CONFERENZA
UNIFICATA
(EX ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)
ACCORDO 19 aprile 2001
Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni, le province, i
comuni e le comunita' montane sul documento recante:
"Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici
regionali".
Gazzetta
Ufficiale 19-05-2001 n. 115
LA
CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera
c), dello stesso decreto, che dispone che la Conferenza unificata promuove e
sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al
fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attivita' di interesse comune;
Tenuto conto delle competenze
delegate e trasferite dallo Stato alle regioni ed agli enti locali ai sensi
degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
Visto l'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica del 6 novembre 2000, n. 347, che prevede
l'istituzione degli uffici scolastici regionali in ogni capoluogo di regione e
ne individua le relative funzioni;
Vista la proposta di accordo in
oggetto, trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione con nota n. 380/Ris.
del 12 marzo 2001, che si propone di garantire il coordinamento
dell'organizzazione scolastica e l'uniformita' dei livelli di servizio degli
uffici scolastici regionali in tutto il territorio nazionale, in sinergia con
le autonomie locali;
Considerato che, ai fini
dell'esame della proposta in oggetto, il 20 marzo 2001 si e' tenuta una
riunione a livello tecnico alla quale hanno preso parte i rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, delle regioni e delle autonomie locali e
che, in quella sede, le autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire
un sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio con i
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la nuova stesura del
documento risultante dal lavoro congiunto del Ministero della pubblica
istruzione e delle autonomie regionali e locali, consegnata dal rappresentante
del Ministero della pubblica istruzione nella riunione tecnica del 4 aprile
2001, sulla quale le regioni e le autonomie locali hanno espresso parere
favorevole;
Vista la nota n. 2299 del 18
aprile 2001 con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha proposto
ulteriori modifiche al documento oggetto del presente accordo, che le regioni e
gli enti locali hanno comunicato di condividere;
Acquisito l'assenso del Governo,
delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle
comunita' montane;
Sancisce l'accordo:
Tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome, i
comuni, le province e le comunita' montane sul documento recante:
"Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici
regionali" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma, 19 aprile 2001
Il presidente: Loiero
Allegato LINEE DI ARTICOLAZIONE
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Premessa.
Nel corso dell'attuale legislatura
si e' venuto configurando un quadro di norme primarie e regolamentari che ha
ridefinito l'assetto del sistema formativo.
Il ridisegno distributivo delle
competenze fra gli organi dell'amministrazione diretta dello Stato e le
attribuzioni di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali fa parte di
un unico disegno riformatore dal quale emerge un rinnovato sistema formativo
nazionale i cui principali attori, in ambito regionale sono:
gli istituti scolastici autonomi;
le regioni; i comuni e le provincie; le direzioni generali regionali del
Ministero della pubblica istruzione.
Si configura un sistema complesso
nel quale le istituzioni scolastiche acquisiscono una posizione di
"centralita" e ciascuno degli attori, pur destinatario di una sfera
di competenze esclusive, agisce su aree che hanno significativi punti di
contatto funzionale che richiedono l'individuazione di momenti di raccordo
idonei a realizzare le necessarie sinergie ed evitare sovrapposizioni,
dispersioni e diseconomie.
L'ottimale perseguimento degli
obiettivi da parte di tutti gli organi della pubblica amministrazione che, nel
loro insieme, costituiscono un sistema allargato di erogazione del servizio
formativo, richiede un'efficace interazione tra i diversi attori basata sulla
collaborazione e sull'integrazione dei rispettivi ambiti di competenza.
Il documento, individua linee di
indirizzo per l'articolazione della direzione generale regionale, secondo
quanto disposto dai commi 2 e 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347 del novembre 2001.
Le linee si ispirano al principio
della massima flessibilita' che consente di adeguare agli specifici contesti un
modello organizzatorio che deve presentare caratteristiche di omogeneita' al
fine di garantire l'uniformita' dei livelli di servizio in ambito nazionale.
Pertanto la concreta definizione delle articolazioni organizzative dell'ufficio
scolastico regionale (dislocazione degli uffici, rapporto tra questi e il
numero delle scuole, etc.) dovra' comunque essere definita in coerenza con la
situazione della singola regione secondo quanto disposto dal comma 2, dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.
