RIA: addio

 

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Ancora una ordinanza della Corte Costituzionale colpisce profondamente le aspettative dei lavoratori pubblici.

Infatti, con l�ordinanza n. 263 del 17 giugno 2002, l�autorevole Corte Costituzionale ha dichiarato la �manifesta infondatezza della questione di legittimit� costituzionale dell�art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato � legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I�.

E� bene ricordare, che secondo i giudici rimettenti, la norma censurata, nella parte in cui dispone che l�art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, �si interpreta nel senso che la proroga al 31.12.1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29.3.19983 n. 93, relativi al triennio 1.1.88 � 31.12.1990, non modifica la data del 31.12.1990, gi� stabilita per la maturazione delle anzianit� di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianit��, avrebbe imposto un�interpretazione che avrebbe vanificato il diritto all�incremento stipendiale a titolo di retribuzione individuale di anzianit� maturata successivamente al 1990, ponendosi cos� in contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di tutela dell�affidamento, oltre ad una interferenza di dubbia ammissibilit� rispetto all�esplicazione della funzione giurisprudenziale e al diritto di agire e difendersi in giudizio, influendo sull�esito dei processi in corso, in pregiudizio della funzione giurisprudenziale.

Inoltre, ad avviso del Tribunale di Parma, l�art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) �realizzerebbe una ingiustificata disparit� di trattamento in danno di coloro i quali, bench� abbiano proposto domanda giudiziale, non hanno ancora ottenuto una sentenza, violando, non ragionevolmente, il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24 della Costituzione), sopprimendo altres� il diritto dell�interessato, anche per il caso di fondatezza della domanda, a vedersi tenuto indenne dal pagamento delle spese processuali�.

Infine, sempre secondo il Tribunale di Parma, la norma impugnata, vietando la corresponsione dell�aumento di stipendio riferito all�anzianit� di servizio, violerebbe gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma della Costituzione, dal momento che influirebbe sulla proporzionalit� della retribuzione rispetto alla qualit� del lavoro svolto, impedendo l�elevazione professionale dei lavoratori.

 La Corte Costituzionale, nei motivi della predetta ordinanza n. 263 ha dichiarato, invece, sotto ogni profilo, manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale sollevata.

 In questo contesto giurisprudenziale, l�unica strada valida da percorrere � quella della mobilitazione e della lotta dei lavoratori del pubblico impiego proprio nel momento del rinnovo contrattuale.

Articolare iniziative di lotta, partecipare alle future mobilitazioni, fino allo sciopero generale, rimane l�unica e la sola via da intraprendere.

 Roma, 17 settembre 2002 

Coordinamento Nazionale RdB-PI Ministero Economia e Finanze