Interessi
legali L. 312/80:
Finalmente
è resa un po' di giustizia…
Dopo
due anni di lotte legali, l'affermazione del diritto a percepire gli interessi
legali e la rivalutazione monetaria relativamente agli inquadramenti nelle
qualifiche funzionali introdotte con la legge 312/80 ha avuto positiva
soluzione.
La
Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 136/2001 ha stabilito
l'incostituzionalità dei commi 4 e 5 dell'art.26 della legge 448 del 23
dicembre 1998 (legge finanziaria ) che, decretando un vero e proprio scippo
nelle tasche dei lavoratori, aveva impedito il pagamento degli interessi
dovuti dalle Amministrazioni a seguito di tali inquadramenti
Tale
decisione ovviamente riapre di colpo una partita che tutti noi ritenevamo
oramai definitivamente chiusa, giacché, riconoscendo il pieno ed
incondizionato diritto dei lavoratori a percepire i benefici economici sulla
312, ne ripristina l'efficacia retroattiva.
Senza
considerare, peraltro, che l'orientamento espresso oggi dalla Corte
Costituzionale rappresenta sicuramente un incoraggiante precedente, in
previsione del successivo giudizio circa l'incostituzionalità della legge
finanziaria 2001 in materia di maggiorazione R.I.A., su cui la stessa Corte
dovrà fra non molto pronunciarsi.
Tutto
ciò sta a significare, in altri termini, che i ricorsi a suo tempo sospesi
ovvero non accolti a motivo della sopraggiunta preclusiva legge 448/98,
vanno "riesumati" e definiti in conformità della recente sentenza
della Consulta.
In
tale ottica, le RdB, con la nota di seguito allegata, ha sollecitato la
Direzione Generale del Ministero ad operare senza indugi per gli adempimenti
di carattere amministrativo e contabile che rendano effettiva la consacrazione
del diritto del Personale.
In
forza di questi nuovi scenari, la Rappresentanza Sindacale di Base aderente
alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) intende offrire ai propri
aderenti la possibilità di avvalersi, gratuitamente, del proprio Servizio di
Assistenza per la stesura di Ricorsi ed atti stragiudiziali sulla vertenza in
corso:
1)
RICORSO
per Interessi legali L. 312/80
Tenuto conto che in
virtù della precitata sentenza della Corte Costituzionale, il diritto
potrebbe essere riconosciuto unicamente a coloro che hanno presentato
apposito ricorso, è di tutta evidenza la necessità di precostituirsi
urgentemente attraverso l’atto di impugnativa, i presupposti reali per
rivendicare il soddisfacimento dei propri crediti, evitando di incorrere nel
contempo nei termini di prescrizione.
Tale ipotesi si
configura soltanto per i colleghi che, allo stato, non hanno ancora esperito
alcun tipo di gravame (ricorsi al TAR o al Capo dello Stato).
2)
ATTO di DIFFIDA per interessi legali
Alla formulazione di
tale atto stragiudiziale sono interessati tutti i colleghi che hanno già
prodotto a suo tempo apposito Ricorso per gli interessi legali,
rimasto pendente a seguito della sopraggiunta norma ostativa (Legge 448/1998),
oggi cassata dalla Corte Costituzionale.
La diffida infatti
è un atto che, nell'ambito del procedimento contenzioso, va necessariamente
opposto all'Amministrazione per costituirla in mora ed obbligarla
all'adempimento nei modi e nei termini tassativi previsti per la conclusione
dei procedimenti stessi (Legge 241/90).
Istanza
per il riconoscimento della maggiorazione R.I.A.
Con pronuncia del
13.7.98 emessa dall’Adunanza della Commissione Speciale del Pubblico
Impiego, il Consiglio di Stato ha stabilito che il termine per il calcolo
dell’anzianità di servizio (5-10 ovvero 20 anni) per la corresponsione
della maggiorazione della R.I.A. di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 44/90 debba
essere il 31.12.93 anziché il 31.12.90 (in tal senso si è orientato il
nostro Ministero), in quanto la vigenza contrattuale del precitato D.P.R.
è stata prorogata per effetto della legge 384/92.
La
stessa Commissione speciale del P.I., con parere n.371 del 20.1.97, in linea
con quanto già affermato dallo stesso Consiglio di Stato con decisione n.
441/98, ha poi espresso l’avviso che i periodi di effettivo servizio da
computare ai fini dell’anzianità richiesta siano anche quelli resi in
comparto estraneo allo Stato.
Sicché, quanti hanno maturato un'anzianità di
servizio utile (sommando quello reso nel comparto Ministeri
a quello prestato in comparto diverso) avrebbero avuto titolo, in
virtù della recente produzione giurisprudenziale, al riconoscimento dei
benefici economici in questione.
Senonchè, pur di non pagare il dovuto, il
Governo, come è noto, con legge finanziaria 2001 ha disposto (art. 51 ) che
la maggiorazione RIA vada corrisposta soltanto a quanti hanno maturato
l'anzianità di servizio entro il 31.12.90, pregiudicando così i diritti
acquisiti dai lavoratori e fatti salvi da una consolidata giurisprudenza.