Il documento e' il risultato di un
lavoro di analisi, approfondimento di orientamenti, esigenze e proposte svolto
insieme ai direttori generali regionali.
Il documento si articola in: 1)
criteri per l'organizzazione "a regime" delle direzioni generali
regionali del Ministero della pubblica istruzione; 2) criteri per la
definizione della fase transitoria relativa al passaggio delle competenze ai
nuovi uffici. Criteri di organizzazione dell'ufficio scolastico regionale
L'istituzione scolastica autonoma
e' al centro del processo di rinnovamento dell'organizzazione amministrativa.
Con la riforma
dell'amministrazione (nota 2) si pongono le condizioni per l'esercizio
effettivo dell'autonomia scolastica, tassello fondamentale del mosaico
costitutivo del nuovo modello di governo dell'istruzione, che vede le scuole
come istituzioni forti, capaci di svolgere direttamente funzioni e compiti fin
qui propri dell'amministrazione scolastica ed in grado di interloquire con le
istituzioni locali ed il territorio, al fine di adeguare e arricchire l'offerta
formativa.
Cio' implica una revisione che
sostenga un diverso rapporto tra le strutture amministrative destinate
all'organizzazione del servizio e le scuole destinate concretamente ad erogarlo
attraverso un'attivita' prevalentemente professionale.
1. Missione della direzione
regionale e principi di riorganizzazione delle attivita.
La direzione regionale, fatte
salve le competenze delegate e trasferite dallo Stato alle regioni e agli enti
locali (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), persegue lo scopo primario
di realizzare una pianificazione delle scelte educative e organizzative che si
integri con la programmazione dell'offerta formativa della regione, di
sostenere e facilitare il rapporto tra gli enti locali e le scuole per la
programmazione e l'attuazione dell'offerta formativa locale, costituita anche
dai POF delle singole istituzioni scolastiche e dai progetti di rete tra scuole
e tra scuole e territorio. Attraverso la definizione di linee di indirizzo e
sistemi di monitoraggio e controllo, la direzione regionale favorira' il
coordinamento e l'integrazione con gli attori locali, con l'intento di evitare
la frammentazione delle politiche territoriali. In tale contesto, l'obiettivo
prioritario per la direzione regionale e' quello di ricercare e realizzare la
migliore allocazione delle risorse umane e finanziarie provenienti dal
Ministero della pubblica istruzione, per far si che le assegnazioni alle scuole
trovino effettivo impiego nel perseguimento dei fini del sistema di istruzione,
consentendo flessibilita' e diversificazione nelle modalita' organizzative, ma
garantendo unitarieta' rispetto al conseguimento degli standard di istruzione
fissati a livello nazionale (nota 3).
In questa prospettiva la
riorganizzazione dell'amministrazione periferica deve tendere a modificare il
baricentro della distribuzione delle risorse tra la gestione amministrativa, in
diminuzione, ed i servizi alle scuole ed alle istituzioni locali (nota 4), in
crescita.
Ogni direzione regionale, a norma
dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000,
si organizza per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche (nota 5), avendo in debito
conto le specificita' del contesto locale.
L'articolazione territoriale della
direzione regionale non e' pertanto una dimensione organizzativa a se' stante
rispetto alla struttura della direzione, ma una diretta articolazione dei suoi
uffici in un sistema che renda visibile e tangibile la scelta di snellezza,
flessibilita' e prossimita' all'utenza, attraverso la configurazione delle sue
attivita, dei servizi erogati, dei ruoli lavorativi, delle competenze professionali,
delle modalita' di rapportarsi alle esigenze ed ai bisogni delle diverse
tipologie di utenza.
Nella ricomposizione delle
attivita' e degli organici nei nuovi uffici, particolare cura dovra' essere
data nel favorire la integrazione di tutte le professionalita' utili per il
perseguimento di un medesimo obiettivo, ancorche' facenti riferimento a gruppi
con una forte identita' professionale (dirigenti e personale amministrativo,
dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, personale docente).
In ciascuna direzione generale
regionale e' prevista la costituzione di due organi collegiali:
I) organo collegiale previsto
dall'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000,
il cui regolamento di organizzazione e' adottato sulla base degli indirizzi
concordati in sede di Conferenza unificata, secondo quanto previsto dallo
stesso comma 4, dell'art. 6;
II) consiglio regionale
dell'istruzione, previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, art.
