MINISTERO DELLE FINANZE

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

 

1998 - 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

INDICE……………………………………………………………….

 

 

 

Premessa………………………………………………………………

 

 

 

PARTE PRIMA

 

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.  1 – Campo di applicazione………..……………………………..

 

Art.  2 – Durata,  decorrenza,  tempi,  procedure  di  applicazione,

              rinnovo del contratto…………………………………………

 

 

 

TITOLO II

 

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

 

Art.  3 – Obiettivi e strumenti…………………..……………………..

 

Art.  4 – Diritti sindacali…………………………..…………………..

 

Art.  5 – Materie, criteri e livelli della contrattazione integrativa…..….

 

Art.  6 – Informazione……… …………………….…………………..

 

Art.  7 – Concertazione……….……………………………………….

 

Art.  8 – Consultazione………….…………………………………….

 

Art.  9 – Conferenza dei rappresentanti……..…………………………

 

Art.10 – Comitati, Commissioni bilaterali e Osservatori……………...

 

Art.11 – Pari opportunità……………………………………………...

 

CAPO II – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art.12 – Interpretazione autentica dei contratti………………………..

 

Art.13 – Composizione dei conflitti……………………………………

 

 

 

PARTE SECONDA

 

 

 

TITOLO I – RAPPORTO DI LAVORO

 

Art.14 – Orario di lavoro……………………………………………...

 

Art.15 – Mobilità……………………………………………………...

 

 

 

PARTE TERZA

 

 

 

TITOLO I – TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art.16 – Fondo unico di Amministrazione…………………………….

 

 

 

PARTE QUARTA

 

 

 

TITOLO I – SVILUPPO DEL PERSONALE

 

Art.17 – Ordinamento del personale…………………………………...

 

Art.18 – Formazione…………………………………………………..

 

Art.19 – Norme di rinvio………………………………………………

 

 

 

 

Premessa

 

         Le disposizioni del decreto legislativo n.29/93 e del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto in vigore dal 17 gennaio 1999 contengono significative novità che il presente contratto integrativo definisce ed attua secondo linee di orientamento condivise al fine di garantire una corretta ed omogenea interpretazione del disposto normativo e contrattuale in fase applicativa.

         In ragione della particolare rilevanza assunta dalla contrattazione collettiva integrativa, alla quale sono affidati poteri e facoltà destinati a incidere sul corretto governo delle innovazioni e sul conseguente miglioramento dell’azione amministrativa nel suo complesso, risulta potenziato il ruolo delle Amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali di riferimento.

         Posta in premessa la necessità di riconsiderare i modelli organizzativi sulla base di logiche di processo e di risultato finalizzate all’efficienza del servizio, elemento strategico diventa la gestione del personale da svilupparsi attraverso attività formative, l’accrescimento e la valorizzazione delle competenze e delle capacità e l’introduzione di sistemi di valutazione atti a monitorare le attività di area ed individuali.

         In tale quadro si colloca la definizione dei nuovi percorsi di sviluppo professionale ed economico, la cui condivisione da parte del personale è legata alla chiarezza e trasparenza dei criteri di gestione dei sistemi di incentivazione (c.d. sistema premiante), nonché degli indicatori e standard di valutazione.

Le risorse del Fondo unico di amministrazione sono destinate al personale non dirigenziale e devono essere funzionali all’obiettivo di incrementare la produttività e la qualità dei servizi anche attraverso il riconoscimento e la piena valorizzazione delle risorse umane.

         Il presente contratto integrativo – pur nel rispetto dei ruoli e delle diverse responsabilità delle parti – valorizza la contrattazione, la concertazione ed il confronto, nella consapevolezza che la condivisione dei principi e la motivazione del personale siano risorse indispensabili a superare i rischi della deresponsabilizzazione e ad avviare la modernizzazione dell’Amministrazione finanziaria.

         Le fasi di avanzamento del processo di revisione organizzativa porteranno a configurare nuove posizioni altamente professionalizzate cui conferire responsabilità di processo o di specializzazione di staff o di profilo specialistico.

         Le parti contraenti riconoscono alla contrattazione integrativa un reale e forte contributo ai processi di riorganizzazione, sia a livello centrale che in sede locale nel Ministero delle Finanze ed un fattore di sostegno degli interventi di riforma.

         In tale prospettiva nel quadro della riforma del Ministero (decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300) sarà delineato il percorso per la concreta attuazione del nuovo assetto professionale del personale che, sviluppando le potenzialità insite nel CCNL, consentirà di perseguire congiuntamente la valorizzazione del lavoro pubblico e della professionalità dei lavoratori per una organizzazione del lavoro quanto più adeguata ai compiti dell’Amministrazione finanziaria.

