Interessi legali L. 312/80:

Finalmente è resa un po' di giustizia…

 Dopo due anni di lotte legali, l'affermazione del diritto a percepire gli interessi legali e la rivalutazione mo­netaria relativamente agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali introdotte con la legge 312/80 ha avuto positiva soluzione.

 La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 136/2001 ha stabilito l'incostituzionalità dei commi 4 e 5 dell'art.26 della legge 448 del 23 dicembre 1998 (legge finanziaria ) che, decretando un vero e proprio scippo nelle tasche dei lavoratori, aveva impedito il pagamento degli interessi dovuti dalle Amministrazioni a seguito di tali inquadramenti

 Tale decisione ovviamente riapre di colpo una partita che tutti noi ritenevamo oramai definitivamente chiusa, giacché, riconoscendo il pieno ed incondizionato diritto dei lavoratori a percepire i benefici economici sulla 312, ne ripristina l'efficacia retroattiva.

 Senza considerare, peraltro, che l'orientamento espresso oggi dalla Corte Costituzionale rappresenta sicuramente un incoraggiante precedente, in previsione del successivo giudizio circa l'incostituzionalità della legge finanziaria 2001 in materia di maggiorazione R.I.A., su cui la stessa Corte dovrà fra non molto pronunciarsi.

 Tutto ciò sta a significare, in altri termini, che i ricorsi a suo tempo sospesi  ovvero non accolti a motivo della sopraggiunta preclusiva legge 448/98, vanno "riesumati" e definiti in conformità della recente sen­tenza della Consulta.

 In tale ottica, le RdB, con la nota di seguito allegata, ha sollecitato la Direzione Generale del Mini­stero ad operare senza indugi per gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile che rendano effettiva la consacrazione del diritto del Personale.

 In forza di questi nuovi scenari, la Rappresentanza Sindacale di Base aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) intende offrire ai propri aderenti la possibilità di avvalersi, gratuitamente, del proprio Servizio di Assistenza per la stesura di Ricorsi ed atti stragiudiziali sulla vertenza in corso:

 1)    RICORSO per Interessi legali L. 312/80

Tenuto conto che in virtù della precitata sentenza della Corte Costituzionale, il diritto potrebbe essere riconosciuto unicamente a coloro che hanno presentato ap­posito ricorso, è di tutta evi­denza la necessità di precosti­tuirsi urgentemente attraverso l’atto di impugnativa, i presuppo­sti reali per rivendicare il soddi­sfacimento dei propri crediti, evitando di incorrere nel con­tempo nei termini di prescrizione.

Tale ipotesi si configura sol­tanto per i colleghi che, allo stato, non hanno ancora espe­rito alcun tipo di gravame (ri­corsi al TAR o al Capo dello Stato).  

2) ATTO di DIFFIDA per interessi legali

Alla formulazione di tale atto stragiudiziale sono interessati tutti i colleghi che hanno già prodotto a suo tempo apposito Ricorso per gli interessi legali, rimasto pendente a seguito della sopraggiunta norma ostativa (Legge 448/1998), oggi cassata dalla Corte Costituzionale.

La diffida infatti è un atto che, nell'ambito del procedimento contenzioso, va necessariamente opposto all'Amministrazione per costituirla in mora ed obbligarla all'adempimento nei modi e nei termini tassativi previsti per la conclusione dei procedimenti stessi (Legge 241/90).

 Istanza per il riconoscimento della maggiorazione R.I.A.

Con pronuncia del 13.7.98 emessa dall’Adunanza della Commissione Speciale del Pubblico Impiego, il Consiglio di Stato ha stabilito che il termine per il calcolo dell’anzianità di servizio (5-10 ovvero 20 anni) per la corre­sponsione della maggiorazione della R.I.A. di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 44/90 debba essere il 31.12.93 anziché il 31.12.90 (in tal senso si è orientato il nostro Mi­nistero), in quanto la vigenza con­trattuale del precitato D.P.R. è stata prorogata per effetto della legge 384/92.

 La stessa Commissione speciale del P.I., con parere n.371 del 20.1.97, in linea con quanto già affermato dallo stesso Consiglio di Stato con decisione n. 441/98, ha poi espresso l’avviso che i pe­riodi di effettivo servizio da computare ai fini dell’anzianità richiesta siano anche quelli resi in comparto estraneo allo Stato.

Sicché, quanti hanno maturato un'anzianità di servizio utile (sommando quello reso nel comparto Ministeri  a quello prestato in comparto diverso) avrebbero avuto titolo, in virtù della recente produzione giuri­sprudenziale, al riconoscimento dei benefici economici in que­stione.

Senonchè, pur di non pagare il dovuto, il Governo, come è noto, con legge finanziaria 2001 ha di­sposto (art. 51 ) che la maggiora­zione RIA vada corrisposta sol­tanto a quanti hanno maturato l'anzianità di servizio entro il 31.12.90, pregiudicando così i di­ritti acquisiti dai lavoratori e fatti salvi da una consolidata giu­risprudenza.