4, organo collegiale elettivo per il cui funzionamento il direttore regionale
costituisce un apposita segreteria.
Per il perseguimento della propria
missione, il direttore generale regionale si avvale del supporto dell'istituto
regionale di ricerca educativa per lo svolgimento delle attivita' afferenti
alle aree funzionali "Pianificazione, programmazione e integrazione delle
politiche formative", "Supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche
autonome", "Organizzazione e politiche di gestione delle risorse
umane della scuola".
2. Principali funzioni di
competenza della direzione generale regionale.
La direzione generale regionale
organizza le proprie attivita' in relazione alle seguenti aree funzionali:
I) area pianificazione,
programmazione e integrazione delle politiche formative;
II) area supporto e sviluppo delle
istituzioni scolastiche autonome;
III) area organizzazione e
politiche di gestione delle risorse umane della scuola;
IV) area amministrazione e
gestione delle risorse finanziarie;
V) area gestione delle risorse e
servizi di supporto della direzione regionale.
Per ciascuna area funzionale si
riportano, di seguito, le principali tematiche ad esse ascrivibili.
A - Area pianificazione, programmazione
e integrazione delle politiche formative. 1. Nuovi ordinamenti, programmi e
curricoli scolastici, autonomia scolastica e valutazione degli apprendimenti,
esami di stato. 2. Politiche formative integrate e in raccordo con la regione,
gli enti locali ed il mondo del lavoro: ricognizione delle esigenze formative,
sviluppo delle politiche formative integrate; istruzione e formazione superiore
non universitaria, educazione e istruzione permanente degli adulti;
dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, edilizia scolastica. 3.
Monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto
economico-sociale. 4. pianificazione del fabbisogno di risorse umane e
finanziarie per la erogazione del servizio scolastico. 5. Parita' scolastica e vigilanza
sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in
Italia. B - Area supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome 1.
Sviluppo di centri per la erogazione di servizi di consulenza agli istituti per
l'autonomia: servizi a supporto della didattica; sistemi di condivisione delle
conoscenze ed esperienze tecnologie didattiche; supporto alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; supporto alla
partecipazione ad iniziative europee; sistemi per lo sviluppo della
pianificazione, controllo e valutazione; consulenza contrattuale e legale sulle
tematiche di competenza delle istituzioni scolastiche. 2. diritto allo studio,
politiche giovanili, associazionismo e servizi agli studenti: diritto allo studio,
integrazione degli studenti in situazione di handicap, accoglienza e
integrazione degli studenti immigrati, servizi formativi in contesti non
scolastici; diritto allo studio, politiche sociali in favore delle studentesse
e degli studenti; servizi a sostegno delle attivita' promosse dalle
associazioni degli studenti e dei genitori. 3. promozione ed assistenza
progetti nazionali, europei ed internazionali: diffusione tra le scuole dei
bandi di concorso; elaborazione di schemi guida per la partecipazione a
progetti. C - Area organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane
della scuola. 1. Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei
dirigenti scolastici. 2. Organizzazione e politiche di gestione delle risorse
umane della scuola: reclutamento, selezione delle risorse umane,
organizzazione, dotazioni organiche e allocazione delle risorse umane. 3.
Relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola. 4.
Formazione e aggiornamento del personale della scuola. D - Area amministrazione
e gestione delle risorse finanziarie. 1. Gestione ed amministrazione delle
risorse finanziarie per le istituzioni scolastiche. 2. Programmazione e
controllo delle risorse finanziarie. 3. Controllo e verifiche sulla gestione di
bilancio delle istituzioni scolastiche. 4. Gestione economica e finanziaria
dell'amministrazione regionale. E - Area gestione delle risorse e servizi della
direzione regionale. 1. Organizzazione e gestione delle risorse umane della
direzione regionale: gestione delle risorse umane dell'amministrazione;
formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione; relazioni
sindacali e contrattazione regionale per il personale dell'amministrazione;
supporto per la innovazione, l'organizzazione del lavoro e la semplificazione
dei procedimenti. 2. Gestione dei servizi economali, logistici ed
infrastrutturali della direzione regionale. 3. Comunicazione, organizzazione
eventi. 4. Monitoraggio dei servizi della direzione e valutazione della
soddisfazione dell'utenza. 5. Assistenza legale, gestione del contenzioso,
attivita' di conciliazione. 6. Rapporti con il sistema informativo, gestione
delle risorse tecnologiche, supporto all'utilizzo delle stesse. 3.