         La complessità delle dinamiche di trasformazione dei modelli organizzativi rimessa alla contrattazione collettiva integrativa impone una gestione graduale dei processi di riforma, pur nella conferma delle strategie che puntano alla valorizzazione delle risorse umane come fattore di competitività.

 

 

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PARTE PRIMA

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.1

Campo di applicazione

 

1.   Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in seguito denominato contratto, regola le materie demandate a tale livello dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto, in seguito denominato CCNL, in vigore dal 17 febbraio 1999, le cui disposizioni si intendono comunque integralmente richiamate.

2.   Il contratto si applica a tutto il personale non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, nonché al personale non dirigenziale in servizio presso lo stesso Ministero appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni del Comparto, salvo deroghe espressamente indicate.

 

Art.2

Durata, decorrenza, tempi, procedure di applicazione, rinnovo del contratto

 

1.   Fatte salve le previsioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, il presente contratto concerne il periodo dall’1.1.1998 al 31.12.2001 per la parte normativa, salvo diverse decorrenze espressamente stabilite, ed è valido dall’1.1.1998 fino al 31.12.1999 per la parte economica. Il presente contratto integrativo potrà essere recepito dalle istituende Agenzie fiscali solo se ritenuto compatibile dalle parti contraenti.

2.   Con la contrattazione collettiva nazionale integrativa viene determinata con cadenza annuale la ripartizione e l’utilizzo delle risorse del Fondo unico di Amministrazione.

3.   Il contratto ha effetto dal giorno successivo alla data di stipulazione tra le parti negoziali abilitate, a conclusione delle procedure di controllo previste dalla normativa vigente.

4.   L’Amministrazione provvede a trasmettere il contratto a tutti gli uffici centrali e periferici entro 15 giorni dalla data di stipulazione, nonché a darne diffusione attraverso il sito web del Ministero delle Finanze.

5.   Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con formale comunicazione scritta almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali conservano la loro efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto.

6.   Le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto, al fine di evitare vacanze contrattuali. Entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme le parti si incontrano per l’avvio delle trattative, da tenersi in una sessione negoziale unitaria.

7.   Le materie che, per loro natura, richiedono tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti o subordinate ad eventi indipendenti dalla volontà delle parti, possono essere trattate in sessioni negoziali successive concordate dalle parti stesse.

8.   Tutti gli accordi sottoscritti nei casi previsti dal precedente capoverso costituiscono parte integrante del contratto e sono soggetti alle stesse procedure di controllo per esso previste.

9.   Le parti verificano lo stato di attuazione del contratto in appositi incontri da tenersi con cadenza quadrimestrale, a decorrere dalla data di stipulazione.

 

 

TITOLO II

 

CAPO I

RELAZIONI SINDACALI

 

Art.3

Obiettivi e strumenti

 

1.   Le parti concordano di attivare un sistema stabile di relazioni sindacali uniformi e coerenti presso tutte le sedi contrattuali, al fine di contemperare l’esigenza di elevare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e delle funzioni istituzionali con l’interesse alla crescita professionale dei dipendenti ed al miglioramento delle condizioni di lavoro.

2.   I singoli settori dell’Amministrazione, anche per esigenze riguardanti particolari aspetti relativi a specifiche realtà territoriali, possono attivare ulteriori momenti di confronto con le Organizzazioni sindacali, in aggiunta a quanto espressamente previsto dal presente contratto.

3.   Le parti si impegnano – al fine di assicurare in tutte le sedi il pieno rispetto delle previsioni del CCNL di comparto in materia di contrattazione, informazione, concertazione e consultazione – ad effettuare una capillare informazione e responsabilizzazione della dirigenza e delle rappresentanze sindacali locali sui contenuti del presente contratto.

 

Art.4

Diritti sindacali

 

1.   Per quanto attiene ai diritti di assemblea, di affissione, all’uso di locali per l’esercizio delle attività sindacali, nonché alle altre disposizioni inerenti l’esercizio dei diritti sindacali, si fa riferimento, fino alla stipula del Contratto di comparto sulla materia, alle previsioni contenute nel Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.150 alla G.U. n.207 del 5 settembre 1998.

2.   L’attività dei soggetti di cui all’articolo 7 del citato CCNQ del 7 agosto 1998 viene considerata, a tutti gli effetti, nei processi produttivi e di miglioramento dell’efficienza dell’Amministrazione nonché nei processi di qualificazione e di selezione del personale.

 

Art.5

Materie, criteri e livelli della contrattazione integrativa

 

1.   Il contratto:

-         regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;

-         definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione, basate su indici e standard;

-         indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art.32 del CCNL.

