RdB Pubblico Impiego - Ministero Salute

E-MAIL: info@salute.rdbcub.it


ACCORDO FUA 2003

Scarica  il documento in formato pdf/zip:

Software necessari: Winzip (1,2 MB) e Acrobat reader (8,4 MB)


DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE.DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO. UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI

 

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZO DEL FUA 2003.

 

In data 9 giugno 2004 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M.11 luglio 2003 e la delegazione di parte sindacale nella composizione risultante dai fogli firma agli atti dell’Ufficio relazioni sindacali

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTI gli artt.4, comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 “comparto ministeri” e 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO l'art.23 del CCNL 2002/2005 “comparto ministeri”, recante l’integrazione del FUA di un importo pari a euro 10,90 pro-capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003:

VISTO l’art. 4 del vigente CCIA, concernente il FUA;

VISTO l’art. 69, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale gli accordi sindacali recepiti in DD.PP.RR. in base alla legge n. 93 del 1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994, hanno cessato di produrre effetti dalla sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998/2001;

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e Finanze ha assicurato l’integrazione della quota variabile del FUA 2003 nella misura quantificata e richiesta dall’Amministrazione;

VISTA la preintesa sull’ipotesi di protocollo accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUA 2003, sottoscritta il 19 dicembre 2003 da tutte le OO.SS. ad eccezione della FP CGIL;

VISTI i protocolli accordi di contrattazione – criteri di utilizzo FUA 2001 e 2002, sottoscritti, rispettivamente, in data 29 novembre 2001e 24 dicembre 2002;

RITENUTO di rideterminare gli importi del compenso finalizzato a remunerare e mantenere l’efficienza e la qualità dei servizi, rispetto alla misura prevista per l’anno 2001, in considerazione delle minori risorse disponibili del FUA a seguito degli intervenuti processi di riqualificazione del personale;

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute” con cui è stata ridefinita la struttura amministrativa e la dotazione organica del Ministero;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 12 settembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2003, registro n. 5 sanità, foglio 11, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e le altre posizioni dirigenziali del Ministero della sanità, ora Ministero della salute, in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129;

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione delle posizioni organizzative a seguito della modifica, in corso di definizione, del citato decreto ministeriale, a decorrere dalla data di piena attuazione della medesima, coincidente con l’inizio dell’operatività dei nuovi uffici dirigenziali di livello non generale, previa predeterminazione, in sede negoziale, della quota di FUA da destinare al finanziamento delle relative indennità;

RITENUTO per quanto sopra - anche in considerazione delle minori risorse disponibili del FUA - di  poter  remunerare, per  l’anno  2003, esclusivamente  le  posizioni  organizzative  di  cassiere  e consegnatario delle sedi centrali, istituzionalmente previste e comportanti compiti di elevatissima responsabilità;

rinviare a successivo specifico accordo la definizione dei criteri di attribuzione delle risorse di cui all'art.7 della legge 362/99 confluite nel FUA per le finalità e nelle misure convenute con accordo del 3 dicembre 2003;

RITENUTO di contrattare la corresponsione di una specifica indennità per il personale con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l’utenza, in sede di negoziato relativo alla quota di cui all’art 3, punto 3, dell’ accordo del 3 dicembre 2003, concernente l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 362 del 1999;

VISTO il D.M. 11 luglio 2003 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e la concertazione, a livello di amministrazione, del personale dirigente ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell’innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 27 ottobre 2003 dal Capo del Dipartimento dell’innovazione al Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, Dott. Giuseppe Celotto;

 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

TURNAZIONI

 

L’indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all’art. 1 dell’accordo ARAN-OO.SS. del 12 gennaio 1996.

Detta indennità spetta per ogni turno di lavoro prestato dopo le ore 14.00.

In particolare, per gli uffici centrali spetta al personale addetto ai servizi di funzionamento ed assistenza agli impianti e servizi generali, ivi compresi gli autisti, al personale addetto al Centro Elaborazioni Dati, al Centro Stampa, all’Ufficio Cifra ed al Centralino telefonico, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate per una durata non inferiore al mese.

L’indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili.

Al personale degli uffici periferici, l’indennità di turnazione di cui al presente protocollo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ex L. 302/1984.

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l’accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

-         turno pomeridiano euro 5,16

-         turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91

-         turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82;

 

REPERIBILITA’

 

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell’art. 8 dell’accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all’istituto si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario di lavoro.

L’importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale.

 

 

 

Fra il personale degli uffici centrali è erogata anche a 2 unità assegnate all’Ufficio Nato/Ueo per un massimo di 2 turni mensili di 12 h. pro-capite.

 

RISCHIO SANITARIO

 

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo di guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico – ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione - impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale.

 

INDENNITA’ DI LOCALITA’ DISAGIATA

 

Nella misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro e del PIF di Taranto.

 

INDENNITA’ DI LOCALITA’ ISOLATA

 

Nella misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro e del PIF di Taranto.

 

INDENNITA’ PER CENTRALINISTI NON VEDENTI

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

Corrispondere l'indennità di posizione organizzativa al cassiere e al consegnatario degli uffici centrali nella misura annua lorda di euro 1.032.

 

PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA

 

Utilizzare le residue disponibilità del FUA per corrispondere a tutto il personale un compenso globale finalizzato a remunerare e mantenere l’efficienza e la qualità dei servizi, da attribuirsi in relazione alla posizione economica posseduta al 1° gennaio 2003 ovvero alla successiva data di assunzione, secondo i criteri per la corresponsione dell’indennità di amministrazione, ex  art. 34 all. B tab. 1 CCNL 1995.

 

EMERGENZE, IMPEGNI STRAORDINARI COLLETTIVI, OBIETTIVI STRATEGICI

Compensare con la quota di cui all’art 3, punto 3, dell’ accordo del 3 dicembre 2003, concernente l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 362 del 1999, il coinvolgimento in attività non programmabili né prevedibili sopraggiunte nel corso dell’anno ovvero in servizi che comportino impegni collettivi straordinari nonché in obiettivi strategici previsti dalla direttiva ministeriale annuale, da parte del personale degli uffici interessati, ivi inclusi quelli di diretta collaborazione del Ministro, tenuto anche conto degli incrementi riconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi a livello di amministrazione.

 


Per saperne di più!

CONTATTI

Federazioni RdB

Per ricevere in posta elettronica comunicati e documenti
CLIKKA sull'Immagine

Vuoi iscriverti a RdB?

Scheda di Adesione

Dal sito

Quesiti e risposte

PUBBLICO IMPIEGO
TUTTI I CONTRATTI


Federazione Nazionale RdB - Via dell'Aeroporto n.129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233