Articolazione in unita' organizzative della direzione regionale. Le unita'
organizzative sono costituite da strutture stabili deputate a garantire il
perseguimento di obiettivi connessi alle missioni principali della direzione
regionale. La direzione regionale si articola per funzioni in uffici della
direzione generale regionale e relative unita' operative. Queste ultime si
possono ulteriormente articolare sul territorio in: I) centri servizi
amministrativi (C.S.A.); II) centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni
scolastiche autonome (C.I.S.).
E' opportuno che il numero di
unita' organizzative sia contenuto al minimo indispensabile al fine di:
limitare il frazionamento delle competenze tra diversi uffici; facilitare i
compiti di coordinamento del direttore regionale; favorire l'integrazione
interfunzionale tra le diverse unita.
Il direttore generale affida le
funzioni vicarie ad un dirigente responsabile di una unita' organizzativa di
seguito denominata ufficio.
3.1 Uffici della direzione
generale regionale.
La direzione regionale assume la
seguente denominazione: ufficio scolastico regionale per "denominazione
della regione" - direzione generale.
Essa si articola in uffici, i
quali rappresentano strutture organizzative complesse, responsabili del
perseguimento di un sistema di obiettivi integrato e coerente con una delle
missioni principali assegnate alla direzione regionale.
Gli uffici esercitano competenze
funzionali in riferimento all'intero territorio regionale, e sono alle dirette
dipendenze del direttore regionale.
Dal direttore generale regionale
possono dipendere, se necessario, anche quelle unita' di supporto che
richiedono un'alta competenza professionale e, nel contempo, siano strategiche
per il raggiungimento degli obiettivi dell'intera organizzazione regionale (per
es. sistemi informativi, legale).
3.2 Unita' operative.
Ogni ufficio della direzione
regionale si articola in unita' operative, le quali sono strutture
organizzative non complesse che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi
di un ufficio attraverso il presidio unitario di un processo di lavoro e/o la
erogazione di un servizio.
Una unita' operativa puo' essere
destinata a gestire integralmente un processo di lavoro di natura
amministrativa afferente all'intero territorio regionale (per es. reclutamento,
gestione dirigenti scolastici, contabilita, economato, etc.), oppure puo'
essere destinata a fornire competenze specialistiche o di supporto per il
funzionamento interno dell'organizzazione regionale (per es. comunicazione,
formazione).
3.3 Centri servizi amministrativi
(C.S.A.).
I centri servizi amministrativi
realizzano la presenza dell'amministrazione sul territorio e facilitano
l'accesso ai procedimenti amministrativi in relazione alle competenze proprie
dell'amministrazione, residuate allo Stato (decreto legislativo n. 300/1999, art.
75).
Essi provvedono all'assolvimento
di funzioni amministrative di gestione dei ruoli provinciali, di reclutamento o
di altre attivita' loro delegate.
In relazione a tali funzioni
svolgono attivita' di accoglienza, informazione, acquisizione pratiche amministrative,
rilascio atti amministrativi, assistenza e consulenza giuridica.
Nei confronti del personale della
scuola, degli utenti e degli enti, agenzie e realta' professionali, educative e
formative esistenti sul territorio, i centri realizzano compiutamente e
sviluppano ulteriormente la missione attribuita agli uffici relazioni con il
pubblico fornendo informazioni, anche mediante l'utilizzo di strumenti
telematici.
In relazione alla loro missione di
servizio, indirizzata prevalentemente nei confronti delle istituzioni
scolastiche e del loro personale, un criterio di territorialita' adottabile
sara' funzione del numero di istituti utenti.
E' opportuno che il principio di
decentramento del servizio si contemperi con la necessita' di non appesantire,
con una eccessiva proliferazione di tali centri, i costi dell'amministrazione.
Per questo motivo sara' bene prevedere sul territorio regionale un numero di
centri servizi amministrativi che non superi il rapporto di 1 a 100 istituti in
ambito regionale.
