CONTRATTO INTEGRATIVO MINISTERO FINANZE

ALLEGATO  A

 

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI A DOMANDA E SCAMBI DI SEDE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

 

 

        In relazione alle piante organiche dell’Amministrazione Finanziaria e tenuto conto dei dati relativi al personale presente al 31.12.1998 i criteri generali per i trasferimenti a domanda e gli scambi di sede del personale appartenente alle qualifiche funzionali ed al ruolo ad esaurimento dell’Amministrazione finanziaria per l’anno 1999 sono quelli recati dall’accordo sottoscritto in data 8.8.1998 tra i rappresentanti dell’Amministrazione e le  Organizzazioni Sindacali, che qui si intendono integralmente riportati, cui sono apportate le seguenti variazioni:

 

-      per l’anno 1999, fermo restando la possibilità di partecipare alla  procedura di scambio di sede, in relazione al parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con foglio n. 9130 del 9 dicembre 1998, il personale assunto, nell’attuale profilo professionale, successivamente al 1° gennaio 1998 è escluso dalla procedura di trasferimento a domanda;

-      per il personale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette le unità trasferibili e i posti disponibili comprendono esclusivamente i profili tributari e chimici in quanto, stante la gravissima carenza di personale in tutti i settori dell’Amministrazione doganale, con particolare riferimento alle Direzioni Compartimentali delle Dogane e delle Imposte Indirette del Nord Italia, può effettuarsi la procedura di mobilità a domanda solo per il  predetto personale;

-      per ogni anno di servizio prestato presso altre Amministrazioni (ivi compresi i periodi di comando, collocamento fuori ruolo, distacchi presso altre Amministrazioni): PUNTI 0,5 per  anno, per i primi 5 anni, PUNTI 1 per anno, dal 6° anno in poi.

 

I periodi di servizio prestati presso l’Ufficio Centrale del Bilancio e la sezione staccata del Provveditorato del Ministero delle Finanze vengono valutati come quelli prestati presso l’Amministrazione finanziaria;

 

-      il personale può indicare, ai fini della procedura per scambio di sede, una regione diversa da quella riportata per la mobilità a domanda. In tale ipotesi non verranno attribuiti  i punteggi relativi alle seguenti categorie:

 

 

b)     EVENTUALI NECESSITA’ DI STUDIO DEL DIPENDENTE, DEL      CONIUGE E DEI FIGLI:            punto 2

f)     MOTIVI DI SALUTE:                 punti 1b); 2; 3; 4 ( se riferito ai congiunti).

 

-      il personale del ruolo del Ministero delle Finanze può  produrre, altresì, istanza di scambio di sede con personale di un contingente indicato nell’art. 55 del D.P.R. n. 287/92 diverso da quello di appartenenza rivestente lo stesso profilo professionale in servizio in un  Ufficio ricadente nello stesso ambito territoriale regionale di ciascuna Direzione Regionale delle Entrate e di ciascuna Direzione Compartimentale del Territorio.

       Il personale in servizio presso gli Uffici Centrali di cui all’art. 55 del D.P.R. n.287/92 potrà partecipare alla procedura per gli scambi di sede a livello infraregionale per gli Uffici finanziari ubicati nella Regione Lazio ricadenti nell’ambito della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio e della Direzione Compartimentale del Territorio per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, nonchè per gli Uffici Centrali diversi da quelli di appartenenza.

       Le procedure di scambi di sede a livello infraregionale avranno luogo successivamente  alle procedure di trasferimento a domanda e di scambio di sede a livello nazionale.

       Si farà luogo all’attribuzione dei punteggi spettanti per le istanze di scambio di sede a livello infraregionale, in conformità ai criteri fissati per le procedure di trasferimento a livello nazionale,  escludendo i punteggi non corrispondenti al titolo posseduto relativamente alle CATEGORIE a), punto 2 e punto 3; b), punto 2; f) punti 1b), 2, 3, 4 (se riferito ai congiunti) (ad esempio nell’ipotesi di sede richiesta diversa da quella in cui il figlio segue corsi di studi il punteggio relativo non va attribuito).

       La Direzione Generale  degli  Affari  Generali  e   del  Personale    darà  corso  ai formali  provvedimenti  di   trasferimento   all’esito  di   dette procedure;

-      contestualmente alla procedura a livello nazionale le Direzioni Regionali e Compartimentali attiveranno le procedure di trasferimento e scambi di sede in sede decentrata;

-      per patologie gravi, invalidanti ed irreversibili, che necessitano di assistenza continuativa, da cui sia affetto il richiedente, il coniuge o i figli, il genitore, il fratello/sorella e per le quali l’assistito sia seguito presso la sede richiesta da struttura sanitaria pubblica non sostituibile senza pregiudizio alle condizioni del paziente: PUNTI 10

Documentazione per l’attribuzione del punteggio relativo alla voce sopra indicata:

-      i motivi di salute del richiedente devono essere documentati con certificazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche dalle quali risulti che il soggetto interessato è portatore di un grado di invalidità superiore al 70%, ovvero che l’invalidità è ascrivibile alla 1, 2, 3 categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648; per i congiunti la certificazione deve attestare l’handicap in situazione di gravità;

-      per l’assistenza ai genitori o fratelli/sorelle il punteggio spetta solo nell’ipotesi di inesistenza di altri parenti di primo grado da comprovare con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

-      stato di famiglia del richiedente o autocertificazione, dal quale si evinca il rapporto di parentela.

       Detto punteggio è cumulabile con quello previsto dagli altri punti della categoria f), il cui punteggio massimo è elevato da punti 20 a punti 30;

-      fino a nuovo accordo, se a seguito di nuove assunzioni si modificano le percentuali di copertura degli Uffici finanziari, l’Amministrazione può adottare provvedimenti di trasferimento a domanda esclusivamente mediante scorrimento delle relative graduatorie esistenti;

- l’Amministrazione si impegna a prevedere che in sede di determinazione di posti disponibili nelle sedi circoscrizionali per nuovi concorsi, saranno tenute presenti le aspirazioni al trasferimento del personale in servizio;

-      per il punto 2 della categoria a) CONDIZIONI DI FAMIGLIA, nell’ipotesi di figlio minore di anni 3 spetta un punteggio aggiuntivo pari a 1 punto.

 

       Per l’anno 1999, i trasferimenti a domanda, realizzabili secondo i principi previsti dal suddetto accordo, vengono effettuati, così come convenuto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali,  secondo la ripartizione previste dalle seguenti tabelle A e A1, recanti la determinazione delle unità trasferibili e dei posti disponibili relativi al personale del ruolo unico del Ministero delle Finanze di cui agli artt. 77 e 78 del D.P.R. n. 287/92, nonché alle tabelle C e C1 concernenti le unità trasferibili  e i posti disponibili  dell’area tributaria e chimica relativamente al personale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (accluse al presente accordo All.1).

       La Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale provvederà, entro il mese di dicembre 1999, a pubblicare nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero i posti disponibili e le unità di personale trasferibili .

       Le disposizioni previste nel presente accordo disciplinano i trasferimenti a domanda e gli scambi di sede del personale del Ministero delle Finanze, salvo eventuali variazioni che dovessere essere apportate in materia in sede di contratto integrativo, così come previsto dal vigente CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999.