Sono, altresì, regolate le seguenti materie:

-         linee di indirizzo generale per l’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;

-         effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;

-         accordi di mobilità;

-         linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro;

-         pari opportunità per le finalità indicate nell’art.7 del CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n.125;

-         determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art.15, lettera B), del CCNL, concernente i passaggi all’interno di ciascuna area professionale (art.20, comma 1, lettera A, del CCNL);

-         riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art.25 del CCNL;

-         articolazione delle tipologie di orario di lavoro di cui all’accordo successivo del 12 gennaio 1996, stipulato ai sensi dell’art.19, comma 5, del CCNL del 16 maggio 1995.

2.   Ai sensi dell’art.13, comma 5, del CCNL, il presente contratto regola l’individuazione di nuovi profili professionali ovvero diversa denominazione e ricollocazione di quelli esistenti nelle aree in relazione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, secondo le procedure previste dal successivo art.17.

3.   Il contratto stabilisce le materie che – per rilevanza territoriale – vengono demandate a livello di Direzioni regionali e compartimentali.

4.   Il livello negoziale regionale o compartimentale è gestito dai rispettivi Direttori. Per le Organizzazioni sindacali intervengono i rappresentanti del livello territoriale interessato o loro delegati.

5.   Il contratto regola, negli uffici centrali e periferici individuati quali sedi di RSU, le seguenti materie:

-         applicazione e gestione degli accordi stabiliti al punto 1, primi tre alinea del presente articolo;

-         applicazione e gestione in sede locale della disciplina di cui all’art.4, comma 2, del CCNL, definita al livello negoziale di Amministrazione;

-         criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;

-         modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;

-         articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art.19, comma 5, del CCNL del 16 maggio 1995.

6.   La contrattazione collettiva integrativa decentrata si svolge presso le sedi centrali e gli uffici periferici individuati come sede di R.S.U. ai sensi della normativa vigente.

7.   Salvo l’esigenza di prevenire, nel massimo grado possibile, gli eventuali conflitti e fermo restando il rispetto dei principi di responsabilità, correttezza e trasparenza dei comportamenti, in tutte le sedi negoziali, sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

 

Art.6

Informazione

 

1.   L’Amministrazione si impegna – a livello centrale e negli uffici sede di RSU – a fornire l’informazione sulle materie ed ai soggetti indicati nell’articolo 6, lettera A), del CCNL di comparto e sui provvedimenti attuativi degli istituti disciplinati dal presente contratto.

2.   Il dovere di informazione nei confronti dei soggetti sindacali abilitati alla contrattazione integrativa compete, di norma, ai responsabili degli uffici che trattano le materie oggetto di tale istituto contrattuale, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

3.   Detti responsabili forniscono ai soggetti sindacali abilitati opportuna documentazione almeno 5 giorni prima della diramazione di specifici atti sulle materie oggetto di informazione preventiva, salvo casi di necessità e urgenza per i quali deve essere comunque assicurata l’informazione nei tempi tecnicamente necessari.

4.   Sono esclusi dall’obbligo di informazione i dati sensibili relativi ai singoli dipendenti.

5.   Sulle materie oggetto di informazione successiva i responsabili di cui al comma 2 convocano almeno due volte l’anno, in apposite sessioni, i soggetti sindacali abilitati alla contrattazione integrativa.

 

Art.7

Concertazione

 

1.   Il presente contratto assume la concertazione tra le parti quale elemento essenziale dei rapporti tra le parti stesse che, pertanto, si impegnano a favorirne la pratica presso tutte le sedi negoziali, centrali e periferiche, sulle materie e con le modalità previste dall’art.6, punto B), del CCNL, con particolare riferimento alle materie di cui all’art.20, comma 1, punto B).

 

Art.8

Consultazione

 

1.   L’Amministrazione si impegna ad attivare tempestivamente la consultazione obbligatoria sulle materie e con le modalità previste dall’art.6, punto C), del CCNL.

2.   L’Amministrazione promuove appositi incontri di consultazione inerenti gli atti di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, sia in ambito nazionale sia in quello locale, tutte le volte che ritenga opportuno e funzionale il coinvolgimento dei soggetti sindacali abilitati al livello negoziale di riferimento.

 

Art.9

Conferenza dei rappresentanti

 

1.   Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, presso il Ministero delle Finanze è istituita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6, punto D), comma 3, del CCNL, la Conferenza dei rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione integrativa.

2.   La Conferenza viene convocata per la prima volta entro i 30 giorni successivi alla sua istituzione e si riunisce, di norma, due volte all’anno. Sessioni straordinarie possono essere convocate quando ricorrano ragioni di particolare urgenza, su richiesta motivata di una delle parti.

3.   La Conferenza, che non ha funzioni negoziali, è presieduta dal rappresentante dell’Amministrazione ed è composta in numero paritetico da membri effettivi e supplenti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, con la presenza di una adeguata rappresentanza femminile. Partecipa alle riunioni il Presidente del Comitato pari opportunità o un suo delegato.