Laddove il numero di C.S.A. che
risulta da tale rapporto sia inferiore al numero di province della regione,
sara' opportuno garantire un numero di C.S.A. pari al numero delle province
stesse. I C.S.A. assumono la seguente denominazione: Ministero della pubblica
istruzione - Ufficio scolastico regionale per "denominazione della
regione" - direzione generale - centro servizi amministrativi per
"denominazione dell'area geografica".
I centri servizi amministrativi
dipendono dall'ufficio della direzione regionale con competenza specifica in
tema di organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della
scuola.
La responsabilita' del C.S.A. e'
affidata a un funzionario di area C. Ove ragioni di particolare complessita'
del servizio lo rendano opportuno, puo' essere costituito un posto di funzione
dirigenziale raggruppando almeno tre C.S.A.: tale posto dirigente si rapporta
funzionalmente all'ufficio competente per l'area "organizzazione e
politiche di gestione delle risorse umane della scuola".
3.4 Centri servizi per le
istituzioni scolastiche (C.I.S.).
I centri servizi per le
istituzioni scolastiche autonome rappresentano la modalita' per promuovere e
assistere lo sviluppo delle scuole, garantendo la disponibilita' di competenze
professionali-chiave nella gestione dei processi didattici, organizzativi. Essi
sono al servizio delle scuole autonome e si inseriscono armonicamente nelle
linee di sviluppo dell'offerta formativa integrata; in tale direzione i centri
servizi hanno la funzione di promuovere lo sviluppo di un sistema di offerta di
servizi alle scuole stesse, valorizzando appieno anche i preesistenti centri
risorse nati per iniziativa di singoli istituti, di reti di scuole o di enti
locali.
I C.I.S. operano su richiesta
degli istituti o stimolandone la domanda con opportune azioni, e assicurano
servizi professionali (nota 6) di qualita' per l'assistenza, consulenza,
supporto alla corretta implementazione ed allo sviluppo dei processi di
istituto nonche' alla promozione di reti di scuole e consorzi di servizi. In
relazione alla loro missione di servizio, e' fondamentale che nell'istituzione
del C.I.S. si tenga in considerazione il bacino d'utenza di riferimento,
tenendo conto dei vincoli derivanti dalle disponibilita' di risorse umane,
finanziarie e strutturali. A tal fine potranno essere stipulate opportune
intese con gli enti locali interessati.
Laddove le caratteristiche del
territorio e/o le opzioni sul portafoglio servizi lo consiglino, e' possibile
ipotizzare un'articolazione territoriale del C.I.S., con sedi periferiche. E'
opportuno che sia garantito un numero di C.I.S. almeno pari al numero delle
province.
I C.I.S. assorbono le funzioni dei
nuclei di supporto all'autonomia.
Il personale dei centri proviene
dal ruolo dei docenti e dei dirigenti scolastici della scuola, mediante
utilizzazioni a tempo determinato, ai sensi della legge n. 448/1998, o dalle
segreterie delle istituzioni scolastiche. Il personale dei C.I.S. viene
selezionato con riferimento agli specifici profili professionali richiesti
dalla tipologia dei servizi da erogare. Mediante intese potra' essere
utilizzato personale messo a disposizione dagli enti locali a proprio carico.
I C.I.S. assumono la seguente
denominazione: Ministero della pubblica istruzione - Ufficio scolastico
regionale per "denominazione della regione" - direzione generale -
Centro servizi istituzioni scolastiche per "denominazione dell'area
geografica".
I centri dipendono dall'ufficio
della direzione regionale con competenza specifica in tema di sviluppo e
supporto delle istituzioni scolastiche (nota 7) autonome. La responsabilita' di
un C.I.S. e' affidata ad un dirigente con funzioni tecniche o ad un dirigente
scolastico.
4. Ulteriori modalita' di
funzionamento organizzativo della direzione regionale.
La direzione regionale puo'
inoltre organizzarsi avvalendosi di modalita' di funzionamento quali
"Progetti" ed "Incarichi".
4.1 Progetti.
Per Progetto si intende una
struttura organizzativa temporanea di risorse, deputata a garantire il
perseguimento di un obiettivo assegnato, in un arco temporale definito (per es.
su tematiche quali: gestione a stralcio dell'arretrato, gestione del piano di
formazione del personale amministrativo delle scuole per favorire il trasferimento
delle competenze, organizzazione della riforma dei cicli scolastici).
