MINISTERO DELLE FINANZE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
1998 - 2001
INDICE
INDICE………………………………………………………………. |
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Premessa……………………………………………………………… |
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PARTE
PRIMA |
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 –
Campo di applicazione………..…………………………….. |
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Art. 2 – Durata, decorrenza, tempi, procedure
di applicazione, rinnovo del
contratto………………………………………… |
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TITOLO II |
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CAPO I – RELAZIONI SINDACALI |
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Art. 3 –
Obiettivi e strumenti…………………..…………………….. |
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Art. 4 –
Diritti sindacali…………………………..………………….. |
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Art. 5 –
Materie, criteri e livelli della contrattazione integrativa…..…. |
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Art. 6 – Informazione……… …………………….………………….. |
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Art. 7 – Concertazione……….………………………………………. |
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Art. 8 – Consultazione………….……………………………………. |
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Art. 9 –
Conferenza dei rappresentanti……..………………………… |
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Art.10 – Comitati, Commissioni bilaterali e
Osservatori……………... |
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Art.11 – Pari opportunità……………………………………………... |
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CAPO
II – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI |
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Art.12 – Interpretazione autentica dei
contratti……………………….. |
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Art.13 – Composizione dei conflitti…………………………………… |
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PARTE
SECONDA |
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TITOLO I – RAPPORTO DI LAVORO |
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Art.14 – Orario di lavoro……………………………………………... |
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Art.15 – Mobilità……………………………………………………... |
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PARTE
TERZA |
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TITOLO I – TRATTAMENTO ECONOMICO |
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Art.16 – Fondo unico di
Amministrazione……………………………. |
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PARTE
QUARTA |
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TITOLO I – SVILUPPO DEL PERSONALE |
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Art.17 – Ordinamento del personale…………………………………... |
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Art.18 – Formazione………………………………………………….. |
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Art.19 – Norme di rinvio……………………………………………… |
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Premessa
Le disposizioni del decreto legislativo n.29/93 e del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto in vigore dal 17 gennaio 1999 contengono significative novità che il presente contratto integrativo definisce ed attua secondo linee di orientamento condivise al fine di garantire una corretta ed omogenea interpretazione del disposto normativo e contrattuale in fase applicativa.
In ragione della particolare rilevanza assunta dalla contrattazione collettiva integrativa, alla quale sono affidati poteri e facoltà destinati a incidere sul corretto governo delle innovazioni e sul conseguente miglioramento dell’azione amministrativa nel suo complesso, risulta potenziato il ruolo delle Amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali di riferimento.
Posta in premessa la necessità di
riconsiderare i modelli organizzativi sulla base di logiche di processo e di
risultato finalizzate all’efficienza del servizio, elemento strategico diventa
la gestione del personale da svilupparsi attraverso attività formative,
l’accrescimento e la valorizzazione delle competenze e delle capacità e
l’introduzione di sistemi di valutazione atti a monitorare le attività di area
ed individuali.
In tale quadro si colloca la
definizione dei nuovi percorsi di sviluppo professionale ed economico, la cui
condivisione da parte del personale è legata alla chiarezza e trasparenza dei
criteri di gestione dei sistemi di incentivazione (c.d. sistema premiante),
nonché degli indicatori e standard di valutazione.
Le risorse del Fondo unico di amministrazione sono
destinate al personale non dirigenziale e devono essere funzionali
all’obiettivo di incrementare la produttività e la qualità dei servizi anche
attraverso il riconoscimento e la piena valorizzazione delle risorse
umane.
Il presente contratto integrativo – pur
nel rispetto dei ruoli e delle diverse responsabilità delle parti – valorizza
la contrattazione, la concertazione ed il confronto, nella
consapevolezza che la condivisione dei principi e la motivazione del personale
siano risorse indispensabili a superare i rischi della deresponsabilizzazione e
ad avviare la modernizzazione dell’Amministrazione finanziaria.
Le fasi di avanzamento del processo di
revisione organizzativa porteranno a configurare nuove posizioni altamente professionalizzate
cui conferire responsabilità di processo o di specializzazione di staff o di
profilo specialistico.
Le parti contraenti riconoscono alla
contrattazione integrativa un reale e forte contributo ai processi di
riorganizzazione, sia a livello centrale che in sede locale nel Ministero delle
Finanze ed un fattore di sostegno degli interventi di riforma.
In tale prospettiva nel quadro della
riforma del Ministero (decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300) sarà
delineato il percorso per la concreta attuazione del nuovo assetto
professionale del personale che, sviluppando le potenzialità insite nel CCNL,
consentirà di perseguire congiuntamente la valorizzazione del lavoro pubblico e
della professionalità dei lavoratori per una organizzazione del lavoro quanto
più adeguata ai compiti dell’Amministrazione finanziaria.
La complessità delle dinamiche di
trasformazione dei modelli organizzativi rimessa alla contrattazione collettiva
integrativa impone una gestione graduale dei processi di riforma, pur nella
conferma delle strategie che puntano alla valorizzazione delle risorse umane
come fattore di competitività.
