro di coerenza con le riforme della pubblica
amministrazione tese alla modernizzazione e razionalizzazione del relativo
apparato.
In particolare in questo nuovo comparto,
tenuto conto che l'attuale assetto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha già recepito i principi contenuti nelle riforme stesse in un
sistema coerente con la propria autonomia, anche finanziaria, e tale da
attuare una articolazione più adeguata agli specifici obiettivi
dell'amministrazione, si considera il presente contratto uno strumento
necessario per disciplinare l'organizzazione e per migliorare le attività
della Presidenza nell'esercizio delle autonome funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento attribuitele dai principi e dalle leggi vigenti.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente del
comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 del
CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva
stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al
personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di
provvedimenti di ristrutturazione organizzativa della amministrazione o
processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al
definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente
previo confronto con le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. I riferimenti al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ed al precedente decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4
novembre 1997, n. 396, dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal d.lgs. 29
ottobre 1998, n. 387 sono riportati nel testo del presente contratto
unicamente come d.lgs. n. 165 del 2001.
4. Nel testo, il d.lgs. del 30 luglio 1999,
n. 303, successivamente integrato e modificato da altre disposizioni di
legge, da ultimo con il d.lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, è riportato come
d.lgs. 303 del 1999.
5. Il riferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri è riportato nel resto del presente contratto come
Presidenza o Amministrazione.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo
1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed il periodo 1°
gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza
dell'amministrazione interessata con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati
dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da
una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza
del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro
del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.
7. In
sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
Titolo II
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto delle distinzioni delle responsabilità della amministrazione e
dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza
dell'amministrazione di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e
l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la
necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola
nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva la quale, oltre
che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la
contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal
presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai
distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 45 del d. lgs.
165/2001;
b. partecipazione, che a sua volta si
articola negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e
che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite
Commissioni;
c. interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. Le parti di cui all'art. 11 sottoscrivono
il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste
dall'art. 82 Fondo Unico Presidenza), al fine di incrementare la
produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di
riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo
regola i sistemi di incentivazione di tutto il personale in servizio
destinatario del presente contratto ai sensi dell'art. 1, comma 1 nonché
del personale di cui all'art. 57, comma 13 (assegnazione temporanea),
sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di
miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali
delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di
valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo
unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate
nell'art.83 (Utilizzo del F.U.P.).
3. In sede di contrattazione collettiva
integrativa e decentrata possono essere, altresì, regolate le seguenti
materie:
A) A livello di Amministrazione
- le linee di indirizzo generale per
l'attività di formazione professionale, riqualificazione e
aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione;
- le ricadute delle innovazioni
tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o
riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla
professionalità del lavoro e dei dipendenti;
- accordi di mobilità;
- criteri generali per l'attuazione
della mobilità volontaria dei dipendenti tra sede centrale e sedi
periferiche o tra le sedi periferiche;
- le linee di indirizzo e i criteri
per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
- le pari opportunità per le
finalità indicate nell'art. 7 del presente CCNL, nonché per
quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- l'articolazione delle tipologie
dell'orario di lavoro.
Le materie di contrattazione collettiva
integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste
nell'art.. 29 (Relazioni sindacali del sistema classificatorio) del
presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi
delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del
verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
B) presso ogni sede centrale o sede
distaccata dell'amministrazione centrale e ufficio periferico individuato
come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede
locale della disciplina definita dal comma 2;
- i criteri di applicazione, con
riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative
all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il la-voro
dei dipendenti disabili;
- modalità attuative dei criteri in
materia di mobilità esterna, definiti a livello di
Amministrazione;
- l'articolazione delle tipologie
dell'orario di lavoro di cui all'art. 33 (Orario di lavoro).
4. Le componenti salariali da attribuire a
livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
5. Fermi restando i principi di
comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art.. 14
(Clausole di raffreddamento), sulle materie di cui al comma 3, lettere A)
e B) non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al
trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa.
6. Nel rispetto del comma 5, per il
personale del Dipartimento della Protezione civile l'articolazione
dell'orario di lavoro, il numero delle turnazioni e delle reperibilità di
cui agli artt. 33, 34 e 41 sono definiti in contrattazione integrativa in
apposita sessione.
7. I compensi dei turni e dell'indennità di
reperibilità per il personale di cui al comma 6 possono essere
rideterminati tenuto conto delle disponibilità del FUP a tale scopo
destinate.
8. I contratti di cui al presente articolo
non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto
indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o
il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno
durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le
materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi
di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati
in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire
la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma
1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'
art. 9 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 1
del presente contratto, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo
quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine,
l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata entro 5 giorni all'organismo indicato nel citato art.
2, corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo
viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata
al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei
predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39,
comma 3/ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti.
6. L'amministrazione è tenuta a trasmettere
all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio.
Art. 6
Sistema di partecipazione
A) Informazione
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
fornisce – anche a richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi
riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita
nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando
tempestivamente la documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art.. 9
(Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 1 :
a. definizione dei criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b. verifica periodica della produttività
degli uffici;
c. definizione delle dotazioni organiche
e loro variazioni;
d. criteri generali per l'organizzazione
e la disciplina degli uffici;
e. criteri di massima riguardanti
l'organizzazione del lavoro;
f. implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g. introduzione di nuove tecnologie e
processi di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
h. concessione in appalto, ivi comprese
le esternalizzazioni, di attività proprie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nell'ambito della disciplina fissata dalla
legge;
i. iniziative rivolte al miglioramento
dei servizi sociali in favore del personale.
j. programmi di formazione del
personale;
k. misure in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9
(Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 2:
a. definizione dei criteri per la
determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b. verifica periodica della produttività
dell'ufficio;
c. criteri generali per l'organizzazione
e la disciplina dell'ufficio;
d. criteri di massima riguardanti
l'organizzazione del lavoro dell'ufficio;
e. introduzione di nuove tecnologie e
processi di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro
dell'ufficio;
f. programmi di formazione del
personale;
g. misure programmate in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la
verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla
contrattazione, fornisce un'informazione successiva:
1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9,
comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) stato dell'occupazione e politiche
degli organici, anche per quanto riguarda i processi di
esternalizzazione;
b) parametri e risultati concernenti la
qualità e produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi
di lavoro;
d) attuazione dei programmi di
formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità
del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con
l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo
unico di amministrazione, ai sensi dell'art. 83 (Utilizzo del F.U.P.);
i) distribuzione delle ore di lavoro
straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui
all'art.. 9, comma 2 (Soggetti
sindacali titolari contrattazione integrativa),:
a) stato dell'occupazione e politiche
dell'organico dell'ufficio;
b) parametri e risultati concernenti la
qualità e produttività del servizio prestato nell'ufficio;
c) distribuzione complessiva dei carichi
di lavoro nell'ufficio;
d) attuazione dei programmi di
formazione del personale dell'ufficio;
e) misure in materia di igiene e
sicurezza nel luogo di lavoro;
f) distribuzione delle ore di lavoro
straordinario e relative prestazioni nell'ufficio.
Per l'informazione di cui al presente comma
sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale
l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie
alle organizzazioni sindacali interessate.
B) Concertazione
1. La concertazione è attivata, mediante
richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di
cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie
sottoindicate:
1) dai soggetti sindacali di cui
all'art.. 9, comma 1 (Soggetti
sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) la definizione dei criteri sui
carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della
produttività degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali
di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 9,
comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) la definizione dei criteri sui
carichi di lavoro dell'ufficio;
b) la verifica periodica della
produttività dell'ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione
le materie previste nell'art. 29, comma 1, lett. B). (Relazioni sindacali
del sistema classificatorio).
3. La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della
richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano
la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque,
concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua
attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
C) CONSULTAZIONE
1. La consultazione è attivata prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece,
obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito
indicati:
1) soggetti sindacali di cui all'art.. 9,
comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) organizzazione e disciplina degli
uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche;
b) modalità per la periodica
designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio
arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore
della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di
cui all'art.. 69 (Procedure di conciliazione e arbitrato) del
presente CCNL.
c) elevazione del contingente massimo
dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui alle
norme specifiche secondo il rinvio operato dall'art.98, comma 1
(disposizioni transitorie);
2) i soggetti sindacali di cui all'art..
9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
a) organizzazione e disciplina
dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche.
2. E', inoltre, prevista la consultazione
del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs.
19 settembre 1994, n. 626.
D) FORME DI PARTECIPAZIONE
1. Al fine di favorire un ordinato governo
dei processi di ristrutturazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sono costituiti presso l'Amministrazione appositi Comitati, tra
cui quello previsto dall'art.. 7 (Comitato pari opportunità), composti
dai rappresentanti dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali
aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e
verificano i risultati dell'azione dell'Amministrazione, registrano le
convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la
ristrutturazione dell'Amministrazione. Possono essere, altresì, istituiti
appositi Comitati per garantire l'applicazione della legge 104 del 1992,
in particolare per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Ai Comitati è inoltre affidato il compito di acquisire
elementi informativi al fine di formulare proposte in materia di
formazione e di aggiornamento professionale per la realizzazione delle
finalità di cui all'art..60.
Dell'attività dei Comitati, correlata dai dati raccolti nelle predette
materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri sarà costituita una Conferenza di rappresentanti
dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte
l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e
gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di
verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità
dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,
l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema
della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a
richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero
Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette
materie – che l'amministrazione è tenuta a fornire – e di formulare
proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al
presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Art. 7
Comitato pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito
delle forme di partecipazione previste dall'art.. 6, lett. D) (Sistema di
partecipazione) svolge i seguenti compiti:
a. raccolta dei dati relativi alle materie
di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b. formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui
all'art.. 4, comma 3, lett. A (Contrattazione collettiva integrativa);
c. promozione di iniziative volte ad
attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della
pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della
legge n. 125/1991.
2. Il Comitato, presieduto da un
rappresentante dell'amministrazione, è costituito da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in
rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le
proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure
per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo professionale:
§ accesso e modalità di svolgimento dei
corsi di formazione professionale;
§ flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
§ perseguimento di un effettivo
equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
§ processi di mobilità.
4. L'Amministrazione favorisce l'operatività
del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento.
In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è
tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
all'interno dell'Amministrazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità
rimane in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione
del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
Art. 8
Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
1. Le parti prendono atto che nelle
pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il
fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in
occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti
– nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di
atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo
sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e
vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro,
idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del
lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura,
tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche
con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune
iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che
assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di
possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la
sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art.. 6, lett. D) (Sistema di partecipazione) è, pertanto,
istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, uno specifico Comitato Paritetico presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con i seguenti compiti:
a. raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle
materie di propria competenza;
b. individuazione delle possibili cause del
fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di
condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c. formulazione di proposte di azioni
positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente
interessato;
d. formulare proposte per la definizione dei
codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato
vengono presentate all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i
quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
uno sportello di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti,
l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché
la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione
del fenomeno di cui al comma 3, il Comitato valuterà l'opportunità di
attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti
dall'art.. 60 (Formazione), idonei interventi formativi e di aggiornamento
del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi:
a. affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle
sue conseguenze individuali e sociali;
b. favorire la coesione e la solidarietà
dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di
incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. Il Comitato è costituito da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di
comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente
dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica del Comitato, di essi fa parte anche un rappresentante del
Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da
quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
7. L'Amministrazione favorisce l'operatività
del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento.
6. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è
tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Il Comitato di cui al presente articolo
rimane in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione
del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
Art. 9
Soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa
1. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art.. 4, comma 3,
lett. A) (Contrattazione collettiva integrativa), sono le organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa di cui all'art.. 4, comma 3, lett. B)
(Contrattazione collettiva integrativa) sono :
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria
territoriali firmatarie del CCNL.
Art. 10
Titolarità dei permessi e delle
prerogative sindacali
1. La titolarità dei permessi sindacali nel
luogo di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 del CCNQ
sui distacchi, aspettative e
permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7
agosto 1998 e successive integrazioni e modificazioni, compete con le
modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti
soggetti:
a. componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b. dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo
delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione
delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- delle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;
- componenti degli organismi statutari
delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa,
qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett.
A) ed ai due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a
quanto previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1.
Art. 11
Composizione delle delegazioni della
contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la
contrattazione integrativa è costituita:
I) – A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
§ dal titolare del potere di
rappresentanza o da un suo delegato;
§ da una rappresentanza dei
dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
trattativa;
b) per la parte sindacale è composta
dai soggetti sindacali di cui all'art 9, comma 1. (Soggetti sindacali
titolari della C.I.);
II) – NELLE SEDI CENTRALI O SEDI
DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE E NEGLI UFFICI PERIFERICI
INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
§ dal titolare del potere di
rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da
un suo delegato;
§ da una rappresentanza dei
titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti
all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti
di cui all'art.. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari della C.I.).
2. L'Amministrazione può avvalersi, nella
contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e
di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N).
CAPO III
I DIRITTI SINDACALI
Art. 12
Diritto di assemblea
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a
partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
locali concordati con l'Amministrazione per n. 12 ore annue pro capite
senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità
dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una
o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi
dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative
sindacali.
- dalla R.S.U. ;
- da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente
con la RSU;
3. Per quanto non previsto e modificato dal
presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea
prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali.
Art. 13
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare
delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale
interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi
momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione
sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate
dall'amministrazione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle
deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione.
5. L'Amministrazione è tenuta, nei
confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
CAPO IV
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
Art. 14
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro
il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le
parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette
e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie
demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui
si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Art. 15
Interpretazione autentica dei contratti
1. Qualora insorgano controversie aventi
carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi,
nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano
per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del
d.lgs. n. 165/2001 o quelle previste dall'art.. 5 (Tempi e procedure per
la stipulazione) del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione
sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere
attivata anche a richiesta di una delle parti.
TITOLO III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
CAPO I
Art. 16
Obiettivi e finalità
1. Nell'ambito della riforma del lavoro
pubblico, nel quale si inquadra l'istituzione del comparto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire il progressivo
miglioramento della funzionalità degli uffici nonché promuovere
l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa e dei
servizi, le parti convengono sulla opportunità di proseguire nel processo
di valorizzazione professionale dei lavoratori.
2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento
della professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni
lavorative individuali richiedono l'impegno delle parti al fine di
definire un sistema di classificazione professionale che in un quadro di
coerenza con le funzioni di indirizzo e coordinamento proprie della
Presidenza, assuma le caratteristiche di efficace e concreto strumento di
supporto e di impulso della riforma.