Il responsabile di progetto si
avvale della collaborazione di addetti assegnati temporaneamente, e/o coordina
funzionalmente, in riferimento all'obiettivo assegnato, le attivita' delle
altre unita' organizzative direttamente coinvolte nel perseguimento ditale
obiettivo.
Gli addetti assegnati al progetto
sono reperiti all'interno della pianta organica della direzione generale.
L'assegnazione della
responsabilita' di progetto avviene sulla base di una specifica disposizione
organizzativa emessa dal direttore regionale il quale precisa anche il termine
del mandato in relazione alla scadenza definita per il conseguimento degli
obiettivi previsti.
Il responsabile di progetto puo'
essere collocato in diretta dipendenza dal direttore regionale.
La responsabilita' di un progetto
puo' essere affidata ad un dirigente amministrativo, dirigente tecnico,
dirigente scolastico, o ad un funzionario.
4.2 Incarichi.
Per particolari esigenze di
servizio, il direttore regionale attribuisce, sulla base di una specifica
disposizione organizzativa, a qualsiasi dirigente o funzionario, anche se
responsabile di una unita' organizzativa, l'incarico di presidiare
funzionalmente una particolare attivita' che non necessita della
predisposizione di una specifica struttura organizzativa dedicata, ne'
giustifica una struttura di progetto.
Gli incarichi possono riguardare
ad esempio:
1) rappresentante presso organismi
collegiali territoriali istituiti al fine di coordinare le politiche formative
sul territorio;
2) rappresentante nella gestione
dei rapporti istituzionali nei confronti di una specifica autonomia locale, in
riferimento alla esigenza di garantire integrazione e coordinamento nei
processi di definizione della programmazione dell'offerta formativa;
3) referente su alcune tematiche
che necessitano di raccordo con i dipartimenti e servizi del Ministero della
pubblica istruzione, con riguardo alla esigenza di collegare le iniziative
ministeriali con le competenze e le attivita' svolte all'interno della
direzione regionale.
4.3 Dirigenti con funzioni
tecniche.
Nella riconversione strutturale
della presenza e della funzione dell'amministrazione sul territorio un ruolo
strategico va attribuito alla dirigenza tecnica la cui specifica
professionalita, opportunamente valorizzata, deve avere adeguato spazio nel
processo di sviluppo del sistema scolastico. Le presenti linee danno gia'
indicazioni circa le diverse modalita' di impiego. In questo contesto la
funzione del dirigente tecnico trovera' una propria piu' precisa
specializzazione e collocazione in rapporto all'evoluzione del sistema
scolastico.
4.4 Personale amministrativo.
La missione dell'ufficio
scolastico regionale, gli obiettivi attraverso cui questa si andra'
realizzando, la gestione della fase di passaggio al nuovo ordinamento ed il suo
consolidamento a regime, hanno come principale risorsa e primario strumento
operativo il personale gia' presente negli attuali uffici le cui professionalita'
e potenzialita' avranno largo spazio di impiego e di sviluppo nella nuova
organizzazione regionale, sia a livello di struttura direzionale, sia nelle
diverse articolazioni territoriali, sia, infine, nei piu' flessibili moduli che
la riorganizzazione funzionale prevede.
In questa prospettiva sono state
elaborate, e concordate con le organizzazioni sindacali, aree e figure
professionali coerenti con le funzioni ed il ruolo dell'amministrazione nel
processo di riforma nel cui ambito vi sara' ampia opportunita' di valorizzare e
sviluppare attitudini e competenze.
4.5 Relazioni sindacali.
La riforma del sistema scolastico
nel suo complesso e, in particolare, della struttura organizzativa, propone
obiettivi a largo raggio sul cui conseguimento la risorsa umana rappresenta il
fattore decisivo ed insostituibile. E' quindi fondamentale il coinvolgimento
del personale delle rappresentanze istituzionali che si esprimono nel sistema
di relazioni sindacali che va pertanto inserito organicamente nei piu' ampi e
complessi sistemi dell'organizzazione centrale e territoriale. Su questo
obiettivo vanno indirizzati i vari strumenti di partecipazione introdotti dai
recenti contratti collettivi per le implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione dell'amministrazione.