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PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Campo di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo, in seguito denominato contratto, regola le materie demandate a
tale livello dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto, in
seguito denominato CCNL, in vigore dal 17 febbraio 1999, le cui disposizioni si
intendono comunque integralmente richiamate.
2. Il contratto si applica a tutto il personale non
dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, nonché al
personale non dirigenziale in servizio presso lo stesso Ministero appartenente
ai ruoli di altre Amministrazioni del Comparto, salvo deroghe espressamente
indicate.
Art.2
Durata, decorrenza, tempi, procedure di applicazione,
rinnovo del contratto
1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, il presente contratto concerne il periodo
dall’1.1.1998 al 31.12.2001 per la parte normativa, salvo diverse decorrenze
espressamente stabilite, ed è valido dall’1.1.1998 fino al 31.12.1999 per la
parte economica. Il presente contratto integrativo potrà essere recepito dalle
istituende Agenzie fiscali solo se ritenuto compatibile dalle parti contraenti.
2. Con la contrattazione collettiva nazionale integrativa
viene determinata con cadenza annuale la ripartizione e l’utilizzo delle
risorse del Fondo unico di Amministrazione.
3. Il contratto ha effetto dal giorno successivo alla
data di stipulazione tra le parti negoziali abilitate, a conclusione delle
procedure di controllo previste dalla normativa vigente.
4. L’Amministrazione provvede a trasmettere il contratto
a tutti gli uffici centrali e periferici entro 15 giorni dalla data di
stipulazione, nonché a darne diffusione attraverso il sito web del Ministero
delle Finanze.
5.
Il contratto, alla
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con formale comunicazione scritta almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali conservano la loro efficacia fino alla stipulazione del successivo
contratto.
6.
Le piattaforme sindacali
per il rinnovo del contratto sono presentate almeno tre mesi prima della
scadenza del precedente contratto, al fine di evitare vacanze contrattuali.
Entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme le parti si incontrano
per l’avvio delle trattative, da tenersi in una sessione negoziale unitaria.
7.
Le materie che, per loro
natura, richiedono tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori
organizzativi contingenti o subordinate ad eventi indipendenti dalla volontà
delle parti, possono essere trattate in sessioni negoziali successive
concordate dalle parti stesse.
8.
Tutti gli accordi
sottoscritti nei casi previsti dal precedente capoverso costituiscono parte
integrante del contratto e sono soggetti alle stesse procedure di controllo per
esso previste.
9.
Le parti verificano lo
stato di attuazione del contratto in appositi incontri da tenersi con cadenza
quadrimestrale, a decorrere dalla data di stipulazione.
TITOLO II
CAPO I
RELAZIONI SINDACALI
Art.3
Obiettivi e strumenti
1.
Le parti concordano di
attivare un sistema stabile di relazioni sindacali uniformi e coerenti presso
tutte le sedi contrattuali, al fine di contemperare l’esigenza di elevare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi e delle funzioni istituzionali con
l’interesse alla crescita professionale dei dipendenti ed al miglioramento
delle condizioni di lavoro.
2.
I singoli settori
dell’Amministrazione, anche per esigenze riguardanti particolari aspetti
relativi a specifiche realtà territoriali, possono attivare ulteriori momenti
di confronto con le Organizzazioni sindacali, in aggiunta a quanto
espressamente previsto dal presente contratto.
3.
Le parti si impegnano –
al fine di assicurare in tutte le sedi il pieno rispetto delle previsioni del
CCNL di comparto in materia di contrattazione, informazione, concertazione e
consultazione – ad effettuare una capillare informazione e responsabilizzazione
della dirigenza e delle rappresentanze sindacali locali sui contenuti del
presente contratto.
Art.4
Diritti sindacali
1. Per quanto attiene ai diritti di assemblea, di
affissione, all’uso di locali per l’esercizio delle attività sindacali, nonché
alle altre disposizioni inerenti l’esercizio dei diritti sindacali, si fa
riferimento, fino alla stipula del Contratto di comparto sulla materia, alle
previsioni contenute nel Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.150 alla G.U. n.207 del 5
settembre 1998.
2. L’attività dei soggetti di cui all’articolo 7 del citato
CCNQ del 7 agosto 1998 viene considerata, a tutti gli effetti, nei processi
produttivi e di miglioramento dell’efficienza dell’Amministrazione nonché nei
processi di qualificazione e di selezione del personale.
Art.5
Materie, criteri e livelli della contrattazione
integrativa
1.
Il contratto:
-
regola i sistemi di
incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento
della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;
-
definisce i criteri
generali delle metodologie di valutazione, basate su indici e standard;
-
indica i criteri di
ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie
finalità di utilizzo indicate nell’art.32 del CCNL.