4.   L’Amministrazione garantisce quanto necessario per l’attività della Conferenza.

5.   La Conferenza esamina:

-         le linee generali di indirizzo in materia di organizzazione e di gestione amministrativa del personale;

-         il grado di raggiungimento degli obiettivi produttivi del Ministero ed i sistemi di verifica dei risultati.

 

Art.10

Comitati, Commissioni bilaterali e Osservatori

 

1.   E’ istituito a livello nazionale, ai sensi dell’art.6, punto D), commi 1 e 2, del CCNL, il “Comitato per l’esame e la valutazione dei processi di riforma e riorganizzazione dell’Amministrazione”, la cui durata è limitata all’avvenuto processo di ristrutturazione amministrativa, oppure al raggiungimento dell’obiettivo per cui il Comitato è istituito. In tale organismo le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione dell’Amministrazione e registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione della stessa, predisponendo gli elementi da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica.

2.   Sono istituiti, altresì, appositi Comitati che esprimono pareri sulle seguenti materie:

§        analisi della coerenza tra il sistema di incentivazione del personale ed il sistema di programmazione e di controllo gestionale;

§        stato di applicazione delle procedure di valutazione e selezione del personale di cui all’articolo 20, lettera B), del CCNL.

3.   In presenza di esigenze valutate caso per caso sia in sede contrattuale sia nel corso dei lavori della Conferenza dei rappresentanti, per l’approfondimento di specifiche problematiche potranno essere costituiti a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, Commissioni bilaterali e/o Osservatori di cui all’art.6, punto D), comma 4, del CCNL, di durata predefinita, con il compito di formulare proposte in ordine all’argomento trattato. A tal fine l’Amministrazione provvede a fornire in tempo utile i relativi dati di cui dispone.

4.   Gli organismi di cui ai commi 1 e 2, che non hanno natura negoziale, sono composti in numero paritetico da membri effettivi e supplenti in rappresentanza dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, garantendo una adeguata presenza femminile. Tali organismi sono coordinati da un rappresentante dell’Amministrazione che provvede anche a convocare le riunioni. Il programma di lavoro e le modalità di funzionamento rispetto all’obiettivo assegnato sono stabiliti collegialmente.

 

Art.11

Pari opportunità

 

1.   Le parti, al fine di dare concreto impulso alla realizzazione delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991 n.125, assumono l’obiettivo di individuare in ogni ambito - avvalendosi anche della collaborazione del Comitato per le pari opportunità di livello nazionale - le iniziative atte a favorire l’eliminazione di atteggiamenti discriminatori o di qualsiasi impedimento che di fatto riduca o limiti le condizioni di effettiva parità tra uomini e donne nel lavoro e nella progressione professionale o di carriera.

2.   L’Amministrazione favorisce le attività del Comitato per le pari opportunità di livello nazionale, già operante nel Ministero delle Finanze, nei limiti delle norme stabilite per il suo funzionamento.

3.   Il Presidente del Comitato per le pari opportunità di livello nazionale, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Conferenza dei rappresentanti ed ai lavori delle Commissioni e degli Osservatori eventualmente costituiti, nonché agli incontri negoziali previsti dal vigente sistema di relazioni sindacali sulle materie di cui all’art.7, comma 3, del CCNL, fermo restando che il Comitato stesso non ha competenze negoziali.

4.   A tal fine l’Amministrazione fornisce al Comitato, anche nel corso di appositi incontri, l’informazione preventiva sulle materie di cui all’art.6, lettera A), comma 2, punto 1), del CCNL, nonché quella successiva di cui al comma 3, punto 2), del medesimo articolo.

5.   Le parti, ai sensi dell’art.4, comma 3, punto A), quinto alinea, del CCNL, concordano sull’esigenza di costituire Comitati per le pari opportunità a livello regionale che provvedono, tra l’altro, all’informazione sulle materie di cui alla legge n° 125/1991.

6.   Gli organismi di cui al comma 5 sono costituiti da una struttura unica per i tre Dipartimenti, previa intesa fra Direttore regionale delle Entrate, Direttore compartimentale delle Dogane e Direttore compartimentale del Territorio.

7.   Le eventuali strutture territoriali per le pari opportunità già esistenti saranno adeguate ai sensi dei due precedenti commi e provvederanno alle interazioni con le strutture amministrative locali.

8.   I Comitati regionali sono costituiti con provvedimento del Direttore regionale delle Entrate, d’intesa con il Direttore compartimentale delle Dogane e con il Direttore compartimentale del Territorio.

9.   I Presidenti dei Comitati regionali, o un loro delegato, partecipano agli incontri negoziali previsti dal vigente sistema di relazioni sindacali sulle materie di cui all’art.7, comma 3, del CCNL, per la parte demandata al livello decentrato, fermo restando che i Comitati stessi non hanno competenze negoziali.

