Al Dirigente Dott. Gianfranco Minissola

ROMA

e p.c.             Al Personale dei C.S.A.  LORO SEDI

Corsi di riqualificazione Posizioni economiche C2 e C3

Nel recepire e far proprie i rilievi mossi da una molteplicità di dipendenti dei C.S.A, in ordine alla corretta interpretazione delle clausole contenute nel bando di concorso per il passaggio alle posizioni economiche  C2 e C3, si pone all’attenzione della S.V. quanto qui di seguito.

¨       Alcune Direzioni Regionali hanno proceduto in maniera impropria ad attribuire punteggi a mere “attestazioni” ( in molti casi anche a più di una) rilasciate alle Università sulla base della mera frequenza  di occasionali  seminari organizzati dall’Università medesima.

Si ritiene che tale modo di operare sia del tutto erroneo e di fuorviante interpretazione, atteso che titoli di studio post laurea sono da intendersi unicamente quelli relativi a diplomi conseguiti a seguito di corsi di specializzazione e previo superamento di appositi esami, di cui all’art. 4 della legge 19.11.1990 n. 341

Pertanto si ritiene che non vadano considerati tali, e quindi non valutabili, seminari o corsi di varia natura che non abbiano tale specifica connotazione, per i quali è previsto, per l’appunto, il rilascio di un semplice attestato di partecipazione

¨       Aggiungasi  che, per di più, detti titoli sono stati valutati quantunque non coerenti con i profili richiesti ( citasi ad esempio il caso di quelli relativi a Sociologia o Scienze della Formazione che hanno dato luogo all’irrazionale attribuzione di punteggi per il profilo giuridico-legale)

¨       Similmente, devesi anche segnalare che in molte realtà territoriali è stato attribuito il punteggio massimo (punti 6) a diplomi di laurea ( quali filosofia, pedagogia, sociologia, lingue, lettere  ecc) per nulla coerenti con il profilo dell’area giuridico- legale, in pregiudizio quindi delle posizioni rivendicate da quanti invece sono in possesso della specifica laurea in giurisprudenza, scienze politiche ed economiche.

¨       Infine, per quanto concerne l’opzione tra vari profili, va opportunamente sottolineato che tale diritto non può essere correttamente esercitato, atteso che i Direttori Regionali, allo stato, non hanno ancora proceduto alla ripartizione in ambito Provinciale della dotazione organica loro assegnata. 

Tenuto conto che l’erronea valutazione siccome operata in maniera del tutto eterogenea nelle diverse Direzioni Generali Regionali, è destinata ipso facto a rappresentare legittimo motivo per invalidare le risultanze di tutte le graduatorie in sede di giurisdizionale, si invita la S.V a voler fornire con urgenza, e comunque prima che siano rese pubbliche le graduatorie definitive, una nota di chiarimenti che disciplini in maniera omogenea e puntuale la valutazione delle fattispecie sopra richiamate.

Roma, 10 maggio 2002

 

                                Il Coordinamento Nazionale RdB Pubblica Istruzione