Sono, altresì, regolate le seguenti materie:
-
linee di indirizzo generale
per l’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento
del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
-
effetti delle
innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o
riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità
del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
-
accordi di mobilità;
-
linee di indirizzo e
criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro;
-
pari opportunità per le
finalità indicate nell’art.7 del CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile
1991, n.125;
-
determinazione dei
criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui
all’art.15, lettera B), del CCNL, concernente i passaggi all’interno di ciascuna
area professionale (art.20, comma 1, lettera A, del CCNL);
-
riduzione dell’orario di
lavoro di cui all’art.25 del CCNL;
-
articolazione delle
tipologie di orario di lavoro di cui all’accordo successivo del 12 gennaio
1996, stipulato ai sensi dell’art.19, comma 5, del CCNL del 16 maggio 1995.
2.
Ai sensi dell’art.13,
comma 5, del CCNL, il presente contratto regola l’individuazione di nuovi
profili professionali ovvero diversa denominazione e ricollocazione di quelli
esistenti nelle aree in relazione alle esigenze organizzative
dell’Amministrazione, secondo le procedure previste dal successivo art.17.
3.
Il contratto stabilisce
le materie che – per rilevanza territoriale – vengono demandate a livello di
Direzioni regionali e compartimentali.
4.
Il livello negoziale
regionale o compartimentale è gestito dai rispettivi Direttori. Per le
Organizzazioni sindacali intervengono i rappresentanti del livello territoriale
interessato o loro delegati.
5.
Il contratto regola,
negli uffici centrali e periferici individuati quali sedi di RSU, le seguenti
materie:
-
applicazione e gestione
degli accordi stabiliti al punto 1, primi tre alinea del presente articolo;
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina di cui all’art.4, comma 2, del CCNL, definita al livello negoziale di Amministrazione;
-
criteri di applicazione,
con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene,
all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure
necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
-
modalità attuative dei
criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
-
articolazione delle
tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art.19, comma 5, del CCNL del 16
maggio 1995.
6.
La contrattazione
collettiva integrativa decentrata si svolge presso le sedi centrali e gli
uffici periferici individuati come sede di R.S.U. ai sensi della normativa
vigente.
7.
Salvo l’esigenza di
prevenire, nel massimo grado possibile, gli eventuali conflitti e fermo restando
il rispetto dei principi di responsabilità, correttezza e trasparenza dei
comportamenti, in tutte le sedi negoziali, sulle materie non direttamente
implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico
accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
Art.6
Informazione
1.
L’Amministrazione si
impegna – a livello centrale e negli uffici sede di RSU – a fornire
l’informazione sulle materie ed ai soggetti indicati nell’articolo 6, lettera
A), del CCNL di comparto e sui provvedimenti attuativi degli istituti
disciplinati dal presente contratto.
2.
Il dovere di
informazione nei confronti dei soggetti sindacali abilitati alla contrattazione
integrativa compete, di norma, ai responsabili degli uffici che trattano le
materie oggetto di tale istituto contrattuale, ciascuno per il proprio ambito
di competenza.
3.
Detti responsabili
forniscono ai soggetti sindacali abilitati opportuna documentazione almeno 5
giorni prima della diramazione di specifici atti sulle materie oggetto di
informazione preventiva, salvo casi di necessità e urgenza per i quali deve
essere comunque assicurata l’informazione nei tempi tecnicamente necessari.
4.
Sono esclusi
dall’obbligo di informazione i dati sensibili relativi ai singoli
dipendenti.
5.
Sulle materie oggetto di
informazione successiva i responsabili di cui al comma 2 convocano almeno due
volte l’anno, in apposite sessioni, i soggetti sindacali abilitati alla
contrattazione integrativa.
Art.7
Concertazione
1.
Il presente contratto
assume la concertazione tra le parti quale elemento essenziale dei rapporti tra
le parti stesse che, pertanto, si impegnano a favorirne la pratica presso tutte
le sedi negoziali, centrali e periferiche, sulle materie e con le modalità
previste dall’art.6, punto B), del CCNL, con particolare riferimento alle
materie di cui all’art.20, comma 1, punto B).
Art.8
Consultazione
1.
L’Amministrazione si
impegna ad attivare tempestivamente la consultazione obbligatoria sulle materie
e con le modalità previste dall’art.6, punto C), del CCNL.
2.
L’Amministrazione
promuove appositi incontri di consultazione inerenti gli atti di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro, sia in ambito nazionale sia in quello
locale, tutte le volte che ritenga opportuno e funzionale il coinvolgimento dei
soggetti sindacali abilitati al livello negoziale di riferimento.
Art.9
Conferenza dei rappresentanti
1.
Entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente contratto, presso il Ministero delle
Finanze è istituita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6, punto D),
comma 3, del CCNL, la Conferenza dei rappresentanti dell’Amministrazione e
delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione integrativa.
2.
La Conferenza viene
convocata per la prima volta entro i 30 giorni successivi alla sua istituzione
e si riunisce, di norma, due volte all’anno. Sessioni straordinarie possono
essere convocate quando ricorrano ragioni di particolare urgenza, su richiesta
motivata di una delle parti.
3.
