RdB - Statali

PIATTAFORMA di CONTRATTO INTEGRATIVO MINISTERO INTERNO

PREMESSA

Negli ultimi anni complesse trasformazioni sono intervenute in tutto il settore del pubblico impiego, rendendo di fatto superati i modelli organizzativi esistenti e la rigida classificazione professionale prevista dalla legge 312/1980.

Si avverte quindi l’esigenza di definire nuovi assetti organizzativi basati sulla riduzione dei livelli gerarchici, e sulla valorizzazione delle capacità e delle professionalità esistenti.

Elemento centrale del nuovo assetto ordinamentale deve essere la definizione dei percorsi di sviluppo professionale ed economico che nel tempo consentano la gestione degli operatori con la finalità di favorire la crescita delle capacità e delle competenze, nonché la remunerazione dello sviluppo professionale. In tale contesto dovranno essere stimolate le motivazioni del personale in contesti lavorativi integrati, la finalizzazione delle attività operative specifiche, lo sviluppo delle attività addestrativo/formative incentrate sull’accrescimento delle competenze e delle capacità.

L’enorme ritardo con cui l’Amministrazione dell’Interno ha affrontato il problema dell’informatizzazione degli Uffici e l’affermarsi di un modulo formativo centralizzato e non per sede di lavoro come la normativa e le moderne tecnologie renderebbero auspicabile ed attuabile, ha impedito in pratica l’accesso a gran parte del personale periferico e ha fatto sì che il dipendente abbia dovuto attingere alle proprie risorse economiche o di adattamento per fornire un servizio efficiente e più moderno.

Si è proceduto quindi ad un processo autoformativo che ha caratterizzato il processo lavorativo anche nell’approccio alle normative costantemente in evoluzione nell’attuale periodo di riforma e di profondi cambiamenti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, le mutate condizioni di lavoro, hanno fatto sì che oggi il lavoro non sia più suddiviso per mansioni, ma che i dipendenti siano portati a seguire un processo lavorativo dall’inizio alla fine. I lavoratori hanno acquisito una serie di capacità e competenze che debbono ottenere riconoscimento a livello professionale ed economico, nell’ambito dell’assetto organizzativo da delineare attraverso il contratto integrativo; solo così si invertirebbe il processo di demotivazione che ha caratterizzato in molti aspetti il pubblico impiego a detrimento delle sue finalità istituzionali.

In premessa, quindi, si ritiene che due siano gli obiettivi essenziali da porsi:

  1. Il riconoscimento giuridico ed economico della professionalità acquisita del personale;

  1. La riduzione dei livelli economici di inquadramento del personale.

Fondamentale è, a questo punto, dare la massima attenzione alla fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale che, nell’arco della vigenza contrattuale, il cui termine di scadenza è 31.12.2001, dovrà ridurre, accorpare e ridefinire i profili professionali collocandoli nelle aree e nei livelli economici rispondenti al contenuto professionale del nuovo profilo arricchendo di contenuto le posizioni lavorative.

Inoltre, la riforma dei Ministeri - che vede in primo piano il Ministero dell’Interno a cui attribuisce, a livello periferico, funzioni di coordinamento rilevantissime - rende indispensabile l’avvento di nuovi modelli organizzativi, l’introduzione di nuove tecnologie sempre più avanzate e una sempre maggiore professionalità del dipendente.

Quest'evoluzione non potrà interessare solo gli Uffici Territoriali di Governo – che in pratica si sovrapporranno alle Prefetture - ma è da mutuare anche negli Uffici di P.S., per non vanificare l’intento della legge 288/99, recentemente approvata dalle Camere, di aumento degli organici civili del Ministero dell’Interno.

Solo con un'attenta verifica della distribuzione delle risorse umane e della loro qualità professionale si potrà attuare la ventilata restituzione dei 18.000 dipendenti di P.S., spesso impiegati in mansioni attualmente riconducibili a quelle degli impiegati civili di VI, VII e VIII qualifica, ai compiti d'Istituto. L’effettiva separazione delle aree di competenza del personale diversamente contrattualizzato del Ministero dell’Interno diventa base imprescindibile alla contrattazione.

