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Sostegno maternità e paternità
MIGLIORARE LA
LEGGE


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Legge 350/2003, articolo 3, comma 105.

 

Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è inserito il seguente:

"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche)

1.      Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2.      il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione".

Recentemente (circolare n. 192/2004 del 4 maggio 2004) il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito una interpretazione di tale norma che condividiamo:

“Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (…figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria. L'espressione utilizzata dal legislatore "per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.”

Secondo le RdB non sono accettabili discrezionalità da parte delle Amministrazioni, se le leggi fissano il minimo garantito (che pur talvolta viene negato), gli accordi sindacali, secondo noi, devono servire a migliorare le leggi.

Chiederemo quindi a ciascuna Amministrazione che abbia più sedi periferiche (dove non lo avessimo già fatto), un accordo che preveda:

·         l’applicazione, immediata, ove carente, della norma di legge di tutela dei minori;

·         la collocazione anche in soprannumero nella sede richiesta;

·         la non necessità del parere favorevole del capo dell’Ufficio di provenienza del dipendente.

La legge 176/1991, di ratifica della Convenzione ONU per i Diritti del Fanciullo definisce, al primo comma: "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche sia delle istituzioni private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore dal fanciullo deve essere considerato preminente".

  Come si vede, non esistono “esigenze di servizio” che tengano!

Per informazioni info@stato.rdbcub.it oppure info@giustizia.rdbcub.it

 


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