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RICORSI. Facciamo il punto…


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Ricorso interessi legali ex L.312/80

Ne abbiamo fatti tanti, tuttora pendenti dinanzi al Consiglio di Stato per il giudizio di merito. Nel frattempo, in alcuni C.S.A. si è provveduto “spontaneamente” a riconoscerne il diritto ed a liquidare, sia pure tardivamente, le somme spettanti.

In questo caso, suggeriamo di presentare all’Ufficio Regionale di appartenenza una comunicazione scritta circa la sopraggiunta cessazione della materia del contendere, al fine di non rischiare che, in caso di malaugurata ipotesi di una pronuncia negativa, ci si trovi poi a restituire all’Amministrazione quanto sia stato già corrisposto.

Chi versa in tale situazione, può chiederci il fac-simile di domanda

Ricorso maggiorazione R.I.A.

Abbiamo avuto notizia che il Consiglio di Stato ha di recente accolto un Ricorso straordinario al Capo dello Stato formulato dalla RdB volto a riconoscere il diritto di quanti hanno maturato l’anzianità di servizio utile  (5–10–20 anni) entro il 31.12.1993 (anziché 1990).

Il Consiglio di Stato, infatti, ha condiviso in pieno la tesi da noi sostenuta secondo cui non può imputarsi al dipendente, bensì all’Amministrazione, l’inerzia a provvedere ad un atto dovuto nei termini previsti dalla legge 241/90 in materia di conclusione del procedimento amministrativo.

E’ il caso di quei dipendenti che avevano presentato al Miur apposita istanza (o diffida o  Ricorso) di riconoscimento del diritto prima dell’entrata in vigore della Legge finanziaria del 2001, che aveva stabilizzato al 31.12.1990 il termine ultimo per il calcolo dell’anzianità di servizio utile (ivi incluso il servizio reso anche in amministrazione non appartenente al comparto Ministeri) all’acquisizione del diritto alla maggiorazione. Per maggiori ragguagli e chiarimenti, potete contattarci per posta elettronica alla e-mail specificata in rubrica

Ricorso Perequazione Indennità di Amministrazione

Un eventuale ricorso al giudice del lavoro è destinato a non sortire effetti positivi.

Già tale tentativo è stato praticato inutilmente in altre Amministrazioni (citasi Ministero Infrastrutture) laddove il Magistrato adito – pur riconoscendo in maniera incontestabile ed incontrovertibile il diritto assoluto dei dipendenti di uno stesso Ministero a beneficiare del medesimo trattamento economico – tuttavia ha sottolineato che è preclusa al Magistrato la possibilità di condannare l’Amministrazione al pagamento delle spettanze in quanto la questione non può che essere regolamentata e definita in sede contrattuale.

Orbene, come è a tutti arcinoto, nessun contratto che garantisca una parità retributiva è stato mai voluto dalla Triplice e sigle autonome associate, anzi si è verificato esattamente il contrario, se è vero come è vero che in occasione del vigente ultimo CCNL del comparto Ministeri, le anzidette Organizzazioni concertative si sono preoccupate di sottolineare che “…l’omogeneizzazione dell’indennità di Amministrazione percepita dai dipendenti in servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del D.lgs n. 300/99 non assume carattere negoziale ( sic!!!)….e che le relative risorse devono essere oggetto di preciso stanziamento di legge….”.

Il fatto, di per sé emblematico, suscita tanto più sconcerto ove si tenga conto che quelle stesse sigle che oggi si auto-definiscono (a parole) fieri ed integerrimi paladini dei diritti inviolabili dei lavoratori, sono essi stessi, alla prova dei fatti, i primi a rinnegarli. Cosi, mentre per un verso proclamano ai quattro venti stati di agitazioni, mobilitazioni, manifestazioni di piazza (vedasi quella organizzata dinanzi al Ministero l’anno trascorso) pur di apparire agli occhi del Personale nella veste di garanti dell’equità e della giustizia sostanziale, per l’altro, invece, remano contro tali sacrosanti diritti: insomma, assistiamo ad un vero e proprio gioco delle 3 carte.

Sul versante politico, poi, la questione è franata completamente, giacché l’emendamento legislativo che doveva finalmente sancire l’allineamento retributivo con i dipendenti dell’Università è stato “bollato”, il che significa che l’indennità (peraltro falcidiata del 50%) che a breve ci sarà corrisposta per “gentile” concessione dell’ex Ministro Moratti, è da ritenersi una “ una tantum” che varrà solo per il 2005 e non anche per gli anni successivi. In definitiva, si è di nuovo “al palo” e l’insoluta definizione si ripropone in tutta la sua macroscopica ingiustizia.

Ricorsi posizioni Super

Ci segnalano da più parti che le graduatorie formulate da molte Direzioni Regionali sono errate, in quanto sono stati valutati titoli che non andavano sicuramente valutati.

In verità l’errore è stato cagionato  dalla nota (n. 3280 del 18.10.2005) con la quale il Ministero – disattendendo quanto era stato concordato con il Contratto Integrativo del 2000 e debordando per di più da quanto lo stesso MIUR aveva stabilito in occasione della precedente tornata concorsuale  del 2001 (circolare del 16 ottobre 2000) – ha inteso questa volta assegnare punteggio anche ai servizi resi in Amministrazioni diverse dal comparto Ministeri (scuola in particolare).

Ci sarebbero quindi tutti i presupposti per impugnare le graduatorie regionali (eventualmente tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato, tramite un gravame cumulativo di tutti i CSA interessati).

Fateci sapere le vostre intenzioni, tenendo comunque presente che tale ricorso va prodotto entro 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive presso i rispettivi U.S.R..

Ricorso decorrenze inquadramenti passaggi interni

I ricorsi straordinari a suo tempo esperiti dalla RdB sono stati tutti depositati al Consiglio di Stato il 15 luglio 2005 e si attende la data di fissazione dell’udienza per il giudizio di merito. Per quanto concerne l’ipotesi di riproposizione di analogo ricorso dinanzi al giudice ordinario, vale quanto abbiamo già sostenuto con un recente documento ( “… ricorsi inquadramenti…qualche chiarimento”) 

Roma, 24 aprile 2006     

                                                     Coordinamento Nazionale RDB/CUB MIUR

 

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