ACCORDO QUADRO SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO E LINEE GUIDA PER LA MOBILITA’ IN AMBITO REGIONALE

 

In attuazione dell’ipotesi di intesa, siglata il 6 marzo 2001, per un accordo quadro sul reimpiego del personale impegnato nelle attività dei Centri di Servizio, si definiscono di seguito i criteri e le modalità per la procedura di mobilità volontaria incentivata prevista dall’ipotesi stessa per la copertura di sedi vacanti e particolarmente disagiate.

La procedura è avviata subito dopo la formale assegnazione del predetto personale agli uffici della città ove ha sede il Centro di Servizio, sulla base di criteri da adottare previa intesa con le OO.SS. territoriali, fermo restando che il personale medesimo continua a svolgere le attività cui è addetto fino al loro completamento.

 Il personale dei Centri di Servizio, già addetto a lavorazioni ormai completate, può essere distaccato per tempi strettamente limitati, sulla base di criteri oggettivi da definire previo confronto con i soggetti di cui all’art. 8, comma 2, del CCNL in vigore, presso uffici della sede del Centro di Servizio o di località ricomprese nel rispettivo ambito provinciale per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio. A tale personale compete, ove spettante, il trattamento di missione. Detto personale partecipa, in ogni caso, alle procedure di mobilità previste, raggiungendo la nuova sede assegnata al termine dei compiti cui è stato temporaneamente addetto e comunque non oltre la data di chiusura dei Centri.

Il personale già assegnato o in fase di assegnazione ai centri di risposta telefonici proveniente dai Centri di servizio partecipa alla procedura di mobilità incentivata, impegnandosi formalmente ad assumere servizio nella sede eventualmente assegnatagli una volta conclusosi il prescritto periodo di permanenza presso il centro di risposta telefonico.

Resta confermato quanto previsto nell’ipotesi d’intesa del 6 marzo relativamente al diritto di permanenza negli uffici siti nella  città sede del Centro di Servizio per i lavoratori addetti al Centro stesso, ivi compresi quelli assegnati al centro di risposta telefonico, che non trovino collocazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria.

 

Criteri generali

La procedura di mobilità incentivata di cui al presente accordo s’impronta ai seguenti criteri:

·       Sviluppo professionale e formazione: favorire l’ulteriore crescita professionale del personale dei Centri di Servizio, che nelle nuove sedi di destinazione potrà valorizzare ed accrescere la professionalità e le competenze  acquisite negli stessi Centri, grazie ad idonee iniziative di formazione volte in particolare a sviluppare le conoscenze su aspetti diversi da quelli oggetto della precedente esperienza professionale.

      Tali iniziative saranno inserite nel piano complessivo di formazione dell’Agenzia delle Entrate, le cui linee di indirizzo generali saranno oggetto d’intesa con  le OO.SS., ai sensi del vigente CCNL di comparto. 

·        Riconsiderazione dei carichi di lavoro: tenere conto, ai fini di una corretta valutazione del grado di carenza degli organici, delle attività aggiuntive che gli uffici locali vengono ad assumere a seguito della chiusura dei Centri di Servizio (liquidazione ex 36-ter del DPR n. 600/1973, rimborsi ex art. 38 del DPR n. 600/1973, ecc.), nonché delle recenti modifiche organizzative che comportano variazione dei carichi di lavoro (incremento dei servizi di sportello e miglioramento della loro qualità, attività deflative del contenzioso, ecc.). Ciò per garantire una copertura equilibrata delle vacanze di organico, che, in funzione degli effettivi carichi di lavoro riconsiderati in base ai criteri appena indicati, potranno essere provvisoriamente rimodulate fino a un valore aggiuntivo massimo del 20%.

Rimane fermo l’impegno a ridefinire nei prossimi mesi le piante organiche degli uffici dell’Agenzia in sede di concertazione con le Organizzazioni Sindacali nazionali, tenendo conto della rideterminazione delle dotazioni organiche di area A e B conseguente all’accordo del 4 maggio 2001.