La Conferenza, che non
ha funzioni negoziali, è presieduta dal rappresentante dell’Amministrazione ed
è composta in numero paritetico da membri effettivi e supplenti
dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla
contrattazione integrativa, con la presenza di una adeguata rappresentanza
femminile. Partecipa alle riunioni il Presidente del Comitato pari opportunità
o un suo delegato.
4.
L’Amministrazione
garantisce quanto necessario per l’attività della Conferenza.
5.
La Conferenza esamina:
-
le linee generali di
indirizzo in materia di organizzazione e di gestione amministrativa del
personale;
-
il grado di
raggiungimento degli obiettivi produttivi del Ministero ed i sistemi di
verifica dei risultati.
Art.10
Comitati, Commissioni bilaterali e Osservatori
1.
E’ istituito a livello
nazionale, ai sensi dell’art.6, punto D), commi 1 e 2, del CCNL, il “Comitato
per l’esame e la valutazione dei processi di riforma e riorganizzazione
dell’Amministrazione”, la cui durata è limitata all’avvenuto processo di
ristrutturazione amministrativa, oppure al raggiungimento dell’obiettivo per
cui il Comitato è istituito. In tale organismo le parti esaminano e verificano
i risultati dell’azione dell’Amministrazione e registrano le convergenze sulle
linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione della stessa,
predisponendo gli elementi da comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica.
2.
Sono istituiti, altresì,
appositi Comitati che esprimono pareri sulle seguenti materie:
§
analisi della coerenza
tra il sistema di incentivazione del personale ed il sistema di programmazione
e di controllo gestionale;
§
stato di applicazione
delle procedure di valutazione e selezione del personale di cui all’articolo
20, lettera B), del CCNL.
3.
In presenza di esigenze
valutate caso per caso sia in sede contrattuale sia nel corso dei lavori della
Conferenza dei rappresentanti, per l’approfondimento di specifiche
problematiche potranno essere costituiti a livello nazionale, senza oneri
aggiuntivi per l’Amministrazione, Commissioni bilaterali e/o Osservatori di cui
all’art.6, punto D), comma 4, del CCNL, di durata predefinita, con il compito
di formulare proposte in ordine all’argomento trattato. A tal fine
l’Amministrazione provvede a fornire in tempo utile i relativi dati di cui
dispone.
4.
Gli organismi di cui ai
commi 1 e 2, che non hanno natura negoziale, sono composti in numero paritetico
da membri effettivi e supplenti in rappresentanza dell’Amministrazione e delle
Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, garantendo
una adeguata presenza femminile. Tali organismi sono coordinati da un
rappresentante dell’Amministrazione che provvede anche a convocare le riunioni.
Il programma di lavoro e le modalità di funzionamento rispetto all’obiettivo
assegnato sono stabiliti collegialmente.
Art.11
Pari opportunità
1.
Le parti, al fine di
dare concreto impulso alla realizzazione delle azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991 n.125, assumono l’obiettivo di individuare in ogni ambito
- avvalendosi anche della collaborazione del Comitato per le pari opportunità
di livello nazionale - le iniziative atte a favorire l’eliminazione di
atteggiamenti discriminatori o di qualsiasi impedimento che di fatto riduca o
limiti le condizioni di effettiva parità tra uomini e donne nel lavoro e nella
progressione professionale o di carriera.
2.
L’Amministrazione
favorisce le attività del Comitato per le pari opportunità di livello
nazionale, già operante nel Ministero delle Finanze, nei limiti delle norme stabilite
per il suo funzionamento.
3.
Il Presidente del
Comitato per le pari opportunità di livello nazionale, o un suo delegato,
partecipa ai lavori della Conferenza dei rappresentanti ed ai lavori delle
Commissioni e degli Osservatori eventualmente costituiti, nonché agli incontri
negoziali previsti dal vigente sistema di relazioni sindacali sulle materie di
cui all’art.7, comma 3, del CCNL, fermo restando che il Comitato stesso non ha
competenze negoziali.
4.
A tal fine
l’Amministrazione fornisce al Comitato, anche nel corso di appositi incontri,
l’informazione preventiva sulle materie di cui all’art.6, lettera A), comma 2,
punto 1), del CCNL, nonché quella successiva di cui al comma 3, punto 2), del
medesimo articolo.
5.
Le parti, ai sensi
dell’art.4, comma 3, punto A), quinto alinea, del CCNL, concordano
sull’esigenza di costituire Comitati per le pari opportunità a livello
regionale che provvedono, tra l’altro, all’informazione sulle materie di cui
alla legge n° 125/1991.
6.
Gli organismi di cui al
comma 5 sono costituiti da una struttura unica per i tre Dipartimenti, previa
intesa fra Direttore regionale delle Entrate, Direttore compartimentale delle
Dogane e Direttore compartimentale del Territorio.
7.
Le eventuali strutture
territoriali per le pari opportunità già esistenti saranno adeguate ai sensi
dei due precedenti commi e provvederanno alle interazioni con le strutture
amministrative locali.
8.
I Comitati regionali
sono costituiti con provvedimento del Direttore regionale delle Entrate,
d’intesa con il Direttore compartimentale delle Dogane e con il Direttore
compartimentale del Territorio.
