CONTRATTO INTEGRATIVO
MINISTERO FINANZE
ALLEGATO A
CRITERI GENERALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI A DOMANDA E SCAMBI DI SEDE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
In relazione alle piante organiche
dell’Amministrazione Finanziaria e tenuto conto dei dati relativi al personale
presente al 31.12.1998 i criteri generali per i trasferimenti a domanda e gli
scambi di sede del personale appartenente alle qualifiche funzionali ed al
ruolo ad esaurimento dell’Amministrazione finanziaria per l’anno 1999 sono
quelli recati dall’accordo sottoscritto in data 8.8.1998 tra i rappresentanti
dell’Amministrazione e le
Organizzazioni Sindacali, che qui si intendono integralmente riportati,
cui sono apportate le seguenti
variazioni:
- per l’anno 1999, fermo restando la
possibilità di partecipare alla
procedura di scambio di sede, in relazione al parere espresso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con foglio n. 9130 del 9 dicembre 1998, il
personale assunto, nell’attuale profilo professionale, successivamente al 1°
gennaio 1998 è escluso dalla procedura di trasferimento a domanda;
- per il personale del Dipartimento delle
Dogane e delle Imposte Indirette le unità trasferibili e i posti disponibili
comprendono esclusivamente i profili tributari e chimici in quanto, stante la
gravissima carenza di personale in tutti i settori dell’Amministrazione
doganale, con particolare riferimento alle Direzioni Compartimentali delle
Dogane e delle Imposte Indirette del Nord Italia, può effettuarsi la procedura
di mobilità a domanda solo per il
predetto personale;
- per ogni anno di servizio prestato presso
altre Amministrazioni (ivi compresi i periodi di comando, collocamento fuori
ruolo, distacchi presso altre Amministrazioni): PUNTI 0,5 per anno, per i primi 5 anni, PUNTI 1 per anno,
dal 6° anno in poi.
I periodi di
servizio prestati presso l’Ufficio Centrale del Bilancio e la sezione staccata
del Provveditorato del Ministero delle Finanze vengono valutati come quelli
prestati presso l’Amministrazione finanziaria;
- il personale può indicare, ai fini della
procedura per scambio di sede, una regione diversa da quella riportata per la
mobilità a domanda. In tale ipotesi non verranno attribuiti i punteggi relativi alle seguenti categorie:
b) EVENTUALI NECESSITA’ DI STUDIO DEL
DIPENDENTE, DEL CONIUGE E DEI FIGLI: punto 2
f) MOTIVI DI SALUTE: punti 1b); 2; 3; 4 ( se riferito ai
congiunti).
- il personale del ruolo del Ministero delle
Finanze può produrre, altresì, istanza
di scambio di sede con personale di un contingente indicato nell’art. 55 del
D.P.R. n. 287/92 diverso da quello di appartenenza rivestente lo stesso profilo
professionale in servizio in un Ufficio
ricadente nello stesso ambito territoriale regionale di ciascuna Direzione
Regionale delle Entrate e di ciascuna Direzione Compartimentale del Territorio.
Il personale in servizio presso gli
Uffici Centrali di cui all’art. 55 del D.P.R. n.287/92 potrà partecipare alla
procedura per gli scambi di sede a livello infraregionale per gli Uffici
finanziari ubicati nella Regione Lazio ricadenti nell’ambito della Direzione
Regionale delle Entrate per il Lazio e della Direzione Compartimentale del
Territorio per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, nonchè per gli Uffici Centrali
diversi da quelli di appartenenza.
Le procedure di scambi di sede a livello
infraregionale avranno luogo successivamente
alle procedure di trasferimento a domanda e di scambio di sede a livello
nazionale.
Si farà luogo all’attribuzione dei
punteggi spettanti per le istanze di scambio di sede a livello infraregionale,
in conformità ai criteri fissati per le procedure di trasferimento a livello
nazionale, escludendo i punteggi non
corrispondenti al titolo posseduto relativamente alle CATEGORIE a), punto 2 e
punto 3; b), punto 2; f) punti 1b), 2, 3, 4 (se riferito ai congiunti) (ad esempio
nell’ipotesi di sede richiesta diversa da quella in cui il figlio segue corsi
di studi il punteggio relativo non va attribuito).
La Direzione Generale degli
Affari Generali e
del Personale darà
corso ai formali provvedimenti di trasferimento all’esito
di dette procedure;
- contestualmente alla procedura a livello
nazionale le Direzioni Regionali e Compartimentali attiveranno le procedure di
trasferimento e scambi di sede in sede decentrata;
- per patologie gravi, invalidanti ed
irreversibili, che necessitano di assistenza continuativa, da cui sia affetto
il richiedente, il coniuge o i figli, il genitore, il fratello/sorella e per le
quali l’assistito sia seguito presso la sede richiesta da struttura sanitaria
pubblica non sostituibile senza pregiudizio alle condizioni del paziente: PUNTI
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Documentazione
per l’attribuzione del punteggio relativo alla voce sopra indicata:
- i motivi
di salute del richiedente devono essere documentati con certificazione
rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche dalle quali risulti
che il soggetto interessato è portatore di un grado di invalidità superiore al
70%, ovvero che l’invalidità è ascrivibile alla 1, 2, 3 categoria della tabella
A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648; per i congiunti la certificazione
deve attestare l’handicap in situazione di gravità;
- per
l’assistenza ai genitori o fratelli/sorelle il punteggio spetta solo
nell’ipotesi di inesistenza di altri parenti di primo grado da comprovare con
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- stato di
famiglia del richiedente o autocertificazione, dal quale si evinca il rapporto
di parentela.
Detto punteggio è
cumulabile con quello previsto dagli altri punti della categoria f), il cui
punteggio massimo è elevato da punti 20 a punti 30;
- fino a nuovo accordo, se a seguito di nuove
assunzioni si modificano le percentuali di copertura degli Uffici finanziari,
l’Amministrazione può adottare provvedimenti di trasferimento a domanda
esclusivamente mediante scorrimento delle relative graduatorie esistenti;
-
l’Amministrazione si impegna a prevedere che in sede di determinazione di posti
disponibili nelle sedi circoscrizionali per nuovi concorsi, saranno tenute
presenti le aspirazioni al trasferimento del personale in servizio;
- per il punto 2 della categoria a)
CONDIZIONI DI FAMIGLIA, nell’ipotesi di figlio minore di anni 3 spetta un
punteggio aggiuntivo pari a 1 punto.
Per
l’anno 1999, i trasferimenti a domanda, realizzabili secondo i principi
previsti dal suddetto accordo, vengono effettuati, così come convenuto tra
l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, secondo la ripartizione previste dalle seguenti tabelle A e A1,
recanti la determinazione delle unità trasferibili e dei posti disponibili
relativi al personale del ruolo unico del Ministero delle Finanze di cui agli
artt. 77 e 78 del D.P.R. n. 287/92, nonché alle tabelle C e C1 concernenti le
unità trasferibili e i posti
disponibili dell’area tributaria e
chimica relativamente al personale del Dipartimento delle Dogane e delle
Imposte Indirette (accluse al presente accordo All.1).
La
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale provvederà, entro il
mese di dicembre 1999, a pubblicare nel Bollettino Ufficiale di questo
Ministero i posti disponibili e le unità di personale trasferibili .
Le
disposizioni previste nel presente accordo disciplinano i trasferimenti a
domanda e gli scambi di sede del personale del Ministero delle Finanze, salvo
eventuali variazioni che dovessere essere apportate in materia in sede di
contratto integrativo, così come previsto dal vigente CCNL sottoscritto il 16
febbraio 1999.