Pertanto, è necessario definire un quadro coerente a sostegno del cambiamento organizzativo, sfruttando le opportunità fornite dal CCNL 1998-2001 per individuare politiche di sviluppo delle risorse in grado di produrre una elevata qualità di personale in termini di motivazione ed impegno al raggiungimento degli obiettivi istituzionali delegati al personale civile del Ministero dell’Interno.

In questo scenario e sulla base di tali obiettivi, è possibile pensare alla definizione di un modello organizzativo incentrato sulle due figure professionali del gestore del provvedimento e responsabile del provvedimento, nonché delle equivalenti figure specialistiche o di staff a tutti i livelli, prevedendo l’eliminazione dei profili del ristoro e delle pulizie e il loro passaggio alle mansioni amministrative.

Tutto ciò premesso, si ritiene che in sede di CCNI debbano essere riviste e ricontrattualizzate le seguenti materie ed istituti.

RELAZIONI SINDACALI

Il sistema delle relazioni sindacali nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e delle parti sindacali è mutuato dal CCNL di Comparto. Per tutte le materie oggetto di contrattazione è sentito preventivamente il Comitato Pari Opportunità.

      1. Il sistema delle relazioni sindacali si sviluppa nelle seguenti sedi di trattativa: Amministrazione Centrale, posti di lavoro, sede di RSU. Titolari del diritto di relazioni sindacali di seguito indicati "oggetti sindacali", sono:

  1. le Organizzazioni maggiormente rappresentative come individuate a seguito del Decreto Legislativo 396/97;

Ÿ le RSU;

Ÿ i coordinamenti delle RSU, come individuati nel comma 4 del presente Contratto Collettivo.

2. La contrattazione a ogni livello si deve svolgere su un unico tavolo negoziale tra la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa e le delegazioni di tutti i soggetti sindacali e le RSU.

3. Oltre a richiamare interamente l'art.6 del vigente CCNL, si integra richiedendo la contrattazione anche sulle seguenti materie:

A) A livello nazionale:

B) A livello territoriale:

4. In base all’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, art. 2 –comma 5, paragrafo b),dovrà essere costituito, con regolamento da stilare entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il Coordinamento Nazionale dei delegati di RSU con titolarità delle relazioni sindacali a livello nazionale.

5. Il contratto dovrà contenere una norma di salvaguardia e garanzia che preveda che gli accordi e i contratti, prima di essere sottoscritti e avere validità "erga omnes", siano sottoposti a referendum fra i lavoratori, gestiti a cura delle RSU.

6. La partecipazione alle trattative sia a livello nazionale che di posto di lavoro (RSU) non dovrà comportare la decurtazione del monte ore di permessi a disposizione delle OO.SS. e delle RSU dovendosi considerare attività lavorativa a tutti gli effetti in quanto funzionale al buon andamento dell’Amministrazione.

7. Si propone la costituzione di sessioni di interpretazione autentica dei contratti per evitare interventi o emanazione di atti unilaterali, illegittimi da parte dell’Amministrazione, da convocare entro 48 ore dalla richiesta di una delle parti.

8. In caso si verifichino conflitti territoriali, su richiesta scritta di una delle due parti, inviata per conoscenza alla Direzione Generale del Personale e alle OO.SS., si dovrà procedere ad un tentativo di conciliazione che deve concludersi entro il termine di 5 giorni dalla richiesta. In mancanza di risoluzione del conflitto, il tentativo di conciliazione verrà rimesso, di diritto, alla Direzione Generale che dovrà concluderlo entro 15 giorni dal suo avvio.

9. Dovrà essere fornita tutta la documentazione inerente alle materie oggetto d’informazione, consultazione e concertazione, di cui all’art. 6 del vigente CCNL e di quelle qui integrate, almeno 7 giorni prima della prevista emanazione o definizione del provvedimento amministrativo cui si riferisce. L’informazione successiva , dovrà essere fornita ogni bimestre e, in ogni caso, alle OO.SS. e alle R.S.U., entro 10 giorni dalla richiesta. Per quanto concerne le informazioni inerenti l’erogazione di emolumenti al personale, queste devono essere nominative, trattandosi di dati economici pubblici svincolati dalla legge sulla tutela della privacy,

10. L’Amministrazione dovrà dare disponibilità, in ogni posto di lavoro, in ottemperanza all’art. 3 del CCNQ del 7 agosto 1998, di bacheca elettronica a tutti i soggetti sindacali titolari del potere di cui all’art. 8 comma 1 del citato CCNQ, consentendo l’uso di canali informatici e telematici, nonché di apparecchiature fax per la diffusione delle informazioni.