10.A tal fine, i Comitati regionali ricevono l’informazione preventiva sulle materie di cui all’art.6, lettera A), comma 2, punto 2, nonché quella successiva di cui al comma 3, punto 2, del medesimo articolo.

11.Per garantire il necessario coordinamento funzionale, sono previsti incontri con cadenze semestrali, salvo specifiche esigenze, tra il Comitato nazionale ed i Presidenti, o loro delegati, dei Comitati regionali.

12.Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all’art.7 del CCNL.

 

 

 

 

CAPO II

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

 

Art.12

Interpretazione autentica dei contratti

 

1.   Sulle controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione del presente contratto, nonché su eventuali dubbi interpretativi, il Presidente della delegazione di parte pubblica, di propria iniziativa oppure entro 15 giorni dalla ricezione di apposita istanza di parte sindacale, formalizzata per iscritto, attiva un apposito incontro con le OO.SS. firmatarie del contratto, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2.   L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art.5, comma 3, del CCNL, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto.

3.   In mancanza di accordo può essere richiesta l’assistenza dell’A.RA.N., ai sensi dell’art.50, commi 1, 2, 8 e 9 del decreto legislativo n.29/93.

 

Art.13

Composizione dei conflitti

 

1.   Salvo quanto previsto dall’art.11 del CCNL, in caso di conflitto concernente le materie di cui agli accordi ed ai contratti collettivi, ovvero atti unilaterali dell’Amministrazione riferiti alle suddette materie, le parti abilitate alla contrattazione integrativa nel livello direttamente interessato si impegnano a dare avvio - entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta scritta presentata da una delle stesse parti ed inviata ai relativi Dipartimenti nonché, per conoscenza, alla Direzione generale degli affari generali e del personale e alle Organizzazioni sindacali nazionali - ad un tentativo di composizione.

2.   Tale tentativo si esaurisce nel termine di 5 giorni dal suo avvio. Decorso tale termine ciascuna delle parti chiede la presenza nella stessa sede negoziale dei responsabili di livello superiore; il tentativo si esaurisce entro i successivi 15 giorni.

3.   Nel corso delle procedure di composizione le parti si astengono dall’assumere determinazioni unilaterali sulle materie oggetto del confronto e adottano comportamenti di massima trasparenza e correttezza.

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA

 

TITOLO I

RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 14

Orario di lavoro

 

1.     Il sistema e l’articolazione degli orari di lavoro – nel rispetto alle tipologie di cui all’articolo 19 del CCNL – sono regolati in sede di contratto integrativo di posto di lavoro sulla base dei criteri di cui all’accordo successivo sottoscritto da A.RA.N. e OO.SS. in data 12 gennaio 1996, nonché di quelli di seguito specificati, tenendo conto:

-         della realtà territoriale e/o urbana ove hanno sede gli uffici nonché delle esigenze di servizio, dell’utenza e del personale;

-         delle esigenze di flessibilità e migliore utilizzazione dei servizi, oltre che dell’obiettivo di pervenire alla concreta riduzione del lavoro straordinario, anche attraverso la estensione dell’arco temporale di apertura degli uffici;

-         delle particolari esigenze - da valutare con carattere di priorità, nel rispetto dell’articolazione dell’orario di servizio, in sede di accordo di posto di lavoro - delle lavoratrici madri, dei portatori di handicap, dei dipendenti che usufruiscono della legge n° 104/1992 o che si trovano in particolari condizioni psico-fisiche, nonché di coloro che beneficiano di normative di garanzia o che versano in condizioni familiari legate a necessità di minori in età scolare.

2.     L’orario di lavoro è stabilito in funzione delle esigenze di servizio prevedendo che il lavoratore usufruisca della pausa con le modalità di cui all’articolo 7 dell’accordo successivo citato al comma 1 del presente articolo.

3.     Negli uffici in cui siano attivate forme di rilevazione automatizzata delle presenze, il contratto integrativo potrà prevedere:

-         forme di flessibilità di orario, di regola non superiore ad un’ora, in entrata ed in uscita;

-         la istituzione di una “banca del tempo” nel senso che ciascun dipendente che presti servizio, previa autorizzazione del dirigente, oltre il normale orario di lavoro e al di fuori dell’orario di lavoro straordinario, cumulerà le ore lavorate in eccedenza che verranno recuperate per il tramite di riposi compensativi, tenute presenti le esigenze di servizio; da tale previsione sono esclusi, in relazione alla peculiarità del servizio che deve essere assicurato e qualora l’attività eccedentaria venga remunerata a qualsiasi titolo, i lavoratori degli uffici operativi periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

4.     Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la rispettiva libertà d’iniziativa

5.     La riduzione dell’orario di lavoro sino a raggiungere le 35 ore settimanali è subordinata alla riserva di cui all’art.25, comma 2, del CCNL, in base alla quale, entro il 30 giugno 2000, le parti trattanti a livello di comparto verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche legislative eventualmente intervenute in materia.