9.
I Presidenti dei
Comitati regionali, o un loro delegato, partecipano agli incontri negoziali
previsti dal vigente sistema di relazioni sindacali sulle materie di cui
all’art.7, comma 3, del CCNL, per la parte demandata al livello decentrato,
fermo restando che i Comitati stessi non hanno competenze negoziali.
10.A
tal fine, i Comitati regionali ricevono l’informazione preventiva sulle materie
di cui all’art.6, lettera A), comma 2, punto 2, nonché quella successiva di cui
al comma 3, punto 2, del medesimo articolo.
11.Per
garantire il necessario coordinamento funzionale, sono previsti incontri con
cadenze semestrali, salvo specifiche esigenze, tra il Comitato nazionale ed i
Presidenti, o loro delegati, dei Comitati regionali.
12.Per
quanto non espressamente previsto si fa riferimento all’art.7 del CCNL.
CAPO II
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.12
Interpretazione autentica dei contratti
1. Sulle controversie aventi carattere di generalità
sull’interpretazione del presente contratto, nonché su eventuali dubbi
interpretativi, il Presidente della delegazione di parte pubblica, di propria
iniziativa oppure entro 15 giorni dalla ricezione di apposita istanza di parte
sindacale, formalizzata per iscritto, attiva un apposito incontro con le OO.SS.
firmatarie del contratto, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
2. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all’art.5, comma 3, del CCNL, sostituisce la clausola controversa sin
dall’inizio della vigenza del contratto.
3. In mancanza di accordo può essere richiesta
l’assistenza dell’A.RA.N., ai sensi dell’art.50, commi 1, 2, 8 e 9 del decreto
legislativo n.29/93.
Art.13
Composizione dei conflitti
1.
Salvo quanto previsto
dall’art.11 del CCNL, in caso di conflitto concernente le materie di cui agli
accordi ed ai contratti collettivi, ovvero atti unilaterali
dell’Amministrazione riferiti alle suddette materie, le parti abilitate alla
contrattazione integrativa nel livello direttamente interessato si impegnano a
dare avvio - entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta scritta presentata
da una delle stesse parti ed inviata ai relativi Dipartimenti nonché, per
conoscenza, alla Direzione generale degli affari generali e del personale e
alle Organizzazioni sindacali nazionali - ad un tentativo di composizione.
2.
Tale tentativo si
esaurisce nel termine di 5 giorni dal suo avvio. Decorso tale termine
ciascuna delle parti chiede la presenza nella stessa sede negoziale dei
responsabili di livello superiore; il tentativo si esaurisce entro i
successivi 15 giorni.
3.
Nel corso delle
procedure di composizione le parti si astengono dall’assumere determinazioni
unilaterali sulle materie oggetto del confronto e adottano comportamenti di
massima trasparenza e correttezza.
PARTE SECONDA
TITOLO I
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 14
Orario di lavoro
1.
Il sistema e
l’articolazione degli orari di lavoro – nel rispetto alle tipologie di cui
all’articolo 19 del CCNL – sono regolati in sede di contratto integrativo di
posto di lavoro sulla base dei criteri di cui all’accordo successivo
sottoscritto da A.RA.N. e OO.SS. in data 12 gennaio 1996, nonché di quelli di
seguito specificati, tenendo conto:
-
della realtà
territoriale e/o urbana ove hanno sede gli uffici nonché delle esigenze di
servizio, dell’utenza e del personale;
-
delle esigenze di
flessibilità e migliore utilizzazione dei servizi, oltre che dell’obiettivo di
pervenire alla concreta riduzione del lavoro straordinario, anche attraverso la
estensione dell’arco temporale di apertura degli uffici;
-
delle particolari
esigenze - da valutare con carattere di priorità, nel rispetto dell’articolazione
dell’orario di servizio, in sede di accordo di posto di lavoro - delle
lavoratrici madri, dei portatori di handicap, dei dipendenti che usufruiscono
della legge n° 104/1992 o che si trovano in particolari condizioni
psico-fisiche, nonché di coloro che beneficiano di normative di garanzia o che
versano in condizioni familiari legate a necessità di minori in età scolare.
2.
L’orario di lavoro è
stabilito in funzione delle esigenze di servizio prevedendo che il lavoratore
usufruisca della pausa con le modalità di cui all’articolo 7 dell’accordo
successivo citato al comma 1 del presente articolo.
3.
Negli uffici in cui
siano attivate forme di rilevazione automatizzata delle presenze, il contratto
integrativo potrà prevedere:
-
forme di flessibilità di
orario, di regola non superiore ad un’ora, in entrata ed in uscita;
-
la istituzione di una
“banca del tempo” nel senso che ciascun dipendente che presti servizio, previa
autorizzazione del dirigente, oltre il normale orario di lavoro e al di fuori
dell’orario di lavoro straordinario, cumulerà le ore lavorate in eccedenza che
verranno recuperate per il tramite di riposi compensativi, tenute presenti le
esigenze di servizio; da tale previsione sono esclusi, in relazione alla
peculiarità del servizio che deve essere assicurato e qualora l’attività
eccedentaria venga remunerata a qualsiasi titolo, i lavoratori degli uffici
operativi periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
4.