 

Modalità

I Direttori Regionali, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali territoriali, determinano, per ciascuna area funzionale, i posti che, entro il budget finanziario loro assegnato in relazione alle carenze e a particolari situazioni di disagio locale, ritengono prioritario coprire nei diversi uffici della regione per imprescindibili esigenze funzionali. L’assegnazione del budget sarà stabilita previo confronto con le OO.SS. nazionali. I posti da ricoprire vengono individuati all’interno delle seguenti fasce, suddivise in base al livello di carenza di organico e alla difficoltà di assicurarvi copertura per il carattere disagiato delle sedi interessate:

q       1a fascia: sedi con carenza di organico superiore al 30% e nelle quali la copertura dei posti vacanti risulta difficoltosa a causa dei gravi disagi connessi agli spostamenti necessari per raggiungere le sedi stesse o a particolari ragioni socio-ambientali. Per l’assegnazione a tali sedi compete un’indennità una tantum pari a L. 45.000.000 (L. 33.911.078 al netto dei contributi a carico dell’Agenzia);

q        2a fascia: sedi con carenza di organico superiore al 30%. Per l’assegnazione a tali sedi compete un’indennità una tantum pari a L.32.000.000 (L.24.114.544 al netto dei contributi a carico dell’Agenzia);

q       3a fascia: sedi con carenza di organico dal 20% fino al 30%. Per l’assegnazione a tali sedi compete un’indennità una tantum pari a L.12.000.000 (L. 9.042.954 al netto dei contributi a carico dell’Agenzia).

Le restanti sedi individuate come carenti costituiscono un’ulteriore fascia, per la quale non compete alcuna indennità. La fase di copertura dei relativi posti si svolge, per ragioni di celerità procedurale, contestualmente alla fase di copertura dei posti ricompresi nelle prime tre fasce.

All’indennità una tantum si aggiunge, sempre per le tre fasce iniziali, l’attribuzione di una somma di L. 20.000 giornaliere per tre mesi per ciascun giorno di effettivo servizio (L. 15.072, al netto dei contributi a carico dell’Agenzia).

Le procedure di mobilità sono aperte a tutto il personale dell’Agenzia in servizio nella regione. Il personale dipendente da una Direzione regionale può inoltre partecipare anche alla procedura di mobilità indetta da altra Direzione regionale confinante nel caso in cui entrambe le Direzioni appartengano alla circoscrizione di uno stesso Centro di Servizio. Tale partecipazione è ammessa anche nel caso in cui una delle due Direzioni, a causa del ridotto numero degli uffici locali attivati o da attivare (non superiore a 15), offra limitate possibilità di riallocazione al personale del proprio Centro di Servizio. Al fine di evitare disfunzioni organizzative o ritardi nell’attuazione della procedure, si conviene che le stesse,  per  tali regioni, si definiscano nei medesimi tempi, ferma restando l’autonomia negoziale delle singole realtà territoriali rispetto all’individuazione dei criteri per la predisposizione delle graduatorie.

Il personale assegnato alle sedi per le quali è prevista l’erogazione di incentivi  dovrà permanervi per almeno tre anni di effettivo servizio. Qualora la permanenza dovesse risultare inferiore al periodo prescritto il compenso verrà recuperato proporzionalmente al periodo mancante al completamento del triennio. In caso di part-time, l’ammontare degli incentivi è rapportato alla percentuale di presenza in servizio. Analogo criterio si applica – procedendo ai necessari recuperi – nell’ipotesi in cui il part-time sia stato chiesto successivamente alla percezione dell’indennità.

Gli incentivi di cui al presente accordo non competono se la sede richiesta è quella in cui l’interessato ha la propria residenza o è limitrofa ad essa.

La procedura di cui al presente accordo deve concludersi entro due mesi dal suo inizio.

Finanziamento                                             

La procedura di mobilità incentivata è finanziata per una parte con una quota del Fondo Unico di Amministrazione anno 2000, pari a L. 1.900.000.000 (L. 1.431.000.000 al netto dei contributi a carico dello Stato). Ulteriori fondi saranno reperiti nel Fondo unico dell’anno 2001, per un importo pari a L. 8.200.000.000 (L. 6.179.351.920 al netto dei contributi a carico dello Stato).

Al termine della procedura di cui al presente accordo verrà attivata una procedura di mobilità nazionale, straordinaria e volontaria, riservata a tutto il personale dell’Agenzia, per la copertura dei posti rimasti disponibili in sedi particolarmente disagiate secondo criteri che verranno definiti con apposita intesa di livello nazionale.

Si conviene infine che le parti contraenti si incontreranno entro il 15 ottobre 2001 per  procedere ad una verifica dell’intesa e della sua attuazione, con eventuale riesame delle modalità definite nel presente accordo riguardo ai distacchi per tempi strettamente limitati.

 Roma, 10 luglio 2001