ORDINANZA N. 409
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non
idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), della legge
15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e
del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre
1990, n. 395), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1997 dal Tar per
l’Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Mario Lepore contro il Ministero
dell’interno, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visto l’atto di costituzione di Mario
Lepore;
udito nell’udienza pubblica del 28 settembre
1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo
regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con ordinanza del
22 ottobre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo
all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), della legge
15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e
del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre
1990, n. 395), <<nella parte in cui non consentono di applicare anche al
personale del Corpo di polizia penitenziaria>> l’art. 2 del d.P.R. n. 339
del 1982, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della
Costituzione;
che, secondo l’ordinanza di rimessione, il Ministero di
grazia e giustizia, in data 28 ottobre 1991, aveva comunicato alla Direzione
della casa di lavoro di Castelfranco Emilia che un agente di polizia
penitenziaria in servizio presso detto istituto era stato <<posto in
congedo assoluto per permanente inidoneità fisica al servizio di istituto a decorrere
dal 10.10.1991>> e quest’ultimo, con istanza del 30 ottobre 1991, aveva
chiesto di essere trasferito ad altri ruoli del personale della Polizia di
Stato o della Polizia penitenziaria, oppure di altre amministrazioni dello
Stato, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 339 del 1982;
che il Ministero di grazia e giustizia ha trasmesso
l’istanza al Ministero dell’interno, il quale, con provvedimento del 5 marzo
1992, ha rigettato la domanda, sul rilievo che l’art. 2 del d.P.R. n. 339 del
1982 riguarderebbe esclusivamente il personale della Polizia di Stato;
che,
ad avviso del Tar, il provvedimento di rigetto della domanda - il quale
costituisce l’unico atto impugnato nel processo a quo, promosso esclusivamente nei confronti del Ministero
dell’interno - avrebbe legittimamente negato l’applicabilità dell’art. 2 del
d.P.R. n. 339 del 1982 agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;
che
tuttavia, secondo il Collegio rimettente, la corretta interpretazione della
suindicata disposizione fonderebbe il dubbio di legittimità costituzionale
delle norme impugnate, limitatamente al periodo ricompreso tra l’entrata in
vigore del d.P.R. n. 339 del 1982 e del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in
cui non prevedono il trasferimento a domanda in altri ruoli della stessa
amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato dell’agente di Polizia
penitenziaria dichiarato inidoneo al servizio, in quanto esse realizzerebbero
una irragionevole disparità di trattamento sia tra il personale appartenente
alla Polizia penitenziaria, sia tra il personale di detto Corpo e quello della
Polizia di Stato, determinando altresì una disfunzione nell’organizzazione
degli uffici, in violazione del principio di buon andamento ed imparzialità
dell’amministrazione;
che la parte privata si è costituita nel giudizio innanzi a
questa Corte, facendo proprie le argomentazioni del Tar e chiedendo che la
questione sia accolta.
Considerato che dall’ordinanza di rimessione
risulta che il Ministero di grazia e giustizia ha <<posto in congedo
assoluto>> il ricorrente <<per permanente inidoneità fisica al
servizio di istituto a decorrere dal 10.10.1991>> e questi, nel giudizio a quo, promosso soltanto nei confronti
del Ministero dell’interno, ha impugnato esclusivamente il provvedimento con il
quale quest’ultimo Ministero, in data 5 marzo 1992, ha rigettato la sua domanda
di trasferimento nei ruoli della Polizia di Stato;
che le norme impugnate disciplinano, con modalità
sostanzialmente identiche, due particolari fattispecie di trasferimento del
personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria che abbia
riportato una invalidità non dipendente da causa di servizio nelle
corrispondenti qualifiche di altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza
ovvero di altre amministrazioni dello Stato, entrambe le quali presuppongono
comunque la perdurante esistenza del rapporto di servizio anche se, nella
seconda fattispecie, è prevista l’istituzione, ma senza soluzione di
continuità, di un nuovo rapporto con l’amministrazione di destinazione,
cosicché la eventuale dispensa dal servizio per motivi di inidoneità fisica può
essere disposta soltanto successivamente al mancato accoglimento della domanda
di trasferimento (artt. 8, quinto comma, e 9 del d.P.R. n. 339 del 1982; artt.
75, comma 3, 76, comma 12, e 77 del d.lgs. n. 443 del 1992; art. 14, comma 1,
lettera g) della legge n. 395 del 1990);
che, pertanto, la perdurante esistenza
del rapporto di servizio costituisce requisito essenziale del trasferimento ad
altri ruoli della amministrazione di appartenenza, o di altre amministrazioni
dello Stato, cosicché il suo accertamento condiziona l’applicabilità delle
norme impugnate nel giudizio a quo;
che,
inoltre, l’ordinanza di rimessione non indica affatto se il rapporto di
servizio, eventualmente anche in virtù di atti giudiziari, sia stato o meno
risolto; circostanza questa che influisce altresì sull’eventuale applicabilità ratione temporis dell’art. 75, del
d.lgs. n. 443 del 1992;
che la mancata indicazione di tutti
questi elementi si risolve nel difetto di enunciazione delle ragioni che,
secondo il giudice a quo, inducono a
far ritenere rilevante la proposta questione di legittimità costituzionale ed
impediscono alla Corte le valutazioni di sua competenza;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339
(Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad
altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria), e del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
(Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna,
sezione I, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in cancelleria il 29 ottobre
1999.