Decorsi trenta giorni
dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti
riassumono la rispettiva libertà d’iniziativa
5.
La riduzione dell’orario
di lavoro sino a raggiungere le 35 ore settimanali è subordinata alla riserva
di cui all’art.25, comma 2, del CCNL, in base alla quale, entro il 30 giugno
2000, le parti trattanti a livello di comparto verificheranno e converranno
sulle modalità di applicazione a tutto il personale delle modifiche legislative
eventualmente intervenute in materia.
Art.15
Mobilità
1.
La mobilità a domanda e
gli scambi di sede per l’anno 1999 sono regolati con i criteri e le modalità di
cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente contratto.
2.
Le parti si impegnano ad
effettuare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto,
apposita riunione per valutare lo stato di attuazione dei processi di mobilità
relativi al 1999 nonché i conseguenti riflessi sulla eventuale mobilità da
attivare nel corso dell’anno 2000.
3.
La mobilità volontaria
all’interno del comparto sarà attuata, con i criteri di cui all’art.27 del
CCNL, dopo la completa definizione del nuovo sistema di classificazione del
personale delineato dall’art.13 del CCNL e la conclusione delle procedure di
riqualificazione previste dalla legge n.549/95 e successive modificazioni.
PARTE TERZA
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.16
Fondo unico di Amministrazione
1.
Le parti concordano che
le risorse da destinare ai trattamenti accessori del personale affluiscono al
Fondo unico di Amministrazione per essere utilizzate, per gli scopi e con i
criteri previsti dalla vigente normativa, con contrattazione decentrata a
livello nazionale o a livello di singolo dipartimento secondo quanto stabilito
nei successivi commi.
2.
Per l’anno 1999
l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per i singoli Centri di
Responsabilità è quello risultante dalle tabelle di ripartizione di cui agli
Allegati B e C.
3.
Le parti convengono che
le somme assegnate al Fondo d’Amministrazione per l’anno 1999 vengono destinate
al finanziamento dell’ “ordinamento professionale”, al “riequilibrio della
professionalità” - con esclusione, per tale seconda voce, del dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette – alla costituzione di un “budget
d’ufficio”, quota parte del quale viene destinata alla erogazione di un “premio
di produttività”, nonché alla remunerazione, con riferimento alle risorse di
cui al comma 193 della legge n.549/1995 e previa contrattazione a livello
nazionale, delle attività espletate o iniziate nel corso del 1999 ovvero per le
quali sia stata predisposta la programmazione per il loro espletamento, anche
se riassegnate sul Fondo di Amministrazione per l’anno 2000. L’ammontare delle
risorse da destinare ai suddetti fini è distintamente indicato negli Allegati
di cui al precedente comma 2.
4.
Le parti convengono,
altresì, che eventuali risorse non utilizzate per l’ “ordinamento
professionale” o per il “riequilibrio professionale” andranno ad incrementare
la quota stanziata per l’erogazione del “premio di produttività”; la
conseguente modifica al finanziamento stabilito con il presente accordo verrà
effettuata a livello di delegazione nazionale di parte pubblica, previo esame
preventivo a livello di singolo dipartimento.
5.
Per quanto riguarda le
risorse destinate all’ “ordinamento professionale”, queste costituiscono lo stanziamento
complessivo per finanziare i passaggi economici all’interno delle aree, con
particolare riferimento agli sviluppi economici verso le posizioni “super”. Per
i criteri concernenti tali passaggi si applica il comma 4 del successivo
articolo 17.
6.
Relativamente al
“riequilibrio della professionalità”, le parti convengono che l’erogazione
delle somme indicate nell’Allegato B a tale titolo verrà effettuata sulla base
dei coefficienti di professionalità di cui al successivo punto 7 e con i
criteri stabiliti dall’articolo 34 del CCNL per il pagamento dell’indennità di
amministrazione.
7.
Per l’erogazione del
“premio di produttività” le parti convengono sui seguenti criteri:
-
la corresponsione del
premio avverrà con i criteri stabiliti dall’articolo 34 del CCNL per il
pagamento dell’indennità di amministrazione;
-
l’importo spettante
pro-capite verrà determinato sulla base dei seguenti coefficienti di
professionalità, costituenti il rapporto parametrale tra gli stipendi iniziali
di ciascuna posizione economica:
§
posizione economica C3 coefficiente 1,62
§
posizione economica C2 coefficiente 1,46
§
posizione economica C1 coefficiente 1,34
§
posizione economica B3 coefficiente 1,21
§
posizione economica B2 coefficiente 1,13
§
posizione economica B1 coefficiente 1,07
§
posizione economica A1 coefficiente 1,00
-
il premio verrà
corrisposto in misura differenziata in relazione al raggiungimento dell’obiettivo
assegnato, sulla base dei seguenti parametri:
§
conseguimento > 100% 125% della quota;
§
conseguimento > 95% - < 100% 100% della quota;
§
conseguimento > 90% - < 95% 75% della
quota;
§
conseguimento > 80% - <
90% 50% della quota;
§
conseguimento <
80% 0%
della quota.
