Da più
parti ci invitano a promuovere vertenze legali dinanzi al
Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento giuridico ed
economico sulle decorrenze degli inquadramenti per la
Riqualificazione.
Sulla
questione, la RdB si è già resa parte attiva, formulando
apposito ricorso straordinario al Capo dello Stato – tuttora
pendente nel merito – a cui a suo tempo hanno aderito molti
colleghi delle strutture periferiche.
Avevamo
optato per quest’ultima soluzione essenzialmente per due
ordini di ragioni: la prima è che, non dovendosi ricorrere
necessariamente all’assistenza del legale, il ricorso era –
come in effetti lo è stato – del tutto gratuito; la seconda,
dettata da motivi di semplificazione delle procedure, si
correla al fatto che il giudizio espresso dall’organo
giudicante ( Consiglio di Stato) assume nell’ambito del
procedimento contenzioso una valenza definitiva e, come tale,
non soggetta ad impugnativa.
Non può
comunque non tenersi nel giusto conto che, nel frattempo,
numerosi giudici ordinari - aditi sulla base di analogo
ricorso presentato in numerosi CSA ( citiamo per tutti,
Isernia – Pescara – Milano – Salerno ecc.) - si sono
pronunciati in senso favorevole alle pretese dei ricorrenti,
segnatamente riconoscendo a far tempo dal 1.10.2001 le
decorrenze giuridiche ed economiche degli inquadramenti e
condannando l’Amministrazione resistente (MIUR) al pagamento
delle maggiori somme dovute, oltre interessi e rivalutazione.
Va da sé,
quindi, che le sentenze sin qui emesse – tutte favorevoli –
incoraggerebbero l’ ipotesi di estendere tale mezzo di gravame
in altri ambiti territoriali, tenuto anche conto che:
-
è
possibile percorrere parallelamente ambedue i sistemi
giustiziali ( ricorso straordinario e ricorso al giudice del
lavoro), non sussistendo nell’ordinamento giuridico
preclusioni di sorta;
-
gli
effetti di una sentenza favorevole non si estendono erga
omnes, bensì fanno stato unicamente nei confronti dei
ricorrenti;
-
il ricorso
amministrativo ( straordinario) offre sicuramente meno
garanzie rispetto a quello promosso dinanzi al giudice
ordinario.
Ma non sarà
superfluo anche precisare che una vertenza aperta in sede
giudiziaria segue regole e procedure sicuramente più complesse
e tempi nettamente più lunghi, nel senso che:
Ø la
sentenza emessa dal giudice monocratico non esaurisce il
giudizio, ma è essa stessa soggetta ad impugnativa fino
all’ultimo grado di appello ( ed è pressoché scontato che
l’Amministrazione ministeriale si avvarrà di tale facoltà).
Ø è
oltremodo oneroso, posto che richiede necessariamente
l’assistenza legale, sino alla sua conclusione
Ø va
sollevata innanzi al giudice del Lavoro territorialmente
competente ( con ovvi problemi di carattere organizzativo).
Insomma, a
dirla in breve, non sappiamo se e fino a che punto il gioco
valga la candela….
Pur con le
riserve innanzi espresse, questa Organizzazione sindacale,
non intendendo comunque rimanere inerte alle sollecitazioni
che le sono state rivolte, rimette ai colleghi ogni
riflessione circa la convenienza a promuovere questo tipo di
gravame.
Pertanto,
quanti ne fossero interessati e insistano nel voler percorrere
l’azione legale, potranno contattarci ai seguenti indirizzi:
tel. –
fax: 0805564205 - 0667794040 - 0667794035
cell.
347/1570672 – 3387229485
e-mail:
info@istruzione.rdbcub.it |