11. Dovranno essere istituiti, a livello di posto di lavoro e sede di RSU, organismi bilaterali, come:

  1. Comitato per l’attuazione della legge 121/81;
  1. Comitato per le pari opportunità;

A livello Centrale

  1. Comitato sui processi di riqualificazione.

I citati Organismi si riuniranno periodicamente ed almeno con cadenza semestrale, ed avranno il compito di valutare la uniforme applicazione e la riorganizzazione dei processi di riforma dell’Amministrazione, i risultati del sistema di pianificazione e programmazione della gestione del personale, l’uniforme applicazione dei criteri di valutazione del personale nonché i processi di riqualificazione professionale e relativa applicazione.

La partecipazione alle sedute degli Organismi verrà considerata, a tutti gli effetti, presenza in servizio.

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

L’Amministrazione dovrà favorire l’operatività dei Comitati delle Pari Opportunità, già previsti dall’art. 7 del vigente CCNL. I pareri da questi emanati e resi noti al personale tramite apposite Circolari redatte dal Comitato, avranno forza cogente.

Il Comitato pari opportunità, oltre a svolgere i compiti di cui all’art. 7 del CCNL, sarà sentito in merito al Contratto Collettivo Integrativo redigendo apposita relazione conclusiva, con eventuali proprie osservazioni che dovranno formare oggetto di discussione e di revisione dei citati Contratti, prima della loro definitiva sottoscrizione.

ORARIO DI LAVORO

L’articolazione dell’orario di lavoro verrà decisa con la contrattazione decentrata a livello locale che individuerà le tipologie di orario più funzionale al singolo posto di lavoro, anche in ragione della specificità delle aree metropolitane, della realtà territoriale e/o urbana ad alta densità abitativa dove ha sede l’Ufficio, delle esigenze dell’utenza, e tenendo conto sia delle esigenze di servizio che quelle dei singoli dipendenti, in particolare dei pendolari e delle lavoratrici madri, dei nuclei familiari con bambini di età inferiore a 12 anni e in rapporto alla consistenza dei servizi sociali esistenti sul territorio (asili, scuole, ecc.). L’articolazione dell’orario di lavoro in 5 giorni settimanali sarà un’opzione del lavoratore e le esigenze del personale verranno valutate con carattere di priorità all’interno degli accordi di posto di lavoro.

In quest’ottica verranno introdotte forme di flessibilità in entrata e in uscita (fascia oraria 7.00-9.00/13.00-15.00), nonché l’istituzione del tempo tecnico di accesso e di deflusso.

Su richiesta del dipendente, per motivi personali, si potrà articolare l’orario di lavoro occasionalmente dalle ore 12.00 alle ore 18.00 o dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (a seconda dell’orario di apertura prevista nell’ufficio di servizio), la turnazione di carattere volontario non dà diritto alla retribuzione.

Saranno previste forme di flessibilità nell’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni (5 rientri, 2 rientri, 4 rientri). L’Amministrazione Centrale dovrà definire i servizi da garantire nella giornata del sabato, in modo da poter predisporre un adeguato presidio con personale a rotazione. Le ore di apertura al pubblico in fascia pomeridiana, non dovranno essere superiori settimanalmente a quattro.