 

Art.15

Mobilità

 

1.   La mobilità a domanda e gli scambi di sede per l’anno 1999 sono regolati con i criteri e le modalità di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente contratto.

2.   Le parti si impegnano ad effettuare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, apposita riunione per valutare lo stato di attuazione dei processi di mobilità relativi al 1999 nonché i conseguenti riflessi sulla eventuale mobilità da attivare nel corso dell’anno 2000.

3.   La mobilità volontaria all’interno del comparto sarà attuata, con i criteri di cui all’art.27 del CCNL, dopo la completa definizione del nuovo sistema di classificazione del personale delineato dall’art.13 del CCNL e la conclusione delle procedure di riqualificazione previste dalla legge n.549/95 e successive modificazioni.

 

 

 

PARTE TERZA

 

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art.16

Fondo unico di Amministrazione

 

 

1.     Le parti concordano che le risorse da destinare ai trattamenti accessori del personale affluiscono al Fondo unico di Amministrazione per essere utilizzate, per gli scopi e con i criteri previsti dalla vigente normativa, con contrattazione decentrata a livello nazionale o a livello di singolo dipartimento secondo quanto stabilito nei successivi commi.

2.     Per l’anno 1999 l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per i singoli Centri di Responsabilità è quello risultante dalle tabelle di ripartizione di cui agli Allegati B e C.

3.     Le parti convengono che le somme assegnate al Fondo d’Amministrazione per l’anno 1999 vengono destinate al finanziamento dell’ “ordinamento professionale”, al “riequilibrio della professionalità” - con esclusione, per tale seconda voce, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette – alla costituzione di un “budget d’ufficio”, quota parte del quale viene destinata alla erogazione di un “premio di produttività”, nonché alla remunerazione, con riferimento alle risorse di cui al comma 193 della legge n.549/1995 e previa contrattazione a livello nazionale, delle attività espletate o iniziate nel corso del 1999 ovvero per le quali sia stata predisposta la programmazione per il loro espletamento, anche se riassegnate sul Fondo di Amministrazione per l’anno 2000. L’ammontare delle risorse da destinare ai suddetti fini è distintamente indicato negli Allegati di cui al precedente comma 2.

4.     Le parti convengono, altresì, che eventuali risorse non utilizzate per l’ “ordinamento professionale” o per il “riequilibrio professionale” andranno ad incrementare la quota stanziata per l’erogazione del “premio di produttività”; la conseguente modifica al finanziamento stabilito con il presente accordo verrà effettuata a livello di delegazione nazionale di parte pubblica, previo esame preventivo a livello di singolo dipartimento.

5.     Per quanto riguarda le risorse destinate all’ “ordinamento professionale”, queste costituiscono lo stanziamento complessivo per finanziare i passaggi economici all’interno delle aree, con particolare riferimento agli sviluppi economici verso le posizioni “super”. Per i criteri concernenti tali passaggi si applica il comma 4 del successivo articolo 17.

6.     Relativamente al “riequilibrio della professionalità”, le parti convengono che l’erogazione delle somme indicate nell’Allegato B a tale titolo verrà effettuata sulla base dei coefficienti di professionalità di cui al successivo punto 7 e con i criteri stabiliti dall’articolo 34 del CCNL per il pagamento dell’indennità di amministrazione.

7.     Per l’erogazione del “premio di produttività” le parti convengono sui seguenti criteri:

-         la corresponsione del premio avverrà con i criteri stabiliti dall’articolo 34 del CCNL per il pagamento dell’indennità di amministrazione;

-         l’importo spettante pro-capite verrà determinato sulla base dei seguenti coefficienti di professionalità, costituenti il rapporto parametrale tra gli stipendi iniziali di ciascuna posizione economica:

§        posizione economica C3                coefficiente  1,62

§        posizione economica C2                coefficiente  1,46

§        posizione economica C1                coefficiente  1,34

§        posizione economica B3                coefficiente  1,21

§        posizione economica B2                coefficiente  1,13

§        posizione economica B1                coefficiente  1,07

§        posizione economica A1                coefficiente  1,00

-         il premio verrà corrisposto in misura differenziata in relazione al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, sulla base dei seguenti parametri:

§        conseguimento     > 100%                        125% della quota;

§        conseguimento     >   95%   -   < 100%    100% della quota;

§        conseguimento     >   90%   -   <   95%      75% della quota;

§        conseguimento     >   80%   -   <   90%      50% della quota;

§        conseguimento     <   80%                            0% della quota.

