Testo in vigore dal: 2-6-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2000, n. 435;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 febbraio 2001 e del 16 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 9 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 6 marzo 2001;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 13 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero per l'espletamento dei compiti ad esso demandati e' articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario;
b) Dipartimento della tutela della salute umana e sanità veterinaria;
c) Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori;
d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
2. I Dipartimenti di cui alle lettere a) e b), corrispondenti
rispettivamente ai Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, restano regolati dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza, che si riunisce perlomeno ogni tre mesi, svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, da tenersi con cadenza almeno semestrale e cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attività informatiche.
Art. 3.
Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate:
a) indirizzo promozione e coordinamento: delle politiche dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, alla cooperazione internazionale ed alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni e le funzioni dell'Agenzia da costituire ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; vigilanza, controllo e tutela degli enti di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale;
b) incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge, 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilita; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti;
c) tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunità uomo-donna sul lavoro e finanziamento azioni corrette finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità;
d) progettazione, sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito istituzionale, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; programmazione e organizzazione delle attività statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi della legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche;
e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonché del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali territoriali relativamente agli uffici territoriali del Governo riguardante il personale già degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; ufficio relazioni con il pubblico.
2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:
a) per l'impiego, l'orientamento e la formazione;
b) degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione;
c) della tutela delle condizioni di lavoro;
d) per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del lavoro;
e) degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.
3. Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a), l'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 317, già operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, continua ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle previdenti disposizioni.
Art. 4.
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali
1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente; gestione e monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; affari generali del Dipartimento; gestione del bilancio finanziario ed economico del Dipartimento;
b) coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia; interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; gestione degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità; interventi a favore delle persone anziane;
c) indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose; tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia, di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
d) coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcool dipendenze correlate, di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; collaborazione con le associazioni, le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; informazione e documentazione sulle tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie per la rivelazione, la elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;
e) definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; promozione delle attività svolte dai soggetti del "terzo settore", allo sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale; monitoraggio della normativa nazionale;
f) coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle relative norme di attuazione;
g) ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali anche riguardo ai lavoratori emigrati; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico degli enti previdenziali; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi relativi all'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del "Fondo patronati"; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari.
2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:
a) gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali;
b) per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori;
c) per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in merito alle politiche sociali;
d) per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;
e) per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;
f) per l'immigrazione;
g) per le politiche previdenziali.
3. Gli uffici di cui al comma 2, svolgono, nell'ambito della loro competenza, compiti di supporto organizzativo a tutti gli organi collegiali istituiti presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5.
Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali
1. Al conferimento dell'incarico di capo di ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del Dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Agli uffici di livello dirigenziale generale sono preposti dirigenti nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
2. Il capo del Dipartimento di cui all'articolo 3 cura: i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; il rapporto di dipendenza funzionale degli uffici territoriali di Governo con il Ministero in relazione all'espletamento delle funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, i rapporti con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), avvalendosi delle direzioni generali del Dipartimento di cui all'articolo 3.
Art. 6.
Articolazione delle unità dirigenziali non generali
1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.
Art. 7.
(Ruolo del personale e dotazioni organiche)
1. La dotazione organica complessiva del Ministero di cui all'allegata tabella A e' determinata, in sede di prima applicazione, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, già rispettivamente definite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996, 31 luglio 1997 e 20 luglio 1999, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, tenendo conto dei trasferimenti determinati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, dalle risorse aggiuntive necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dal contingente di personale comunque in servizio presso il Dipartimento degli affari sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre le cento unità di personale previste dall'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n.328.
2. La dotazione organica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come sopra determinata, e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La dotazione organica del personale dirigenziale costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.
3. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, nonché il personale del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza e' fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel nuovo Ministero.
4. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero.
5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
Art. 8.
Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non siano stati emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, in attesa della relativa disciplina gli stessi uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità, se in vigore o altrimenti dalle disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.
Art. 9.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento previsti dagli articoli 3 e 4, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene ridotta di due unità la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di una unità dei dirigenti di prima fascia, o di due unità dei dirigenti di seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, in particolare con riferimento alla unificazione dell'organizzazione delle funzioni concernenti le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
3. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale opera ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Dalla data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole "del Ministero", sono sostituite dalle seguenti: "del dipartimento di cui al presente articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3".
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Veronesi, Ministro della sanità
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 353
A V E R T E N Z A
I presenti regolamenti sono
pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale serie generale - del 5 giugno 2001 si procederà alla
ripubblicazione del testo
dei presenti regolamenti
corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.