Pur tuttavia, la vertenza non è affatto conclusa, posto che il TAR Lazio, così come già avve­nuto per gli interessi legali della 312, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale anche della predetta norma.

Tenuto conto che è presumibile che la Corte Costituzionale, in piena coerenza di principio, si pronuncerà anche in questo caso per l'incostituzionalità della legge, è indispensabile che i col­leghi trasmettano singolarmente al Ministero della Pubblica Istruzione apposite domande per il riconoscimento del diritto, per non incorrere, sino al mo­mento della sentenza dell'Alta Corte, nella prescrizione quin­quennale che potrebbe poi essere pretestuosamente eccepita dal­l'Amministrazione pur di non pagare.

MODALITA’ DI ADESIONE

 

¨     Si inviano 2 moduli (n.1 e n.2), riferibili rispettivamente alle 2 distinte fattispecie sopra indicate (ricorso, diffida) sui quali vanno apposte le firme dei ricorrenti (ad esempio, chi intende aderire soltanto al ricorso, dovrà firmare solo sul corrispondente modulo n. 1).

¨     Inoltre, da parte del ricorrente dovrà essere compilata l’unita scheda riportante con chiarezza e precisione i dati richiesti.

¨     Si invia anche modulo di iscrizione alle RdB (da compilare in ogni sua parte), nel caso in cui, così come ci viene richiesto da più sedi periferiche, i colleghi intendano dare aderire alla nostra Organizzazione sindacale

¨     I moduli, le relative schede notizie e le eventuali iscrizioni alle RdB dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2001, distintamente per ciascun tipo di atto, in plico riportante sul frontespizio la causale (ricorso interessi legali oppure diffida interessi legali) a:

 Rappresentanze Sindacali di Base – statali
Via M. Cristina di Savoia, 40 – 70126 BARI

Per informazioni o chiarimenti, i colleghi potranno rivolgersi al Coordinamento Pubblica Istruzione - via Appia Nuova, 96 - ROMA - E- mail : rdb.istr@libero.it - rdbstato@rdn.it  -  tel.  06/7008872 - fax 06/7005631 - cellulare 3471570672 - 335380821


Al Direttore Generale del Personale
                                                       
                                       Dott. Antonio Zucaro
  
                                                                                                                                 Ministero della Pubblica istruzione

                                                                                                                                        ROMA

 Oggetto: Interessi legali e rivalutazione monetaria ex legge 312/80

 Con recente sentenza, la Corte Costituzionale ha cassato  l'art. 26 - comma IV - della legge 448/98 (finanziaria 99 ) ed ha per l'effetto sancito il pieno diritto dei lavoratori alla liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti tardivamente corrisposti dall'Amministrazione in virtù dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 312/80.

La decisione della Consulta pone fine ad una tormentata vertenza che affonda radici assai remote e rende finalmente giustizia ad una molteplicità di lavoratori che, per vedersi riconoscere un giusto e legittimo beneficio economico, hanno dovuto tener testa sia alle sottili alchimie dilatorie dell'Ammini­strazione, sia  ai tentati colpi di spugna di natura legislativa e politica.

Sta di fatto che ripristinandosi la situazione quo ante, si impone per codesto Ufficio Centrale l'onere di dare concreta applicazione alla pronuncia, definendone con tempestività ogni pendenza.

Pertanto la scrivente Organizzazione sindacale delle RdB

INVITA

la S.V. ad operare i necessari interventi sui competenti uffici amministrativi e contabili, affinché siano emessi in tempi stretti i consequenziali provvedimenti idonei a soddisfare le pretese creditorie di tutto il personale avente titolo, sulla base di modalità che mirino a salvaguardare, in via prioritaria e secondo uno stretto ordine cronologico, le richieste dedotte in giudizio tuttora sospese e non ancora definite.

Distinti saluti

Roma, 19 maggio 2001

Il Coordinamento Nazionale Pubblica Istruzione


Modulo n. 1

Ricorso Interessi legali L.312/80

Gli impiegati del Provveditorato agli Studi di …………………………………

Cognome e Nome Firma
   
   
   
   
   
   
(etc)  

 

 


Modulo n. 2

Atto di Diffida sugli Interessi legali L.312/80

Gli impiegati del Provveditorato agli Studi di……………………………………

Cognome e Nome Firma
   
   
   
   
   
   
(etc)  

PROVVEDITORATO AGLI STUDI

 

      di…………………………………………………

  

S C H E D A           D A T I

(Scrivere a stampatello)

COGNOME e Nome  :  ………………………………………………………………….

Luogo e data di nascita  :  ……………………………………………………………….

Attuale posizione economica: ……………………………………………………………

q      Ha già presentato in data…………..Ricorso per gli interessi legali, tuttora pendente:

al TAR………………….. ovvero al Capo dello Stato ( cancellare la parte che non interessa)

q      Non ha presentato nessun Ricorso

Data di iscrizione alle RdB :      anno………     mese……….

Tel.  Ufficio …………………………….

Scarica qui la scheda di iscrizione alle RdB