3. Il nuovo modello di classificazione del
personale si basa sui seguenti principi:
§ valorizzazione delle professionalità
interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata
qualificazione;
§ flessibilità nella gestione delle
risorse umane in correlazione all'effettivo sviluppo professionale.
4. Coerentemente con tali finalità, un
ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una
serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale
fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze,
nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale.
CAPO II
Art. 17
Classificazione
1 Il sistema di classificazione del
personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze
connesse ai modelli organizzativi della Presidenza, è articolato in tre
aree:
Prima area: – comprendente la ex
posizione A1
Seconda area: – comprendente le ex
posizioni B1, B2 e B3
Terza area: – comprendente le ex
posizioni C1, C2 e C3.
2. Le aree sono individuate mediante le
declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per
l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli
omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per
l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative,
secondo quanto previsto dall'allegato A) del presente CCNL.
3. Nelle aree è previsto un unico accesso
dall'esterno nella posizione iniziale del profilo. La collocazione nelle
fasce retributive stipendiali di cui alla tabella E avviene secondo la
professionalità ed i requisiti richiesti nel bando di concorso.
4. I profili, collocati nelle aree secondo
il nuovo allegato A), descrivono il contenuto professionale delle
attribuzioni proprie dell'area di appartenenza.
5. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165
del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni
considerate equivalenti all'interno della medesima area, fatte salve
quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni
professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le
attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico
profilo attribuito.
6. L'individuazione dei profili di ciascuna
area è definita dalla Presidenza, nell'ambito della contrattazione
integrativa con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1 e con
l'assistenza dell'Aran.
Art. 18
Criteri per la definizione dei profili
professionali
1. Nel sistema classificatorio la
definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa
preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale
nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni
lavorative dei dipendenti agli obiettivi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. I profili individuano le diverse
tipologie professionali esistenti nella Presidenza in relazione ai
contenuti delle attività, attraverso una descrizione sintetica ed
esaustiva delle mansioni svolte e del livello di professionalità
richiesto.
3. I profili, distinti per settori
professionali, definiscono le mansioni precedentemente articolate sulle
diverse posizioni economiche delle Aree, secondo le caratteristiche
professionali di base indicate nell'allegato A), che stabilisce, altresì,
i requisiti e le modalità di accesso.
4. Ai fini della definizione dei profili
professionali la contrattazione integrativa terrà conto dei seguenti
criteri:
a. superamento dell'eccessiva
parcellizzazione del precedente sistema, derivante dalla legge n. 312
del 1980, attraverso la costituzione di profili che comprendano al
proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una
tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei
contenuti tecnici;
b. semplificazione dei contenuti
mansionistici attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie ed
esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate;
c. attualizzazione delle mansioni in
relazione ai processi di ammodernamento della Presidenza e alle nuove
tecnologie adottate;
d. indicazione della confluenza tra
vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto
dell'inquadramento già acquisito nel sistema classificatorio nonché di
evitare che il personale appartenente ad una posizione
giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una posizione
retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa;
e. garanzia che, nell'utilizzazione della
clausola di cui all'art. 17 comma
3, (classificazione) sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di
professionalità richiesta nel profilo, il mantenimento del medesimo
trattamento economico retributivo stipendiale previsto per il personale
in servizio.
Art. 19
Istituzione di nuovi profili
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in relazione alle proprie necessità organizzative, potrà prevedere
l'istituzione di nuovi profili nell'ambito delle dotazioni organiche
individuandone il trattamento economico iniziale di accesso, sulla base
dei criteri dell'art. 18, comma
4 (criteri per la definizione dei profili professionali).
2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito
in contrattazione integrativa tragga origine dallo sdoppiamento di un
profilo di pari livello retributivo precedentemente previsto, in esso
possono essere inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli
interessati e senza incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei
requisiti culturali e professionali previsti per il nuovo profilo
professionale nell'area di appartenenza, svolgano già le relative
mansioni e siano collocati nella medesima area. Il passaggio avviene con
mantenimento della fascia retributiva maturata. In caso di mancato
consenso il dipendente resta assegnato al profilo di appartenenza, ove
questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative mansioni.
3. Ai fini dell'assegnazione ai profili di
nuova istituzione, prima di procedere alla selezione dall'esterno, trova
applicazione il principio della flessibilità disciplinato secondo le
procedure e percentuali indicate nell'art. 25 (flessibilità tra profili
all'interno dell'area).
Art. 20
Nuovo inquadramento e norme di prima
applicazione
1. Il personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente CCNL
è inquadrato nel nuovo sistema
di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il
riconoscimento – all'interno di ciascuna area – della posizione già
conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella
fascia retributiva corrispondente secondo la tabella B.
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le
procedure per le selezioni previste dal CCNL del Comparto di provenienza,
il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal
dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e
successivamente, conclusa la procedura, si provvederà ad un nuovo
inquadramento del dipendente stesso che avverrà con le medesime modalità
enunciate al comma 1.
3. In attesa della definizione dei nuovi
profili professionali di cui all'art. 17, comma 6, (classificazione) per
l'inquadramento dei dipendenti si fa riferimento a quelli previsti dal DPR
1219 del 1984 e dal DPR 44 del 1990, allegati 1, 2 e 3, individuati in
relazione all'area ed alla posizione economica acquisita, nel rispetto
della corrispondenza con le qualifiche funzionali di provenienza.
4. Ferme rimanendo le dotazioni organiche
complessive della Presidenza, i contingenti delle originarie posizioni
sono portati al livello di accesso previsto in applicazione dell'art.
17, comma 3 (classificazione).
5. Tutte le procedure selettive previste dal
CCNL del comparto di provenienza sono attivate e portate a compimento, con
le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i
criteri già stabiliti in contrattazione integrativa.
6. Il nuovo inquadramento di cui ai commi 1
e 2 sarà comunicato ai dipendenti a cura della Presidenza al termine
delle relative procedure.
CAPO III
Art. 21
Accesso dall'esterno
1. Le modalità di reclutamento del
personale avvengono attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero
mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987 e
successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 35 del d. lgs.
165 del 2001, le quali devono garantire adeguate percentuali di accesso
dall'esterno.
2. In considerazione di quanto previsto dal
comma 1, la Presidenza, a regime, è tenuta a riservare all'accesso
dall'esterno una quota delle vacanze organiche pari al 50 per cento dei
posti disponibili di ciascun profilo, calcolata sulla base dei posti
disponibili per l'accesso ai sensi del comma 3, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali
aggiornamenti e tenuto conto dell'art. 20,
comma 3 (nuovo inquadramento).
3. L'accesso dall'esterno alle aree del
presente sistema classificatorio avviene alle posizioni e con i requisiti
indicati nell'allegato A).
4. Al personale assunto dall'esterno è
attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il profilo
professionale di assunzione secondo quanto previsto nelle norme finali
dell'allegato A).
CAPO IV
PROGRESSIONI
Art. 22
Progressione all'interno del sistema
classificatorio
1 In relazione al sistema di classificazione
previsto dal presente contratto, i passaggi dei dipendenti all'interno del
nuovo ordinamento professionale si configurano
come:
a) Progressioni verticali tra le aree:
i passaggi tra le aree avvengono
dall'area sottostante alla posizione di accesso dell'area superiore
nel rispetto dall'art. 21, comma
2 (accesso dall'esterno). Alla selezione sono ammessi i dipendenti in
possesso dei requisiti definiti dall'allegato A), nei limiti della
percentuale dei posti vacanti nella dotazione organica destinati
all'accesso dall'interno, ai sensi dell'art. 20,
comma 3 (nuovo
inquadramento), in relazione al profilo per il quale si concorre.
b) Sviluppi economici all'interno delle
aree:
si configurano come progressione
economica all'interno delle aree che si realizza mediante la
previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale previsto per la
posizione di accesso, di successive fasce retributive secondo la
disciplina di cui agli artt. 79 (sviluppi economici all'interno delle
aree) e 80 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico
all'interno dell'area).
Art. 23
Passaggi tra le aree
1. I passaggi da un'area all'altra
immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi:
a. garanzia di un adeguato ed equilibrato
accesso dall'esterno;
b. valutazione ponderata di tutti i titoli
presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che
caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
Pertanto, con riferimento all'esperienza professionale, al titolo di
studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive
finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del
punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che
hanno partecipato alla selezione;
2. I passaggi del comma 1 sono realizzati
nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo
superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei
dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
3. La selezione del comma 2 è basata sulla:
a. verifica della professionalità
richiesta dal profilo superiore attraverso il superamento di apposita
prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle
capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b. graduatoria ove, comunque, prendere in
considerazione, i seguenti titoli valutati in relazione a criteri
oggettivi formulati con le procedure di cui all'art. 29 (relazioni
sindacali) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili:
- § titoli di studio, diplomi di
specializzazione o perfezionamento;
- § corsi di formazione, anche
esterni alla Presidenza, qualificati quanto alla durata, ai
contenuti – che devono essere correlati all'attività lavorativa
affidata – per i quali sia previsto l'esame finale;
- § esperienza professionale
maturata;
- § arricchimento professionale
desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e
valutata in relazione all'esercizio di mansioni superiori svolte
secondo le vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici
incarichi professionali nel corso dell'esperienza lavorativa o di
ricerche o di studio affidati dall'amministrazione e da questa
attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, pubblicazioni
e titoli vari non altrimenti valutati;
4. Gli elementi della selezione indicati al
comma 3 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle
peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si
riferiscono le selezioni. In ogni caso ai titoli di studio ed
all'esperienza professionale deve essere attribuito ai sensi del comma 1,
lettera b) un peso equilibrato.
5. I passaggi di cui al presente articolo
sono finanziati dalla Presidenza sulla base della programmazione del
fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del
personale ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 24
Procedure per la progressione
all'interno del sistema classificatorio
1. Le procedure relative alle modalità di
svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l'integrazione
dei relativi criteri di cui all'art. 23 sono preventivamente individuate
dalla Presidenza con atti di organizzazione di natura privatistica
improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività,
economicità e celerità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del
2001, previa concertazione con le OO.SS.
2. Nel caso in cui le selezioni interne del
presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili
per dette selezioni possono essere coperti mediante l'accesso
dall'esterno.
3. Nel caso di passaggio tra le aree, al
dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto per
il profilo di assunzione, conseguito attraverso la selezione, ai sensi
dell'art 21, comma 4 (accesso dall'esterno). Qualora il trattamento
economico in godimento, corrispondente alla fascia retributiva di
appartenenza, risulti superiore all'iniziale, il dipendente conserva il
trattamento più favorevole, mediante assegno ad
personam, che, solo limitatamente
a tale parte, continua a gravare sul fondo ed è riassorbibile con
l'acquisizione delle successive fasce retributive nel profilo di nuovo
inquadramento.
4. Nel caso di progressione interna nel
sistema classificatorio di cui all'art. 23
ovvero
di passaggio tra profili ai sensi
dell'art. 25, la Presidenza comunica per iscritto al dipendente
interessato il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali
modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del d.lgs. n.
152 del 1997.
5. Limitatamente ai dipendenti assunti prima
del 16 maggio 1995, la Presidenza procede alla sottoscrizione dei
contratti individuali di lavoro con i dipendenti che hanno conseguito la
nuova posizione giuridica, che, ferma rimanendo la costituzione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definiscono tutti gli eventuali
altri aspetti connessi al rapporto medesimo ai sensi dell'art. 30
(contratto individuale di
lavoro). Analogamente si procede anche per i dipendenti assunti dopo il 16
maggio 1995 per i quali non sia in ogni caso stato stipulato il contratto
individuale.
Art. 25
Flessibilità tra profili all'interno
dell'area
1. All'interno dell'area è consentito il
passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a
condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per l'accesso al profilo dall'esterno in base alla
declaratoria di cui all'Allegato A).
2. Il passaggio del dipendente avviene nei
limiti della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione
riservata all'accesso dall'interno e l'interessato conserva la fascia
retributiva acquisita, che rimane a carico del fondo.
3. Il passaggio è effettuato dalla
Presidenza, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad
accertare il possesso delle capacità professionali richieste ed, a parità
in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai
criteri previsti dall'art. 23
(passaggi tra le aree).
4. Qualora nella dotazione organica
dell'area si determinino posti disponibili relativamente ad un profilo, è
consentito anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati
nell'area purché in possesso dei requisiti culturali e professionali
richiesti per l'accesso all'area e nel rispetto dei titoli abilitativi di
legge. Tale sviluppo avviene con risorse a carico del fondo e con le
modalità previste dall'art. 79, comma 6. La contrattazione integrativa
individuerà i criteri di svolgimento di una apposita prova teorico
pratica per regolare i casi in cui, in relazione ai posti individuati, vi
sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria. I
posti lasciati liberi dai predetti dipendenti diventano disponibili
nell'area per l'accesso dall'esterno nella percentuale prevista.
CAPO V
Art. 26
Posizioni organizzative e professionali
1. La
Presidenza, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle
esigenze, può conferire ai dipendenti appartenenti alla area terza
effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o
professionale, che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di
appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata
responsabilità ed alta professionalità.
2. Tali posizioni possono riguardare settori
che richiedono l'esercizio di:
- § funzioni di direzione di unità
operativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale
ed organizzativa;
- § attività con contenuti di alta
professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli
universitari e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- § ad attività di staff e/o di
studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo,
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Ai fini del comma 2, la Presidenza
procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incarichi di
cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa
concertazione con i soggetti di cui all'art. 9 (soggetti sindacali).
Nella graduazione delle funzioni la Presidenza tiene conto, a titolo
esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con
riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:
a. livello di autonomia e responsabilità
della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di
posizioni dirigenziali sovraordinate;
b. grado di specializzazione e di
professionalità richiesta dai compiti affidati;
c. complessità delle competenze
attribuite;
d. entità delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e. valenza strategica della posizione
rispetto agli obiettivi della Presidenza.
4. Il presente articolo può essere
applicato anche al personale di prestito (cioè in assegnazione
temporanea) appartenente ad aree o categorie equivalenti all'area
terza della Presidenza.
Art. 27
Conferimento e revoca delle
posizioni organizzative e professionali
1. Gli incarichi di posizione
organizzativa e professionale sono conferiti dalla Presidenza con atto
scritto e motivato, per un periodo di un anno, su proposta dei
dirigenti dell'unità operativa o servizio interessato e sulla base di
appositi criteri generali definiti dalla Presidenza medesima, previa
concertazione con i soggetti di cui all'art. 9 ( soggetti sindacali).
