AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Criteri per la ripartizione del Fondo unico di amministrazione  dell'anno 2001 e della quota incentivante

 

 

 

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

 

VISTO il CCNL - comparto Ministeri - sottoscritto in data 16 febbraio 1999;

 

VISTO il Contratto integrativo di amministrazione per il quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, siglato il 16.2.2000 e definitivamente sottoscritto il 26.6.2000;

 

VISTO il Contratto integrativo relativo al biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 13.11.2000;             

 

VISTA la Convenzione per l'anno 2001 tra l'Autorità Politica e l'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Convenzione”;

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate;

 

CONSIDERATO che sul capitolo 1655 dell'Agenzia delle Entrate è stata stanziata la somma di L. 142.465.000.000 per « Risorse da destinare all'incentivazione del personale », al netto della quota variabile del Fondo Unico di Amministrazione per il 2001 stimata presuntivamente in circa 44 miliardi;

 

RITENUTO di definire un quadro organico di criteri d’indirizzo per l’utilizzazione della quota incentivante da destinare al personale e del Fondo Unico di Amministrazione per il 2001;

 

 

CONVENGONO:

 

 

1. di ripartire la quota incentivante, stimata presuntivamente in 300 miliardi, di cui al comma 3 dell’art.13 della Convenzione destinandone - con l’esclusione dell’importo di cui alla lettera a) dello stesso comma 3, riservato esclusivamente all’incentivazione del personale, e con l’esclusione della quota da attribuire al fondo del personale dirigente, che verrà definita con successiva intesa - la percentuale del 10% a misure di miglioramento e di potenziamento delle condizioni di funzionamento dell'Agenzia delle Entrate e la percentuale del 90% alla corresponsione di compensi incentivanti al personale;

 

2. di ripartire l’importo complessivamente costituito:

a)     dalla quota incentivante da destinare al personale;

b)    dall’importo del Fondo unico di amministrazione per l’anno 2001, costituito dalla predetta somma di L. 142.465.000.000 stanziata sul capitolo 1655 dell’Agenzia delle Entrate di cui alle premesse, al netto della quota variabile del Fondo Unico di Amministrazione per il 2001 stimata presuntivamente in circa 44 miliardi;

c)     dall’importo di cui all’art. 13, comma 3, lettera a) della Convenzione;

nelle seguenti misure:

 

1.    37% per l’individuazione di un compenso da attribuire a tutto il personale dell’Agenzia delle Entrate a titolo di indennità professionale, da erogare secondo i criteri previsti dall’accordo del 14 giugno 2001 per l’attribuzione del compenso quale riconoscimento alla partecipazione al processo di riforma dell’Amministrazione finanziaria;

2.    26% per l’individuazione di un importo da destinare al budget d’ufficio e alla corresponsione delle indennità di funzione e di processo, da definire con separato accordo;

3.    37% a titolo di remunerazione della produttività secondo criteri da definire con accordo separato coerentemente con il conseguimento degli obiettivi della Convenzione e secondo criteri di commisurazione al loro grado di raggiungimento.

 

3. di ripartire la somma attualmente stanziata sul cap.1655 dell’Agenzia delle Entrate, pari a L. 142.465.000.000 per « Risorse da destinare all’incentivazione del personale », destinandone la percentuale del 75% al pagamento, da effettuare entro il 30 settembre 2001, di quota parte dell’indennità professionale e la restante percentuale del 25% al pagamento del budget d’ufficio e dell’indennità di funzione e di processo, successivamente all’accordo sindacale di cui al punto 2.1.