Ricorso
interessi legali ex L.312/80
Ne abbiamo
fatti tanti, tuttora pendenti dinanzi al Consiglio di Stato
per il giudizio di merito. Nel frattempo, in alcuni C.S.A. si
è provveduto “spontaneamente” a riconoscerne il diritto
ed a liquidare, sia pure tardivamente, le somme spettanti.
In questo
caso, suggeriamo di presentare all’Ufficio Regionale di
appartenenza una comunicazione scritta circa la sopraggiunta
cessazione della materia del contendere, al fine di non
rischiare che, in caso di malaugurata ipotesi di una pronuncia
negativa, ci si trovi poi a restituire all’Amministrazione
quanto sia stato già corrisposto.
Chi versa
in tale situazione, può chiederci il fac-simile di domanda
Ricorso
maggiorazione R.I.A.
Abbiamo
avuto notizia che il Consiglio di Stato ha di recente accolto
un Ricorso straordinario al Capo dello Stato formulato dalla
RdB volto a riconoscere il diritto di quanti hanno maturato
l’anzianità di servizio utile (5–10–20 anni) entro il
31.12.1993 (anziché 1990).
Il
Consiglio di Stato, infatti, ha condiviso in pieno la tesi da
noi sostenuta secondo cui non può imputarsi al dipendente,
bensì all’Amministrazione, l’inerzia a provvedere ad un atto
dovuto nei termini previsti dalla legge 241/90 in materia di
conclusione del procedimento amministrativo.
E’ il caso
di quei dipendenti che avevano presentato al Miur apposita
istanza (o diffida o Ricorso) di riconoscimento del diritto
prima dell’entrata in vigore della Legge finanziaria del
2001, che aveva stabilizzato al 31.12.1990 il termine
ultimo per il calcolo dell’anzianità di servizio utile (ivi
incluso il servizio reso anche in amministrazione non
appartenente al comparto Ministeri) all’acquisizione del
diritto alla maggiorazione. Per maggiori ragguagli e
chiarimenti, potete contattarci per posta elettronica alla
e-mail specificata in rubrica
Ricorso
Perequazione Indennità di Amministrazione
Un
eventuale ricorso al giudice del lavoro è destinato a non
sortire effetti positivi.
Già tale
tentativo è stato praticato inutilmente in altre
Amministrazioni (citasi Ministero Infrastrutture) laddove il
Magistrato adito – pur riconoscendo in maniera incontestabile
ed incontrovertibile il diritto assoluto dei dipendenti di uno
stesso Ministero a beneficiare del medesimo trattamento
economico – tuttavia ha sottolineato che è preclusa al
Magistrato la possibilità di condannare l’Amministrazione al
pagamento delle spettanze in quanto la questione non può
che essere regolamentata e definita in sede contrattuale.
Orbene,
come è a tutti arcinoto, nessun contratto che garantisca una
parità retributiva è stato mai voluto dalla Triplice e sigle
autonome associate, anzi si è verificato esattamente il
contrario, se è vero come è vero che in occasione del vigente
ultimo CCNL del comparto Ministeri, le anzidette
Organizzazioni concertative si sono preoccupate di
sottolineare che “…l’omogeneizzazione dell’indennità di
Amministrazione percepita dai dipendenti in servizio nei
Ministeri accorpati ai sensi del D.lgs n. 300/99 non assume
carattere negoziale ( sic!!!)….e che le relative risorse
devono essere oggetto di preciso stanziamento di legge….”.
Il fatto,
di per sé emblematico, suscita tanto più sconcerto ove si
tenga conto che quelle stesse sigle che oggi si
auto-definiscono (a parole) fieri ed integerrimi paladini dei
diritti inviolabili dei lavoratori, sono essi stessi, alla
prova dei fatti, i primi a rinnegarli. Cosi, mentre per un
verso proclamano ai quattro venti stati di agitazioni,
mobilitazioni, manifestazioni di piazza (vedasi quella
organizzata dinanzi al Ministero l’anno trascorso) pur di
apparire agli occhi del Personale nella veste di garanti
dell’equità e della giustizia sostanziale, per l’altro,
invece, remano contro tali sacrosanti diritti: insomma,
assistiamo ad un vero e proprio gioco delle 3 carte.
Sul
versante politico, poi, la questione è franata
completamente, giacché l’emendamento legislativo che doveva
finalmente sancire l’allineamento retributivo con i dipendenti
dell’Università è stato “bollato”, il che significa che
l’indennità (peraltro falcidiata del 50%) che a breve ci sarà
corrisposta per “gentile” concessione dell’ex Ministro Moratti,
è da ritenersi una “ una tantum” che varrà solo per il
2005 e non anche per gli anni successivi. In
definitiva, si è di nuovo “al palo” e l’insoluta
definizione si ripropone in tutta la sua macroscopica
ingiustizia.
Ricorsi
posizioni Super
Ci
segnalano da più parti che le graduatorie formulate da molte
Direzioni Regionali sono errate, in quanto sono stati valutati
titoli che non andavano sicuramente valutati.
In verità
l’errore è stato cagionato dalla nota (n. 3280 del
18.10.2005) con la quale il Ministero – disattendendo quanto
era stato concordato con il Contratto Integrativo del 2000 e
debordando per di più da quanto lo stesso MIUR aveva stabilito
in occasione della precedente tornata concorsuale del 2001
(circolare del 16 ottobre 2000) – ha inteso questa volta
assegnare punteggio anche ai servizi resi in Amministrazioni
diverse dal comparto Ministeri (scuola in particolare).
Ci
sarebbero quindi tutti i presupposti per impugnare le
graduatorie regionali (eventualmente tramite ricorso
straordinario al Capo dello Stato, tramite un gravame
cumulativo di tutti i CSA interessati).
Fateci
sapere le vostre intenzioni, tenendo comunque presente che
tale ricorso va prodotto entro 120 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie definitive presso i
rispettivi U.S.R..
Ricorso
decorrenze inquadramenti passaggi interni
I ricorsi
straordinari a suo tempo esperiti dalla RdB sono stati tutti
depositati al Consiglio di Stato il 15 luglio 2005 e si
attende la data di fissazione dell’udienza per il giudizio di
merito. Per quanto concerne l’ipotesi di riproposizione di
analogo ricorso dinanzi al giudice ordinario, vale quanto
abbiamo già sostenuto con un recente documento ( “… ricorsi
inquadramenti…qualche chiarimento”)
Roma, 24
aprile 2006
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