2. Tali incarichi possono essere
rinnovati con le medesime formalità.
3. Per il conferimento degli incarichi,
la Presidenza tiene conto – rispetto alle funzioni ed attività
prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti dal
dipendente non inferiori al diploma di laurea pertinente alle
posizioni organizzative e professionali assegnate,
delle attitudini e delle
capacità professionali e della esperienza acquisita dal personale
inquadrato nella terza area.
4. In relazione all'incarico conferito
è corrisposta l'indennità di posizione di cui all'art. 28 (indennità
di posizione e di risultato).
5. Il risultato delle attività svolte
dai dipendenti cui siano stati attribuiti i predetti incarichi è
soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza annuale con i
criteri di cui all'art. 29. La valutazione positiva dà anche titolo
alla corresponsione della maggiorazione di cui all'art. 28 (indennità
di posizione e di risultato).
6. In caso di eventuale valutazione
negativa la Presidenza, prima della definitiva formalizzazione,
acquisiscono in contraddittorio le considerazione del dipendente anche
assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7. Gli incarichi possono essere revocati
con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:
§ inosservanza delle direttive
contenute nell'atto di conferimento;
§ intervenuti mutamenti organizzativi;
§ accertamento di risultati negativi.
8. La revoca dell'incarico comporta la
perdita dell'indennità di cui all'art. 28 (indennità di posizione e
di risultato) e la restituzione del dipendente alle funzioni del
profilo di appartenenza con decorrenza dalla revoca medesima.
9. Nel periodo di permanenza
nell'incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per lo
sviluppo economico di cui all'art. 79, qualora sia in possesso dei
relativi requisiti.
Art. 28
Retribuzione di posizione e di
risultato
1. Al dipendente cui sia conferito
l'incarico per una delle posizioni organizzative o professionali di
cui agli artt. 26 e 27 compete, oltre al trattamento economico in
godimento, comprese le fasce retributive di appartenenza, un'indennità
di posizione in misura variabile da un minimo di € 5.000,00_ ad un
massimo di € 9.000,00_ annui lordi per tredici mensilità. Al
finanziamento dell'indennità si provvede con le risorse previste
dall'art. 83, comma 6 , primo alinea (utilizzazione fondo).
2. Il valore dell'indennità di
posizione è stabilito dalla Presidenza in relazione alla graduazione
delle funzioni ai sensi dell'art. 27.
3. In relazione alla corresponsione
dell'indennità di posizione non sono più attribuiti al dipendente i
compensi per lavoro straordinario.
4. La valutazione annuale positiva
dell'incarico svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di
posizione variabile dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla
contrattazione integrativa. Tale maggiorazione è a carico delle
risorse previste dall'art. 83, comma 6 , primo alinea (utilizzazione
fondo).
5. In prima applicazione ed in via
sperimentale, il numero delle posizioni organizzative e professionali
individuabili non potrà superare n. 50 unità.
CAPO VI
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA
CLASSIFICATORIO
Art. 29
Relazioni sindacali del sistema
classificatorio
1. Nell'ambito del sistema
classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni
sindacali nelle materie sotto indicate.
A. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA:
- determinazione dei criteri
generali per la definizione delle procedure per le selezioni di
cui all'art. 79 (progressioni economiche);
- individuazione dei profili di
cui agli artt. 18 e 19.
B. INFORMAZIONE PREVENTIVA E
CONCERTAZIONE:
a. individuazione dei contingenti
destinati alle selezioni interne ai sensi dell'art. 23 (passaggi
tra le aree);
b. determinazione dei criteri
generali per la definizione delle procedure di selezione interna
di cui al medesimo art. 23 (passaggi tra le aree);
c. con riferimento agli artt. 26 e
27 (posizioni organizzative):
- criteri generali per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa;
- graduazione delle posizioni
organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa
indennità;
- criteri e procedure di
valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti
interessati nonché le necessarie garanzie di
contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti
verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che
deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni
dalla sua attivazione.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
La costituzione del rapporto di
lavoro
Art. 30
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti
individuali e dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni
di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale,
per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di
lavoro;
c) profilo di inquadramento
professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti al profilo di
assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività
lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto a
tempo determinato;
3. Il contratto individuale specifica
che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto
collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni
risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo
caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche
l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
nell'ambito delle tipologie
previste per tali categorie di personale dalle norme specifiche
secondo il rinvio operato dall'art. 98, comma 1 (Disposizioni
transitorie).
5. L'amministrazione prima di procedere
alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto
la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dalle
disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale dalle norme
specifiche di cui al rinvio operato dall'art 98, comma 1 (Disposizioni
transitorie), di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.
In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione .
6. Scaduto inutilmente il termine di cui
al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al
comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente
contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da
assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di
nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 31
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a
tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata
è stabilita come segue;
- 2 mesi se appartenente alla prima
area;
- 4 mesi se appartenente alle aree
seconda e terza
2. In base a criteri predeterminati
dall'Amministrazione, sentite le OO.SS., possono essere esonerati dal
periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella
medesima posizione e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica.
3. Sono esonerati dal periodo di prova i
dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che
siano stati inquadrati in area superiore a seguito di processi di
riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
4. Ai fini del compimento del suddetto
periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
5. Il periodo di prova è sospeso in
caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti
dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 69 del d.lgs
n. 165 del 2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 48
(Infortuni sul lavoro e malattie causa di servizio) del presente CCNL.
6. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 5, sono soggette allo stesso
trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
7. Decorsa la metà del periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
8. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso, la retribuzione
viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta
altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute.
10. Il periodo di prova non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 32
Ricostituzione del rapporto di
lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di
lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione
per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro.
L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato
nell'area, nella posizione economica ovvero fascia retributiva
corrispondente e nel profilo rivestiti
all'atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di
classificazione applicato all'amministrazione medesima al momento del
rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1
è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le
pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il
riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione
Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti
commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto
delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449/97 e successive
modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla disponibilità del
corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione ed
al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione
da parte del richiedente nonché del positivo accertamento
dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta
a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il
dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti
disposizioni in materia di cumulo.
CAPO II
L'ORARIO DI LAVORO
Art. 33
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36
ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 6 del d.l. 28/03/1997 convertito
dalla legge 140/97, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni,
fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di
continuità, ovvero di quelli che richiedono orari continuativi o
prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino
particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici
pubblici.
2. L'orario di lavoro è funzionale
all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive
articolazioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, sono determinate nella contrattazione integrativa ai sensi
dell'art. 4 comma 3 (contrattazione collettiva integrativa),.
A tal fine, l'orario di lavoro viene
determinato sulla base dei seguenti criteri :
§ ottimizzazione dell'impiego delle
risorse umane;
§ miglioramento della qualità delle
prestazioni;
§ ampliamento della fruibilità dei
servizi da parte dell'utenza;
§ miglioramento dei rapporti funzionali
con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai
precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono
pertanto essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di
orario:
- orario articolato su cinque
giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa
nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere
durata e collocazione diversificata fino al completamento
dell'orario d'obbligo.
- orario articolato su sei giorni:
si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane ai sensi
del D.L. n. 79 del 1997;
- orario flessibile: si realizza con
la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti
l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- turnazioni;
- orario plurisettimanale: consiste
nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle
trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
Per il personale del Dipartimento della
Protezione Civile si rinvia all'art. 4, comma 6.
4. Dopo un massimo di sei ore
continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non
può essere inferiore ai 30 minuti.
5. Le assenze per l'intera giornata non
possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario
di lavoro della giornata di assenza.
Art. 34
Turnazioni
1 La turnazione è finalizzata a
garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e
dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per
ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale istituto si fa ricorso
qualora le altre articolazioni di orario ordinario non siano
sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati
per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a. si considera in turno il personale
che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato
attraverso contrattazione integrativa con le OO.SS., in modo da
coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b. la ripartizione del personale nei
vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità
necessarie in ciascun turno;
c. l'adozione dei turni può anche
prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e
quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello
scambio delle consegne;
d. salvo quanto previsto in
contrattazione integrativa, oltre che per il Dipartimento della
protezione civile, anche per gli uffici con attività a ciclo
continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni,
il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da
ciascun dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei
turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può
essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno;
e. all'interno di ogni periodo di 24
ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore
consecutive;
f. l'orario notturno va dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno – festivo si
intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del
giorno prefestivo
e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle
ore 6 del giorno successivo.
3. Le indennità di turno sono
determinate a livello di contrattazione integrativa di
amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui
all'articolo 82 (fondo) secondo le seguenti fattispecie:
§ indennità di importo eguale per
ciascun segmento delle 24 ore;
§ indennità diretta a retribuire
esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o
notturno.
4. Ai fini del comma 3 gli importi
minimi sono fissati come segue:
§ € 12,91 lordi per ciascun turno
festivo;
§ € 12,91 lordi per ciascun turno
notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lett. b);
§ € 25,82 lordi per ciascun turno
notturno – festivo.
5. Il personale di cui al comma 2 dell'
art. 36 (orario di lavoro flessibile) può, a richiesta, essere
escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse
le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di
allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
Art. 35
Orario plurisettimanale
1. La programmazione plurisettimanale
dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 33 (orario di
lavoro), comma 3 del presente CCNL, viene effettuata in relazione a
prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi.
2. Ai fini dell'adozione dell'orario di
lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
- il limite massimo dell'orario di
lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
- al fine di garantire il rispetto
delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore
concentrazione dell'orario devono essere individuati
contestualmente di anno in anno e, rispettivamente, non possono
superare le 13 settimane;
- in relazione a ragioni obiettive,
tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro tale limite può
essere elevato, rispettivamente, a 26 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di
minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione
giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la
riduzione del numero delle giornate lavorative.
4. La programmazione dell'orario
plurisettimanale va definita, di norma, una volta all'anno nell'ambito
delle procedure di cui all'art. 4, comma 3.
Art. 36
Orario di lavoro flessibile
1. Nell'ambito dell'orario di servizio e
la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale previamente
definito, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro
giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità
in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di
orario, da operarsi in sede di contrattazione integrativa ai sensi
dell'art. 4, comma 3, occorre tener conto delle esigenze di servizio e
di quelle del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro
urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato
l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di
tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in
relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.
2. I dipendenti che si trovino in
particolari situazioni personali, sociali e familiari (D. Lgs.
151/2001, L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili
nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di
cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti
nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze
di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
dall'ufficio di appartenenza.
Art. 37
Rilevazione dell'orario
1. Il rispetto dell'orario di lavoro è
assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo
automatizzato.
2. Qualora per la tipologia
professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare
l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di
andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione
dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di
lavoro.
Art. 38
Ritardi
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al
lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, salva diversa
autorizzazione in caso di eventuale oggettivo impedimento.
2. In caso di mancato recupero, si opera
la proporzionale decurtazione della retribuzione e dell'indennità di
Presidenza di cui all'art. 85.
Art. 39
Recupero e riposi compensativi
1. Qualora, per verificate esigenze di
servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario
giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero
di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo
compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo
maturate non potranno essere cumulate oltre i quattro mesi e dovranno
essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.
3. Per il personale del Dipartimento
della Protezione civile l'impossibilità di applicare il comma 2 per
l'insorgere di stati di emergenza o di particolare gravità, consente
di prorogare il primo termine di altri due mesi fatto salvo un diverso
accordo con l'amministrazione stante le peculiarità del servizio.
Art. 40
Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro
giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non
turnista, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30
minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e
della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata di cui al comma 1 e la sua
collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di
lavoro nella quale la pausa è inserita, ai sensi dell' art. 4, commi
3, lett. A) e B) e 5, ed in funzione della disponibilità di eventuali
servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi dell'amministrazione
nell'ambito della città, tenendo conto delle differenze tra grandi e
piccole città.
3. La prestazione lavorativa, quando
esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore
alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di
attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità
dei servizi.
4. Una diversa durata della pausa
giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà
essere prevista per il personale di cui all'articolo 36 comma 2
(orario di lavoro flessibile).
Art. 41
Reperibilità
1. L'istituto della reperibilità è
previsto esclusivamente per i settori di attività per i quali è
necessario assicurare la continuità dei servizi. Esso si espleta
durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro
soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che
non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di
articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di
reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio,
durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può
essere superiore a 6 ore, salvo il verificarsi di situazioni di
emergenza per il personale del Dipartimento della Protezione Civile.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può
essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e
per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 82 (fondo) per il turno di 12 ore è
corrisposta un'indennità di misura non inferiore ad € 17,35. Per
turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene
corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per
cento.
5. In caso di chiamata in servizio,
l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o
compensata, a richiesta, con recupero orario.
CAPO III
FERIE E FESTIVITA'
Art. 42
Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in ogni
anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale
periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i
compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità
connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 28 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera "a", della Legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la
stipulazione del presente contratto, ovvero che alla medesima data di
stipulazione non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio,
hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai
dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel
comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni, i giorni di ferie spettanti ai
sensi dei commi 2, 3 e 4 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
"a", della Legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come
mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei
permessi retribuiti di cui all'art. 44(Permessi retribuiti) conserva
il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di
ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze
di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive
esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al
dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione
delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1
giugno – 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento
siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro
in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio.
Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate
per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di
servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il
dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il
mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di
impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle
ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di quello
di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto
termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio
e comunque entro l'anno.
14. Per il personale del Dipartimento
della Protezione Civile, ove i termini di cui ai commi 12 e 13 non
possano essere rispettati per il sopravvenire di emergenze o eventi di
particolare gravità, le ferie possono essere fruite oltre i periodi
sopraindicati e comunque entro l'anno.
15. Le ferie sono sospese da malattie
adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere stata
posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
16 Il periodo di ferie non è riducibile
per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano
protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle
ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione
alle esigenze di servizio.
17. Fermo restando il disposto del comma
9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze
di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Art. 43
Festività
1. Sono considerati giorni festivi le
domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a
tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono
della località in cui il dipendente presta la sua opera.
2. La festività del Santo Patrono, ove
non goduta per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le
modalità previste dalla Legge n. 937/1977 per le festività
soppresse, previa concertazione di cui all'art. 6 (Sistema di
partecipazione).
3. Il riposo settimanale cade
normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro
ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro
giorno della settimana.
4. Ai lavoratori appartenenti alle
chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto
il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di
quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre
1988, n. 516 e dell' 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non
prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni
lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o
maggiorazioni.
