NOTA A VERBALE
Rappresentanze sindacali di
Base a
Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo
MINISTERO DELLE FINANZE
1998-2001
Roma, 16 febbraio 2000
Le Rappresentanze sindacali di base non
sottoscrivono il Contratto Integrativo principalmente per i seguenti motivi:
DISPOSIZIONI GENERALI
Passando sopra quanto stabilito dal
Codice civile (art.2112) il contratto garantisce (art.2, comma 1) alle
costituende Agenzie la possibilità di non ritenere compatibile il contratto e
quindi di rimetterlo in discussione.
Non si definiscono chiaramente i tempi
dei rinnovi contrattuali. La presenza di più organizzazioni sindacali al tavolo
di trattativa può comportare, come di fatto è avvenuto la presentazione di più
piattaforme. Le Rappresentanze sindacali di base avevano richiesto che la
piattaforma contrattuale a cui fare riferimento per calcolare la decorrenza dei
termini dovesse essere la prima presentata. Restare sul vago non impegna
l'amministrazione a iniziare le trattative finchè l'ultima piattaforma non sia consegnata.
RELAZIONI SINDACALI
Non viene assolutamente presa in
considerazione l'ipotesi di fornire ai lavoratori strumenti di democrazia diretta
quali:
1)
bacheca
elettronica - utilizzo per la trasmissione dell'informazione sindacale del
sistema informatico dell'Amministrazione;
2)
coordinamenti
delle RSU - necessari data l'articolazione su più livelli (Nazionale -
Dipartimento - Compartimento e/o Regionale) dello sviluppo della contrattazione.
L'emarginazione dei rappresentanti diretti dei lavoratori nella contrattazione
di ufficio li trasforma, come appare chiaro anche in altri passaggi del
contratto, in semplici esecutori di quanto stabilito altrove.
3)
Referendum consultivo
sugli accordi - riteniamo indispensabile, proprio per garantire una corretta
applicazione degli accordi che significa una tutela certa per tutti i
lavoratori - che gli stessi vengano coinvolti direttamente nelle scelte
effettuate attraverso una consultazione - obbligatoria e regolamentata - che
ratifichi o meno gli accordi sottoscritti dai sindacati.
La costituzione di Conferenza dei
rappresentanti, Comitati, Commissioni bilaterali e osservatori, così come
risulta dal contratto, favorisce un'osmosi tra Organizzazioni Sindacali e
Amministrazione che, in assenza di quanto definito precedentemente, favorisce
una confusione tra i ruoli e aumenta la distanza tra Organizzazioni Sindacali e
Lavoratori, privando questi ultimi di una vera rappresentanza dei loro
interessi.
RAPPORTO DI LAVORO
La riduzione dell'orario di lavoro a 35
ore viene rimandata ulteriormente, mentre ritenevamo che in questo contratto
dovesse venire normata ed immediatamente applicata.
La mobilità volontaria è insufficiente
riguardo alle aspettative del personale e risente di una distribuzione del
personale sul territorio nazionale basata su una non adeguata considerazione delle
possibilità che le lavorazioni telematiche consentono per una nuova
organizzazione del lavoro.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Inaccettabile l'impianto costruito che,
seppur con notevoli importi a disposizione, risente fortemente di una scelta "politica" di
accentuare l'aspetto "competitivo" della distribuzione dei fondi - che,
per esperienza quotidiana, riteniamo non produttivo per i lavoratori e per
l'attività degli uffici - a discapito del
riconoscimento del diritto di tutti i lavoratori ad ottenere un salario adeguato
alla professionalità prestata e che, perlomeno, mantenga invariato il suo
valore reale.
Inaccettabile che al 16 febbraio 2000 venga
normata solo la suddivisione del Fondo Unico relativo al 1999. Le
Rappresentanze sindacali di base ritengono infatti che, perlomeno in termini
percentuali, dovessero essere chiarite le destinazioni di questo Fondo per
tutti gli anni di applicazione del contratto.
Insufficienti per le Rappresentanze
sindacali di base sono gli importi destinati alla revisione dell'ordinamento
professionale, peraltro, per il 1999 destinati solo alle posizioni super, e alla
"perequazione" tra ruolo unico e dogane.
Inaccettabile il legame quasi completo
tra la corresponsione degli importi del Fondo Unico e la produttività. Legame
che taglia fuori dall'attribuzione del salario accessorio ampie fette di
lavoratori che per motivi non derivanti dalla loro volontà sono assegnati a uffici
o incarichi non "premiati".
Si ribadisce che parte del Fondo Unico
di Amministrazione doveva essere destinato con denominazione di "premio di
professionalità" alla corresponsione di una sorta di 14^ mensilità in
maniera indiscriminata a tutto il personale.
Si ritiene inaccettabile la gestione
prevista per il "budget di ufficio" nel quale ai singoli uffici viene
riservato solo il ruolo di "applicazione dei criteri definiti a livello
nazionale", configurando il rischio concreto che anche questa quota venga
gestita quasi interamente su produttività a discapito di professionalità.
SVILUPPO DEL PERSONALE
La revisione dei profili doveva essere
propedeutica a qualsiasi accordo in materia.
E' incompatibile sia con le reali
esigenze organizzative dell'Amministrazione ma soprattutto con il rispetto di
quanto negli uffici il personale profonde già in termini di professionalità, il
varo di procedure paraconcorsuali atte a ricoprire in termini percentuali vacanze
di organico calcolate su profili che lo stesso contratto dichiara non più esistenti.
I nuovi profili professionali, di fatto
professionalmente più impegnativi, andavano inseriti nel sistema ordinamentale
in posizioni economiche più confacenti e quindi spostati verso l'alto.
Il riconoscimento delle professionalità
basato non su procedure di tipo concorsuale ma sulla "ricollocazione"
del personale - eventualmente attraverso procedure di formazione generalizzate
- in nuovi profili professionali opportunamente individuati al fine di
fotografare il reale assetto organizzativo e professionale degli uffici è
diritto dei lavoratori disatteso dal contratto.
FORMAZIONE
Insoddisfacente il contenuto
dell'articolo che non va oltre a generiche dichiarazioni di intenti.
Necessario sarebbe stato, al fine di
fornire ai lavorazioni elementi di chiarezza e trasparenza nella gestione delle
procedure di formazione, che, neppure tanto velatamente, vengono ricondotte a
eventuali passaggi di livello, definire le percentuali minime di formazione che
l'Amministrazione si obbligava a fornire ad ogni singolo dipendente.
NORME DI RINVIO
Risulta incomprensibile perché il contratto
integrativo debba contenere al suo interno rimandi a fasi successive per
l'applicazioni di materie di sua competenza non normate nello stesso.
Per
RdB Statali