DIPARTIMENTO
DELL'INNOVAZIONE.DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E
BILANCIO. UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI
ACCORDO
DI CONTRATTAZIONE CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZO DEL FUA
2003.
In
data 9 giugno 2004 si sono riunite la delegazione di parte
pubblica di cui al D.M.11 luglio 2003 e la delegazione di
parte sindacale nella composizione risultante dai fogli firma
agli atti dell’Ufficio relazioni sindacali
Le
delegazioni, dopo approfondita discussione,
VISTI
gli artt.4, comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 “comparto
ministeri” e 6 del CCNL biennio economico 2000/2001,
relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di
amministrazione (FUA);
VISTO
l'art.23 del CCNL 2002/2005 “comparto ministeri”, recante
l’integrazione del FUA di un importo pari a euro 10,90
pro-capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio
2003:
VISTO
l’art. 4 del vigente CCIA, concernente il FUA;
VISTO
l’art. 69, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale gli
accordi sindacali recepiti in DD.PP.RR. in base alla legge n.
93 del 1983 e le norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994, hanno cessato
di produrre effetti dalla sottoscrizione, per ciascun ambito
di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio
1998/2001;
PRESO
ATTO che il Ministero dell’Economia e Finanze ha assicurato
l’integrazione della quota variabile del FUA 2003 nella
misura quantificata e richiesta dall’Amministrazione;
VISTA
la preintesa sull’ipotesi di protocollo accordo di
contrattazione sui criteri di utilizzo del FUA 2003,
sottoscritta il 19 dicembre 2003 da tutte le OO.SS. ad
eccezione della FP CGIL;
VISTI
i protocolli accordi di contrattazione – criteri di utilizzo
FUA 2001 e 2002, sottoscritti, rispettivamente, in data 29
novembre 2001e 24 dicembre 2002;
RITENUTO
di rideterminare gli importi del compenso finalizzato a
remunerare e mantenere l’efficienza e la qualità dei
servizi, rispetto alla misura prevista per l’anno 2001, in
considerazione delle minori risorse disponibili del FUA a
seguito degli intervenuti processi di riqualificazione del
personale;
VISTO
il D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129, recante il “Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute” con cui è stata
ridefinita la struttura amministrativa e la dotazione organica
del Ministero;
VISTO
il decreto del Ministro della salute del 12 settembre 2003,
registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2003, registro n.
5 sanità, foglio 11, con il quale sono stati individuati gli
uffici di livello dirigenziale non generale e le altre
posizioni dirigenziali del Ministero della sanità, ora
Ministero della salute, in conformità alle previsioni del
D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129;
RILEVATA
la necessità di procedere all’individuazione delle
posizioni organizzative a seguito della modifica, in corso di
definizione, del citato decreto ministeriale, a decorrere
dalla data di piena attuazione della medesima, coincidente con
l’inizio dell’operatività dei nuovi uffici dirigenziali
di livello non generale, previa predeterminazione, in sede
negoziale, della quota di FUA da destinare al finanziamento
delle relative indennità;
RITENUTO
per quanto sopra - anche in considerazione delle minori
risorse disponibili del FUA - di
poter remunerare,
per l’anno
2003, esclusivamente
le posizioni
organizzative di
cassiere e
consegnatario
delle sedi centrali, istituzionalmente previste e comportanti
compiti di elevatissima responsabilità;
rinviare
a successivo specifico accordo la definizione dei criteri di
attribuzione delle risorse di cui all'art.7 della legge 362/99
confluite nel FUA per le finalità e nelle misure convenute
con accordo del 3 dicembre 2003;
RITENUTO
di contrattare la corresponsione di una specifica indennità
per il personale con professionalità tecnico-sanitaria
operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di
prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con
l’utenza, in sede di negoziato relativo alla quota di cui
all’art 3, punto 3, dell’ accordo del 3 dicembre 2003,
concernente l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 362
del 1999;
VISTO
il D.M. 11 luglio 2003 che ha costituito la delegazione di
parte pubblica per la contrattazione integrativa e la
concertazione, a livello di amministrazione, del personale
dirigente ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo
del Dipartimento dell’innovazione o, su delega del medesimo,
al Direttore della Direzione Generale del personale,
dell’organizzazione e del bilancio;
VISTA
la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a
sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione,
rilasciata in data 27 ottobre 2003 dal Capo del Dipartimento
dell’innovazione al Direttore Generale della Direzione
generale del personale,
dell’organizzazione e del bilancio, Dott. Giuseppe
Celotto;
HANNO
CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TURNAZIONI
L’indennità
di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni
rispondenti ai criteri di cui all’art. 1 dell’accordo
ARAN-OO.SS. del 12 gennaio 1996.
