Prerogative sindacali: una prima vittoria! |
|
|
|
Roma, 28 luglio 2003 |
|
|
Il 16 luglio 2003, presso l’ARAN, è stata siglata l’ipotesi di
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato ai sensi dell’art. 7 comma
2 del CCNL 2002 – 2005 siglato il 12 giugno 2003.
Con
la predetta ipotesi, viene modificato il secondo alinea dell'art. 9, comma 1,
lett. b), del CCNL del 16 febbraio 1999. Infatti, il predetto art. 9, comma 1,
lettera b) secondo alinea che recitava “ la titolarità dei permessi sindacali
nei luoghi di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 dell'accordo
collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre
prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e
nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti soggetti:
b) dirigenti sindacali:
- delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1;
Con
l’accordo in questione, il testo viene così modificato: "dalle
organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale".
E’ evidente il ruolo che la RdB ha avuto nella battaglia per
l’affermazione dei diritti e della democrazia nei luoghi di lavoro, oggetto in
questi anni di un pesante attacco e forti restrizioni avallate dalle sigle
sindacali concertative e corporative.
Nonostante una legge sulla rappresentanza, imperfetta e truccata,
che definisce le organizzazioni sindacali rappresentative, si vorrebbe,
attraverso i contratti, peggiorarla ulteriormente limitando le prerogative
sindacali.
L’accordo del 16 luglio 2003 è un
punto segnato sul terreno della democrazia.
L’esito
positivo di questa prima vertenza sui diritti, sgombra il campo dal ricatto
dell’attribuzione delle prerogative sindacali ai soli firmatari del contratto
e ci impegna a continuare la battaglia per l’affermazione dei diritti per
tutti, a partire dal diritto elementare che siano i lavoratori a definire le
loro richieste e a convalidare gli accordi sottoscritti in loro nome.
Infatti, rimane
ancora immutato l’art. 8, comma 1 e 2 del CCNL del 16 febbraio 1999, per
quanto concerne i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
di amministrazione, individuandoli nelle organizzazioni sindacali di categoria e
territoriali firmatarie del CCNL di comparto.
A tale
proposito, la nostra amministrazione, con la nota n. 47090 del 25 giugno 2003,
ha precisato che “la Organizzazione Sindacale RdB Pubblico Impiego,
rappresentativa ma non firmataria del contratto collettivo in oggetto, si
riserva di consultare i lavoratori e i propri iscritti sull’opportunità di
aderire o meno alla sottoscrizione dello stesso. Si ritiene opportuno, pertanto,
ammetterla con riserva ai tavoli di contrattazione in attesa di
conoscerne il definitivo orientamento”.
Intorno alla
metà di settembre si riunirà il Consiglio Nazionale della RdB Pubblico Impiego
che scioglierà la riserva espressa sulla firma del CCNL.