Interessi legali ex L.312: le procedure |
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Roma, 10 febbraio 2003 |
Al Personale dei C.S.A. ed U.S.R. |
Continuano a pervenirci richieste
di ulteriori chiarimenti circa le procedure da seguire in caso di mancato
pagamento degli interessi rivenienti dalla legge sul ricompattamento.
Forniamo qui di seguito un
prospetto schematico sul giusto modo di procedere:
1)
Occorre
necessariamente produrre singolarmente un’istanza-diffida (debitamente
protocollata) all’Amministrazione inadempiente, con la quale si rinnova
l’invito a pagare le relative spettanze; in calce allo scritto va apposta la
dicitura “….con l’avvertenza che, in caso di persistente inadempienza
ovvero di omessa motivata risposta, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data
di ricezione del presente atto, concretizzandosi l’implicito rifiuto, si
procederà ad impugnarne gli effetti dinanzi all’organo deputato a tutelare i
propri diritti ed interessi…;
2)
Tale istanza va presentata sia al Dirigente del C.S.A., sia al Direttore
Generale della rispettiva Regione, corredata da precedenti domande, diffide o
ricorsi prodotti.
3)
Decorsi i 30 giorni, l’interessato potrà in caso di persistente
diniego, sia implicito (mancata risposta) che espresso (formale risposta
contenente i motivi ritenuti ostativi al diritto preteso), produrre apposita
impugnativa in duplice, alternativa, direzione:
Ricorso al giudice del Lavoro, previo tentativo obbligatorio
di conciliazione ( lo sconsigliamo in quanto trattasi di procedure lunga,
farraginosa, dispendiosa e di gran lunga infruttuosa);
Ricorso straordinario al Capo dello Stato con relativa
pronuncia vincolante del Consiglio di Stato (che consente la definizione
della vertenza in tempi notevolmente più rapidi, e non è affatto onerosa).
Rammentiamo che ogni altra
indicazione o chiarimento pertinente la controversia è reperibile sul nostro
sito INTERNET: www.rdbwebstato.it
(cliccare su Pubblica Istruzione).
Inoltre facciamo presente che tutti
i nostri iscritti che intendano avvalersi gratuitamente della nostra
assistenza per la stesura degli atti di cui sopra (istanze ovvero ricorsi)
potranno contattarci ai seguenti indirizzi:
E- mail: rdb.istr@libero.it
- fax: 0805564205
Nel
contempo, invitiamo tutti i colleghi che chiedano ulteriori informazioni a
comunicarci (agli indirizzi rdb.istr@libero.it
e cdp@rdbwebstato.it ) il
loro indirizzo di posta elettronica, nome e cognome, e ufficio di servizio per
ricevere una sollecita risposta.
Il
Coordinamento Nazionale RdB – settore M.I.U.R.