8.
Le risorse destinate al
“budget d’ufficio”, inteso quale stanziamento assegnato a ciascuna sede
negoziale come definita dal CCNL e dall’articolo 5 del presente contratto, sono
utilizzate per erogare indennità e remunerare attività sulla base dei seguenti
criteri generali:
-
una quota pari a quella
indicata nella nota di cui agli Allegati citati al precedente comma 2 viene
utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 32, comma 2, del CCNL,
mentre la restante quota, parimenti indicata nella nota, può essere destinata,
con contrattazione a livello locale, ad eventuali diverse finalità;
-
l’utilizzazione delle
risorse determinate in applicazione dell’articolo 3, comma 193 e segg., della
legge n.549/1995 verrà concordata tenendo conto della previsione di legge che
destina le stesse al potenziamento dell’Amministrazione finanziaria ed
all’erogazione di compensi incentivanti la produttività, all’incremento delle
attività di controllo dell’evasione fiscale ed al recupero delle entrate
tributarie;
-
l’utilizzazione delle
risorse disponibili in applicazione dell’articolo 12, comma 1, del decreto
legge n.79/97, convertito dalla legge n.140/1997, verrà determinata con le
modalità stabilite dall’articolo 37 della legge n.28/1999. L’assegnazione quale
“budget d’ufficio” della relativa quota, riferita agli stanziamenti iscritti a
bilancio per l’anno 1998, avverrà in via provvisoria e con espressa riserva di
conguaglio positivo o negativo ovvero, nei casi in cui non siano stati
raggiunti gli obiettivi stabiliti, di recupero delle somme provvisoriamente
assegnate allorquando saranno definite le risultanze dell’attività di
accertamento posta in essere nell’anno 1998.
9.
Fermo restando quanto
stabilito al precedente punto con riferimento al comma 193 della legge
n.549/1995 ed all’art.12 del d.l. n.79/97, eventuali risorse assegnate quale
“budget d’ufficio” e non erogate con riferimento all’anno 1999 sono riassegnate
al fondo di amministrazione per l’anno 2000; la relativa utilizzazione sarà
stabilita con contrattazione a livello di delegazione nazionale.
10. Le parti concordano, in attuazione dei criteri
generali di cui al presente articolo e in relazione agli obiettivi prioritari
che debbono essere conseguiti, che l’applicazione dei criteri di ripartizione
del fondo di amministrazione a titolo di “budget d’ufficio” per l’anno 1999,
che terranno conto dei carichi di lavoro e del personale presente negli uffici,
nonché le modalità di utilizzazione del “budget d’ufficio” stesso avverranno,
entro il mese di gennaio 2000, in sede di contrattazione decentrata nazionale a
livello di singolo dipartimento e, per gli uffici centrali di cui all’articolo
55, comma 2, lettera a), del D.P.R. n.287/1992, presso la Direzione Generale
degli Affari Generali e del Personale. Gli accordi di dipartimento definiranno,
altresì, gli importi da assegnare agli uffici per l’avvio della contrattazione
locale.
11. In relazione alle risorse assegnate a titolo di
“budget di ufficio”, con contrattazione a livello decentrato locale verrà
concordata l’applicazione dei criteri generali definiti a livello nazionale per
l’utilizzo delle relative risorse.
12. Qualora non si pervenga, entro il termine indicato,
agli accordi previsti dal precedente comma 10, su richiesta congiunta delle
parti la trattativa si svolgerà a livello di delegazione nazionale di parte
pubblica.
PARTE QUARTA
TITOLO I
SVILUPPO DEL PERSONALE
Art.17
Nuovo ordinamento del personale
1.
Le parti convengono sui
seguenti punti:
·
il nuovo assetto
ordinamentale del personale previsto dal CCNL, introducendo elementi di
flessibilità nella gestione delle dinamiche di sviluppo all’interno delle aree
A, B, C e tra le stesse, fornisce gli strumenti per l’adeguamento dinamico del
modello organizzativo in funzione sia delle esigenze operative
dell’Amministrazione sia dell’ottimale utilizzo delle risorse umane;
·
una attenta e condivisa
organizzazione in fasi successive dell’implementazione del nuovo sistema
consentirà di raggiungere in tempi ragionevoli gli obiettivi istituzionali di
miglioramento continuo dell’azione amministrativa e di soddisfare adeguatamente
le componenti motivazionali del personale;
·
il processo delineato
richiederà anche la ridefinizione degli attuali profili professionali,
eccessivamente frammentati e, in parte, non più adeguati nei loro contenuti alle nuove esigenze
dell’Amministrazione, finalizzata ad adeguare il quadro delle professionalità
alle esigenze funzionali delle istituende Agenzie e del Ministero delle Finanze
riformato ai sensi del decreto legislativo n.300 del 1999.
