Interessi legali L. 312/80

 

…Ci si arrampica anche sugli specchi…

 

Riportiamo il testo emblematico di una nota ministeriale (Ufficio del Contenzioso ) pervenuta in un Provveditorato in esito ad un ricorso presentato da un collega sugli interessi legali della 312 :

 

……. " Con pronuncia n.136 datata 17.5.2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge 23.12.98, n. 448, nella parte in cui disponeva che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo ex art. 4, comma 8, L. n. 312/80, non dessero luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria:

Pertanto, stante la consolidata giurisprudenza favorevole al ricorrente, si invia ( al Provveditorato) il ricorso in argomento, affinché la S.V. voglia disporre per l'emissione di un provvedimento idoneo a soddisfare la pretesa dell'interessato, previo accertamento del mancato compimento del decorso prescrizionale del diritto in capo al ricorrente… " .

 

Dobbiamo tristemente annotare che ancora oggi, quantunque sia intervenuta una decisione dell'Alta Corte per porre finalmente fine ad una estenuante atavica partita, persiste (come purtroppo temevamo) l'irritante atteggiamento di qualche Dirigente del nostro Ministero, attraverso macchinose eccezioni di carattere procedurale, nel frapporre ostacoli al pagamento.

 

L'espresso ammonimento rivolto al Provveditorato pagatore di liquidare le spettanze a favore dei ricorrenti non prima di aver effettuato preventivamente la verifica dei termini di prescrizione (quali essi siano non sono neppure indicati), suona ostentatamente pretestuoso e per di più del tutto anacronistico ove si tenga conto che:

 

¨      In primo luogo, l'Ufficio Scolastico Provinciale onerato ben difficilmente, a distanza di circa un decennio, potrebbe svolgere, con certezza delle singoli posizioni, l'indagine ricognitiva pretesa. A ciò aggiungasi l'ipotesi, tutt'altro che remota che agli atti degli stessi Provveditorati non risulti comunque acquisita alcuna  prova documentale posto che, come spesso avviene, i colleghi hanno provveduto a trasmettere direttamente l'istanza al Ministero, non intendendo avvalersi del mezzo di spedizione per via gerarchica

¨      In seconda analisi, in ragione del fatto che, da quanto ci risulta, in identica recente situazione, a favore di circa 1200 impiegati tutti in servizio presso il Ministero a suo tempo furono a tutti indistintamente liquidate de plano le competenze in questione, senza quelle intrasigenze formali o formalistiche oggi inusitatamente pretese per i dipendenti degli Uffici Provinciali.

¨      In terzo luogo, in virtù della circostanza che, con circolare del 27.1.98, il Ministro della Pubblica Istruzione p.t. aveva espressamente riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi legali, il che, se ce ne fosse pure bisogno, si configura di per sé quale atto interruttivo della prescrizione.

¨      Infine, a prescindere da qualsivoglia altro elemento di considerazione, in fattispecie di debiti accertati ( qui in esame) la prescrizione è comunque decennale, così come ha avuto modo di affermare la costante produzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato.

 

Alla luce di quanto precede, questa Organizzazione sindacale auspica un autorevole intervento del Ministro della Pubblica Istruzione affinché la vertenza di cui trattasi sia riesaminata in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale con l'estensione del riconoscimento del beneficio  a tutti i ricorrenti  aventi diritto

 

        Roma, 15 luglio 2001

 

                          Il Coordinamento Nazionale RdB Pubblica Istruzione

 

 

 

 

Ad ogni buon conto, si rappresenta ai colleghi interessati che le modalità di adesione ed i relativi moduli sono reperibili su Internet al sito www.rdbwebstato.gozzilla.it (Ministero Pubblica Istruzione) e che i termini per avvalersi del servizio di assistenza  di questa Organizzazione sindacale (del tutto gratuita per gli iscritti) sono prorogati, senza ulteriori differimenti, al 20 luglio p.v.

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i colleghi potranno contattare il Coordinamento Nazionale RdB Pubblica Istruzione- via Appia Nuova, 96 - ROMA -

E- mail : rdb.istr@libero.it - rdbstato@rdn.it

 

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