Come
è noto, da tempo questa Organizzazione sindacale si è fatta
parte attiva nel promuovere Ricorsi Straordinari al Capo dello
Stato avverso il diniego di pagamento degli interessi legali
ex legge 312/80 consequenziale al presunto decorso dei termini
di prescrizione opposto da numerosi Dirigenti dei C.S.A.
Ebbene,
registriamo con immensa soddisfazione che i primi esiti sui
gravami presentati ci danno ragione.
Infatti,
il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso prodotto
da una collega, ha espressamente accolto la richiesta del
provvedimento cautelare dichiarando testualmente che “…..considerato che, ad una
prima sommaria valutazione, finalizzata alla sola emissione
del richiesto provvedimento cautelare, la domanda cautelare
appare assistita dal prescritto requisito della probabile
fondatezza dei motivi del ricorso, tenuto conto, in
particolare cha tra la data sotto la quale la ricorrente ha
avuto conoscenza piena, compiuta e completa della sua nuova
posizione patrimoniale, derivante dal nuovo inquadramento
(18.11.1992) e la data sotto la quale la medesima ricorrente
ha avanzato l’istanza per il pagamento degli accessori (27.10.1997)
non si è consumato il tempo della prescrizione quinquennale
P.Q.M.
esprime
il parere che la domanda cautelare proposta dalla ricorrente
debba essere accolta…..”
In
buona sostanza, pur non avendo ancora espresso un giudizio
definitivo di merito, il massimo organo giurisdizionale ha già
rilevato in fase di concessione della misura cautelare la fondatezza ictu
oculi del diritto invocato, segnatamente sancendone la non
avvenuta prescrizione.
Ed
è proprio quella che è sempre stata la nostra tesi, poi
fatta valere in ricorso, secondo cui i termini della
prescrizione iniziano a decorrere non certamente dall’8
novembre 1988 (così come erroneamente sostenuto dalle varie
amministrazioni resistenti in virtù di analogo erroneo parere
espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato), bensì dal
giorno di avvenuta notifica del provvedimento di inquadramento
ai sensi della L. 312 .
Trattasi
– si ripete – di decisione di accoglimento di
provvedimento cautelare, ma è molto più che una probabilità
che, una volta dispostosi
in tal senso, sarebbe inverosimile immaginare che lo stesso
Consiglio di Stato, nella fase vera e propria del giudizio di
merito, possa sconfessare
quanto è già stato oggetto di positivo apprezzamento in prime cure
Attendiamo
quindi fiduciosi l’esito conclusivo della vertenza.
Il
Coordinamento Nazionale RdB – settore M.I.U.R.
Per
ogni ulteriore chiarimento o informazione, contattateci a:
fax:
080/5564205 – tel.: 080/ 5477250;
cell 347/1570672 -
e-mail:
info@istruzione.rdbcub.it
|