La
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Siciliana, il Giudice Unico per la Pensioni, definitivamente
pronunciando accoglie il ricorso della sig.ra XXXXXXXXX e, per
l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla
rideterminazione del trattamento pensionistico con
l'inclusione dell'indennità di amministrazione, corrisposta
ai dipendenti ministeriali ai sensi dell'art. 34 comma 2 del
CCNL comparto ministeri del 16.5.1995 e dell'art. 33 del
successivo CCNL del 16.2.1999 nella cd. quota “A “ di
pensione, di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del D.L.vo
30.12.1992 n. 503;
Le
somme spettanti a seguito della rideterminazione del
trattamento pensionistico sono
maggiorate con la rivalutazione monetaria e con gli
interessi legali, con decorrenza dalla scadenza dei singoli
ratei pensionistici e fino al soddisfo ove essa risulti
superiore agli interessi legali, e senza cumulo con
quest'ultimi, restando in caso diverso attribuibili solo gli
interessi medesimi.
QUESTA
E’ LA PARTE FINALE DI UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DEI
CONTI.
E’ una
sentenza che rafforza la nostra posizione al tavolo
contrattuale.
L’Indennità di Amministrazione e/o di Agenzia è di
fatto una quota dello
stipendio, quindi deve essere interamente
pensionabile, su tredici mensilità e senza detrazioni per
malattie brevi.
La
sentenza è scaricabile clikkando qui.
Per
saperne di più: info@stato.rdbcub.it
, oppure, via fax,
al numero 06-233200763. Roma,
12.10.2004
RdB
Pubblico Impiego
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