ACCORDO QUADRO
SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO E LINEE GUIDA PER LA
MOBILITA’ IN AMBITO REGIONALE
In attuazione dell’ipotesi di intesa, siglata il 6 marzo 2001, per un accordo quadro sul reimpiego del personale impegnato nelle attività dei Centri di Servizio, si definiscono di seguito i criteri e le modalità per la procedura di mobilità volontaria incentivata prevista dall’ipotesi stessa per la copertura di sedi vacanti e particolarmente disagiate.
La procedura è
avviata subito dopo la formale assegnazione del predetto personale agli uffici
della città ove ha sede il Centro di Servizio, sulla base di criteri da
adottare previa intesa con le OO.SS. territoriali, fermo restando che il
personale medesimo continua a svolgere le attività
cui è addetto fino al loro completamento.
Il personale dei Centri di Servizio, già addetto a lavorazioni ormai completate, può essere distaccato per tempi strettamente limitati, sulla base di criteri oggettivi da definire previo confronto con i soggetti di cui all’art. 8, comma 2, del CCNL in vigore, presso uffici della sede del Centro di Servizio o di località ricomprese nel rispettivo ambito provinciale per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio. A tale personale compete, ove spettante, il trattamento di missione. Detto personale partecipa, in ogni caso, alle procedure di mobilità previste, raggiungendo la nuova sede assegnata al termine dei compiti cui è stato temporaneamente addetto e comunque non oltre la data di chiusura dei Centri.
Il personale già assegnato o in fase di assegnazione ai centri di risposta telefonici proveniente dai Centri di servizio partecipa alla procedura di mobilità incentivata, impegnandosi formalmente ad assumere servizio nella sede eventualmente assegnatagli una volta conclusosi il prescritto periodo di permanenza presso il centro di risposta telefonico.
Resta confermato quanto previsto nell’ipotesi d’intesa del 6 marzo
relativamente al diritto di permanenza negli uffici siti nella
città sede del Centro di Servizio per i lavoratori addetti al Centro
stesso, ivi compresi quelli assegnati al centro di risposta telefonico, che
non trovino collocazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria.
Criteri
generali
La procedura di mobilità incentivata di cui al presente accordo s’impronta ai seguenti criteri:
·
Sviluppo professionale e formazione: favorire
l’ulteriore crescita professionale del personale dei Centri di Servizio, che
nelle nuove sedi di destinazione potrà valorizzare ed accrescere la
professionalità e le competenze acquisite
negli stessi Centri, grazie ad idonee iniziative di formazione volte in
particolare a sviluppare le conoscenze su aspetti diversi da quelli oggetto
della precedente esperienza professionale.
Tali iniziative saranno
inserite nel piano complessivo di formazione dell’Agenzia delle Entrate, le
cui linee di indirizzo generali saranno oggetto d’intesa con
le OO.SS., ai sensi del vigente CCNL di comparto.
· Riconsiderazione dei carichi di lavoro: tenere
conto, ai fini di una corretta valutazione del grado di carenza degli
organici, delle attività aggiuntive che gli uffici locali vengono ad assumere
a seguito della chiusura dei Centri di Servizio (liquidazione ex 36-ter del
DPR n. 600/1973, rimborsi ex art. 38 del DPR n. 600/1973, ecc.), nonché delle
recenti modifiche organizzative che comportano variazione dei carichi di
lavoro (incremento dei servizi di sportello e miglioramento della loro qualità,
attività deflative del contenzioso, ecc.). Ciò per garantire una copertura
equilibrata delle vacanze di organico, che, in funzione degli effettivi
carichi di lavoro riconsiderati in base ai criteri appena indicati, potranno
essere provvisoriamente rimodulate fino a un valore aggiuntivo massimo del
20%.
Rimane
fermo l’impegno a ridefinire nei prossimi mesi le piante organiche degli
uffici dell’Agenzia in sede di concertazione con le Organizzazioni Sindacali
nazionali, tenendo conto della rideterminazione delle dotazioni organiche di
area A e B conseguente all’accordo del 4 maggio 2001.