2. A tal fine, le parti
convengono di istituire una Commissione paritetica provvisoria con il compito,
sulla base dell’elaborato già trasmesso alle OO.SS., di procedere ad uno studio
per l’individuazione di nuovi profili professionali ovvero per una loro diversa
denominazione o ricollocazione nell’ambito delle aree professionali. Le
elaborazioni cui perverrà la Commissione costituiranno oggetto di contrattazione
per il personale del Ministero delle Finanze come sopra riformato ed anche per
il personale delle Agenzie fiscali qualora gli organismi delle stesse le
ritengano compatibili con le esigenze funzionali delle Agenzie.
3.
Le parti concordano di
attribuire, con decorrenza 1 agosto 1999 e nei limiti dello stanziamento
previsto dal precedente articolo 16 per l’ordinamento professionale, le
posizioni “super” previste per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S nelle seguenti
misure:
Ruolo unico dell’Amministrazione
·
da A1 a A1S n.2.000
·
da B3 a B3S n.1.000
·
da C1 a C1S n.4.000
·
da C3 a C3S n.1.000
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette:
·
da A1 a A1S n. 500
·
da B3 a B3S n. 500
·
da C1 a C1S n. 750
·
da C3 a C3S n. 750
4. Le parti inoltre, nel rispetto delle vigenti norme per l’accesso dall’esterno mediante concorsi pubblici, ai quali va riservata una adeguata percentuale di posti, concordano di prevedere la parziale copertura delle vacanze di organico nell’arco di tempo di vigenza contrattuale secondo le percentuali previste, con riferimento agli anni 2000-2001, nell’allegato prospetto D, fermo restando che tali misure percentuali potranno essere contrattualmente modificate sia in relazione alle previsioni di cui al decreto legislativo n.300/1999 ed alla clausola di salvaguardia richiamata al precedente articolo 2 concernente l’attivazione delle Agenzie fiscali ed il relativo Comparto di contrattazione, sia in relazione alla individuazione delle risorse finanziarie disponibili, avuta anche presente la previsione introdotta dalla legge 13 maggio 1999, n.133, che ha integrato il comma 208-bis dell’articolo 3 della legge n.549/1995, stabilendo che le somme residue dopo l’effettuazione dei corsi di riqualificazione sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all’articolo 15 del CCNL. Qualora l’onere per i previsti passaggi tra le aree professionali non potrà essere posto a carico del bilancio dello Stato, si procederà a rideterminare la percentuale indicata nell’acclusa tabella in relazione alle risorse destinate all’ordinamento professionale.
5.
Le forme di relazioni
sindacali stabilite dall’articolo 20 del CCNL per la determinazione dei criteri
concernenti i passaggi all’interno delle aree e tra le stesse saranno attivate
entro 15 giorni dal presente accordo. Con la medesima scadenza si procederà
relativamente ai criteri per l’accesso alle posizioni “super”.
Art.18
Formazione
1.
In conformità ai
principi dettati dall’art.26 del CCNL, le parti riconoscono la necessità di
dare il massimo impulso alla formazione dei lavoratori che, pertanto, deve
avere carattere di generalità e continuità, deve essere orientata alla
qualificazione e riqualificazione dei dipendenti e, costituendo un elemento
centrale per la progressione nell’ordinamento professionale, deve rivestire
carattere di diritto-dovere del dipendente, fermo restando il contemperamento
delle esigenze di servizio con la necessità di effettiva attuazione degli
interventi formativi.
2.
Le parti concordano di
attivare sia un sistema formativo permanente di aggiornamento e qualificazione
di tutti i dipendenti anche avvalendosi di strumenti informatici e
multimediali, sia percorsi formativi di riqualificazione strettamente collegati
ai passaggi di posizione economica all’interno delle aree e tra le stesse.
3.
Le attività di
formazione devono svolgersi prevalentemente sul posto di lavoro e comunque non
oltre l’ambito regionale o compartimentale, fatti salvi i casi di formazione
presso scuole, enti o istituti pubblici e privati riconosciuti, ove sussistano
prevalenti ragioni di economicità o per esigenze formative a carattere
specifico o di livello universitario.
4.
I corsi di aggiornamento
e qualificazione professionale sono finalizzati all’accrescimento delle
capacità lavorative dei dipendenti o allo spostamento degli stessi da un
settore di attività ad un altro, nell’ambito della stessa posizione economica.
5.
I criteri per la
definizione dei percorsi di qualificazione professionale finalizzati ai passaggi
all’interno delle aree e tra le stesse saranno concordati in apposita sessione
successiva, tenendo anche conto dello svolgimento dei corsi di riqualificazione
di cui alla legge n.549/95, che possono fornire utili indicazioni operative per
i nuovi percorsi formativi.
Art.19
Norma di rinvio
1.
Entro trenta giorni
dalla formale entrata in vigore del presente contratto integrativo le parti si
impegnano ad attivare procedure negoziali sulla materie di cui al precedente
articolo 5 che non siano state già regolate.