CAPO IV
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
SEZIONE I
Art. 44
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono
concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare
debitamente:
- partecipazione a concorsi od
esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni
otto all'anno;
- lutti per coniuge o convivente
stabile, parenti
entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per
evento;
2. A domanda del dipendente – per
particolari motivi familiari o personali debitamente documentati –
possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso
retribuito. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore
complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due
modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili. Tra le
motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al
presente comma, rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non
di ufficio, le visite mediche specialistiche o esami clinici, nonché
l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio,
fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e
più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto
ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione
del matrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni
successivi all'evento.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono
essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi
non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio.
5. Durante i predetti periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il
lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni
di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono
le ferie e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18
ore mensili.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto,
ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono
particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come
sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5,
comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, i permessi per
i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo, nonché i
permessi e i congedi per eventi e cause particolari previsti
dall'art.4, comma 1, della legge n. 53 del 2000.
Art. 45
Permessi brevi
1. Previa valutazione del dirigente o
funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere
concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi
concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata
superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono
comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere
formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le
misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare
le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni
del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero
non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.
Art. 46
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività
formative programmate dall'amministrazione – speciali permessi
retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun
anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso l'amministrazione all'inizio di ogni anno, con
arrotondamento all'unità superiore. L'amministrazione provvede con
atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il
contingente di personale di cui al presente comma, definendo i
relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione
integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 sono
concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di
titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali
riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere
previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il
conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento
anche organizzati dall'Unione europea, anche finalizzati
all'acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi
di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul
piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha
diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei
giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste
superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la
concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a. dipendenti che frequentino l'ultimo
anno del corso di studi e, se studenti universitari o
post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi
relativi agli anni precedenti;
b. dipendenti che frequentino per la
prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente
quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli
anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli
studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla
lettera a);
c. dipendenti ammessi a frequentare le
attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui
alle lettere a), e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle
fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata,
nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della
scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione
dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di
condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai
usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso
corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di
età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite
nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4 (Contrattazione
collettiva integrativa).
7. L'applicazione dei predetti criteri e
la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai
soggetti sindacali di cui all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari
della C.I.).
8. Per la concessione dei permessi di
cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare,
prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al
termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o
altra idonea documentazione preventivamente concordata con
l'amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con
esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi
già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi
personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del
titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà
valutare con il dipendente , nel rispetto delle incompatibilità e
delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della
prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo
stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai
corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi
previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno
della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 44
(Permessi retribuiti).
SEZIONE II
Art. 47
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio
morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal
comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore
periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente
l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di
salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai
sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza
di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione
del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito
dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze,
a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità
sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia,
salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da T.B.C.
7. Il trattamento economico spettante al
dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a. intera retribuzione fissa mensile,
con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per
i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le
malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero
ospedaliero o
in day-hospital, e per il successivo periodo di convalescenza post
ricovero, al dipendente compete per intero l'indennità di cui
all'art. 85 (indennità di Presidenza). In tale periodo sono
computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di
lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni
festivi che ricadono all'interno dello stesso. In caso di malattia
di durata inferiore ai quindici giorni l'indennità di
amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di
assenza per malattia dividendo l'importo della stessa per 30 e
moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato
medico.
b. 90% della retribuzione di cui alla
lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c. 50% della retribuzione di cui alla
lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1;
d. i periodi di assenza previsti dal
comma 2 non sono retribuiti.
8. In caso di patologie gravi che
richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le
indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria
competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la
chemioterapia, la radioterapia,
il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice
di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini
del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day –
hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o
Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in
ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).
9. La disciplina di cui al comma 8 si
applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui
menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della
Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure
termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di
invalidità, sia debitamente documentata.
10. Per agevolare il soddisfacimento di
particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di
cui al comma 8, l'amministrazione favorisce un'idonea articolazione
dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
11. Nel caso di malattia insorta
nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio,
qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata
non sarà considerata assenza per malattia se la relativa
certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello
della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente,
ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate
concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi
dell'art. 45 (Permessi brevi). Nel caso in cui il certificato medico
coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la
stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà
invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari
entità.
12. Ai fini del computo dell'assenza per
malattia, in presenza di due certificati di malattia consecutivi con
il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia con il lunedì,
la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per
malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate
pre-festive e post—festive.
13. L'assenza per malattia deve essere
comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque
all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato
impedimento.
14. Il dipendente è tenuto a recapitare
o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione
della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
15. L'amministrazione è abilitata a
disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di
assenza, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed
organizzative, attraverso la competente Azienda sanitaria locale. I
controlli di cui al presente comma non sono estensibili alla
fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del
bambino di cui all'art. 53 (Congedi dei genitori).
16. Il dipendente, che durante
l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello
di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando
l'indirizzo dove può essere reperito.
17. Il dipendente assente per malattia,
pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad
uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo,
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
18. La permanenza del dipendente nel
proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può
essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni
di legge.
19. Qualora il dipendente debba
allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a
richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e
giustificato impedimento.
20. Nel caso in cui l'infermità
derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità
di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'
amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo
responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e
"c", compresi gli oneri riflessi inerenti.
Art. 48
Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad
infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 47 (Assenze
per malattia), comma 7, lett.a) comprensiva del trattamento accessorio
come determinato ai sensi dell' art. 85 (Indennità di Presidenza).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1,
se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art.
47 (Assenza per malattia), comma 7, lett. A) comprensiva del
trattamento accessorio come determinato ai sensi dell' art. 85
(Indennità di Presidenza), per tutto il periodo di conservazione del
posto di cui all'art. 47 (Assenza per malattia), commi 1 e 2 .
3. Nulla è innovato per quanto riguarda
il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità,
per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente, nonché per i
rimborsi delle spese. In particolare le seguenti leggi e le loro
successive modificazioni ed integrazioni vengono automaticamente
recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,
legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo D.P.C.M. del 5 luglio 1965,
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 22, commi da 27 a 31, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 1, commi da 119 a 122 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.
SEZIONE III
Art. 49
Aspettative
1. Al dipendente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta,
possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative
o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per
una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dipendente rientrato in servizio
non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di
famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al
comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi
di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di
cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le
assenze per malattia.
4. L'aspettativa di cui al comma 1,
fruibile anche frazionatamene, non si cumula con le assenze per
malattia previste dagli artt. 47 e 48 (Assenza per malattia e
Infortuni sul lavoro).
5. Qualora l'aspettativa per motivi di
famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli
fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini
della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli
accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi
dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e
successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L'amministrazione, qualora durante il
periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato
la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un
preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e
negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere
servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui
al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell'art. 63
(Sanzioni e procedimento disciplinare).
8. L'aspettativa, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a. per un periodo massimo di sei mesi
se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo
comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di
pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b. per la durata di due anni e per una
sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati
motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell'art. 4, commi 2 e
4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21
luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie
generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche
frazionatamene e può essere cumulata con l' aspettativa di cui al
comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. L' aspettativa, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, può altresì, essere concessa al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la
durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o
altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche
amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità
europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
Art. 50
Altre aspettative previste da
disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche
elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive
modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi
sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti
in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002.
2. I dipendenti con rapporto a tempo
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della
legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
domanda, fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della
legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza
assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
3. Il dipendente con rapporto a tempo
indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio
all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora
l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio
nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente
stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di
altro comparto.
4. L'aspettativa concessa ai sensi del
comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in
cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere
revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni
di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di
effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire
continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia
ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle
previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un
periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si
applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché
alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
Art. 51
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei
dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n.53/2000 per quanto
attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di
servizio di almeno cinque anni presso le amministrazioni del comparto,
possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella
misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse
aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il
numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base
della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La
contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i
criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la
sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui
al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta
anzianità, devono presentare all'amministrazione di appartenenza una
specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa
che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni
prima dell'inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa a
livello nazionale di amministrazione di cui all'art. 4 (Contrattazione
collettiva integrativa) individua i criteri da adottare nel caso in
cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di
cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze
organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore,
qualora la concessione del congedo possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante
la fase di preavviso di cui al comma 3, l'amministrazione può
differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei
mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio
per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di
congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso
di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente
al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico,
alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli si
applicano le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 (Assenze per
Malattia, Infortuni sul lavoro).
7. Il lavoratore che abbia dovuto
interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può
rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di
priorità.
Art. 52
Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere
gli obblighi di leva, l'arruolamento volontario allo scopo di
anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile
sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo di
prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza
diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del
servizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o
dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente
deve presentarsi all'amministrazione per riprendere il lavoro.
Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo
i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare
produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione
dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto.
4. I dipendenti richiamati alle armi
hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di
richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al
predetto personale l'amministrazione corrisponderà l'eventuale
differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare. Alla fine del richiamo il dipendente
deve porsi a disposizione dell'amministrazione per riprendere la sua
occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto
durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata
superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha
avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la
fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è
retribuito.
SEZIONE IV
Art. 53
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano
le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità
contenute nel d. lgs. 151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto
legislativo di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le
parti concordano quanto segue:
a. Nel periodo di astensione
obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d. lgs.
151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di
cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché l'indennità di Presidenza di cui
all'art. 85 e l'indennità di posizione organizzativa di cui
all'art. 26 (Posizioni organizzative) ove spettante e le quote di
incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
b. In caso di parto prematuro, alle
lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non
goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un
certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la
fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data
di effettivo rientro a casa del bambino.
c. Nell'ambito del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1,
del d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa,
per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili
anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera
retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e
ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
salute.
d. Successivamente al periodo di
astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo
anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del d. lgs.
151/2001, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori
padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino,
trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate
nella stessa lettera c).
e. I periodi di assenza di cui alle
lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono
anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli
stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso
di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
f. Ai fini della fruizione, anche
frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art.
32, comma 1, del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione
della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni
prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda
può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine
minimo di
quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso
di proroga dell'originario periodo di astensione.
g. In presenza di particolari e
comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto
della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere
presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo
di astensione dal lavoro.
h. In caso di parto plurimo i periodi
di riposo di cui all'art. 39 del d. lgs. 151/2001 sono raddoppiati e
le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello
stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione
dell'art. 7 del d. lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della
gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che
l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di
danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice
madre, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima
e con il suo consenso in altre attività – nell'ambito di quelle
disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
Art. 54
Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo
cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di
recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le
seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
progetto:
a. il diritto alla conservazione del
posto per l'intera durata del progetto di recupero, con
corresponsione del trattamento economico previsto all'art. 47
(Assenze per malattia), comma 7,
i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b. concessione di permessi giornalieri
orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto;
c. riduzione dell'orario di lavoro,
con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti
per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla
durata del progetto di recupero;
d. assegnazione del lavoratore a
compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero
come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i
conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
fruire dell'aspettativa di cui all'art. 49 (Aspettative), comma 8,
lett. B) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione
della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al
comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie,
l'amministrazione dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento
della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere
servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data
di completamento del progetto di recupero.
Art. 55
Tutela dei dipendenti portatori di
handicap
1. Allo scopo di favorire la
riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria
pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che
debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a. il diritto alla conservazione del
posto per l'intera durata del progetto di recupero, con
corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 47
(Assenza per malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non
sono retribuiti;
b. concessione di permessi giornalieri
orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
progetto;
c. riduzione dell'orario di lavoro,
con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti
per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla
durata del progetto di recupero;
d. assegnazione del lavoratore a
compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia
individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero
come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i
conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
fruire dell'aspettativa di cui all'art. 49 (Aspettative), comma 8,
lett. B) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione
della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al
comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie,
l'amministrazione dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento
della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere
servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data
di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti
di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di
permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
Art. 56
Mutamento di profilo per inidoneità
psico-fisica
1. Fatte salve le eventuali normative più
favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non
idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica
prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al
servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in mansioni
anche diverse o di altro profilo riferito alla stessa posizione
economica dell'area di inquadramento ove vi sia la disponibilità
organica, purché compatibili con lo stato di salute ed i titoli
posseduti, assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero
nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che
hanno determinato l'inidoneità, previo consenso dell'interessato a
seguito di comunicazione dei posti disponibili, il dipendente può
essere impiegato in un profilo con trattamento economico iniziale
inferiore della medesima area oppure in un profilo immediatamente
inferiore dell'area sottostante.
In caso di mancanza di posti
in organico in detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno
qualsiasi dei profili dell'area sottostante.
3. L'inquadramento nella posizione
economica inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla
mancanza di posti e non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle
relative mansioni. In tale caso il dipendente al verificarsi della
vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era
stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui
ai commi precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni
dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
5. L'eventuale ricollocazione del
dipendente in altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è
regolata da appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa
con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga
collocato nella posizione economica inferiore si applica l'art. 4,
comma 4 della legge 68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere
ricollocato nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza con le
modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto
compatibile, la disciplina di cui all'art. 59 (Passaggio diretto ad
altre amministrazioni del personale in eccedenza).
CAPO V
MOBILITA'
Art. 57
Assegnazione temporanea presso
altra amministrazione di diverso comparto o presso la Presidenza
1. Il dipendente della Presidenza, a
domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra
amministrazione di diverso comparto che ne faccia richiesta per
utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando").
2. Le assegnazioni temporanee di cui al
comma 1 vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le
procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa
informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 1
( I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa).
3. Il personale assegnato
temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione,
continua ad occupare un posto nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per
concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità.
4. La posizione di comando ha la durata
di 12 mesi, rinnovabili.
5. Alla scadenza del primo termine di
cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla
disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto
all'amministrazione di destinazione, ai sensi dell'art. 30 del dlgs
165 del 2001 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1,
lett. C), penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie
le procedure di mobilità.
6. Il comando può cessare, prima del
termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto
del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno
dell'interesse
dell'amministrazione che lo ha richiesto.
7. La posizione di comando può essere
disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
1. qualora norme di legge e di
regolamento prevedano appositi contingenti di personale in
assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra
amministrazione;
2. per gli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari sino alla durata
del loro mandato;
3. per gli enti di nuova istituzione
sino alla definizione delle relative dotazioni organiche ed ai
provvedimenti di inquadramento.