Pur tuttavia, la vertenza non è affatto
conclusa, posto che il TAR Lazio, così come già avvenuto per gli interessi
legali della 312, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
anche della predetta norma.
Tenuto conto che è presumibile che la Corte
Costituzionale, in piena coerenza di principio, si pronuncerà anche in questo
caso per l'incostituzionalità della legge, è indispensabile che i colleghi
trasmettano singolarmente al Ministero della Pubblica Istruzione apposite
domande per il riconoscimento del diritto, per non incorrere, sino al momento
della sentenza dell'Alta Corte, nella prescrizione quinquennale che potrebbe
poi essere pretestuosamente eccepita dall'Amministrazione pur di non pagare.
MODALITA’
DI ADESIONE
¨
Si inviano 2 moduli (n.1 e n.2), riferibili rispettivamente alle 2
distinte fattispecie sopra indicate (ricorso, diffida) sui quali vanno apposte
le firme dei ricorrenti (ad esempio, chi intende aderire soltanto al ricorso, dovrà
firmare solo sul corrispondente modulo n. 1).
¨
Inoltre, da parte del ricorrente dovrà essere compilata l’unita
scheda riportante con chiarezza e precisione i dati richiesti.
¨
Si invia anche modulo di iscrizione alle RdB (da compilare in ogni sua
parte), nel caso in cui, così come ci viene richiesto da più sedi periferiche,
i colleghi intendano dare aderire alla nostra Organizzazione sindacale
¨
I moduli, le relative schede notizie e le eventuali iscrizioni alle RdB
dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2001,
distintamente per ciascun tipo di atto, in plico riportante sul
frontespizio la causale (ricorso interessi legali oppure diffida interessi
legali) a:
Rappresentanze
Sindacali di Base – statali
Via M. Cristina di Savoia, 40 – 70126 BARI
Per informazioni o
chiarimenti, i colleghi potranno rivolgersi al Coordinamento Pubblica Istruzione
- via Appia Nuova, 96 - ROMA - E- mail : rdb.istr@libero.it - rdbstato@rdn.it
- tel.
06/7008872 - fax 06/7005631 - cellulare 3471570672 - 335380821
Al
Direttore Generale del Personale
Dott.
Antonio Zucaro
Ministero
della Pubblica istruzione
ROMA
Oggetto: Interessi legali
e rivalutazione monetaria ex legge 312/80
Con
recente sentenza, la Corte Costituzionale ha cassato
l'art. 26 - comma IV - della legge 448/98 (finanziaria 99 ) ed ha per
l'effetto sancito il pieno diritto dei lavoratori alla liquidazione degli
interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti tardivamente
corrisposti dall'Amministrazione in virtù dell'inquadramento nelle qualifiche
funzionali di cui alla legge 312/80.
La
decisione della Consulta pone fine ad una tormentata vertenza che affonda
radici assai remote e rende finalmente giustizia ad una
molteplicità di lavoratori che, per vedersi riconoscere un giusto e legittimo
beneficio economico, hanno dovuto tener testa sia alle sottili alchimie
dilatorie dell'Amministrazione, sia ai
tentati colpi di spugna di natura legislativa e politica.
Sta di fatto che ripristinandosi la
situazione quo ante, si impone per codesto Ufficio Centrale l'onere di
dare concreta applicazione alla pronuncia, definendone con tempestività ogni
pendenza.
Pertanto la scrivente
Organizzazione sindacale delle RdB
INVITA
la S.V. ad operare i necessari
interventi sui competenti uffici amministrativi e contabili, affinché siano
emessi in tempi stretti i consequenziali provvedimenti idonei a soddisfare le
pretese creditorie di tutto il personale avente titolo, sulla base di modalità
che mirino a salvaguardare, in via prioritaria e secondo uno stretto ordine
cronologico, le richieste dedotte in giudizio tuttora sospese e non ancora
definite.
Distinti
saluti
Roma, 19 maggio 2001
Il
Coordinamento Nazionale Pubblica Istruzione
Modulo
n. 1
Ricorso
Interessi legali L.312/80
Gli
impiegati del Provveditorato agli Studi di
…………………………………
Cognome e Nome | Firma |
(etc) |
|
|
Modulo
n. 2
Atto
di Diffida sugli Interessi legali L.312/80
Gli
impiegati del Provveditorato agli Studi
di……………………………………
Cognome e Nome | Firma |
(etc) |
(Scrivere a stampatello)
COGNOME e Nome
: ………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita
: ……………………………………………………………….
Attuale posizione economica:
……………………………………………………………
q
Ha già presentato in data…………..Ricorso per gli
interessi legali, tuttora pendente:
al TAR…………………..
ovvero al Capo dello Stato ( cancellare la parte che non interessa)
q
Non ha presentato nessun Ricorso
Data di iscrizione alle RdB :
anno……… mese……….
Tel. Ufficio …………………………….