Numerosi colleghi lamentano ancora ad oggi il mancato
riconoscimento della maggiorazione della RIA e nel contempo chiedono ragguagli sulla propria posizione, nonché
indicazioni sul modo di procedere in caso di vertenza intentata contro
l’Amministrazione ministeriale.
I casi segnalati possono essere catalogati sulla base
delle seguenti ipotesi:
1)
Maggiorazione
RIA maturata entro il 31.12.1990
Nella fattispecie si trovano tutti coloro che hanno
maturato entro tale data un’anzianità utile ( 5, 10, 20 anni), sommando, secondo un calcolo aritmetico,
tutto il servizio effettivo, sia pure non
continuativo, di ruolo e non di ruolo,
prestato anche in altre Amministrazioni dello Stato. (ad es., nella
scuola).
A titolo esemplificativo, riportiamo il caso di un
dipendente immesso nei ruoli del nostro Ministero a decorrere dal 1.9.1982 e che
vanti 2 anni di servizio reso nella scuola: egli avrà pertanto cumulato, alla
data del 31.12.1990, un’anzianità complessiva utile pari a 10 anni
e quindi ha diritto tuttora a
vedersi riconosciuta la maggiorazione RIA nella misura retributiva
corrispondente all’anzianità dei 10 anni ( anziché su 5, come molti colleghi
lamentano).
Ø
Chi,
trovandosi nell’ipotesi contemplata, non ha ancora ottenuto il maturato
economico spettante, dovrà necessariamente rivendicarne il diritto con apposito
urgente ricorso ( per evitare di incorrere nei termini di prescrizione), previo
atto di diffida rivolto all’Amministrazione ministeriale inadempiente.
2)
Maggiorazione
RIA maturata entro il 31.12.1993
La questione è sicuramente è di più complessa definizione.
Infatti, quantunque l’art. 7 del D.L. 19.9.92 n.384
avesse a suo tempo sancito che, per effetto di ultrattività contrattuale, il
termine ultimo per il computo dell’anzianità valida per l’attribuzione
della maggiorazione fosse spostato al 31.12.1993,
con un colpo di mano il legislatore
ha abrogato tale favorevole disposizione con la legge finanziaria 2001( art.
51-comma 3 – L. 388/2000), fissando al
31.12.1990 la data finale di riferimento per l’applicazione del beneficio,
fatta salva l’esecuzione dei giudicati
alla data del 1.1.2001, data questa coincidente con l’entrata in vigore
della legge finanziaria stessa.
Sta di fatto che, a seguito di ricorso
giurisdizionale prodotto da dipendenti di altro comparto, il TAR adito,
riconoscendo la fondatezza dei rilievi mossi dagli stessi ricorrenti, ha sospeso
il giudizio ed ha rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio circa l’
incostituzionalità dell’anzidetto art. 51 della finanziaria.
Nell’attesa della pronuncia dell’Alta Corte, quindi, un eventuale gravame proposto dal 1.1.2001 in poi, in presenza della norma preclusiva tuttora vigente, è destinato inevitabilmente ad essere respinto nel merito.
Ø
Diversa
è la posizione invece di quanti, in vigenza della precedente disciplina
legislativa di cui al D.L.384/92, su impulso di parte ( con domanda o con
ricorso) avevano già iniziato, entro il 31.12.2000, il procedimento per il riconoscimento
dell’anzianità di servizio conseguita al 31.12.1993: di fatti, in forza
dell’art.2 della legge 241/90, ai sensi della quale la pubblica
amministrazione è tenuta a concludere il procedimento amministrativo con formale
provvedimento da adottarsi entro i termini perentori definiti dal Regolamento di
attuazione ( nel caso specifico
entro
30 giorni decorrenti dalla
data di ricezione della domanda), v’è ampia
giurisprudenza propensa al riconoscimento del diritto nel caso in cui, per
l’appunto, l’ingiustificata protrazione dei tempi dell’attività
amministrativa ( oltre i 30 giorni) abbia comportato l’impedimento o la sua
definizione in tempi successivi all’entrata in vigore di norme più
sfavorevoli per il privato ed in suo pregiudizio.
In conclusione, nel caso di specie riteniamo che nei
confronti dei colleghi che a ritroso nel tempo e comunque non oltre il 30.11.2000 hanno presentato al Ministero
domanda di riconoscimento del beneficio ( anche se inesitata o con riscontro
negativo) sussistano i presupposti di diritto per rivendicare il soddisfacimento
dei propri crediti sulla base di un
apposito ricorso che questa Organizzazione sindacale sta predisponendo.
3) Interessi
legali L.312/80
La recente legge finanziaria 2002, come se non
bastasse, ha stabilito art. 23
comma III) che per il triennio 2002-2004 è fatto divieto alle Amministrazioni
Pubbliche di adottare provvedimenti per l’estensione erga omnes di giudicati giurisdizionali o amministrativi, il che sta
a significare, in altri termini, che dal
1.1.2001 è preclusa alle stesse Amministrazioni la possibilità di
procedere in maniera generalizzata estendendo gli effetti favorevoli di una
decisione ad personam a quanti invece non
hanno esperito alcun rimedio giustiziale.
Ø
Stante
l’ennesima disposizione capestro, suggeriamo a chi non avesse ancora
provveduto di produrre apposito ricorso
per rivendicare gli interessi moratori ex 312 ( la semplice domanda non sortisce
effetto alcuno), al fine di evitare il rischio di non vedersi mai concretamente
riconosciuto il credito di lavoro.
Sempre in argomento, ed in risposta ai quesiti
rivoltici da molti, si è dell’avviso che il termine di prescrizione del
diritto è di 10 anni ( v’è
pacifica giurisprudenza al riguardo) decorrente dalla data di notifica del
provvedimento di inquadramento ai sensi della L.312/80.
Modalità di adesione
Gli aderenti alle RdB potranno avvalersi del Servizio
di Assistenza dell’Organizzazione per attivare nei confronti
dell'Amministrazione ministeriale le rituali procedure del ricorso in ordine
alle 3 fattispecie sopra citate.
Ø
Moduli ed istruzioni saranno
reperibili a breve sul sito www.rdbwebstato.too.it (sezione Ministero Pubblica Istruzione)
Per ogni ulteriore chiarimento, informazione ed
indicazione sulle modalità di partecipazione, gli interessati potranno
rivolgersi al Coordinamento Nazionale Pubblica Istruzione – tel
06/7008872; fax 06/7005631; cell.
347/1570672
E-mail: rdb.istr@libero.it
Roma, 18 gennaio 2002
RdB Pubblico Impiego – Coordinamento Nazionale Pubblica Istruzione