Si attiveranno le procedure di
contrattazione, concertazione, consultazione, informazione, sia a livello
centrale che territoriale, come previsto dagli strumenti contrattuali di
comparto ed integrativi (rispettivamente scuola e ministeri) ogni qualvolta la
riorganizzazione delle strutture verra' ad investire materie oggetto di
relazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 29 del 3
febbraio 1993, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Utilizzo
dell'organico dirigenziale amministrativo e tecnico.
L'allocazione dell'organico
dirigenziale regionale, definito in allegato al decreto ministeriale 30 gennaio
2001, viene effettuata sulle posizioni organizzative previste nel presente
documento seguendo orientativamente alcune priorita:
I) uffici della direzione generale
regionale che afferiscono alle cinque aree funzionali di cui al paragrafo 1.2
(Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative,
supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome, organizzazione e
politiche di gestione delle risorse umane della scuola, amministrazione e
gestione delle risorse finanziarie, gestione delle risorse e servizi della
direzione regionale);
II) responsabilita' di gruppi di
centri servizi amministrativi, come previsto al precedente paragrafo 3.3,
ultimo comma;
III) eventuali altri uffici della
direzione generale regionale, in aggiunta a quelli previsti al punto I, che
derivino dalla enucleazione di attivita' ritenute particolarmente rilevanti
dalle aree funzionali;
IV) posizioni dirigenziali con
funzioni di consulenza e ricerca, nel limite di una posizione per organici
regionali fino a 10 unita, e due posizioni per organici superiori. Tali
posizioni possono essere utilizzate anche per l'attribuzione di incarichi di
responsabilita' relative a progetti.
Affinche' la direzione regionale,
in relazione allo svolgimento della propria missione, possa avvalersi
pienamente della specifica professionalita' espressa dai dirigenti tecnici, ed
integrarla con le altre professionalita' presenti negli uffici della stessa
direzione, il direttore regionale assegna a ciascun ispettore, non responsabile
di un C.I.S., un incarico da svolgere nell'ambito di uno specifico ufficio
della direzione.
Al fine di garantire la specificita'
professionale dei dirigenti tecnici essi nominano un coordinatore il quale
riferisce direttamente al direttore regionale.
Inoltre, come riportato nel
paragrafo 4.1, i dirigenti tecnici possono essere nominati responsabili di
progetto.
FASE TRANSITORIA
Criteri per la definizione della
fase transitoria relativa alla gestione organizzativa
Dalla data di insediamento del
direttore generale regionale, il personale dei Provveditorati agli studi e
della Sovraintendenza scolastica e' collocato organicamente nella direzione
generale. Con i provvedimenti di definizione dell'articolazione della direzione
regionale vengono istituiti gli uffici di direzione generale come individuati
nella prima parte del presente documento. L'operativita' dei predetti uffici si
realizza gradualmente, a partire dall'ufficio per la gestione risorse
finanziarie. Il direttore generale regionale provvede ai necessari
trasferimenti di personale dirigenziale.
Il direttore generale affida le
funzioni vicarie ad un dirigente responsabile di uno dei predetti uffici.
Il provvedimento di articolazione
della direzione generale fissa la data del definitivo passaggio di competenze
ai nuovi uffici e di assegnazione del relativo personale alle nuove funzioni
con la contestuale soppressione dei provveditorati agli studi. Sino a tale
data, da stabilire non oltre il 31 dicembre 2001, i provveditorati agli studi
sono chiamati a garantire l'ordinaria amministrazione con particolare
riferimento al regolare avvio dell'anno scolastico 2001-2002. Nel contempo
devono provvedere al trasferimento delle competenze amministrative alle scuole.
Nella fase transitoria i
sottoelencati compiti dei provveditorati agli studi vengono progressivamente
trasferiti ai competenti uffici della direzione generale, con conseguente
attribuzione a questi del coordinamento gerarchico e funzionale delle
specifiche unita' presenti presso i provveditorati: gestione risorse
finanziarie, rapporti interistituzionali, rapporti con le organizzazioni
sindacali, gestione e sviluppo dirigenti scolastici, formazione, comunicazione,
legale e contenzioso, sistemi informativi, attivita' connesse all'offerta
formativa integrata, progetti legati alla didattica ed all'offerta formativa,
politiche per gli studenti, ivi incluse le attivita' per l'educazione motoria,
ed in ogni caso tutte le attivita' afferenti ai nuclei di supporto
all'autonomia ed agli uffici studi.