8. Il dipendente in assegnazione
temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dalla
Presidenza ai fini dei passaggi
di cui all'art. 23 (Passaggi
di area). Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione
restano disciplinate dall'art. 60 (formazione).
9. L'assegnazione temporanea di cui al
presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli
effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti
di fine lavoro e di pensione. Al personale interessato è, inoltre,
garantita la partecipazione alle procedure previste per lo sviluppo
professionale ed economico di cui agli art. 25 e 80 (flessibilità e
sviluppi economici).
10. I limiti temporali del comma 4 non
si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in
assegnazione temporanea presso altra amministrazione alla data di
entrata in vigore del presente contratto. Per tale personale le
amministrazioni di destinazione assumono tutte le iniziative per
favorire, entro il 30 giugno 2005 il passaggio diretto di cui al comma
5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando
sino alla revoca dello stesso.
11. L'amministrazione che utilizza il
personale in assegnazione temporanea ove dotata di autonomia
finanziaria rimborsa alla Presidenza l'onere relativo al trattamento
fondamentale. Negli altri casi detto trattamento rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento accessorio è
comunque a carico dell'amministrazione di destinazione.
12. Nulla è innovato per la disciplina
vigente delle assegnazioni temporanee disposte in relazione a
specifiche esigenze della Presidenza nei casi previsti da disposizioni
di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare
particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi
dell'amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e
che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione
di "fuori ruolo"). Dell'assegnazione temporanea di cui al
presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui
all'art. 9, comma 1 (i soggetti sindacali titolari della
contrattazione integrativa).
13. Il distacco previsto dall'art. 10,
comma 11 quater del d.lgs. 303 del 1999 è considerato, a tutti gli
effetti servizio prestato presso la Presidenza anche in relazione al
comma 9. Il personale distaccato, a domanda, rientra in servizio
presso l' Amministrazione secondo modalità e termini concordati con
la stessa.
14. Per quanto riguarda le assegnazioni
temporanee di personale di altre amministrazioni presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, si applica il d.lgs. n. 303 del 1999 ed,
in particolare, l'art. 9, commi 4, 5 e seguenti.
Art. 58
Accordi di mobilità
1 Tra l'Amministrazione e le
organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per
disciplinare la mobilità dei dipendenti verso amministrazioni di
diverso comparto.
2. Gli accordi di mobilità di cui al
comma 1, sono stipulati:
- in occasione di processi di
ristrutturazione e di riordino dell'Amministrazione;
- per prevenire la dichiarazione di
eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo la dichiarazione di
eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la
dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della
richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad
avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di
mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60
giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque
possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei
provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da
parte dell' amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di
mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è
composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle
amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da
rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La
delegazione di parte sindacale dell'Amministrazione è composta dalle
organizzazioni sindacali individuate dall'art. 9 (I soggetti sindacali
titolari della contrattazione integrativa);
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai
sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni
minime:
a. le amministrazioni riceventi ed i
posti messi a disposizione dalle medesime;
b. l'Amministrazione cedente e le
posizioni e profili professionali di personale eventualmente
interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di
eccedenza o già dichiarato in esubero;
c. i requisiti culturali e
professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le
eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per
l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d. il termine di scadenza del bando di
mobilità;
e. le necessarie attività di
riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f. le forme di pubblicità da dare
all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di mobilità
deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono
sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna
amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo
dei competenti organi, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n.
165 del 2001.
7. La mobilità è disposta nei
confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi,
da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
di mobilità alla Presidenza ed all'amministrazione di destinazione,
unitamente al proprio curriculum.
8. Il dipendente è trasferito entro il
quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti
richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle
posizioni ricomprese
nell' area I e II la scelta avviene mediante compilazione di
graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella
posizione di appartenenza nonché della situazione personale e
familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti dell'area III,
l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate
sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e
di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione
al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza
interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente
sono garantite la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle
vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati
in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del
dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale
diverso da quello di appartenenza – ma dello stesso livello
retributivo – di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per
l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione inferiore. Dal
momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica
retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento
economico in godimento, ove superiore.
11. Le amministrazioni che intendono
stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di
rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell'art. 46,
comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 59
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
1. Fermi restando gli accordi di mobilità
di cui all'art. 58 (Accordi di mobilità), in relazione a quanto
previsto dall'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, conclusa
la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo
scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in
eccedenza presso la Presidenza ad altre Amministrazioni di diverso
comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale
che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, la
Presidenza stessa
comunica l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e
profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tale personale agli altri enti o
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 presenti
nel corrispondente ambito territoriale, al fine di accertare ulteriori
disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni di altri comparti
comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica di
ciascun profilo e posizione economica nell'ambito delle aree o
categorie di personale, ciascuno secondo i propri sistemi di
classificazione, per i quali, tenuto conto della programmazione dei
fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in
eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati
ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze
e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di
eventuali priorità, la Presidenza dispone i trasferimenti nei
quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una
selezione tra più aspiranti allo stesso posto, la Presidenza formula
una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- situazione di famiglia,
privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il
lavoratore sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità lavorativa
presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute
del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile
convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi
richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti
portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro
integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
5. Nei casi in cui non sia possibile
momentaneamente procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può
farsi ricorso, con il consenso del dipendente, all'istituto del
comando di cui all'art. 57 (assegnazione temporanea) con particolare
riguardo al comma 5 del
medesimo articolo.
6. Per la mobilità del personale in
eccedenza, la contrattazione integrativa nazionale può prevedere
specifiche iniziative di formazione e di riqualificazione, al fine di
favorire la ricollocazione e l'integrazione dei lavoratori trasferiti
nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di
classificazione vigente.
CAPO VI
FORMAZIONE
Art. 60
Formazione
1. Nell'ambito dei processi di riforma e
modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli
obiettivi di cambiamento.
2. L'attività formativa si realizza
attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione,
secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di
indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di
cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), anche al fine
della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di
mobilità. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza
mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle
attività da svolgere, in base a programmi definiti dalla Presidenza
ai sensi del comma 1.
3. Le iniziative di formazione del
presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato,
compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o
fuori ruolo, utilizzato dalla Presidenza, effettua la propria
formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi
della lettera b). I dipendenti della Presidenza, comandati o fuori
ruolo presso enti di nuova istituzione, in attesa dell' inquadramento
presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai
programmi di formazione di queste ultime.
4. I programmi definiscono quali
iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in
particolare stabiliscono:
a. i percorsi di qualificazione e di
aggiornamento professionale collegati all'applicazione dell'art. 22
(progressione all'interno del sistema classificatorio);
b. corsi di aggiornamento finalizzati
all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate e che
devono tener conto in particolare della normativa vigente da
applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative
dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo
delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
Le attività di formazione di cui al
presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto
accrescimento della professionalità del singolo dipendente mediante
esame finale, attestato attraverso l' attribuzione di un apposito
titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
5. Nell'attuazione dei programmi delle
suddette attività formative, la Presidenza si avvale della
collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e
Scuole di formazione esistenti presso altre amministrazioni, delle
Università e di altri soggetti pubblici e società private
specializzate nel settore. La
predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi
destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art.
7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994.
6. Per garantire le attività formative
di cui al presente articolo, la Presidenza utilizza le risorse
disponibili sulla base alla direttiva del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonchè tutte le risorse
allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. d.lgs.
39/1993, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
7. Il personale che partecipa alle
attività di formazione organizzate dalla Presidenza è considerato in
servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
dell'Amministrazione stessa. I corsi sono tenuti, di norma, durante
l'orario di lavoro e, qualora si svolgano fuori dalla sede di
servizio, al personale spetta il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Nel
rispetto dei criteri di cui al comma 8, i corsi si svolgono, di
regola, a livello nazionale salvo diverse esigenze organizzative in
relazione alla dislocazione territoriale degli uffici.
8. La Presidenza individua i dipendenti
che partecipano alle attività di formazione, sulla base di criteri
generali definiti ai sensi dell'art. 4 (Contrattazione collettiva
integrativa) e verificati ai sensi dell'art. 6, lett A) (Sistema di
partecipazione – Informazione), in relazione alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di
riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo
conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e
garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 57, 1° comma, lett. C) del d.lgs.
165/2001.
9. Per figure professionali elevate e/o
particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione
svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare
corsi specifici, anche non previsti dai programmi
dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente,
con permessi non retribuiti.
CAPO VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 61
Clausole speciali
1. Per ciascun dipendente l'ufficio del
personale dell'amministrazione conserva in apposito fascicolo
personale tutti gli atti e documenti prodotti dall'amministrazione o
dallo stesso dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai
fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti
conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei
dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia
3. Nei casi previsti da disposizioni
emanate dagli organi competenti, il personale è tenuto all'uso dell'
uniforme di servizio, con oneri a carico dell'amministrazione.
4. Nei casi in cui l'alloggio di
servizio, per speciali esigenze connesse al particolare tipo di
mansioni svolte, costituisca elemento necessario all'espletamento del
servizio stesso, l'amministrazione ne disciplina l'uso, con oneri a
proprio carico.
5. Il dipendente a tempo indeterminato,
il cui coniuge convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo
1987, n. 100, in caso di trasferimento di sede del coniuge stesso, ha
diritto al trasferimento, anche in soprannumero, presso gli uffici
della Presidenza eventualmente situati nella medesima sede di servizio
del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
6. Il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può
recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente
prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata
preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla
regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
7. Al personale in distacco ed in
aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le
previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
8. La mobilità non comporta novazione
del rapporto di lavoro costituitosi nelle amministrazioni di
provenienza. Tuttavia la Presidenza per gli ulteriori effetti previsti
anche nell'art. 24 comma 5 (procedure per la progressione all'interno
del sistema classificatorio) procede alla stipulazione di contratti
individuali di lavoro per i dipendenti ivi trasferiti qualora, assunti
presso le predette amministrazioni prima dei CCNL della stagione 1994
– 1997, non li abbiano mai stipulati in precedenza.
CAPO VIII
NORME DISCIPLINARI
Art. 62
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua
condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno
e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto
della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di
condotta allegato.
2. l dipendente si comporta in modo tale
da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione
tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto
conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a. collaborare con diligenza,
osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
b. rispettare il segreto d'ufficio nei
casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai
sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990 , n. 241;
c. non utilizzare a fini privati le
informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d. nei rapporti con il cittadino,
fornire tutte le infor-mazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai
regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione
nonché attuare le disposizioni del d.lgs. n. 443 del 28 dicembre
2000 e del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di
autocertificazione;
e. rispettare l'orario di lavoro,
adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze
e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del
dirigente del servizio;
f. durante l'orario di lavoro,
mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
g. non attendere ad occupazioni
estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psico
fisico , in periodo di malattia od infortunio;
h. eseguire gli ordini inerenti
all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha
impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve,
comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge
penale o costituisca illecito amministrativo;
i. avere cura dei locali, mobili,
oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
j. non valersi di quanto è di
proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;
k. non chiedere né accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa;
l. osservare scrupolosamente le
disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione
da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa
in locali non aperti al pubblico;
m. comunicare all'Amministrazione la
propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea,
nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
n. in caso di malattia, dare
tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
o. astenersi dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari
propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
Art. 63
Sanzioni e procedimento
disciplinare
1. Le violazioni, da parte dei
lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo 62 (Obblighi del
dipendente) del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari
previo procedimento disciplinare:
a. rimprovero verbale;
b. rimprovero scritto (censura);
c. multa di importo variabile fino ad
un massimo di quattro ore di retribuzione;
d. sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e. sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei
mesi;
f. licenziamento con preavviso;
g. licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, fatta eccezione
per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione
scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non
oltre venti giorni da quando l'ufficio istruttore secondo
l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e
senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La
sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal
dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è
venuto a conoscenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa
non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi
dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente,
la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da
comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'articolo 55, comma
4 del d. lgs. 165/2001, il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala
entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55,
comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In
caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso
all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
5. Qualora anche nel corso del
procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la
sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della
struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio
competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il
procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso
quest'ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta
dell'addebito. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto
si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4,
ultimo periodo.
6. Al dipendente o, su sua espressa
delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve
concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione
dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale
data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione
applicabile tra quelle indicate nell'art. 64 (Codice disciplinare),
nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso
art. 64 (Codice disciplinare). Quando il medesimo ufficio ritenga che
non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1
non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
genere nelle quali egli sia incorso.
11. Con riferimento al presente articolo
sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del
procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi
previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di
tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle
situazioni giuridiche.
12. Per quanto non previsto dalla
presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d.lgs. 165/2001.
Art. 64
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
della mancanza e in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del
d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
fissati i seguenti criteri generali:
a. il tipo e l'entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del
comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o
disposizioni;
- al grado di disservizio o di
pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
- all'eventuale sussistenza di
circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti
dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di
più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo
del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti
disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli
utenti;
b. Al lavoratore che abbia commesso
mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di
riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle
circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito
del medesimo comma.
c. Al dipendente responsabile di più
mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni
o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo
del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a. inosservanza delle disposizioni di
servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario
di lavoro;
b. condotta non conforme ai principi
di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c. negligenza nella cura dei locali e
dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d. inosservanza delle norme in materia
di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in
cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'amministrazione o di terzi;
e. rifiuto di assoggettarsi a visite
personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L.300 del 1970;
f. insufficiente rendimento;
L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività
sociali.
3. La sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni si applica per:
a. recidiva nelle mancanze che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le
mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare
gravità;
b. assenza ingiustificata dal servizio
fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del
dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli
utenti o ai terzi;
c. ingiustificato ritardo, non
superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata
dall'amministrazione;
d. svolgimento di altre attività
lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e. rifiuto di testimonianza oppure
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f. minacce, ingiurie gravi, calunnie o
diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie
di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g. manifestazioni ingiuriose nei
confronti dell'amministrazione, tenuto conto del rispetto della
libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell'art.1 L.300 del
1970;
h. qualsiasi comportamento da cui sia
derivato danno grave all'amministrazione o a terzi;
i. atti, comportamenti o molestie,
anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona
j. sistematici e reiterati atti o
comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11
giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a. recidiva nel biennio delle mancanze
previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione
massima oppure
quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di
particolare gravità;
b. assenza ingiustificata dal servizio
oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c. occultamento di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni
di spettanza o di pertinenza dell'amministrazione o ad essa
affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il
lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d. insufficiente persistente scarso
rendimento dovuto a comportamento negligente;
e. esercizio, attraverso sistematici e
reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di
forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f. atti, comportamenti o molestie,
anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano
lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista
dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino
al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene
corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione
indicata all'art. 75, comma 2 – primo alinea- (Retribuzioni e sue
definizioni – Retribuzione base mensile) nonché gli assegni del
nucleo familiare ove spettanti.
Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell'anzianità di servizio.
5. La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per:
a. recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se
di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che
abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto
al comma 6, lett. A);
b. recidiva nell'infrazione di cui al
comma 4, lettera c);
c. ingiustificato rifiuto del
trasferimento disposto dall'Amministrazione per riconosciute e
motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure
in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d. mancata ripresa del servizio nel
termine prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria
ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica
la sanzione di cui al comma 4;
e. continuità, nel biennio, dei
comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente
ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f. recidiva nel biennio, anche nei
confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
g. recidiva nel biennio di atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona;
h. condanna passata in giudicato per
un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità.
6. La sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso si applica per:
a. terza recidiva nel biennio di
minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o
altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
b. condanna passata in giudicato per
un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c. accertamento che l'impiego fu
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,
con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
d. commissione in genere – anche nei
confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur
costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità
tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro.
e. condanna passata in giudicato:
- per i delitti indicati
nell'art. 15, commi 1 e 4 septies, lettere a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della
legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e
integrazioni;
- quando alla condanna consegua
comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti
dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001.
7. Le mancanze non espressamente
previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri
di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione
dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art.
62 (Obblighi del dipendente) quanto al tipo e alla misura delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al
presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
Art. 65
Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio
di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia
il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel
comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i
medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso
fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5,
comma 2, della legge 97 del 2001, in linea generale il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma
4, della legge 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione
prevista dall'art. 64 (Codice disciplinare), come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 5, lett. H) e 6, lett. B) ed e), non
ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2
della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica
quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento
disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state
contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per
dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento, avvenuto
per le stesse causali del comma 6 si procede analogamente a quanto
previsto dal medesimo comma .
8. In caso di sentenza irrevocabile di
condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi
dell'art. 64 (Codice disciplinare), comma 5, lettera h) e comma 6,
lett. B) ed e) e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione
in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del
comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica o
fascia retributiva corrispondente in cui è confluita la qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una
nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario.
Art. 66
Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove riscontri
la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al
dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la
sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può
disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento
dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare
si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione,
ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in
allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione
dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 67
Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da
misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato
di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del
presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente,
fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso
dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per
fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 64, commi 5 e 6
(Codice disciplinare).
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione
per i reati previsti dall'art. 15, commi 1 e 4 septies, lett. A), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge 55
del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nel caso dei reati previsti all'art.
3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione
di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure
previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata
legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti
si applica quanto previsto dall'art. 65 (Rapporto tra procedimento
disciplinare e procedimento penale), in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei
commi da 1 a 5 sono
corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata
all'art. 75, comma 2 – primo alinea - (Retribuzione e sue
definizioni – retribuzione base mensile) nonché gli assegni del
nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove
spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di
assoluzione o proscioglimento, ai sensi dall'art.. 65, commi 6 e 7
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto
in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o
per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo
dall'art. 65, comma 6 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), secondo periodo, il conguaglio dovrà tener
conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di
riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le
indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per
prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione
cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
Art. 68
Norme transitorie per i
procedimenti disciplinari
1. I procedimenti disciplinari in corso
alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a
termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari
accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 25 del CCNL del comparto Ministeri del 16 maggio 1995,
qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 64
(Codice disciplinare) del presente CCNL.
3. In sede di prima applicazione del
presente CCNL, il codice disciplinare di cui all'art. 64 deve essere
obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile
a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
di affissione.
CAPO IX
Art. 69
Procedure di conciliazione ed
arbitrato
1. Per tutte le controversie individuali
è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dipendente può
avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d.
lgs. 165/2001, in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie
individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate nell'art.
4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il
dipendente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In
alternativa, le parti in causa possono concordare di deferire la
controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia delle
conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2, In tal caso
si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ
del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi
dell'art. 6 del CCNQ di cui al comma 1 sono impugnabili con le
procedure previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi all'organismo di
cui all'art. 55, commi 8 e 9 del D. Lgs. 165/2001, richiamati
dall'art. 6, lett. C) (Sistema di partecipazione – consultazione),
del presente CCNL.
CAPO X
Art. 70
Codice di condotta relativo alle
molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. L'Amministrazione, nel rispetto delle
forme di partecipazione di cui al presente CCNL, adotta con proprio
atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere
nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n.
92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in
materia, allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo.
CAPO XI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 71
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente
contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i re-lativi
termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità
di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità
di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità
di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente
i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal
primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di
lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta
a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente
dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per
il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per
l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve
la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il
rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso,
con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma
4.
6. L'assegnazione delle ferie non può
avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di
preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di preavviso è computato
nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente,
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall' art. 2122 del
c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e
non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del
preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse
voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia
superiore a 15 giorni secondo quanto previsto dall'art. 47 (Assenze
per malattia).
Art. 72
Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già
disciplinati negli artt. 47, 48 e 63 ( Malattia, Infortuni, Sanzioni e
procedure disciplinari), ha luogo:
a) al compimento del limite di età,
ai sensi delle norme di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
d) per perdita della cittadinanza, nel
rispetto della normativa Comunitaria in materia.
Art. 73
Obblighi delle parti
1. Nel primo caso di cui alla lettera a)
dell'art. 72 (cause di cessazione del rapporto di lavoro), la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del
mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.
L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta
risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di dimissioni del
dipendente, questi deve darne comunicazione scritta
all'amministrazione rispettando i termini di preavviso.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera. D)
dell'art. 72 (cause di cessazione del rapporto di lavoro) la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Art. 74
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del
personale appartenente al comparto dei della Presidenza del Consiglio
dei Ministri si compone delle seguenti voci:
a. a) stipendio tabellare ed indennità
integrativa speciale sino al suo conglobamento;
b. b) retribuzione individuale di
anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza
professionale;
c. c) fasce retributive di cui
all'art. 79 (sviluppi economici all'interno delle aree) ;
d. d) indennità di Presidenza di cui
all'art. 85 ;
e. e) compensi di cui all'art. 83
(Utilizzo del F.U.P.), ove spettanti;
f. f) compensi per lavoro
straordinario, ove spettanti;
g. g) altre indennità previste da
specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è
corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13
maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
Art. 75
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione è corrisposta
mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio
per le quali la contrattazione integrativa nazionale di
amministrazione prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di
retribuzione:
- Retribuzione base mensile: è
costituita dal trattamento economico iniziale mensile di
assunzione e, successivamente, dal valore economico mensile della
fascia retributiva di appartenenza del dipendente così come
prevista in ciascuna area di cui all'art. 79 (Sviluppi economici
all'interno delle aree) – e dall'indennità integrativa
speciale, fino al suo conglobamento;
- Retribuzione individuale mensile:
è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione
individuale di anzianità, dalla indennità di posizione
organizzativa e professionale di cui all'art. 28 ( Retribuzione di
posizione e di risultato), ove spettanti, nonché dagli altri
eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo
comunque denominati in godimento;
- Retribuzione globale di fatto,
annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale
mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della
tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a
tale titolo nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e
delle indennità contrattuali, comunque denominate, percepite
nell'anno di riferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono
escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il
trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
3. La retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al
comma 2, primo alinea, per 30.
4. La retribuzione oraria si ottiene
dividendo per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile,
costituite dal valore economico mensile di ciascuna delle fasce
retributive previste all'interno di ciascuna area di cui all'art. 79
(Sviluppi economici all'interno delle aree) – e dall'indennità
integrativa speciale, sino alla data del suo conglobamento secondo
quanto stabilito dal comma 2, primo alinea.
Art. 76
Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari sono
incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno
dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello
scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè
delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle
modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27
dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari
2001.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi
tabellari, come stabiliti dall'art. 2, comma 2, del CCNL per il
comparto dei Ministeri del 21 febbraio 2001, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella
C alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003,
l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella A
allegata al presente contratto, cessa di essere corrisposta come
singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio
tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul
trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio
all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari
risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono rideterminati nelle
misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella D.
5. Gli incrementi di cui al comma 1
devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale
prevista dall'art. 2, comma 6, (Durata e decorrenza tempi e
procedure), del presente CCNL.
Art. 77
Tredicesima mensilità
1. L'Amministrazione corrisponde ai
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni
anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato
non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno
lavorativo.
2. L'importo della tredicesima mensilità
è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 75
(retribuzione e sue definizioni), comma 2, secondo alinea, spettante
al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei
commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è
corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo
gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un
periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel
corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo
per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in
ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio
prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alla retribuzione
individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese
contiguo a servizio interno.
5. I ratei della tredicesima non
spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o
di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la
privazione del trattamento economico.
6. Per i periodi temporali che
comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della
tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte
salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
contrattuali vigenti.
7. Nel caso dei passaggi di cui all'art.
22 trova applicazione la medesima disciplina nel comma 2.
8. Per quanto non previsto dal presente
articolo la tredicesima mensilità rimane disciplinata dal d.lgs.
C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti.
Art. 78
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 64,
comma 4 e 67, comma 7 (Codice disciplinare, e Sospensione cautelare in
caso di procedimento penale) del presente CCNL, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti
dall'applicazione dell'art.76 (Stipendio tabellare) sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità
di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art.
2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio
tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76
(Stipendio tabellare), comma 3 del presente CCNL, non modifica le
modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10,
della legge 8 agosto 1995 n. 335.
CAPO II
SVILUPPI ECONOMICI
Art. 79
Sviluppi economici all'interno
delle aree
1. Le parti si danno atto che alla
maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale,
disciplinata nel capo II, art. 17, deve corrispondere, all'interno
delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico
correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente
acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie
dell'area e del profilo di appartenenza.
2. Pertanto, ai sensi del comma 1, nel
periodo di permanenza del dipendente nella posizione di accesso
dell'area lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione,
dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce
retributive i cui numeri e valori economici annui sono stabiliti nella
allegata Tabella F.
3. Lo sviluppo economico si attua con la
stipulazione del contratto integrativo di amministrazione, nel limite
delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui
all'art. 83 (fondo) e nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2,
sesta alinea, (certezza e stabilità delle risorse), nonché dei
criteri generali previsti dal presente CCNL all'art. 80 ( procedure e
criteri di selezione per lo sviluppo economico).
Art. 80
Procedure e criteri di selezione
per lo sviluppo economico all'interno dell'area
1. Lo sviluppo economico di cui all'art.
79 (sviluppi
economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le
procedure di cui al presente articolo, integrabili nella
contrattazione di Amministrazione, sulla base di appositi indicatori
ponderati in
relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i
singoli profili in ciascuna area.
2. I passaggi da una fascia retributiva
a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal
1° gennaio di ogni anno, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli
che rivestono la posizione organizzativa o professionale, selezionati
in base ai criteri del presente articolo.
3. A tal fine la Presidenza pianifica i
citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel fondo, a
consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente.
4. Il numero dei dipendenti che
acquisisce la fascia retributiva è stabilito in funzione delle
risorse finanziarie disponibili.
5. La permanenza nella fascia attribuita
è definita in contrattazione integrativa.
6. I passaggi alle fasce retributive
successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri
oggettivi di valutazione che prendono in considerazione:
a. esperienza professionale maturata;
b. titoli di studio e culturali,
pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
c. percorsi formativi con esame finale
qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere
correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalla
amministrazione per la totalità dei dipendenti interessati alla
selezione. Ove la Presidenza non attui i predetti corsi il presente
criterio non può essere utilizzato.
7. I criteri selettivi di cui al comma 6
– integrabili nella contrattazione integrativa – saranno equamente
valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello
e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la
prevalenza dell'uno sull'altro e garantire una effettiva selettività
dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo
professionale.
8. La contrattazione integrativa
individuerà, altresì, i criteri di svolgimento di una apposita prova
teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio
tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle
fasce.
CAPO III
TRATTAMENTO ACCESSORIO
Art. 81
Contenimento del lavoro
straordinario
1. Le prestazioni di lavoro
straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro
eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura
dell'orario di lavoro.
2. Per favorire il processo di
riorganizzazione della Presidenza, una quota delle risorse complessive
stabilite per i compensi del lavoro straordinario dell'anno 2004, è
destinata alle finalità
indicate negli art. 83, (utilizzo fondo) e 85, comma 4 (indennità di
Presidenza) nella misura pari, rispettivamente, al 57,50 % e al 2,50
del corrispondente capitolo.
3. La rimanente quota del capitolo
continua ad assicurare i compensi del lavoro straordinario idoneo a
garantire il pieno svolgimento delle attività istituzionali
dell'amministrazione.
Art. 82
Fondo Unico della Presidenza
1. Il Fondo Unico di Amministrazione di
cui all'art. 31 del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16
febbraio 1999, è sostituito dal Fondo Unico della Presidenza nel
quale confluiscono le seguenti risorse:
- gli importi di cui agli
stanziamenti dell'art. 31, comma 1, alinea primo, nono e decimo
del CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/2/1999, come
integrato dall' art. 6, comma 1, ultimo alinea del CCNL del
21/2/2001, ivi comprese le quote già stanziate dei compensi per
lavoro straordinario previste dall'art. 30 del CCNL del 16/2/1999
e dagli artt. 5 e 6, comma 2, del CCNL del 21/2/2001;
2. Il Fondo è altresì alimentato dal 1°
gennaio 2002 da:
- i risparmi di gestione riferiti
alle spese del personale, fatte salve le quote che disposizioni di
legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
- le risorse provenienti da
specifiche disposizioni normative che destinano risparmi
all'incentivazione del personale, quali ad esempio le economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg.
Della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le somme derivanti dall'attuazione
dell'art. 43 della legge 449/1997;
- i trattamenti economici che recano
incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi,
regolamenti o atti amministrativi generali;
- risorse pari all'importo dei
risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le
eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in
godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno
in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per
ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità
residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai
ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a
quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via
permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla
cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in
ragione di anno;
- i risparmi derivanti dalla
riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1,
lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;
3. Con decorrenza dall'1.1.2003 il fondo
è alimentato di € 13,50 pro-capite mensili per tredici mesi.
