Interessi legali L. 312/80
…Ci si arrampica anche sugli specchi…
Riportiamo il testo emblematico di una nota ministeriale (Ufficio del Contenzioso ) pervenuta in un Provveditorato in esito ad un ricorso presentato da un collega sugli interessi legali della 312 :
……. " Con pronuncia n.136 datata 17.5.2001 la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge
23.12.98, n. 448, nella parte in cui disponeva che le somme corrisposte al
personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo ex
art. 4, comma 8, L. n. 312/80, non dessero luogo ad interessi né a
rivalutazione monetaria:
Pertanto, stante la consolidata giurisprudenza favorevole al ricorrente,
si invia ( al Provveditorato) il ricorso in argomento, affinché la S.V. voglia
disporre per l'emissione di un provvedimento idoneo a soddisfare la pretesa
dell'interessato, previo accertamento
del mancato compimento del decorso prescrizionale del diritto in capo al
ricorrente… " .
Dobbiamo
tristemente annotare che ancora oggi, quantunque sia intervenuta una decisione
dell'Alta Corte per porre finalmente fine ad una estenuante atavica partita,
persiste (come purtroppo temevamo) l'irritante atteggiamento di qualche
Dirigente del nostro Ministero, attraverso macchinose eccezioni di carattere
procedurale, nel frapporre ostacoli al pagamento.
L'espresso
ammonimento rivolto al Provveditorato pagatore di liquidare le spettanze a
favore dei ricorrenti non prima di aver effettuato preventivamente la verifica
dei termini di prescrizione (quali essi siano non sono neppure indicati), suona
ostentatamente pretestuoso e per di più del tutto anacronistico ove si tenga
conto che:
¨
In primo luogo, l'Ufficio
Scolastico Provinciale onerato ben difficilmente, a distanza di circa un
decennio, potrebbe svolgere, con certezza delle singoli posizioni, l'indagine
ricognitiva pretesa. A ciò aggiungasi l'ipotesi, tutt'altro che remota che agli
atti degli stessi Provveditorati non risulti comunque acquisita alcuna prova documentale posto che, come spesso
avviene, i colleghi hanno provveduto a trasmettere direttamente l'istanza al
Ministero, non intendendo avvalersi del mezzo di spedizione per via gerarchica
¨
In seconda analisi, in
ragione del fatto che, da quanto ci risulta, in identica recente situazione, a
favore di circa 1200 impiegati tutti in
servizio presso il Ministero a suo tempo furono a tutti indistintamente
liquidate de plano le competenze in
questione, senza quelle intrasigenze formali o formalistiche oggi
inusitatamente pretese per i dipendenti degli Uffici Provinciali.
¨
In terzo luogo, in
virtù della circostanza che, con circolare del 27.1.98, il Ministro della Pubblica Istruzione p.t. aveva espressamente riconosciuto il
diritto alla corresponsione degli interessi legali, il che, se ce ne fosse pure
bisogno, si configura di per sé quale atto interruttivo della prescrizione.
¨
Infine, a prescindere
da qualsivoglia altro elemento di considerazione, in fattispecie di debiti
accertati ( qui in esame) la prescrizione è comunque decennale, così come ha avuto modo di affermare la costante
produzione giurisprudenziale del Consiglio di Stato.
Alla
luce di quanto precede, questa Organizzazione sindacale auspica un autorevole
intervento del Ministro della Pubblica Istruzione affinché la vertenza di cui
trattasi sia riesaminata in termini di ragionevolezza e di giustizia
sostanziale con l'estensione del riconoscimento del beneficio a tutti i ricorrenti aventi diritto
Roma,
15 luglio 2001
Il Coordinamento Nazionale RdB Pubblica Istruzione
Ad ogni buon conto, si rappresenta ai colleghi
interessati che le modalità di adesione ed i relativi moduli sono reperibili su
Internet al sito www.rdbwebstato.gozzilla.it (Ministero Pubblica
Istruzione) e che i termini per avvalersi del servizio di assistenza di questa Organizzazione sindacale (del
tutto gratuita per gli iscritti) sono prorogati, senza ulteriori
differimenti, al 20 luglio p.v.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i colleghi
potranno contattare il Coordinamento Nazionale RdB Pubblica Istruzione- via
Appia Nuova, 96 - ROMA -
E- mail : rdb.istr@libero.it - rdbstato@rdn.it