ORDINANZA N. 368
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, sul ricorso proposto da Caterina Galdiero ed altri contro il Ministero delle finanze ed altra, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visti l’atto di costituzione di Caterina Galdiero ed altri nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
uditi l’avvocato Guglielmo Saporito per Caterina Galdiero ed altri e l’avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni ufficiali giudiziari e assistenti degli uffici unici notifiche per ottenere l'accertamento del diritto all’adeguamento periodico del compenso mensile loro attribuito dall’art. 1, comma 1, della legge 15 gennaio 1991 n. 14, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996 n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), nella parte in cui, disponendo che alle indennità attribuite al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, ed al personale amministrativo delle magistrature speciali dalla legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica il meccanismo di adeguamento periodico stabilito per il personale di magistratura dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non prevede che lo stesso meccanismo di adeguamento periodico si applichi al compenso mensile percepito dagli ufficiali e dagli aiutanti ufficiali giudiziari;
che la legge n. 14 del 1991 ha attribuito al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, a decorrere dal 1° gennaio 1990, un compenso mensile non pensionabile nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore; tale compenso, secondo il giudice rimettente, sarebbe sostanzialmente identico all’indennità giudiziaria, originariamente attribuita ai soli magistrati (art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27), poi estesa al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge n. 221 del 1988) ed al personale amministrativo delle magistrature speciali (legge n. 51 del 1989);
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata determinerebbe, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di personale in precedenza equiparate; in particolare per i coadiutori addetti ai medesimi uffici notificazioni, esecuzioni e protesti opererebbe l’adeguamento automatico della indennità loro spettante, essendo stati essi compresi tra i dipendenti dell’amministrazione giudiziaria (legge 16 ottobre 1991, n. 321), mentre gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari non usufruirebbero di un eguale adeguamento della indennità loro attribuita, perchè l’art. 1 della legge n. 525 del 1996 non richiama anche l’art. 1 della legge n. 14 del 1991;
che, inoltre, la mancata estensione del medesimo meccanismo di adeguamento automatico di tale indennità determinerebbe la violazione del diritto ad una retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.) e contrasterebbe con l'esigenza di assicurare il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.);
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio principale, per sostenere le ragioni a sostegno dell’accoglimento della questione di legittimità costituzionale;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, giacchè viene proposto un raffronto tra categorie di dipendenti non omogenee, ciascuna delle quali ha un differente meccanismo di determinazione del proprio trattamento retributivo;
che in prossimità dell’udienza sia la difesa della parte privata sia l’Avvocatura hanno depositato memorie per ribadire ed illustrare ulteriormente gli argomenti posti a sostegno delle loro conclusioni.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe la mancata applicazione al compenso che la legge 15 gennaio 1991, n. 14 ha attribuito, dal 1° gennaio 1990, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, del meccanismo di adeguamento periodico previsto per l’indennità corrisposta ai magistrati dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ed esteso in via temporanea, fino al 31 dicembre 1993, all’indennità attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed al personale amministrativo delle magistrature speciali dall’art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996, n. 525;
che il compenso mensile attribuito agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari é stato introdotto e determinato con modalità diverse rispetto all’indennità speciale attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, essendo tale compenso, sia nel momento della iniziale determinazione sia nelle vicende successive, compiutamente compreso nell’ambito della contrattazione collettiva, mentre l’indennità per il personale delle cancellerie e segreterie é stata determinata direttamente dalla legge (art. 1 della legge n. 221 del 1988, che rinvia alla tabella allegata) o percentualmente commisurata all’ammontare di un’indennità legislativamente fissata (art. 2 della stessa legge);
che la questione riguarda uno solo degli elementi che compongono il trattamento economico complessivo degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, che é oggetto di una complessiva, specifica ed autonoma disciplina: caratterizzata, per un verso, dalla garanzia di un trattamento minimo stipendiale parametrato sui livelli retributivi, considerati corrispondenti, dell’amministrazione giudiziaria, per l’altro verso dalla percezione di ulteriori emolumenti determinati in misura percentuale rispetto ai proventi derivanti dall’attività svolta e dagli atti compiuti, ciò in correlazione con il particolare stato giuridico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, diverso da quello della generalità dei dipendenti dell’amministrazione della giustizia, tra i quali sono stati invece inseriti, modificando il loro precedente stato giuridico, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari (legge 16 ottobre 1991, n. 321), i quali ricevono il medesimo trattamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
che la non omogeneità tra le categorie di dipendenti e la diversità dei meccanismi di determinazione dei rispettivi trattamenti retributivi che il giudice rimettente pone a raffronto rendono non priva di giustificazione la differente disciplina anche quanto all’adeguamento periodico di una delle componenti del sistema retributivo;
che non può essere invocato l’art. 36 della Costituzione, perchè la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione devono essere valutate non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso (sentenza n. 15 del 1995 e n. 164 del 1994); nè d’altra parte la disposizione costituzionale garantisce la indicizzazione degli elementi retributivi (sentenza n. 15 del 1995);
che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) non può essere richiamato per conseguire miglioramenti del trattamento economico (sentenza n. 273 del 1997; ordinanza n. 205 del 1998);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.