PART-TIME

Si richiamano interamente le disposizioni dell’art. 21 del CCNL, ritenendo superate le interpretazioni limitative sfociate nel DM. che limita i contingenti del personale del Ministero dell’Interno in part-time. Nell’ambito del secondo contratto collettivo si è conseguita la privatizzazione completa del rapporto di pubblico impiego; l’aliquota del personale in part-time dovrà essere fissata nel 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione, a livello nazionale accresciuta del 10% come previsto dal comma 10 dell’art.21 del vigente CCNL. Dovranno, altresì, essere revocati i limiti temporali posti dal suddetto DM. per quanto concerne la presentazione delle domande e l’Amministrazione dovrà fornire risposta entro 60 giorni dalla ricezione della stessa; in caso contrario il silenzio verrà ritenuto assenso. Inoltre, su richiesta del lavoratore, potrà procedersi a revoca dell’istanza qualora lo stesso sia in grado di dimostrare il cessare delle condizioni che hanno determinato la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Rimarranno in vigore le tipologie dell’orario di lavoro per il personale a part-time come previsto dal vigente CCNL e il trattamento economico-normativo di tale personale, di cui al successivo art. 23 del CCNL. I risparmi di gestione derivanti verranno accreditati nel fondo di sede per sopperire ai riflessi sui carichi di lavoro del restante personale.

NORME DISCIPLINARI

In caso di procedimento disciplinare disposto ai sensi del comma 4 dell’art.24, l’Ufficio Istruttore dovrà integrare le relazioni presentate dall’ufficio richiedente l’avvio del procedimento con altre relazioni a discarico del dipendente. Qualora nella fase preliminare si accerti l’infondatezza delle accuse mosse si procederà all’archiviazione del procedimento: Inoltre, se nel corso delle indagini emergano elementi evidenti di diffamazione e dolo nelle relazioni che hanno dato origine al procedimento disciplinare, si procederà disciplinarmente nei confronti dei latori delle stesse.

Nel caso che il dipendente, in sede preliminare o in sede di giudizio, dimostri l’infondatezza del procedimento, si procederà a un rimborso per danni morali da quantificare in lire …… a carico dei proponenti il procedimento disciplinare, comprensivo del rimborso per le spese sostenute, comprese quelle legali.

FONDO UNICO di AMMINISTRAZIONE

Il Fondo Unico di Amministrazione viene costituito sulla base di quanto determinato dal CCNL dalle seguenti voci:

  1. Fondi ex artt. 36, 37, 38 del CCNL 94/97;

  1. Riduzione dello straordinario come da art.30 CCNL;

  1. Risparmi di gestione anno 1998;

  1. Economie derivanti dall’utilizzo del part-time;

  1. Quote di indennità di Amministrazione risparmiate a seguito di cessazione dal servizio;

  1. Flussi derivanti dall’attuazione delle leggi 449/97,
  2. da lire 24.600 mensili pro-capite a partire dal 1 maggio 1999;

  1. da lire 15.000 mensili pro-capite a partire dal 1 gennaio 2000.

Qualsiasi emolumento accessorio dovrà essere erogato nell’anno di riferimento, come specificato di seguito, mentre lo straordinario entro il mese successivo alla sua prestazione, pena il pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria. L’erogazione degli emolumenti derivanti dal Fondo Unico di Amministrazione dovrà avvenire entro il primo trimestre dell’anno successivo, pena il pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria. In attesa della materiale erogazione delle suddette somme, comunque, l’Amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovrà provvedere a comunicare a ciascun Ufficio, le somme assegnate alle sedi periferiche, al fine di consentire l’avvio delle contrattazioni decentrate di posto di lavoro dei rispettivi istituti. Le somme saranno ripartite ed assegnate agli Uffici, centrali e periferici, sulla base della consistenza numerica del personale previsto in pianta organica .

Ritardi attribuibili a vizi procedurali e sostanziali comporteranno il pagamento di sanzioni pecuniarie a carico dei dirigenti responsabili, i cui importi confluiranno nel Fondo Unico di Amministrazione dell’anno successivo.

  1. PREMIO di FINE ESERCIZIO o della PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA del PERSONALE
  2. La destinazione di questo emolumento (da erogarsi annualmente), pari almeno al 25% del Fondo Unico di Amministrazione, trova fondamento nei mutamenti strutturali ed organizzativi che deriveranno dall'applicazione della Riforma dei Ministeri. E comporta un riconoscimento della professionalità acquisita dai dipendenti.

    A decorrere dal 31.12.1999 farà parte integrante dell’emolumento di fine esercizio la somma di cui al comma 2 dell’art. 33 del vigente CCNL (11.000 mensili pro-capite).