4. Ai sensi dell'art. 81, comma 2, a
decorrere dal 31 dicembre 2003 ed a valere sulle disponibilità
dell'anno 2004, il fondo è, altresì, alimentato anche da una quota
pari al 57,50% del capitolo per i compensi per lavoro straordinario
dell'anno 2004, che conseguentemente si riduce del corrispondente
importo.
5. Il fondo è alimentato dalle risorse
derivanti dall'applicazione dell'art. 9, comma 5, del d.lgs 303 del
1999 per il personale di prestito (cioè in assegnazione temporanea),
al fine di consentire l'erogazione del trattamento accessorio
spettante anche a tale personale. Per ogni ulteriore unità
successivamente chiamata in prestito, il fondo verrà alimentato in
modo analogo.
6. In caso di attivazione di nuovi
servizi o di incremento della dotazione organica, la Presidenza potrà
stabilire, secondo le vigenti disposizioni, le modalità di
adeguamento delle risorse del fondo di cui al presente articolo,
finalizzandole al miglioramento della qualità dei servizi e delle
prestazioni del personale.
7. Confluiscono, altresì, nel fondo gli
importi relativi all'indennità di Presidenza del personale cessato
dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni nonché
le risorse
del Fondo già utilizzate per finanziare gli sviluppi economici
all'interno di ciascuna area ai sensi dell'art. 79 (sviluppo
economico), riassegnate dai capitoli degli stipendi
dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area
o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del
personale che ne ha usufruito.
Art. 83
Utilizzo del Fondo Unico della
Presidenza
1. Il fondo, è finalizzato a promuovere
reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei
servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di
contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di
risultato.
2. Per tali finalità le risorse che
compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
- finanziare turni per fronteggiare
particolari situazioni di lavoro;
- compensare l'esercizio di compiti
che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose
articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a
servizi che richiedono interventi di urgenza;
- incentivare la mobilità del
personale secondo le esigenze proprie dell'Amministrazione;
- erogare compensi diretti ad
incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di
servizi;
- finanziare i passaggi economici
nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale
scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;
- corrispondere compensi correlati
al merito ed impegno individuale, in modo selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da
attribuire a livello di contrattazione integrativa per la
realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della
produttività è attuata dopo la necessaria verifica del
raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.
4. La contrattazione collettiva
integrativa individua nell'ambito del Fondo di cui all'art 82 (Fondo)
le risorse da destinare al finanziamento dello sviluppo economico
all'interno di ciascuna area ai sensi dell'art. 79 (sviluppi
economici). Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità
citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali
sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio
a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno
usufruito.
5. Tutte le risorse di cui all'art. 2,
comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 già confluite nel Fondo di cui
all'art. 82 (Fondo ) e destinate a retribuire particolari condizioni
di lavoro, continuano ad essere erogate secondo le modalità in atto
vigenti ed attribuite attraverso la contrattazione integrativa.
6. Le risorse di cui all'art. 82 comma 4
(fondo) sono, in particolare, finalizzate a:
- nella misura del 2,50 % dei
compensi per lavoro straordinario dell'anno 2004, a remunerare la
retribuzione di posizione correlata alle posizioni organizzative
nella misura prevista dall'art. 28 (retribuzione di posizione
organizzativa), comma 1;
- nella misura del 15 % dei compensi
per lavoro straordinario dell'anno 2004, a prevedere uno specifico
compenso accessorio, differenziato in base alle diverse aree di
classificazione del personale, al fine di valorizzare la
professionalità specifica richiesta per lo svolgimento di attività
attinenti alle funzioni della Presidenza;
- nella misura del 32,50 % dei
compensi per lavoro straordinario dell'anno 2004, per individuare
e consolidare compensi diretti a remunerare compiti che comportano
specifiche responsabilità, rischi, disagi, reperibilità
collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza,
disponibilità ad articolazioni dell'orario di lavoro, comportanti
particolare gravosità, anche in relazione alla sua possibile
estensione in ragione della necessità che gli uffici della
Presidenza siano aperti per tutto l'arco delle ventiquattro ore,
al fine di dare piena attuazione all'art. 2, comma 1 del d.lgs.
303 del 1999.
7. Nella attribuzione del trattamento
accessorio previsto dal comma 6 , secondo e terzo alinea, per il
personale di prestito, la contrattazione integrativa prevederà, in
relazione a tali voci, misure idonee ad evitare che, a parità di
posizione, con la loro attribuzione integrale, si attuino
sperequazioni economiche nei confronti del personale della Presidenza.
Art. 84
Lavoro straordinario
1. La prestazione di lavoro
straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base
delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle
amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di
impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad
effettuare il lavoro straordinario.
2. La misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria
di cui all'art. 75 (Retribuzione e sue definizioni), a cui viene
aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
3. Le maggiorazioni di cui al comma
precedente sono pari:
- al 15% per il lavoro straordinario
diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario
prestato in orario notturno-festivo.
4. La quantificazione delle ore di
straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in
relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di
riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la
disciplina adottata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 33 (Orario
di lavoro).
5. Su richiesta del dipendente, le
prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente
autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire
compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il
termine massimo di 4 mesi, fatto salvo, per il personale del
Dipartimento della protezione civile quanto previsto dall'art. 39
(recuperi e riposi). La disciplina di cui al presente comma si applica
ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui
all'art. 86 (banca delle ore).
Art. 85
Indennità di Presidenza
1. Con decorrenza 1° gennaio 2002 è
istituita l'indennità di Presidenza, corrisposta per dodici mensilità,
con carattere di generalità e continuità. Essa assorbe l' indennità
di amministrazione prevista dai CCNNLL del 16 febbraio 1999 e del 21
febbraio 2001 di cui conserva le medesime caratteristiche.
2. L'indennità di Presidenza è
considerata utile agli effetti di cui all'art. 78, comma 2, secondo
periodo (Effetti dei nuovi stipendi).
3. Gli importi mensili dell'indennità
di Presidenza sono incrementati nelle misure e dalle decorrenze
indicate nella Tabella E.
4. Al personale di prestito proveniente
dal comparto ministeri, fermo restando quanto previsto dall'art.9,
comma 5 ter, del d.lgs. 303 del 1999, è riconosciuta l'eventuale
differenza tra l'indennità corrisposta dall'amministrazione di
provenienza e quella prevista dal presente articolo.
5. Al maggior onere eventualmente
derivante dall'applicazione del comma 4, si fa fronte con una quota
parte della riduzione dei compensi per lavoro straordinario di cui
all'art. 81, comma 2, pari al 2,50 %.
CAPO IV
DISPOSIZIONI VARIE SUL TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art. 86
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in
grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o
supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è
istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun
lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su
richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro
straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi
entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta
di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere
richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi
compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 84 (Lavoro
straordinario), comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono
pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'amministrazione, a domanda del
dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi
compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di
servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono
realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio
dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative
tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della
norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità
aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
Art. 87
Bilinguismo
1. Al personale della Presidenza in
servizio presso la Regione Valle d'Aosta spetta l'indennità di
bilinguismo nella misura prevista per il personale statale in servizio
nella province autonome di Bolzano e di Trento aventi competenza
regionale. L'importo di tale indennità, collegata alla professionalità,
è fissato dall'art. 13 dell'Accordo successivo sottoscritto in data
25.11.99 per il personale della Provincia di Bolzano ai sensi
dell'art. 27 del d.lgs.n. 354/97.
2.Per quanto attiene alle modalità di
accertamento della conoscenza della lingua francese continua ad essere
applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 88
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore
alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni
sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e,
comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta
per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui
all'art. 75, comma 4 (Retribuzione e sue definizioni).
Art. 89
Copertura Assicurativa e patrocinio
legale
1. L'Amministrazione stipula una
apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a
servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio
fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è
rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione
obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà
del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del
dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative
ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni
caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui
ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono
eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge
sull'assicurazione obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e
quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
6. Compatibilmente con il reperimento
delle risorse, la Presidenza, nel rispetto delle voci stanziate nei
capitoli di spese obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali
finalità, assumono le necessarie iniziative per la eventuale
copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti
dell'area III , previamente individuati, i quali, anche ai sensi
dell'art. 26 (Posizioni organizzative), operino in condizioni di piena
autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno,
ivi compreso il patrocinio legale, ove non sussistano conflitti di
interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. In particolare per
il patrocinio legale si applica l'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n.
67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art. 90
Diritti derivanti da invenzione
industriale
1. In materia di invenzione industriale
fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si
applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali
che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza
dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale
dell'amministrazione, la contrattazione integrativa a livello
amministrazione può individuare i criteri ai fini della
corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito
delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Art. 91
Modalità di applicazione di
benefici economici previsti da discipline speciali
1. Al personale riconosciuto, con
provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è
attribuito un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del
2.50 e dell'1.25 del trattamento tabellare in godimento dalla data di
presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità sia
stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle
ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene
corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di
salario individuale di anzianità.
2. In relazione ai benefici previsti per
gli ex combattenti e simili continua a farsi riferimento alla legge n.
336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 92
Trattamento di trasferta
1. Al personale inviato in missione
oltre alla normale retribuzione, compete:
a. una indennità di trasferta pari a:
- € 20,658 per ogni periodo di
24 ore di trasferta;
- Un importo determinato
proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore
eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore
alle 24 ore;
b. il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed
altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è
individuata in relazione alla durata del viaggio;
c. un'indennità supplementare pari al
5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e
nave;
d. il rimborso delle spese per i mezzi
di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati
ed autorizzati dall'amministrazione;
e. il compenso per lavoro
straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso
che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga
per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la
giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente
lavorato;
f. nel caso degli autisti si considera
attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e
quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale
clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attività
di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di
loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede;
g. il tempo di viaggio può essere
considerato attività lavorativa anche per altre categorie di
lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento
delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso
all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici
ore. A tale scopo l'amministrazione - previa consultazione con i
soggetti sindacali di cui all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari
della C.I.), comma 1- sulla base della propria organizzazione e nel
rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di
bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di
razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di
riferimento
2. Per le trasferte di durata non
inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite
attuale di € 22,259. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore,
al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il
pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel
limite attuale di complessivi € 44,26 per i due pasti giornalieri.
Le spese vanno debitamente documentate.
3. Nei casi di missione continuativa
nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è
consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza
turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per
l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al
costo medio della categoria consentita nella medesima località.
4. Al personale delle diverse categorie
inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di
delegazione ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le
agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.
5. Le attività che - svolgendosi in
particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire,
durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
strutture e servizi di ristorazione, sono, prioritariamente
individuate, a titolo esemplificativo nelle attività di protezione
civile nelle situazioni di prima urgenza
6. I dipendenti che svolgono le attività
indicate dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione della somma
forfettaria di € 25,822 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di
cui al comma 2.
7. Nel caso in cui il dipendente fruisca
del rimborso di cui al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1,
lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun
caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai
sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non
inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante
per la trasferta.
9. Ai soli fini del comma 1, lettera a)
nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo
occorrente per il viaggio.
10. L'Amministrazione stabilisce le
condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del
materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento
dell'incarico affidato.
11. Il trattamento di trasferta non
viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore
o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o
di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell'
amministrazione.
12. Il trattamento di trasferta cessa di
essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa
nella medesima località.
13. Per quanto non previsto dai
precedenti articoli, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello
relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n.
836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del 17/2/1985 nonché
dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per le missioni
all'estero continua ad essere applicato il R.D. 3/6/1926, n. 941, la
legge 6/3/1958, n. 176, la legge 28/12/1989, n. 425 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché i relativi regolamenti.
14. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel
bilancio dell'Amministrazione per tale specifica finalità.
Art. 93
Trattamento di trasferimento
1. Al dipendente trasferito ad altra
sede della Presidenza per motivi organizzativi o di servizio, quando
il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere
corrisposto il seguente trattamento economico :
a. Indennità di trasferta per sé ed
i familiari;
b. Rimborso spese di viaggio per sé
ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c. Rimborso forfetario di spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d. Indennità chilometrica nel caso di
trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e. Indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle
condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle
eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione
della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei
bilanci dell'Amministrazione per tale specifica finalità,
incrementati dalle risorse previste anche a tale scopo dall'art. 1
comma 59 della legge 662/1996.
4. Per le modalità di erogazione e le
misura economiche del trattamento di cui al comma 1, si rinvia a
quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e
D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
dalle norme regolamentari vigenti.
CAPO V
Art. 94
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua da prendersi a
base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro
ricomprende le seguenti voci:
a. Trattamento economico tabellare di
assunzione ovvero di fascia retributiva ove acquisita;
b. Retribuzione individuale di
anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza
professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R.
266/1987;
c. Indennità integrativa speciale
sino al suo conglobamento;
d. Indennità di Presidenza di cui
all'art 85;
e. Indennità di posizione, di cui
all'art.26 (Posizioni organizzative);
f. Tredicesima mensilità;
g. Assegni ad personam – ove
spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili limitatamente alla
misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
Art. 95
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla
costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i
lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge
n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero di
iscritti più ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione
di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al
comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali,
Ministeri e Enti pubblici non economici, a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale della quota di
contribuzione a carico della Amministrazione e di quella dovuta dal
lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle
quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla
stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione
dell'apposito D.P.C.M.
4. Nello stesso ambito contrattuale
saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita
in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR,
nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i
lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo
quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le
parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla
sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione
complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di
adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere alle elezioni dei
rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che
saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla
calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che
una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il
contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 31
dicembre 2004.
8. Ai fini di una completa attuazione
del presente articolo, le parti concordano che la quota di
contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al
Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non
inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la
disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.
9. A tal fine, fermo restando quanto
previsto dal presente articolo, sarà costituito, con apposito
Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli
elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore,
all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad
esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione
al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
CAPO VI
BUONI PASTO
Art. 96
Condizioni di attribuzione dei
buoni pasto
1. Ha titolo all' attribuzione del buono
pasto il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente
un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su
turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non
possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio
sostitutivo presso la sede di lavoro.
2. Il buono pasto viene attribuito per
la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un
orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa
pausa prevista dall'art.33, comma 4 (Orario di lavoro), all' interno
della quale va consumato il pasto.
3. Il buono pasto viene attribuito anche
per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,
immediatamente dopo l' orario ordinario, almeno tre ore di lavoro
straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 3,comma 4
(Orario di lavoro), all' interno della quale va consumato il pasto.