8.     Le risorse destinate al “budget d’ufficio”, inteso quale stanziamento assegnato a ciascuna sede negoziale come definita dal CCNL e dall’articolo 5 del presente contratto, sono utilizzate per erogare indennità e remunerare attività sulla base dei seguenti criteri generali:

-         una quota pari a quella indicata nella nota di cui agli Allegati citati al precedente comma 2 viene utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 32, comma 2, del CCNL, mentre la restante quota, parimenti indicata nella nota, può essere destinata, con contrattazione a livello locale, ad eventuali diverse finalità;

-         l’utilizzazione delle risorse determinate in applicazione dell’articolo 3, comma 193 e segg., della legge n.549/1995 verrà concordata tenendo conto della previsione di legge che destina le stesse al potenziamento dell’Amministrazione finanziaria ed all’erogazione di compensi incentivanti la produttività, all’incremento delle attività di controllo dell’evasione fiscale ed al recupero delle entrate tributarie;

-         l’utilizzazione delle risorse disponibili in applicazione dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge n.79/97, convertito dalla legge n.140/1997, verrà determinata con le modalità stabilite dall’articolo 37 della legge n.28/1999. L’assegnazione quale “budget d’ufficio” della relativa quota, riferita agli stanziamenti iscritti a bilancio per l’anno 1998, avverrà in via provvisoria e con espressa riserva di conguaglio positivo o negativo ovvero, nei casi in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti, di recupero delle somme provvisoriamente assegnate allorquando saranno definite le risultanze dell’attività di accertamento posta in essere nell’anno 1998.

9.     Fermo restando quanto stabilito al precedente punto con riferimento al comma 193 della legge n.549/1995 ed all’art.12 del d.l. n.79/97, eventuali risorse assegnate quale “budget d’ufficio” e non erogate con riferimento all’anno 1999 sono riassegnate al fondo di amministrazione per l’anno 2000; la relativa utilizzazione sarà stabilita con contrattazione a livello di delegazione nazionale.

10. Le parti concordano, in attuazione dei criteri generali di cui al presente articolo e in relazione agli obiettivi prioritari che debbono essere conseguiti, che l’applicazione dei criteri di ripartizione del fondo di amministrazione a titolo di “budget d’ufficio” per l’anno 1999, che terranno conto dei carichi di lavoro e del personale presente negli uffici, nonché le modalità di utilizzazione del “budget d’ufficio” stesso avverranno, entro il mese di gennaio 2000, in sede di contrattazione decentrata nazionale a livello di singolo dipartimento e, per gli uffici centrali di cui all’articolo 55, comma 2, lettera a), del D.P.R. n.287/1992, presso la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale. Gli accordi di dipartimento definiranno, altresì, gli importi da assegnare agli uffici per l’avvio della contrattazione locale.

11. In relazione alle risorse assegnate a titolo di “budget di ufficio”, con contrattazione a livello decentrato locale verrà concordata l’applicazione dei criteri generali definiti a livello nazionale per l’utilizzo delle relative risorse.

12. Qualora non si pervenga, entro il termine indicato, agli accordi previsti dal precedente comma 10, su richiesta congiunta delle parti la trattativa si svolgerà a livello di delegazione nazionale di parte pubblica.

 

 

PARTE QUARTA

 

TITOLO I

SVILUPPO DEL PERSONALE

 

Art.17

Nuovo ordinamento del personale

 

1.     Le parti convengono sui seguenti punti:

·       il nuovo assetto ordinamentale del personale previsto dal CCNL, introducendo elementi di flessibilità nella gestione delle dinamiche di sviluppo all’interno delle aree A, B, C e tra le stesse, fornisce gli strumenti per l’adeguamento dinamico del modello organizzativo in funzione sia delle esigenze operative dell’Amministrazione sia dell’ottimale utilizzo delle risorse umane;

·       una attenta e condivisa organizzazione in fasi successive dell’implementazione del nuovo sistema consentirà di raggiungere in tempi ragionevoli gli obiettivi istituzionali di miglioramento continuo dell’azione amministrativa e di soddisfare adeguatamente le componenti motivazionali del personale;

·       il processo delineato richiederà anche la ridefinizione degli attuali profili professionali, eccessivamente frammentati e, in parte, non più  adeguati nei loro contenuti alle nuove esigenze dell’Amministrazione, finalizzata ad adeguare il quadro delle professionalità alle esigenze funzionali delle istituende Agenzie e del Ministero delle Finanze riformato ai sensi del decreto legislativo n.300 del 1999.

