Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO PER
LE POLITICHE FISCALI
VERBALE DELLA RIUNIONE SUGLI SCHEMI DELLE CONVENZIONI TRA
IL MINISTRO E LE AGENZIE FISCALI PER
L’ANNO 2003
Il giorno
23 aprile 2003, presso
il Dipartimento per le Politiche Fiscali, ha avuto luogo la riunione conclusiva,
tra la delegazione di parte pubblica, presieduta dal Capo del Dipartimento e le
OO.SS. aventi titolo per l’area delle qualifiche funzionali e per la separata
area della dirigenza, finalizzata all’esame degli schemi delle Convenzioni tra
il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le Agenzie Fiscali per l’anno
2003.
Nel corso
delle riunioni, le OO.SS. hanno manifestato dissenso in ordine ai seguenti
aspetti:
a)
meccanismi di finanziamento ancora aleatori e legati ad elementi
incentivanti variabili; mancata
stabilizzazione di quote di risorse economiche, indispensabili per la
riqualificazione e la formazione professionale, nonché per le esigenze del
primo contratto di comparto; sfasamento nei tempi e nei sistemi di erogazione
degli incentivi al personale, ritardi nell’attribuzione della quota
incentivante rispetto allo svolgimento delle attività ed al raggiungimento
degli obiettivi;
b)
eccessivo e gravoso sistema di controlli che riduce i livelli di
autonomia delle Agenzie Fiscali rispetto al Ministero dell’Economia e delle
Finanze; il Ministero dell’Economia e delle Finanze assume forme di controllo
e di intervento sempre più vincolanti con duplicazioni, sia nel campo della
gestione sia della vigilanza (audit interno e servizio di alta vigilanza,
gestione della comunicazione al contribuente, portale unico). Il tutto,
unitamente alle emanande modifiche al D. Lgs 300/99, rafforzano e confermano le
preoccupazioni in merito alla possibile riduzione di autonomia gestionale,
amministrativa e contabile delle Agenzie Fiscali, vanificando lo spirito della
riforma.
Relativamente al punto b), la parte pubblica osserva quanto segue:
·
l’impianto dello schema di convenzione per l’anno 2003,
sostanzialmente inalterato rispetto al 2002, è coerente con l’attuale sistema
normativo e conforme alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 59 del D.
Lgs. 300/99. Non si rinvengono modifiche sostanziali nell’assetto dei rapporti
tra Ministero ed Agenzie, né si riscontra un sistema di controlli invasivi.
Il Servizio di vigilanza del D.P.F. ha il compito di valutare le modalità
complessive dell’esercizio delle funzioni fiscali da parte delle Agenzie sotto
il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza. In particolare, per
il 2003, sono state definite nell’articolato le modalità di esercizio della
funzione di vigilanza tenendo conto delle funzioni di audit attivate presso le
Agenzie. Al Se.C.I.T. sono demandati compiti di analisi tecnica e di studio,
nonché di supporto alle funzioni di alta Vigilanza.
L’attività di audit interno, che ha finalità di controllo diverse da
quelle del Servizio di vigilanza, è svolta a supporto dei vertici delle Agenzie
per monitorare lo stato di funzionamento dei processi operativi e per
intervenire ai fini di una migliore gestione anche con riferimento
all’imparzialità, trasparenza e correttezza nei confronti dei destinatari
dell’azione delle Agenzie.
Relativamente alla comunicazione istituzionale, il
sito del D.P.F. svolge un ruolo di portale unico per tutta l’Amministrazione
finanziaria al fine di garantire un più agevole accesso agli utenti. I siti
delle singole Agenzie saranno comunque accessibili autonomamente.
Per quanto concerne le osservazioni
delle OO.SS. relativamente al punto a), la delegazione di parte pubblica assume
l’impegno a modificare le Convenzioni per l’esercizio 2003 relativamente
agli aspetti concernenti i meccanismi di finanziamento e di erogazione della
quota incentivante e l’incremento delle risorse finanziarie disponibili
nell’esercizio 2003, secondo quanto segue:
1.
per quanto concerne i tempi di erogazione della quota incentivante dal
Ministero alle Agenzie fiscali si conviene di prevederne l’erogazione in due
rate:
ü
la prima erogata entro febbraio 2004;
ü
la seconda entro il 1° luglio 2004;
2.
con riferimento alle fonti di finanziamento della quota incentivante la
delegazione di parte pubblica attiverà da subito uno specifico confronto con le
OO.SS. che, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva del Ministro sulla
rivisitazione del sistema incentivante, comporti la ridefinizione, entro il mese
di luglio 2003, del calcolo della quota incentivante, ancorandolo al costo fisso
del personale anziché agli oneri di gestione dell’esercizio successivo.
I risultati di tale confronto dovranno trovare applicazione già
nell’ambito della Convenzione 2003, sulla base di quanto previsto dall’art.
11 della stessa.
La rivisitazione del
sistema incentivante dovrà comportare anche, entro il mese di luglio 2003, la
definizione di nuove modalità di calcolo e di verifica del raggiungimento degli
obiettivi al fine di permettere a regime, già dalle Convenzioni per
l’esercizio 2004, l’erogazione di acconti della quota incentivante
nell’anno di riferimento;
3.
relativamente alle ulteriori modalità di finanziamento della quota
incentivante, in applicazione dell’art. 12 del D.L. 79/97, convertito dalla
legge 140/97, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà utilizzato come
parametro di riferimento il totale delle entrate tributarie riscosse, così come
risultanti dall’UPB2 del bilancio delle Stato per l’esercizio 2003 e,
comunque, la base di calcolo sarà pari al valore della media aritmetica delle entrate riscosse
per le annualità 2001 e 2002;
4.
per quanto concerne l’alimentazione delle risorse finanziarie previste
nell’art. 3 delle Convenzioni, il Dipartimento per le politiche fiscali
trasferirà alle Agenzie in quota parte le somme, pari a € 64 mln (circa),
comprensivi anche della quota spettante al Dipartimento, accantonate presso la
Cassa Depositi e Prestiti, finalizzate a finanziare le procedure di cui
all’art. 15 del CCNL del Comparto Ministeri, ai sensi di quanto disposto dalla
legge 133/99.
5.
le Agenzie, ove conseguano avanzi di gestione, potranno, d’intesa con
le OO.SS., assegnare una quota parte dei predetti avanzi alla contrattazione
integrativa.