Pagamento Interessi legali 312 |
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Roma, 29 gennaio 2003 |
Ai
Direttori Generali degli U.S.R. - LORO SEDI e
p. c. Al Direttore Generale
del Personale - Dott. A. Zucaro - M.I.U.R. Al
Personale dei C.S.A. ed U.S.R. Alle
R.S.U Ai delegati RdB |
Ci viene insistentemente segnalato che, quantunque
siano già trascorsi circa due anni dalla favorevole pronuncia della Consulta (
n. 136/01), ancora ad oggi alcune Direzioni Regionali, arroccandosi su posizioni
di indecifrabile intransigenza, si mostrano riluttanti a soddisfare i crediti
accessori derivanti dall’applicazione della 312/80, con ciò frapponendo generalizzati
veti - peraltro immotivati e comunque inespressi - di carattere procedurale (
presunto decorso dei termini di prescrizione).
Cosicché, nel mentre in quasi tutti gli Uffici
Scolastici Regionali de plano si è già da tempo provveduto a dare
concreta attuazione alla Circolare ministeriale n.2660 del 7.10.2001, in pochi
altri ( ci risulta in particolare: Toscana – Piemonte – Sicilia ) si rinvia
all’infinito l’incombenza dei pagamenti, senza che neppure siano resi “
chiari”, ovvero “chiariti” i
motivi ostativi; “ silenzio” questo che, per un verso suona profondamente
elusivo del principio della certezza del diritto, per l’altro preclude
di fatto ai dipendenti ogni concreta possibilità di far valere le proprie
legittime ragioni nelle sedi di tutela.
Tanto premesso, questa Organizzazione sindacale,
ritiene opportuno sottolineare che:
Ø
“la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere”
( art. 2935 c.c.) e non certamente
dalla data in cui esso è sorto ( 8.11.1988); va da sé che nella fattispecie
essa inizia a decorrere dal giorno in cui l’interessato ha avuto piena
conoscenza dell’effettiva lesione del proprio interesse ( e cioè dalla
data di notifica del provvedimento di inquadramento ai sensi della 312),
non essendo plausibile (e neppure ammissibile) che il diritto al credito
accessorio potesse essere esercitato ancora prima della intervenuta
liquidazione del credito principale, posto che sino a tale momento non
era esigibile e neppure conoscibile se esso sarebbe rimasto inadempiuto.
Ø
In prima
analisi, con apposita direttiva del 26.11.1986 inviata a tutti i Ministeri ( e
quindi anche al MIUR), la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Gabinetto
– già in illo tempore, nel sancirne formalmente il diritto, aveva
imposto “… a tutte le Amministrazioni di procedere alla liquidazione
delle somme dovute per rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro aventi
natura retributiva…”.
Direttiva
questa – non sarà superfluo rammentarlo – a cui non è stata mai data
doverosa applicazione, ma che comunque sicuramente assume qui rilievo ai fini interruttivi
del primo periodo di prescrizione.
Ø
In secondo
luogo, con C.M. n. 200 del 19.6.1992 ( mai resa nota al Personale), il Ministero
della Pubblica Istruzione ha espressamente riconosciuto “… il diritto a
percepire gli interessi legali sugli emolumenti arretrati loro corrisposti
tardivamente…”( interruzione di secondo periodo di prescrizione);
Ø
infine, con
circolare del 27.1.1998 ( anch’essa mai conosciuta), lo stesso Ministro della
Pubblica Istruzione p. t. ha inequivocabilmente e formalmente riconosciuto
l’analogo diritto ( interruzione di un terzo ciclo di
prescrizione)
Ø
per di più,
sussiste copiosa giurisprudenza secondo cui, allorquando il “ quantum”
del credito principale non è espressamente predeterminato dalla legge, bensì
debba essere accertato nel suo ammontare con successivi atti amministrativi, la prescrizione
è decennale: ed è proprio il caso qui in discussione, ove
l’entità della somma da corrispondere a ciascun dipendente è stata
determinata in data postuma alla legge sul ricompattamento, e cioè solo in virtù
dell’adozione dei singoli provvedimenti di inquadramento.
Tutto ciò premesso e considerato, questa
Organizzazione sindacale
C
H I E D E
che le Direzioni Regionali, nel riconoscere i diritti
vantati, voglia disporre la liquidazione delle spettanze al proprio Personale;
in caso contrario
I
N V I T A
le medesime a voler esplicitare formalmente ad
ogni singolo dipendente che ne fa espressa richiesta le
motivate ragioni dell’eventuale impedimento, per consentire al
medesimo di poter avvalersi, se del caso, dei mezzi di tutela nelle sedi a ciò
deputate.
Nel contempo,
A
U S P I C A
l’intervento del Direttore Generale
dell’Amministrazione Centrale, affinché la vertenza in atto sia definita
attraverso “regole” univoche ed uniformi, onde evitare che soggettive ed
eterogenee interpretazioni su situazioni
di diritto del tutto identiche, possano generare nelle diverse realtà
Territoriali, così come in effetti stanno generando, determinazioni
assolutamente contrastanti e, per l’effetto, ingiuste ed assurde
discriminazioni.
Si resta in attesa di
cortese cenno di riscontro
Coordinamento Nazionale RdB-PI - Settore M.I.U.R.