Chiarimenti in materia di ricorsi

Numerosi colleghi lamentano ancora ad oggi il mancato riconoscimento della maggiorazione della RIA e nel contempo chiedono ragguagli sulla propria posizione, nonché indicazioni sul modo di procedere in caso di vertenza intentata contro l’Amministrazione ministeriale.

I casi segnalati possono essere catalogati sulla base delle seguenti ipotesi:

 

1)      Maggiorazione RIA maturata entro il 31.12.1990

Nella fattispecie si trovano tutti coloro che hanno maturato entro tale data un’anzianità utile ( 5, 10,  20 anni), sommando, secondo un calcolo aritmetico, tutto il servizio effettivo, sia pure non continuativo, di ruolo e non di ruolo, prestato anche in altre Amministrazioni dello Stato. (ad es., nella scuola).

A titolo esemplificativo, riportiamo il caso di un dipendente immesso nei ruoli del nostro Ministero a decorrere dal 1.9.1982 e che vanti 2 anni di servizio reso nella scuola: egli avrà pertanto cumulato, alla data del 31.12.1990, un’anzianità complessiva utile pari a 10 anni e quindi ha diritto tuttora a vedersi riconosciuta la maggiorazione RIA nella misura retributiva corrispondente all’anzianità dei 10 anni ( anziché su 5, come molti colleghi lamentano).

Ø      Chi, trovandosi nell’ipotesi contemplata, non ha ancora ottenuto il maturato economico spettante, dovrà necessariamente rivendicarne il diritto con apposito urgente ricorso ( per evitare di incorrere nei termini di prescrizione), previo atto di diffida rivolto all’Amministrazione ministeriale inadempiente.

2)      Maggiorazione RIA maturata entro il 31.12.1993

 La questione è sicuramente è di più complessa definizione.

Infatti, quantunque l’art. 7 del D.L. 19.9.92 n.384 avesse a suo tempo sancito che, per effetto di ultrattività contrattuale, il termine ultimo per il computo dell’anzianità valida per l’attribuzione della maggiorazione fosse spostato al 31.12.1993,  con un colpo di mano il legislatore ha abrogato tale favorevole disposizione con la legge finanziaria 2001( art. 51-comma 3 – L. 388/2000), fissando al 31.12.1990 la data finale di riferimento per l’applicazione del beneficio, fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data del 1.1.2001, data questa coincidente con l’entrata in vigore della legge finanziaria stessa.

Sta di fatto che, a seguito di ricorso giurisdizionale prodotto da dipendenti di altro comparto, il TAR adito, riconoscendo la fondatezza dei rilievi mossi dagli stessi ricorrenti, ha sospeso il giudizio ed ha rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio circa l’ incostituzionalità dell’anzidetto art. 51 della finanziaria.

Nell’attesa della pronuncia dell’Alta Corte, quindi,  un eventuale gravame proposto dal 1.1.2001 in poi, in presenza della norma preclusiva tuttora vigente, è destinato inevitabilmente ad essere respinto nel merito.

Ø      Diversa è la posizione invece di quanti, in vigenza della precedente disciplina legislativa di cui al D.L.384/92, su impulso di parte ( con domanda o con ricorso) avevano già  iniziato, entro il 31.12.2000, il procedimento per il riconoscimento dell’anzianità di servizio conseguita al 31.12.1993: di fatti, in forza dell’art.2 della legge 241/90, ai sensi della quale la pubblica amministrazione è tenuta a concludere il procedimento amministrativo con formale provvedimento da adottarsi entro i termini perentori definiti dal Regolamento di attuazione ( nel caso specifico entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda),  v’è ampia giurisprudenza propensa al riconoscimento del diritto nel caso in cui, per l’appunto, l’ingiustificata protrazione dei tempi dell’attività amministrativa ( oltre i 30 giorni) abbia comportato l’impedimento o la sua definizione in tempi successivi all’entrata in vigore di norme più sfavorevoli per il privato ed in suo pregiudizio.

In conclusione, nel caso di specie riteniamo che nei confronti dei colleghi che a ritroso nel tempo e comunque non oltre il 30.11.2000 hanno presentato al Ministero domanda di riconoscimento del beneficio ( anche se inesitata o con riscontro negativo) sussistano i presupposti di diritto per rivendicare il soddisfacimento dei  propri crediti sulla base di un apposito ricorso che questa Organizzazione sindacale sta predisponendo.

 3) Interessi legali L.312/80

 La recente legge finanziaria 2002, come se non bastasse, ha stabilito  art. 23 comma III) che per il triennio 2002-2004 è fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di adottare provvedimenti per l’estensione erga omnes di giudicati giurisdizionali o amministrativi, il che sta a significare, in altri termini, che dal 1.1.2001 è preclusa alle stesse Amministrazioni la possibilità di procedere in maniera generalizzata estendendo gli effetti favorevoli di una decisione ad personam  a quanti invece non hanno esperito alcun rimedio giustiziale.

Ø      Stante l’ennesima disposizione capestro, suggeriamo a chi non avesse ancora provveduto di produrre apposito ricorso per rivendicare gli interessi moratori ex 312 ( la semplice domanda non sortisce effetto alcuno), al fine di evitare il rischio di non vedersi mai concretamente riconosciuto il credito di lavoro.

Sempre in argomento, ed in risposta ai quesiti rivoltici da molti, si è dell’avviso che il termine di prescrizione del diritto è di 10 anni ( v’è pacifica giurisprudenza al riguardo) decorrente dalla data di notifica del provvedimento di inquadramento ai sensi della L.312/80.

 Modalità di adesione

 Gli aderenti alle RdB potranno avvalersi del Servizio di Assistenza dell’Organizzazione per attivare nei confronti dell'Amministrazione ministeriale le rituali procedure del ricorso in ordine alle 3 fattispecie sopra citate.

Ø      Moduli ed istruzioni saranno reperibili a breve sul sito www.rdbwebstato.too.it (sezione Ministero Pubblica Istruzione)

Per ogni ulteriore chiarimento, informazione ed indicazione sulle modalità di partecipazione, gli interessati potranno rivolgersi al Coordinamento Nazionale Pubblica Istruzione – tel 06/7008872; fax 06/7005631; cell. 347/1570672

E-mail: rdb.istr@libero.it

 Roma, 18 gennaio 2002

 RdB Pubblico Impiego – Coordinamento Nazionale Pubblica Istruzione