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Ricorsi interessi legali legge 312/80
il consiglio di Stato ci da ragione

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Roma, 30 Aprile 2005      

Come è noto, da tempo questa Organizzazione sindacale si è fatta parte attiva nel promuovere Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato avverso il diniego di pagamento degli interessi legali ex legge 312/80 consequenziale al presunto decorso dei termini di prescrizione opposto da numerosi Dirigenti dei C.S.A.

Ebbene, registriamo con immensa soddisfazione che i primi esiti sui gravami presentati ci danno ragione.

 

Infatti, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso prodotto da una collega, ha espressamente accolto la richiesta del provvedimento cautelare dichiarando testualmente che “…..considerato che, ad una prima sommaria valutazione, finalizzata alla sola emissione del richiesto provvedimento cautelare, la domanda cautelare appare assistita dal prescritto requisito della probabile fondatezza dei motivi del ricorso, tenuto conto, in particolare cha tra la data sotto la quale la ricorrente ha avuto conoscenza piena, compiuta e completa della sua nuova posizione patrimoniale, derivante dal nuovo inquadramento (18.11.1992) e la data sotto la quale la medesima ricorrente ha avanzato l’istanza per il pagamento degli accessori  (27.10.1997) non si è consumato il tempo della prescrizione quinquennale

P.Q.M.

esprime il parere che la domanda cautelare proposta dalla ricorrente debba essere accolta…..”

 

In buona sostanza, pur non avendo ancora espresso un giudizio definitivo di merito, il massimo organo giurisdizionale ha già rilevato in fase di concessione della misura cautelare la fondatezza ictu oculi del diritto invocato, segnatamente sancendone la non avvenuta prescrizione.

Ed è proprio quella che è sempre stata la nostra tesi, poi fatta valere in ricorso, secondo cui i termini della prescrizione iniziano a decorrere non certamente dall’8 novembre 1988 (così come erroneamente sostenuto dalle varie amministrazioni resistenti in virtù di analogo erroneo parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato), bensì dal giorno di avvenuta notifica del provvedimento di inquadramento ai sensi della L. 312 .

 

Trattasi – si ripete – di decisione di accoglimento di provvedimento cautelare, ma è molto più che una probabilità che, una volta dispostosi in tal senso, sarebbe inverosimile immaginare che lo stesso Consiglio di Stato, nella fase vera e propria del giudizio di merito, possa sconfessare quanto è già stato oggetto di positivo apprezzamento in prime cure

 

Attendiamo quindi fiduciosi l’esito conclusivo della vertenza.

 

Il Coordinamento Nazionale RdB – settore M.I.U.R.

 

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