Modalità
I Direttori Regionali, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali territoriali, determinano, per ciascuna area funzionale, i posti che, entro il budget finanziario loro assegnato in relazione alle carenze e a particolari situazioni di disagio locale, ritengono prioritario coprire nei diversi uffici della regione per imprescindibili esigenze funzionali. L’assegnazione del budget sarà stabilita previo confronto con le OO.SS. nazionali. I posti da ricoprire vengono individuati all’interno delle seguenti fasce, suddivise in base al livello di carenza di organico e alla difficoltà di assicurarvi copertura per il carattere disagiato delle sedi interessate:
q
1a fascia:
sedi con carenza di organico superiore al 30% e nelle quali la copertura dei
posti vacanti risulta difficoltosa a causa dei gravi disagi connessi agli
spostamenti necessari per raggiungere le sedi stesse o a particolari ragioni
socio-ambientali. Per l’assegnazione a tali sedi compete un’indennità una
tantum pari a L. 45.000.000 (L. 33.911.078 al netto dei contributi a
carico dell’Agenzia);
q
2a fascia: sedi con carenza di organico
superiore al 30%. Per l’assegnazione a tali sedi compete un’indennità una
tantum pari a L.32.000.000 (L.24.114.544 al netto dei contributi a carico
dell’Agenzia);
q 3a fascia: sedi con carenza di
organico dal 20% fino al 30%. Per l’assegnazione a tali sedi compete
un’indennità una tantum pari a L.12.000.000 (L. 9.042.954 al netto dei
contributi a carico dell’Agenzia).
Le restanti sedi individuate come carenti costituiscono un’ulteriore fascia, per la quale non compete alcuna indennità. La fase di copertura dei relativi posti si svolge, per ragioni di celerità procedurale, contestualmente alla fase di copertura dei posti ricompresi nelle prime tre fasce.
All’indennità una tantum si aggiunge, sempre per le tre fasce iniziali, l’attribuzione di una somma di L. 20.000 giornaliere per tre mesi per ciascun giorno di effettivo servizio (L. 15.072, al netto dei contributi a carico dell’Agenzia).
Le procedure di mobilità sono aperte a tutto il personale dell’Agenzia in servizio nella regione. Il personale dipendente da una Direzione regionale può inoltre partecipare anche alla procedura di mobilità indetta da altra Direzione regionale confinante nel caso in cui entrambe le Direzioni appartengano alla circoscrizione di uno stesso Centro di Servizio. Tale partecipazione è ammessa anche nel caso in cui una delle due Direzioni, a causa del ridotto numero degli uffici locali attivati o da attivare (non superiore a 15), offra limitate possibilità di riallocazione al personale del proprio Centro di Servizio. Al fine di evitare disfunzioni organizzative o ritardi nell’attuazione della procedure, si conviene che le stesse, per tali regioni, si definiscano nei medesimi tempi, ferma restando l’autonomia negoziale delle singole realtà territoriali rispetto all’individuazione dei criteri per la predisposizione delle graduatorie.
Il personale assegnato alle sedi per le quali è prevista l’erogazione di incentivi dovrà permanervi per almeno tre anni di effettivo servizio. Qualora la permanenza dovesse risultare inferiore al periodo prescritto il compenso verrà recuperato proporzionalmente al periodo mancante al completamento del triennio. In caso di part-time, l’ammontare degli incentivi è rapportato alla percentuale di presenza in servizio. Analogo criterio si applica – procedendo ai necessari recuperi – nell’ipotesi in cui il part-time sia stato chiesto successivamente alla percezione dell’indennità.
Gli incentivi di cui al presente accordo non competono se la sede richiesta è quella in cui l’interessato ha la propria residenza o è limitrofa ad essa.
La procedura di cui al presente accordo deve concludersi entro due mesi dal suo inizio.
Finanziamento
La
procedura di mobilità incentivata è finanziata per una parte con una quota
del Fondo Unico di Amministrazione anno 2000, pari a L. 1.900.000.000 (L.
1.431.000.000 al netto dei contributi a carico dello Stato). Ulteriori fondi
saranno reperiti nel Fondo unico dell’anno 2001, per un importo pari a L. 8.200.000.000
(L. 6.179.351.920 al netto dei contributi a carico dello Stato).