RIA: addio
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Ancora
una ordinanza della Corte Costituzionale colpisce profondamente le aspettative
dei lavoratori pubblici.
Infatti,
con l�ordinanza n. 263 del 17 giugno 2002,
l�autorevole Corte Costituzionale ha dichiarato la �manifesta infondatezza
della questione di legittimit� costituzionale dell�art. 51, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato � legge finanziaria 2001) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102,
103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I�.
E�
bene ricordare, che secondo i giudici rimettenti, la norma censurata, nella
parte in cui dispone che l�art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, �si
interpreta nel senso che la proroga al 31.12.1993 della disciplina emanata sulla
base degli accordi di comparto di cui alla legge 29.3.19983 n. 93, relativi al
triennio 1.1.88 � 31.12.1990, non modifica la data del 31.12.1990, gi�
stabilita per la maturazione delle anzianit� di servizio prescritte ai fini
delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianit��, avrebbe
imposto un�interpretazione che avrebbe vanificato il diritto all�incremento
stipendiale a titolo di retribuzione individuale di anzianit� maturata
successivamente al 1990, ponendosi cos� in contrasto con i principi di
ragionevolezza, di eguaglianza e di tutela dell�affidamento, oltre ad una
interferenza di dubbia ammissibilit� rispetto all�esplicazione della funzione
giurisprudenziale e al diritto di agire e difendersi in giudizio, influendo
sull�esito dei processi in corso, in pregiudizio della funzione
giurisprudenziale.
Inoltre,
ad avviso del Tribunale di Parma, l�art. 51, comma 3, della legge n. 388 del
2000 (legge finanziaria 2001) �realizzerebbe una ingiustificata disparit�
di trattamento in danno di coloro i quali, bench� abbiano proposto domanda
giudiziale, non hanno ancora ottenuto una sentenza, violando, non
ragionevolmente, il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24 della
Costituzione), sopprimendo altres� il diritto dell�interessato, anche per il
caso di fondatezza della domanda, a vedersi tenuto indenne dal pagamento delle
spese processuali�.
Infine,
sempre secondo il Tribunale di Parma, la norma impugnata, vietando la
corresponsione dell�aumento di stipendio riferito all�anzianit� di
servizio, violerebbe gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma della
Costituzione, dal momento che influirebbe sulla proporzionalit� della
retribuzione rispetto alla qualit� del lavoro svolto, impedendo l�elevazione
professionale dei lavoratori.
La
Corte Costituzionale, nei motivi della predetta
ordinanza n. 263 ha dichiarato, invece, sotto ogni profilo, manifestamente
infondata la questione di legittimit� costituzionale sollevata.
In
questo contesto giurisprudenziale, l�unica strada valida da percorrere �
quella della mobilitazione e della lotta dei lavoratori del pubblico impiego
proprio nel momento del rinnovo contrattuale.
Articolare
iniziative di lotta, partecipare alle future mobilitazioni, fino allo sciopero
generale, rimane l�unica e la sola via da intraprendere.
Roma,
17 settembre 2002
Coordinamento Nazionale RdB-PI Ministero Economia e Finanze