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Dubbi,
perplessità, e non pochi mugugni si
registrano da più parti a seguito dello “scivolamento” delle
decorrenze giuridiche ed economiche delle nomine nelle posizioni
economiche superiori, originate dalla recente direttiva del Dipartimento
della Funzione Pubblica. Al
fine di ricondurre la vicenda nell’alveo delle verità e della
ragionevolezza, sarà opportuno ripercorrere a ritroso l’excursus
degli avvenimenti, tracciandone in termini chiari e certi i passaggi più
pregnanti: Ø
con il Contratto Integrativo di Amministrazione del 21.9.2000, nel
determinarsi le percentuali dei posti riservati ai passaggi interni a
ciascuna Area, veniva altresì fissata al 1.10.2001 la data di decorrenza
giuridica ed economica delle nomine a favore di quanti fossero risultati
vincitori nelle procedure concorsuali; Ø
con sopraggiunta sentenza del 16.5.2002, la Corte Costituzionale
rilevava l’illegittimità dei Corsi di riqualificazione già attivati in
numerose amministrazioni ( compreso il MIUR), sottolineando in particolare
l’insufficiente ed incongrua aliquota di posti destinati ai concorsi
esterni; Ø
con parere del 26.102002, poi riconfermato il 17.10.2003,
l’Avvocatura Generale dello Stato nell’ invitare il MIUR ad
uniformarsi ai precitati dettati della Consulta, “suggeriva” di sanare
con un nuovo Accordo integrativo le parti viziate; Ø
in data 1.12.2003, per superare l’impasse cosi
determinato, veniva pertanto sottoscritto c/o il MIUR un secondo Accordo
con il quale le parti negoziali erano indotte a ridefinire, e per ciò
stesso a ridurre, la percentuale dei posti, nei modi e con le decorrenze a
tutti note; Ø
successivamente, con nota datata, il Dipartimento della
Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell’Economia, riteneva
di non dover ratificare il precitato Accordo del 1.12.2003, nella parte in
cui si statuivano decorrenze di inquadramento “anteriori a quelle
di pubblicazione delle graduatorie”; Ø
il giorno 9.2.2004, le OO.SS., seppure ob torto collo, nel dover
prendere atto delle eccezioni sollevate dalla F.P., ha sottoscritto ad
unanimità una “ dichiarazione congiunta” con la quale esse davano
l’input definitivo alle successive operazioni di inquadramento; perché
ha firmato anche la RdB ? ·
perché la prescrizione addotta dalla Funzione Pubblica assume
carattere assolutamente vincolante nell’ambito della procedura e, come
tale, non consente ipotesi o soluzioni alternative, se non quella del prendere
o lasciare; ·
perché la mancata sottoscrizione avrebbe di fatto comportato tout
court un arresto dell’iter procedimentale, con ciò pregiudicando il
corso delle successive operazioni di inquadramento; ·
perché la “condizione” posta circa la irretroattività
delle decorrenze delle nomine ha valenza generalizzata e portata estensiva
per tutte le Amministrazioni del Comparto Ministeri ( citasi Ministero
dell’Interno); ·
perché non ci sembrava giusto, né ragionevole, vanificare in
prossimità del traguardo finale le aspettative della grande maggioranza
del Personale, e di osteggiarne il già lungo e travagliato percorso; ·
perché, ad ogni buon conto, non sussistono motivi di impedimento o
preclusioni di sorta ad impugnare in parte qua la determinazione
negativa assunta dalla Funzione Pubblica; ·
perché, comunque sia, gli effetti economici degli inquadramenti
nelle posizioni superiori saranno ( presumibilmente) fatti salvi mercé
una corretta destinazione delle
somme segnatamente accantonate sul FUA; la situazione
Il Coordinamento Nazionale RdB/CUB – settore M.I.U.R. - |