  3. Il finanziamento delle seguenti indennità sarà posta a carico del Fondo di Sede, l’erogazione dellE predettE indennità sarà vincolata all’acquisizione preventiva della idonea documentazione e alla verifica trimestrale.

Indennita’ di turno

Per turno deve intendersi un'attività lavorativa predeterminata con le OO.SS. per specifiche tipologie di funzioni e di Uffici che non può essere fronteggiata esclusivamente con il ricorso a prestazioni di lavoro ordinario, flessibilità dell’orario di lavoro e recupero dei tempi non lavorati, in ogni modo assolto nell’ambito dell’orario di servizio.

A tal fine deve considerarsi in turno il personale che si avvicenda in modo da garantire, a rotazione, ed in modo continuativo, la copertura massima dell’orario di servizio previsto (in tal caso stabilito in misura non inferiore alle dodici ore lavorative giornaliere).

Il turno pomeridiano non potrà avere inizio prima delle ore 13,30 e non potrà terminare prima delle ore 19,30.Le prestazioni di lavoro straordinario saranno inconciliabili con l’articolazione del lavoro in turni se non per indifferibili esigenze intervenute a cui non potrà sopperirsi con altro personale in servizio. Il numero delle prestazioni pomeridiane effettuabili nell’arco di un mese da ciascun dipendente, non potrà essere superiore a 10, con retribuzione pari a lire 20.000 lorde.

Nell’arco del mese i turni notturni (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) non potranno eccedere il numero di otto, con retribuzione pari a lire 40.000 lorde.

Saranno esclusi dalla effettuazione di turni notturni le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno di vita del bambino e, a richiesta, i dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge n.1204/71; legge n. 903/77; legge 104/92; tossicodipendenze; inserimento di figli in asili nido; figli in età scolare; impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91).

Indennità di presenza festiva.

La remunerazione per la prestazione di lavoro in giorni festivi (Domenica) sarà di 35.000 lire lorde. Se il turno festivo si svolge nelle fasce pomeridiane, sarà maggiorato del 35%.

Il personale chiamato a prestare servizio nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, 1° maggio e Ferragosto avrà una remunerazione apri a 75000 lire lorde.

IndennitA’ di reperibilita’

All’istituto della reperibilità si potrà far ricorso soltanto ed esclusivamente per fronteggiare indifferibili e non programmabili esigenze di servizio e qualora ricorrano le sotto indicate fattispecie:

  1. Durante le ore o le giornate eccedenti l’orario individuale di lavoro e solo per le attività previste dall’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. del 30 novembre 1995;

  1. Per indifferibili esigenze di servizio che non potranno essere coperte attraverso l’adozione di altre tipologie di articolazioni di orario di lavoro.

Si potrà far ricorso a tali prestazioni lavorative soltanto con riferimento esclusivo a quelle professionalità indispensabili per assicurare contingenti ed impreviste esigenze di servizio. La durata massima del periodo di reperibilità sarà di dodici ore.I turni di reperibilità andranno retribuiti con un importo di lire 36.000 a turno per la durata di 12 ore.

Per turni di durata inferiore alle 12 ore la prevista indennità sarà corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. Non si potrà, in alcun modo fare ricorso all’istituto della reperibilità qualora in servizio, sia pure in fasce orarie di durata inferiore alle 12 ore, sia presente pari professionalità.

Per il Servizio CIFRA, l’ammontare della somma preventivamente determinata per tale istituto, e quantificabile su 420 turni annui. Sulla base della contrattazione decentrata di singolo posto di lavoro (RSU) il dipendente potrà essere collocato in reperibilità per non più di tre volte in un mese e in caso di chiamata in servizio, la prestazione lavorativa non potrà essere superiore a sei ore e la stessa verrà retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta del lavoratore, come recupero orario.

L’erogazione della predetta indennità sarà vincolata all’acquisizione della documentazione idonea alla verifica da tenersi trimestralmente.