4. Nelle unità lavorative aventi
servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il
buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all' ammontare di cui
al successivo art. 97 (buoni pasto), e comunque non oltre il
corrispettivo di un pasto tipo.
5. Nell' ipotesi di servizi mensa
destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i
dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio
mensa alle condizioni già in vigore.
6. I competenti organi
dell'Amministrazione controllerà con apposite procedure il rigoroso
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 97
Buoni pasto
1. Il valore del buono pasto, è fissato
in € 4,65. Eventuali incrementi possono essere disposti in
contrattazione integrativa.
2. La consegna dei buoni pasto è
effettuata dai competenti uffici dell'amministrazione, secondo le
modalità stabilite dall' amministrazione stessa, ai singoli
dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art.96
(Condizione di attribuzione dei buoni pasto).
3. I dipendenti in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al
precedente art. 96 (Condizione di attribuzione dei buoni pasto), anche
se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto,
ricevono i buoni pasto dall'Amministrazione od ufficio ove prestano
servizio. I dipendenti del comparto che prestano servizio presso
amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei
buoni pasto disciplinati dal presente accordo.
4. L' attribuzione del buono pasto non
può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla
corresponsione dell' equivalente in denaro.
TITOLO VI
NORME FINALI
CAPO I
Art. 98
Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda la disciplina
delle flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri continua a farsi riferimento
alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri.
2. In via eccezionale ed in prima
applicazione del presente contratto al fine di favorire la
riqualificazione del personale, la contrattazione integrativa agevolerà
i passaggi dalla I alla II Area dei dipendenti in servizio all'entrata
in vigore del presente contratto. All'onere derivante da detti
passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 82.
3. E' istituita una Commissione
paritetica Aran – Organizzazioni e Confederazioni sindacali
firmatarie del presente contratto con il compito di verificare, in
relazione al comma 2, l'assetto delle aree di classificazione del
personale nonché di elaborare eventuali proposte in ordine alla
verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella
dei professionisti, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel
febbraio 2002, tra Governo ed organizzazioni sindacali. La
realizzazione di tali proposte avverrà con le modalità ed i tempi
indicati nell'art. 17 bis del dlgs. 165 del 2001.
Art. 99
Norma programmatica
1. Le parti concordano sull'opportunità
che la Presidenza verifichi possibili soluzioni tecniche e forme di
copertura finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula
di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di
premorienza a favore del personale dipendente. L'Amministrazione
valuterà, in particolare, la possibilità di istituire allo scopo,
anche in forma consorziata con altri enti ed amministrazioni
pubbliche, un organismo a carattere nazionale per la più conveniente
gestione del servizio definendo altresì le modalità per il controllo
di detta gestione.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi
entro il 31 dicembre 2004 per valutare gli esiti dell'accertamento di
cui al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente
necessarie.
CAPO II
Art. 100
Disapplicazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
98, comma 1(disposizioni transitorie), con l'entrata in vigore del
presente contratto per il personale della Presidenza sono disapplicati
i seguenti CCNL:
a. Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro comparto Ministeri 1994/1997, sottoscritto il 16 maggio 1995
– G.U. 30.5.1995 n. 63;
b. Accordo riguardante le
"Tipologie degli orari di lavoro" ai sensi dell'art. 19,
comma 5 del CCNL 1994/1997, sottoscritto in data 12 gennaio 1996 –
G.U. 5 febbraio 1996 n. 29;
c. Accordo per la concessione dei
buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del
comparto Ministeri, sottoscritto in data 30 aprile 1996 – G.U. 15
maggio 1996 n. 112;
d. Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro comparto Ministeri 1996/1997, sottoscritto 26.7.1996 – 2^
biennio economico - G.U. 12.8.1996 n. 136;
e. Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro integrativo al CCNL 1994/1997, sottoscritto in data 22
ottobre 1997 – G.U. 13 novembre 1997 n. 229;
f. Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro comparto Ministeri 1998/2001, sottoscritto in data 16
febbraio 1999 – G.U. 25 febbraio 1999 n. 41;
g. Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro comparto Ministeri 2000/2001, sottoscritto in data 21
febbraio 2001 – 2^ biennio - G.U. 28 febbraio 2001 n. 49;
h. Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro integrativo al CCNL 1998/2001, sottoscritto in data 16 maggio
2001 – G.U. 21 giugno 2001 n. 158.
ALLEGATO A
PRIMA AREA FUNZIONALE
Appartengono a questa area funzionale i
lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che
svolgono operazioni o lavori richiedenti, secondo il settore di
attività, capacità e conoscenze semplici.
Specifiche professionali:
- conoscenze generali di base;
- capacità manuali generiche per lo
svolgimento di attività semplici;
- limitata complessità dei problemi da
affrontare;
- autonomia e responsabilità riferite
al corretto svolgimento dei compiti assegnati.
Contenuti professionali di base :
- Lavoratore che è di supporto alle
varie attività anche con l'ausilio di mezzi in dotazione o provvede
al ricevimento dei visitatori, secondo l'esperienza maturata sulla
base delle specifiche professionali di area e del profilo di
appartenenza, le cui caratteristiche analitiche saranno individuate
nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei singoli
profili.
Accesso all'area:
Dall'esterno: attraverso
le procedure di cui alla legge 56/87 e successive modificazioni.
Requisiti: Assolvimento
dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo
grado.
SECONDA AREA FUNZIONALE
Appartengono a questa area funzionale i
lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di
conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che
richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali
ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di
applicazione.
Specifiche professionali:
- conoscenze tecniche inerenti allo
svolgimento dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche
riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
- discreta complessità dei processi e
delle problematiche da gestire;
- autonomia esecutiva
e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o
secondo metodologie definite
- capacità di coordinamento di unità
operative interne
con assunzione di responsabilità dei risultati
Contenuti professionali di base:
- Lavoratore che, nel proprio ambito
professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse al
proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei
processi lavorativi e nella gestione di relazioni dirette con il
pubblico, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
professionali di area e del profilo di appartenenza le cui
caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione
integrativa. Nello svolgimento della propria attività lavorativa è
tenuto, ove previsto, anche ad utilizzare i mezzi, le apparecchiature
e le attrezzature in dotazione, provvedendo alla relativa
manutenzione.
- Accesso all'area nel rispetto
dell'art. 21 ,comma 3:
Dall'esterno:
- mediante le procedure previste dalla
legge 56/87 e successive modificazioni per i profili per i quali la
contrattazione integrativa ha previsto come requisito culturale il
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- mediante pubblico concorso per tutti
gli altri profili.
Dall'interno:
- dalla prima area funzionale alla
seconda area, con le modalità previste dall'art. 23. del presente
CCNL
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno:
- per i profili del settore
tecnico-operativo: diploma di scuola secondaria di primo grado, con
attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o
abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti
assegnati.
- per gli altri profili: diploma di
scuola secondaria di secondo grado, ed eventuali titoli
professionali o abilitazioni
previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Per l'accesso dall'interno:
- Per il personale in possesso dei
requisiti previsti per l'accesso dall'esterno non è richiesta
esperienza professionale nell'area di provenienza.
- In mancanza del titolo di studio
previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale,
fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, al
personale, in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo
grado, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno
5 anni nell'area di provenienza.
TERZA AREA FUNZIONALE
Appartengono a questa area funzionale i
lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza
dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non
dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento
e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono
funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto
specialistico.
Specifiche professionali:
- approfondite conoscenze teorico
pratiche dei processi gestionali ed elevato grado di esperienza
acquisita;
- organizzazione di attività;
- coordinamento, direzione ove previsto,
di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e
di studio;
- autonomia e responsabilità
nell'ambito di direttive generali;
Contenuti professionali di base:
Lavoratore che, nell'ambito della
specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività
attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato,
secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
professionali di area e del profilo di appartenenza le cui
caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione
integrativa. In particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o
coordinare unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui
responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo l'attuazione
dell'attività di competenza; può svolgere attività ispettive, di
valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di
revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il
pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo
complesso; può effettuare studi e ricerche; può collaborare ad
attività specialistiche, in considerazione dell'elevato livello
professionale posseduto. Può
assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del
dirigente titolare.
Accesso all'area nel rispetto
dell'art. 21, comma 3:
- dall'esterno:
mediante pubblico concorso.
- dall'interno:
dalla Seconda area al livello
iniziale della Terza area con le modalità previste dall'art. 23 del
presente CCNL
Requisiti:
Per l'accesso dall'esterno:
diploma di laurea o diploma di laurea
specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali
titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo
svolgimento dei compiti assegnati.
Per l'accesso dall'interno:
Per il personale in possesso dei
requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta
esperienza professionale nell'area di provenienza.
In mancanza dei requisiti per l'accesso
dall'esterno, e nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia
requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale,
al personale, purché in possesso del diploma di scuola media
secondaria superiore, viene richiesta, per i profili per i quali è
previsto l'accesso dall'esterno con il solo diploma di laurea, una
esperienza professionale complessiva di 7 anni nell'area di
provenienza.
NORME FINALI
1. Ai fini dell'ammissione del personale
alle selezioni interne l'esperienza professionale richiesta è quella
complessivamente maturata nell'area di provenienza a prescindere dalla
fascia retributiva di inquadramento.
2. Nella seconda e terza area le fasce
retributive iniziali di accesso ai profili sono quelle attualmente
previste dal precedente sistema classificatorio in relazione ai titoli
di studio e requisiti professionali richiesti al personale ivi
inquadrato.
Tabella B
TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA
NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE (**)
(Art. 20)
Aree precedente sistema
classificatorio
|
Posizioni economiche del
precedente sistema classificatorio
|
Aree Nuovo sistema
classificatorio
|
Fasce retributive
all'interno delle aree
|
AREA A
|
A1
|
PRIMA AREA
|
F 1
|
|
A1S
|
|
F 2
|
AREA B
|
B1
|
SECONDA AREA
|
F 1
|
|
B2
|
|
F 2
|
|
B3
|
|
F 3
|
|
B3S
|
|
F 4
|
AREA C*
|
C1
|
TERZA AREA*
|
F 1
|
|
C1S
|
|
F 2
|
|
C2
|
|
F 3
|
|
C3
|
|
F 4
|
|
C3S
|
|
F 5
|
(*) Nella Terza area è compreso anche
il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio
trattamento economico
(**) La trasposizione avviene ad
invarianza di spesa
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 47, per quanto
riguarda la decurtazione dell'indennità di Presidenza nei periodi di
assenza per malattia inferiori ai quindici giorni, le parti si
impegnano a rivisitare tale istituto in occasione del rinnovo del
biennio contrattuale 2004 – 2005.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 82, comma 7, le
parti precisano che la confluenza nel fondo dell'indennità di
Presidenza del personale cessato dal servizio e non sostituito avviene
con le stesse modalità temporali stabilite per la retribuzione
individuale di anzianità di cui al medesimo art. 82, comma 2, quinto
alinea.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Con riguardo al personale in servizio
presso il Dipartimento della Protezione Civile, tenuto conto della
specificità dei compiti istituzionali attribuiti al Dipartimento
stesso e delle particolari attività svolte le parti si danno atto
della disponibilità a verificare con i competenti organi, la
possibilità di utilizzo di risorse aggiuntive per l'eventuale
istituzione - nel secondo biennio di contrattazione - di specifica
indennità professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Nell'ottica del processo di perequazione
intrapreso dal presente contratto nella composita realtà operativa
della Presidenza, la contrattazione integrativa , nella prima
applicazione dei percorsi di sviluppo professionale, si incaricherà
di verificare l'eventuale sussistenza di situazione di blocco dei
percorsi professionali già iniziati, al fine di realizzare processi
di riequilibrio con i nuovi strumenti individuati dal contratto
stesso.
ALLEGATO N._____
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA
ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE
SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni
atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona
che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un
clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti
principi:
a. è inammissibile ogni atto o
comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
definizione sopra riportata;
b. è sancito il diritto delle
lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
essere tutelati nella propria libertà personale;
c. è sancito il diritto delle
lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o
comportamenti molesti;
d. è istituita la figura della
Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora
in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle
aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la
riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e. viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i
requisiti culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a
ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
formativo;
f. è assicurata, nel corso degli
accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g. nei confronti delle lavoratrici e
dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure
disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita,
precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,
un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di
persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto
denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono
comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni
normative e contrattuali attualmente vigenti;
h. l'amministrazione si impegna a dare
ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e
dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare,
alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo
di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità
della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto
comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le
conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di
molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un
comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al
Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel
tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in
rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che
deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire
consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di
molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento
della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della
situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve
cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo
svolgimento del lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso
richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente
oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo
tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà
sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del
Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio
di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio
competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso,
ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto
autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio
di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla
direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è
assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che
informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora l'Amministrazione,
nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati,
adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita
la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di
volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di
molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui
uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della
persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione
nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere
al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che
non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà
adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della
conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel
frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad
entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente
con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque
garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in
sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del
personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni
circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle
molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia
abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro,
predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle
dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la
cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione
del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso
assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del
materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul
comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione
promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia
del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le
molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai
firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di
Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente
Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice
si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare
gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le
molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e
modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO N.____
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere
generale)
1. I princìpi e i contenuti del
presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il
corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di
Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a
norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme
di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano
applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di
legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti
possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua
condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione
con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento
e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i
propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è
affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione
di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro,
il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel
modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume
le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con
cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a
fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
1. Il comportamento del dipendente deve
essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli
dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti
a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie
alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti,
il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o
per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o
altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o
per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da
suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o
altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto
grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e
altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente
del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di
partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri
dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce
a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi
finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a. se egli, o suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b. se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le
sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie
e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti
entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o
che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti
all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia
di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni
sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso
o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia
tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti
diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi
di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri
superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui
dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno
prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette
modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione,
ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la
posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che
non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora
ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato
motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni
contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini
privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento
dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone
estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso
personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per
ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con
il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non
rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la
quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere
valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e
dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che
vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente
tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né
fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e
in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua
attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al
pubblico si preoccupa del rispetto degli standard
di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli
si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire
agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli
di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per
conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o
ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità
a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene
dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività
relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a
titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2
e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione
dei risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente
forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa
con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di
svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini
e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a
reclami, istanze e segnalazioni.
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