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Comunichiamo
a tutti i delegati che la Legge Finanziaria 2004 all’art. 3 comma 105
introduce un’importante novità per tutti quei lavoratori che versano in
condizioni
familiari disagiate e che hanno necessità di essere più vicini ai
loro figli nei primi anni di
età. 105.
Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente: 1.
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere
assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la
propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un
posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono
essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Nell'interesse
dei lavoratori, preghiamo tutti i delegati di dare una puntuale e
capillare diffusione di questo avviso oltre che di affiggerlo in tutte le
bacheche degli uffici. Roma,
14 gennaio 2004 RdB
P.I. – Settore Stato (Pina
Todisco) |