Indennita’ maneggio valori

L’Amministrazione stipulerà a favore del personale che, con incarico formale, svolga attività di cassiere con maneggio e/o contabilizzazione di denaro contante, valori e/o assegni bancari, nonché al personale che esplica compiti, con incarico formale, di gestione del F.A.L . un’Assicurazione. In quest’ultimo caso verrà riconosciuta un’indennità pari alla cauzione versata dai dipendenti. Analogo trattamento sarà attribuito ai consegnatari, ai sub. consegnatari, ai delegati e sub delegati alla riscossione di emolumenti accessori (straordinario, indennità varie, ecc.) la cui attività comporti maneggio di denaro contante.

L’atto formale di conferimento dei suddetti incarichi, sarà considerato titolo valido a tutti gli effetti. Si riconoscerà altresì un’indennità al personale che partecipa al servizio trasporto valori sotto scorta armata per ogni giornata di effettiva prestazione specifica.

indennita’ per particolari condizioni di lavoro

Si riconosce un’indennità giornaliera pari a 5000 lire lorde per ogni giornata di effettivo servizio al personale impegnato nei seguenti tipi di attività: sportello, archivio,.terminali.

Verrà altresì previsto un indennizzo speciale per il personale addetto agli Uffici invalidi pe tutto il 1999.L’Amministrazione dovrà preventivamente concordare, con le OO.SS. e le RSU il contingente di personale beneficiario di tale indennità, prevedendo anche la rotazione tra tutte le professionalità interessate.

LAVORO STRAORDINARIO

Si renderà necessario prevedere differenti capitoli di bilancio per la gestione del lavoro straordinario da assegnare al personale contrattualizzato ed a quello della carriera prefettizia, atteso che, dalle vigenti norme finanziarie e dal vigente CCNL, tale indennità soggiace a diversa disciplina a scapito del personale contrattualizzato.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Bisognerà dare la massima attenzione alla fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale che, nell’arco della vigenza contrattuale (02.01.1998-31.12.2001), dovrà:

- Definire i criteri con cui inquadrare i lavoratori attualmente in servizio nei nuovi profili professionali, assumendo come criteri imprescindibili l’esperienza professionale acquisita e l’anzianità di servizio;

  1. Ridurre, accorpare, ridefinire i profili professionali, collocandoli nelle aree e nei livelli economici rispondenti al contenuto dei nuovi profili;

  1. Effettuare la ridefinizione dei profili professionali nel rispetto di criteri legati alla riduzione dei livelli gerarchici e all’ampliamento ed all’arricchimento delle posizioni lavorative.

A tal fine l’Amministrazione deve impegnarsi a reperire maggiori risorse sfruttando appieno le disponibilità date dalla copertura economica della Legge di Bilancio annuale e dell’applicazione dell’art.12, comma 1 lettera s), della legge n.59/97.

La previsione di tre aree (soluzione già superata perché non tiene conto dell’elevato livello medio culturale del personale e degli strumenti tecnologici, già in uso, nell’attuale organizzazione del lavoro) riproduce al suo interno un ulteriore aggravamento delle differenze economico retributive cui sono collegati distinti contenuti professionali di base.

La semplificazione in due sole aree appare necessaria in quanto la eccessiva frammentazione dei livelli retributivi è in contraddizione anche con la pretesa (da parte dell’Amministrazione) flessibilità del personale connessa ai nuovi modelli organizzativi.

Si propone, pertanto, in coerenza con quanto sin qui esposto e ribadito nella piattaforma nazionale di comparto, la collocazione del personale in due sole aree:

Ÿ Area B/ Area del Procedimento : con le attuali posizioni economiche B2-B3 e conseguente eliminazione dei profili professionali dal II al IV livello;

Si procederà, quindi, al reinquadramento di tutto il personale in livelli superiori a quelli a cui attualmente appartiene, tenuto conto della lunga permanenza nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 312/80.

Per quanto riguarda le figure professionali corrispondenti all’area C del parametro economico C3, dovrà essere prevista una progressione attraverso la ridefinizione dell’area dirigenziale al fine di consentire l’accesso attraverso corsi-concorsi, tenendo conto anche dell’anzianità di servizio e della professionalità acquisita.