Detta
indennità spetta per ogni turno di lavoro prestato dopo le
ore 14.00.
In
particolare, per gli uffici centrali spetta al personale
addetto ai servizi di funzionamento ed assistenza agli
impianti e servizi generali, ivi compresi gli autisti, al
personale addetto al Centro Elaborazioni Dati, al Centro
Stampa, all’Ufficio Cifra ed al Centralino telefonico, a
condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate
per una durata non inferiore al mese.
L’indennità
di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili.
Al
personale degli uffici periferici, l’indennità di
turnazione di cui al presente protocollo spetta esclusivamente
a fronte di turni non retribuiti ex L. 302/1984.
In
riferimento alle quote di compenso stabilite con l’accordo
ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere
sono i seguenti:
-
turno pomeridiano euro 5,16
-
turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le
ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
-
turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno
prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del
giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82;
REPERIBILITA’
La
reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del
lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri
indicati nell’art. 8 dell’accordo ARAN/OO.SS. del 12
gennaio 1996, secondo il quale all’istituto si può fare
ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l’orario
ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali
esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso
l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario di
lavoro.
L’importo
previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad
euro 17,35.
Al
personale degli Uffici periferici di sanità potrà essere
erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un
massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica
documentale.
Fra
il personale degli uffici centrali è erogata anche a 2 unità
assegnate all’Ufficio Nato/Ueo per un massimo di 2 turni
mensili di 12 h. pro-capite.
RISCHIO SANITARIO
Da
corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi
tabellari per ora al personale con profilo di guardia di sanità,
segretario tecnico e capo tecnico – ovvero inquadrato nella
posizione economica immediatamente superiore a seguito di
riqualificazione - impiegato in attività di controllo
sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e
vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico
internazionale.
INDENNITA’ DI LOCALITA’ DISAGIATA
Nella
misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti
retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro e del PIF di
Taranto.
INDENNITA’ DI LOCALITA’ ISOLATA
Nella
misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti
retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro e del PIF di
Taranto.
INDENNITA’ PER CENTRALINISTI NON VEDENTI
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
Corrispondere
l'indennità di posizione organizzativa al cassiere e al
consegnatario degli uffici centrali nella misura annua lorda
di euro 1.032.
PRODUTTIVITA’
COLLETTIVA
Utilizzare
le residue disponibilità del FUA per corrispondere a tutto il
personale un compenso globale finalizzato a remunerare e
mantenere l’efficienza e la qualità dei servizi, da
attribuirsi in relazione alla posizione economica posseduta al
1° gennaio 2003 ovvero alla successiva data di assunzione,
secondo i criteri per la corresponsione dell’indennità di
amministrazione, ex art.
34 all. B
tab. 1 CCNL 1995.
EMERGENZE,
IMPEGNI STRAORDINARI COLLETTIVI, OBIETTIVI STRATEGICI
Compensare
con la quota di cui all’art 3, punto 3, dell’ accordo del
3 dicembre 2003, concernente l’applicazione dell’art. 7
della legge n. 362 del 1999, il coinvolgimento in attività
non programmabili né prevedibili sopraggiunte nel corso
dell’anno ovvero in servizi che comportino impegni
collettivi straordinari nonché in obiettivi strategici
previsti dalla direttiva ministeriale annuale, da parte del
personale degli uffici interessati, ivi inclusi quelli di
diretta collaborazione del Ministro, tenuto anche conto degli
incrementi riconosciuti dalla contrattazione collettiva
nazionale e dagli accordi a livello di amministrazione.
|