Emendamento
art. 14 (Oneri contrattuali)
Dopo
comma 1 inserire…In aggiunta a quanto stabilito al
comma 1, tenuto conto che il potere d’acquisto dei salari
dei dipendenti pubblici per effetto dell’inflazione e del
fiscal drag è sceso del 18%, le risorse per la contrattazione
collettiva previste dall’articolo 3, comma 46, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate per l’anno 2005
del 15,3%.
Emendamento
art. 15 (Trasformazione contratti di lavoro a tempo
determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato)
In
deroga ai divieti di assunzione, previsti dall’art. 3 dal
comma 53 al 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nell’anno 2005-2006, nelle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli Enti pubblici non
economici, nelle università, negli Enti di ricerca e negli
Enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si prevede la trasformazione dei contratti
di lavoro a tempo determinato, o di collaborazione continuata
e continuativa del personale attualmente in servizio, con
contratti di lavoro a tempo indeterminato. I
relativi oneri sono posti a carico delle Amministrazioni
interessate.
In
deroga alle modalità previste all’articolo 3, dal comma 53
al 71, i contratti di formazione e lavoro possono essere
convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. I
relativi oneri sono posti a carico delle Amministrazioni
interessate.
Possono
essere trasformati a tempo indeterminato i contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e
dall’INAIL, nei confronti del personale ex LSU transitato
dal Ministero del Lavoro in base alla Convenzione del 22
novembre 2000, già prorogati ai sensi del decreto legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.
186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico degli
Enti predetti.
I
contratti a tempo determinato dell’Area della collaborazione
sanitaria stipulati dall’INAIL da almeno 24 mesi possono
essere trasformati in contratti a tempo indeterminato. I
relativi oneri sono posti a carico del predetto Ente.
Art. 15 comma 7
Sostituire
con …I comandi del
personale delle Poste Italiane s.p.a. e dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 3,
comma 64 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
trasformati in immissione in ruolo nelle rispettive
Amministrazioni dove attualmente vengono utilizzati.
Emendamento
art… Lavoratori socialmente utili
Inserire
dopo art. … (Disposizioni in materia di lavori
socialmente utili)
Nel
limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare ,
limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate,
anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con i Comuni, per lo
svolgimento di attività socialmente utili(ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo
di 20,935 milioni di euro, di misure di politica attiva
del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità dei Comuni da almeno un triennio, nonché ai
soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati
attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’art.
10, comma 3 , del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n 468.
In
presenza delle convenzioni
di cui al comma 1 il termine di cui all’art. 78, comma 2,
alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al
31 dicembre 2005.
L’importo
dell’assegno di cui all’art.8 comma 3 Dlgs. N. 468/97 è
incrementato del 20%.
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato
ad incrementare le risorse del Fondo per l’occupazione
ripartite con successivo decreto a livello regionale secondo
l’incidenza dei lavoratori in ASU per favorire
l’assunzione dei medesimi soggetti utilizzati dai Comuni e
dagli Enti attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dell’art. 10, comma 3 , del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n 468, per una spesa annua lorda a regime di 671 milioni
di euro.
Gli
Enti utilizzatori di soggetti nella disponibilità degli
stessi da almeno un triennio, possono effettuare assunzioni in
deroga al divieto di cui all’art. 34 comma 4
della legge n. 350 del 24 dicembre 2004.
All’art.
78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’art. 2-bis , comma 1 del decreto legge 11
giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: “e limitatamente
agli anni 2001, 2002 e 2003” sono sostituite dalle seguenti
“ e limitatamente
agli anni 2001, 2002, 2003 e 2005”.
Per
facilitare la fuoriuscita dal bacino
le disposizioni contenute all’art. 50 della legge 27
dicembre 2003, comma 1e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2005.
Ai
fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva
anzianità contributiva, i soggetti in ASU sono ammessi alla
contribuzione volontaria con oneri a carico del Fondo nella
misura del 50%, la cui spesa annua risulta corrispondente a
130 milioni di euro. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali provvede con specifico decreto a definire le procedure
per il versamento dei contributi
a carico dei lavoratori.
Agli
oneri derivanti dall’attuazione dei commi 6 e 7 pari ad euro
51 milioni per l’anno 2005 si provvede a carico del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Emendamento
aggiuntivo art… Lavoratori
socialmente utili
Il
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non
oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale,
istituendo una apposita graduatoria permanente ad esaurimento
degli ex-lsu, già utilizzati
dal MIUR, dalla quale attingere nella misura del 30%
dei posti per le assunzioni a Tempo indeterminato e
determinato di ATA, al
fine di sanare il contenzioso aperto a causa della mancata
applicazione negli anni 1999/2001 della riserva di legge
prevista a favore di tali soggetti dalla legge 144/99, così
come sancito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n°6803/2002
del 12-12-2002.
Non necessita di copertura
economica se non nella misura di quanto necessario
all’espletamento della procedura concorsuale per soli
titoli.
Emendamento
aggiuntivo/alternativo al precedente
Il
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non
oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale,
parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di
attività svolta come LSU - anche se in servizio presso gli
Enti Locali alla data del 01 Dicembre 1999
nelle scuole di ogni ordine e grado - con quelle svolte
dal personale ATA a tempo determinato,
consentendo l'inserimento degli ex-LSU nelle
graduatorie di prima e di seconda fascia del personale ATA.
Non
necessita di copertura economica se non nella misura di quanto
necessario all’espletamento della procedura concorsuale per
soli titoli.
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