e
p.c.
Al Personale dei C.S.A. LORO
SEDI
Nel recepire e far proprie i
rilievi mossi da una molteplicità di dipendenti dei C.S.A, in ordine alla
corretta interpretazione delle clausole contenute nel bando di concorso per il
passaggio alle posizioni economiche C2
e C3, si pone all’attenzione della S.V. quanto qui di seguito.
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Alcune Direzioni Regionali hanno proceduto in maniera
impropria ad attribuire punteggi a mere “attestazioni”
( in molti casi anche a più di una) rilasciate alle Università sulla base
della mera frequenza di occasionali
seminari organizzati dall’Università medesima.
Si ritiene che tale modo di operare
sia del tutto erroneo e di fuorviante interpretazione, atteso che titoli
di studio post laurea
sono da intendersi unicamente quelli
relativi a diplomi conseguiti a
seguito di corsi di specializzazione e previo superamento di appositi esami, di cui
all’art. 4 della legge 19.11.1990 n. 341
Pertanto si ritiene che non vadano considerati tali, e quindi
non valutabili, seminari o corsi di varia natura che non abbiano tale specifica
connotazione, per i quali è previsto, per l’appunto, il rilascio di un
semplice attestato di partecipazione
¨
Aggiungasi che,
per di più, detti titoli sono stati valutati quantunque non coerenti con i
profili richiesti ( citasi ad esempio il caso di quelli relativi a Sociologia o
Scienze della Formazione che hanno dato luogo all’irrazionale attribuzione di
punteggi per il profilo giuridico-legale)
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Similmente, devesi anche segnalare che in molte realtà
territoriali è stato attribuito il punteggio massimo (punti 6) a diplomi di
laurea ( quali filosofia, pedagogia, sociologia, lingue, lettere
ecc) per nulla coerenti
con il profilo dell’area giuridico- legale, in pregiudizio quindi delle
posizioni rivendicate da quanti invece sono in possesso della specifica laurea
in giurisprudenza, scienze politiche ed economiche.
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Infine, per quanto concerne l’opzione tra vari profili, va
opportunamente sottolineato che tale diritto non può essere correttamente
esercitato, atteso che i Direttori Regionali, allo stato, non hanno ancora
proceduto alla ripartizione in ambito Provinciale della dotazione organica loro
assegnata.
Tenuto conto che l’erronea
valutazione siccome operata in maniera del tutto eterogenea nelle diverse
Direzioni Generali Regionali, è destinata ipso facto a rappresentare legittimo
motivo per invalidare le risultanze di tutte le graduatorie in sede di
giurisdizionale, si invita la S.V a voler fornire con urgenza, e comunque prima che siano rese pubbliche le graduatorie definitive,
una nota di chiarimenti che disciplini in maniera omogenea e puntuale la
valutazione delle fattispecie sopra richiamate.
Roma, 10 maggio 2002
Il Coordinamento Nazionale RdB Pubblica Istruzione