Successivamente al primo reinquadramento, l’Amministrazione provvederà a collocare il personale nelle posizioni economiche superiori, tenendo conto con carattere di priorità dei seguenti criteri:

A scadenze prefissate dal presente Accordo le parti s'incontreranno per verificare i nuovi fabbisogni professionali per l’anno successivo, a livello nazionale e di sede.

Verrà quindi stilata una graduatoria nazionale su base regionale, a cura del Comitato per la riqualificazione, seguendo la quale si procederà ai nuovi inquadramenti. Avverso la graduatoria sarà possibile ricorrere entro 30 giorni. Resta inteso che le citate procedure saranno applicate sia se riguardano i passaggi da un’Area all’altra, che all’interno dell’Area stessa.

FORMAZIONE

La formazione del personale dovrà interessare tutti i lavoratori e sarà successiva al primo reinquadramento previsto con l’applicazione del nuovo ordinamento professionale. Deve attuarsi nella sede di lavoro del dipendente e, in ogni modo, non oltre l’ambito regionale, utilizzando, se necessario, i più moderni mezzi tecnologici (teleconferenze, ecc.) e le locali strutture formative anche Universitarie, in modo da razionalizzare al massimo le risorse economiche disponibili.

Le materie di verifica dovranno essere concertate con le OO.SS. e con le RSU, sentito anche il Comitato pari opportunità a livello territoriale.

Tale verifica dev'essere esercitata anche sulla qualità dei corsi. Si dovranno prevedere diverse tipologie formative:

- Moduli formativi brevi per la progressione all’interno dell’Area e strettamente relativi ai compiti assegnati;

- Moduli formativi con contenuti specialistici per il passaggio all’area superiore.

La partecipazione ai corsi, dovrà essere equiparata al titolo di studio corrispondente.

PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE-LAVORO, PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

L’utilizzo di queste, e altre forme contrattuali precarie, va concordato con i soggetti sindacali. Alla fine del periodo relativo ai contratti in oggetto, qualora permanessero le carenze strutturali che li hanno resi necessari, l’Amministrazione provvederà a mettere a concorso i relativi posti, previo espletamento di prove concorsuali interne destinate al personale interno di ruolo – e poi attraverso concorso pubblico – attribuendo, nella formazione della graduatoria concorsuale grande rilievo all'esperienza maturata attraverso esperienze lavorative con modalità contrattuali precarie presso la P.A.

FONDO di PREVIDENZA

I lavoratori che, a seguito dell’introduzione del TFR all’interno del Pubblico Impiego intendessero chiedere la liquidazione di quanto maturato nel Fondo, potranno farne richiesta all’Amministrazione che sarà tenuta a liquidare quanto richiesto entro un termine massimo di 90 giorni.

ANTICIPAZIONE di FINE RAPPORTO

Al dipendente che ne farà motivata richiesta, potrà essere concessa una anticipazione del 70% delle somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto.

MOBILITA’

mobilita’ volontaria

In sede di prima applicazione del presente CCNL, si rivedrà l’accordo sui trasferimenti attualmente in vigore. Successivamente, gli interpelli di mobilità del personale si effettueranno previa pubblicazione delle vacanze di organico ufficio per ufficio da effettuarsi semestralmente. Nella fase di prima applicazione della legge 288/99 ( ampliamento degli organici) si procederà al trasferimento del personale in graduatoria prima dell’applicazione del comma b) art.1. (mobilità dall’esterno da altre Amministrazioni).

Assegnazione temporanea

L’Amministrazione iniseme alle OO.SS a livello nazionale, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione anche in sovrannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.L’assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.

Mobilità diretta verso altre Amministrazioni.

Come previsto dalla 29/93 così come innovata dal d.lvo 80/98 il dipendente potrà fare domanda di passaggio diretto ad altra Amministrazione. Eventuali dinieghi dell’Amministrazione dovranno essere motivati .

Mobilita’ d’Ufficio

Qualsiasi processo di mobilità non volontaria sarà subordinata ad accordo tra le parti .

Gli accordi dovranno contenere criteri chiari e trasparenti per l’individuazione del personale da sottoporre a mobilità, e prevedere incentivi economici e professionali.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, rimangono in vigore le norme dei contratti precedenti

Roma 17.9.99

Il Coordinamento Nazionale RdB Interni