Per l'anno scolastico 2001-2002,
il direttore regionale stabilira' le opportune intese con la regione e gli enti
locali al fine di istituire centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni
scolastiche autonome nei limiti della disponibilita' di risorse e di profili
professionali appropriati alla tipologia di servizi erogabili dal C.I.S. I
C.I.S sono progressivamente estesi a tutto il territorio regionale con
articolazione provinciale e, ove ritenuto opportuno, sub-provinciale.
Per evidenti ragioni di
trasparenza e di visibilita, la direzione regionale procede in tempi rapidi
alla comunicazione dei processi di cambiamento in atto nei confronti di tutto
il personale dell'amministrazione e della scuola nonche' degli specifici
contesti territoriali in cui operano le nuove strutture regionali. I contenuti
comunicativi saranno veicolati attraverso strumenti interni (es. pagine WEB
riservate agli addetti dell'amministrazione sulla rete privata Intranet) ed
esterni (es. pagine WEB presenti sulla rete pubblica Internet all'interno del
dominio del Ministero www.istruzione.it). Le modalita, gli strumenti ed i tempi
con cui procedere a tali comunicazioni devono essere oggetto di una
pianificazione e progettazione omogenea da parte di tutte le direzioni
generali.
Note:
1. Comma 7, art. 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 347/2000: "Il dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro novanta
giorni dall'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 5, determina
l'articolazione dell'ufficio scolastico regionale ai sensi del comma 2 del
presente articolo, nonche' la decorrenza del passaggio delle competenze ai
nuovi uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati agli studi e il
relativo personale e' assegnato alle nuove funzioni".
2. Comma 1, art. 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 347/2000: "In ciascun capoluogo di
regione e' istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale
generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilita' amministrativa,
al quale sono assegnate tutte le funzioni gia' spettanti agli uffici periferici
dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente
legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all'art. 613
del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono
soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita
le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all'amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite alle
regioni e agli enti locali".
3. Comma 3, art. 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 347/2000: "L'ufficio scolastico
regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con i servizi
centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli
di efficacia dell'attivita' formativa e sull'osservanza degli standard
programmati, promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo
della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli
enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti,
formula al servizio per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le
proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale;
provvede alla costituzione della segreteria del consiglioregionale
dell'istruzione a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per
quanto di competenza statale e nel rispetto comunque dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta formativa integrata,
all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di
istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza
e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel
rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni
scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le
risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese
quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni
scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi
e gli strumenti piu' opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti
individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico.
Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio regionale si avvale
dei servizi funzionali e territoriali, nonche' dell'istituto regionale di
ricerca educativa".
4. Comma 3, art. 75, del decreto
legislativo n. 300/2000: "Gli uffici scolastici regionali esercitano tra
le funzioni residuate allo stato in particolare quelle inerenti all'attivita'
di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le universita' e le agenzie
formative, al reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico, ferma
restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse
finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche".
5. Comma 3, art. 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 347/2000: "Il Ministero e' articolato,
a livello periferico, in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale
generale, uno per ciascuna regione. Tali uffici, a norma dell'art. 6, comma 2,
si organizzano, sentite le regioni, per funzioni e sul territorio provinciale,
per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche".
6. Il portafoglio servizi di un
C.I.S. e' da ricercare all'interno delle seguenti tematiche: servizi a supporto
della didattica (progettazione del POF, nuovi ordinamenti, programmi
scolastici, innovazione formativa, ricerca e sviluppo, formazione docenti,
sviluppo reti di scuole); sistemi di condivisione delle conoscenze e esperienze
e tecnologie didattiche (gestione della documentazione, innovazione
tecnologica); supporto alla pianificazione, controllo e valutazione
(pianificazione delle risorse in ingresso, controllo dell'impiego delle
risorse, supporto alla costruzione e gestione delle relazioni tra l'istituto e
"l'ambiente", supporto alla autovalutazione d'istituto, sviluppo
delle persone).