Pagamento Interessi legali 312

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Roma, 29 gennaio 2003

Ai Direttori Generali degli U.S.R. - LORO SEDI

e p. c.  Al Direttore Generale del Personale - Dott. A. Zucaro - M.I.U.R.

Al Personale dei C.S.A. ed U.S.R.

Alle R.S.U

Ai delegati RdB


Ci viene insistentemente segnalato che, quantunque siano già trascorsi circa due anni dalla favorevole pronuncia della Consulta ( n. 136/01), ancora ad oggi alcune Direzioni Regionali, arroccandosi su posizioni di indecifrabile intransigenza, si mostrano riluttanti a soddisfare i crediti accessori derivanti dall’applicazione della 312/80, con ciò frapponendo generalizzati veti - peraltro immotivati e comunque inespressi - di carattere procedurale ( presunto decorso dei termini di prescrizione).

Cosicché, nel mentre in quasi tutti gli Uffici Scolastici Regionali de plano si è già da tempo provveduto a dare concreta attuazione alla Circolare ministeriale n.2660 del 7.10.2001, in pochi altri ( ci risulta in particolare: Toscana – Piemonte – Sicilia ) si rinvia all’infinito l’incombenza dei pagamenti, senza che neppure siano resi “ chiari”, ovvero  “chiariti” i motivi ostativi; “ silenzio” questo che, per un verso suona profondamente elusivo del principio della certezza del diritto, per l’altro preclude di fatto ai dipendenti ogni concreta possibilità di far valere le proprie legittime ragioni nelle sedi di tutela.

 

Tanto premesso, questa Organizzazione sindacale, ritiene opportuno sottolineare che:

 

Ø      “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ( art. 2935 c.c.) e  non certamente dalla data in cui esso è sorto ( 8.11.1988); va da sé che nella fattispecie essa inizia a decorrere dal giorno in cui l’interessato ha avuto piena conoscenza dell’effettiva lesione del proprio interesse ( e cioè dalla data di notifica del provvedimento di inquadramento ai sensi della 312), non essendo plausibile (e neppure ammissibile) che il diritto al credito accessorio potesse essere esercitato ancora prima della intervenuta liquidazione del credito principale, posto che sino a tale momento non era esigibile e neppure conoscibile se esso sarebbe rimasto inadempiuto.

Ø      In prima analisi, con apposita direttiva del 26.11.1986 inviata a tutti i Ministeri ( e quindi anche al MIUR), la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Gabinetto – già in illo tempore, nel sancirne formalmente il diritto, aveva imposto “… a tutte le Amministrazioni di procedere alla liquidazione delle somme dovute per rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro aventi natura retributiva…”.

Direttiva questa – non sarà superfluo rammentarlo – a cui non è stata mai data doverosa applicazione, ma che comunque sicuramente assume qui rilievo ai fini interruttivi del primo periodo di prescrizione.

 

Ø      In secondo luogo, con C.M. n. 200 del 19.6.1992 ( mai resa nota al Personale), il Ministero della Pubblica Istruzione ha espressamente riconosciuto “… il diritto a percepire gli interessi legali sugli emolumenti arretrati loro corrisposti tardivamente…”( interruzione di secondo periodo di prescrizione);

Ø      infine, con circolare del 27.1.1998 ( anch’essa mai conosciuta), lo stesso Ministro della Pubblica Istruzione p. t. ha inequivocabilmente e formalmente riconosciuto l’analogo diritto ( interruzione di un terzo ciclo di prescrizione)

Ø      per di più, sussiste copiosa giurisprudenza secondo cui, allorquando il “ quantum” del credito principale non è espressamente predeterminato dalla legge, bensì debba essere accertato nel suo ammontare con successivi atti amministrativi, la prescrizione è decennale: ed è proprio il caso qui in discussione, ove l’entità della somma da corrispondere a ciascun dipendente è stata determinata in data postuma alla legge sul ricompattamento, e cioè solo in virtù dell’adozione dei singoli provvedimenti di inquadramento.

 

Tutto ciò premesso e considerato, questa Organizzazione sindacale

 

C H I E D E

 

che le Direzioni Regionali, nel riconoscere i diritti vantati, voglia disporre la liquidazione delle spettanze al proprio Personale; in caso contrario

 

I N V I T A

 

le medesime a voler esplicitare formalmente ad ogni singolo dipendente che ne fa espressa richiesta le  motivate ragioni dell’eventuale impedimento, per consentire al medesimo di poter avvalersi, se del caso, dei mezzi di tutela nelle sedi a ciò deputate.

Nel contempo,

A U S P I C A

l’intervento del Direttore Generale dell’Amministrazione Centrale, affinché la vertenza in atto sia definita attraverso “regole” univoche ed uniformi, onde evitare che soggettive ed eterogenee interpretazioni su  situazioni di diritto del tutto identiche, possano generare nelle diverse realtà Territoriali, così come in effetti stanno generando, determinazioni assolutamente contrastanti e, per l’effetto, ingiuste ed assurde discriminazioni.

 

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro

 Coordinamento Nazionale RdB-PI - Settore M.I.U.R.