2.     A tal fine, le parti convengono di istituire una Commissione paritetica provvisoria con il compito, sulla base dell’elaborato già trasmesso alle OO.SS., di procedere ad uno studio per l’individuazione di nuovi profili professionali ovvero per una loro diversa denominazione o ricollocazione nell’ambito delle aree professionali. Le elaborazioni cui perverrà la Commissione costituiranno oggetto di contrattazione per il personale del Ministero delle Finanze come sopra riformato ed anche per il personale delle Agenzie fiscali qualora gli organismi delle stesse le ritengano compatibili con le esigenze funzionali delle Agenzie.

3.     Le parti concordano di attribuire, con decorrenza 1 agosto 1999 e nei limiti dello stanziamento previsto dal precedente articolo 16 per l’ordinamento professionale, le posizioni “super” previste per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S nelle seguenti misure:

Ruolo unico dell’Amministrazione

·       da A1 a A1S            n.2.000

·       da B3 a B3S             n.1.000

·       da C1 a C1S             n.4.000

·       da C3 a C3S             n.1.000

Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette:

·       da A1 a A1S            n. 500

·       da B3 a B3S             n. 500

·       da C1 a C1S             n. 750

·       da C3 a C3S             n. 750

4.     Le parti inoltre, nel rispetto delle vigenti norme per l’accesso dall’esterno mediante concorsi pubblici, ai quali va riservata una adeguata percentuale di posti, concordano di prevedere la parziale copertura delle vacanze di organico nell’arco di tempo di vigenza contrattuale secondo le percentuali previste, con riferimento agli anni 2000-2001, nell’allegato prospetto D, fermo restando che tali misure percentuali potranno essere contrattualmente modificate sia in relazione alle previsioni di cui al decreto legislativo n.300/1999 ed alla clausola di salvaguardia richiamata al precedente articolo 2 concernente l’attivazione delle Agenzie fiscali ed il relativo Comparto di contrattazione, sia in relazione alla individuazione delle risorse finanziarie disponibili, avuta anche presente la previsione introdotta dalla legge 13 maggio 1999, n.133, che ha integrato il comma 208-bis dell’articolo 3 della legge n.549/1995, stabilendo che le somme residue dopo l’effettuazione dei corsi di riqualificazione sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all’articolo 15 del CCNL. Qualora l’onere per i previsti passaggi tra le aree professionali non potrà essere posto a carico del bilancio dello Stato, si procederà a rideterminare la percentuale indicata nell’acclusa tabella in relazione alle risorse destinate all’ordinamento professionale.

5.     Le forme di relazioni sindacali stabilite dall’articolo 20 del CCNL per la determinazione dei criteri concernenti i passaggi all’interno delle aree e tra le stesse saranno attivate entro 15 giorni dal presente accordo. Con la medesima scadenza si procederà relativamente ai criteri per l’accesso alle posizioni “super”.

 

 

Art.18

Formazione

 

1.   In conformità ai principi dettati dall’art.26 del CCNL, le parti riconoscono la necessità di dare il massimo impulso alla formazione dei lavoratori che, pertanto, deve avere carattere di generalità e continuità, deve essere orientata alla qualificazione e riqualificazione dei dipendenti e, costituendo un elemento centrale per la progressione nell’ordinamento professionale, deve rivestire carattere di diritto-dovere del dipendente, fermo restando il contemperamento delle esigenze di servizio con la necessità di effettiva attuazione degli interventi formativi.

2.   Le parti concordano di attivare sia un sistema formativo permanente di aggiornamento e qualificazione di tutti i dipendenti anche avvalendosi di strumenti informatici e multimediali, sia percorsi formativi di riqualificazione strettamente collegati ai passaggi di posizione economica all’interno delle aree e tra le stesse.

3.   Le attività di formazione devono svolgersi prevalentemente sul posto di lavoro e comunque non oltre l’ambito regionale o compartimentale, fatti salvi i casi di formazione presso scuole, enti o istituti pubblici e privati riconosciuti, ove sussistano prevalenti ragioni di economicità o per esigenze formative a carattere specifico o di livello universitario.

4.   I corsi di aggiornamento e qualificazione professionale sono finalizzati all’accrescimento delle capacità lavorative dei dipendenti o allo spostamento degli stessi da un settore di attività ad un altro, nell’ambito della stessa posizione economica.

5.   I criteri per la definizione dei percorsi di qualificazione professionale finalizzati ai passaggi all’interno delle aree e tra le stesse saranno concordati in apposita sessione successiva, tenendo anche conto dello svolgimento dei corsi di riqualificazione di cui alla legge n.549/95, che possono fornire utili indicazioni operative per i nuovi percorsi formativi.

 

Art.19

Norma di rinvio

 

1.     Entro trenta giorni dalla formale entrata in vigore del presente contratto integrativo le parti si impegnano ad attivare procedure negoziali sulla materie di cui al precedente articolo 5 che non siano state già regolate.