Prepensionamenti ed altro: il documento “fantasma”

 

Nel giro di assemblee di preparazione per lo sciopero, uno degli argomenti che è stato rilanciato è stato quello relativo ai prepensionamenti. Su questo argo­mento si sono pronunciate anche fonti sindacali “autorevoli” – seppur non fan­tasiose -  che confermando la nostra considerazione di fondo, si sono chie­ste: in un momento in cui si parla di revisione, al ribasso, del sistema pensionistico, come è possibile parlare di prepensionamenti per il mini­stero delle Finanze?

 

Ma siccome noi siamo abituati a pensar male, proprio per prevenire eventuali problemi futuri e per evitare di stare ad aspettare “mazzate” che possano privare chi la­vora dei propri diritti, abbiamo paven­tato una possibilità, che ci auguriamo non si concretizzi, ba­sata su un docu­mento citato nel numero 7 del nostro bollettino. Il documento, sulla cui au­tenticità, dicevamo allora, e ripe­tiamo ora, non siamo certi, si intitole­rebbe “ACCORDO ISTITUTIVO DI UN FONDO SPECIALE BILATERALE DI SO­LIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE PROFES­SIONALE DEL PERSONALE FINAN­ZIARIO -  Tra il Ministero delle Fi­nanze e le Organizza­zioni sindacali rap­presentative dei lavora­tori finanziari: CGIL-FP, CISL-FP, UIL Statali, CON­FSAL-UNSA-SALFI”.

 

Il documento ipotizzerebbe l’utilizzo di parte del Fondo di Previdenza per favo­rire i presunti prepensionamenti anche se, in effetti, è improprio chiamarli in questo modo. Non si tratterebbe in­fatti di far andare in pensione pre­ventivamente il personale in esubero, dato questo ov­viamente improbabile sotto l’aspetto politico, Si tratte­rebbe di metterlo a ri­poso con un asse­gno a sostegno del red­dito – alimentato da quello che è l’attuale Fondo di Previ­denza - fino all’età pensio­nabile. Dalla lettura del documento si tratterebbe, quindi, di un istituto più vi­cino alla Cassa Integrazione che al pre­pensio­namento.

 

Ipotesi che rigettiamo e che consenti­rebbe all’Amministrazione di liberarsi del personale nelle cosiddette “aree ecceden­tarie” giustificandosi rispetto all’opinione pubblica perché effettue­rebbe l’operazione a costo zero per la colletti­vità – a carico completo di lavo­ratrici e la­voratori del Mini­stero/Agenzie.

 

I dubbi sull’autenticità del documento li abbiamo per due motivi.

 

Il primo è che sul documento, in pre­messa, c’è un analisi della situazione at­tuale (vedi sotto) molto diversa da quella che i presunti estensori dello stesso uffi­cialmente professano.

Un’analisi fatta di esodi, esuberi etc.. molto più vicina alla nostra “fantasia” che al “pragmatismo” di chi spesso ci critica per i nostri “voli pindarici”.

Ergo: o il documento è falso o sono falsi quelli che lo hanno scritto.

 

Il secondo è che il contenuto comples­sivo del documento ci pare di una gra­vità tale che solo mantenerlo nella se­gretezza as­soluta fino all’ultimo mo­mento, potrebbe renderlo applicabile. Per questo motivo, nonostante l’incertezza sulla fonte, ci siamo risoluti a parlarne anche per stimo­lare una po­sizione ufficiale da parte dei presunti estensori dello stesso. In tal senso ri­teniamo già un successo aver fatto pro­nunciare la UIL in questi termini, ma non è abbastanza.

 

Vogliamo, e speriamo, che tutti i pre­sunti estensori del documento di­cano chiaramente a lavoratrici e la­voratori che le RdB sbagliano e che il Fondo di Previdenza non sarà mai utilizzato per creare un Fondo di solidarietà.

 

Vogliamo che tutti si pronuncino ri­guardo alla nostra proposta di liquida­zione del maturato al singolo dipen­dente.

 

Per questo motivo, e anche per rispondere alle richieste che ci giungono nei posti di lavoro di approfondimento della questione, abbiamo deciso di divulgare integralmente il documento “fantasma”:

 

 

ACCORDO ISTITUTIVO DI UN FONDO SPECIALE BILATERALE DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE FINANZIARIO 

 

Tra il Ministero delle Finanze e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori finanziari: CGIL-FP, CISL-FP, UIL Statali, CONFSAL-UNSA-SALFI.

 

Premesso:

che il presente momento ordinamentale, caratterizzato dalle pressanti esigenze di ristrutturazione connesse all'attuazione delle riforme dell'Amministrazione dello Stato in generale, ed all'attivazione delle agenzie fiscali in particolare, rende quanto mai opportuno, allo scopo di finanziare, senza oneri a carico dell'Amministrazione, le politiche di riallocazione e rinnovamento delle risorse umane, un proficuo utilizzo delle risorse accantonate nel bilancio del Fondo di Previdenza di cui.al DP.R del 21dicembre1984, n° 1034;

che le esigenze politiche di efficienza ed economicità del nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione finanziaria ben possono contemperarsi, nella descritta congiuntura, con le aspettative del personale anziano ad un equo sostegno del reddito sino alla quiescenza, e con le istanze sociali di contrasto alla disoccupazione;

che risulta allo stato impossibile, anche alla luce della complessiva riforma della Pubblica Amministrazione di cui alla Legge 59/97, ai  D.Lgs, 112/98 ed al D.Lgs 300/99, prevedere quale sarà l'impatto degli adempimenti conseguenti all'istituzione delle Agenzie Fiscali sulle piante organiche degli Uffici finanziari, in particolare del CentroSud;

attesa l'impossibilità di comprendere allo stato le conseguenze scaturenti dall'immissione a ruolo speciale, giusta la richiamata normativa, di tutti i lavoratori finanziari nella fase transitoria della riforma;

che il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che "fra le varie regioni italiane c'è un visibile squilibrio nell'allocazione e produttività del personale dell’Amministrazione Finanziaria”;

che ne discende, da parte del Ministero delle Finanze, la volontà di procedere ad una riallocazione delle risorse umane sul territorio in termini di maggiore razionalità ed economicità, dal che risulterebbero inevitabili disagi per i lavoratori del Centrosud, potenzialmente esposti ad un esodo biblico;

che tale nefasta ipotesi, unitamente ai guasti che potrebbero ricollegarvisi ed alle prevedibili situazioni di conflittualità, ben può essere scongiurata abbinando un meccanismo di sostegno al reddito fino alla quiescenza riservato ai dipendenti delle aree eccedentarie più anziani con uno strumento polivalente di reclutamento di nuove risorse umane per le aree carenti di personale;

che quanto sopra può essere attuato a costo zero per l'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi degli strumenti di solidarietà di cui al testo del presente Accordo;

che è altresì opportuno incentivare l'orario di lavoro a tempo parziale e la mobilità volontaria, quali strumenti di ottimale distribuzione delle risorse umane nel tempo e nello spazio;

che è possibile, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento, anche mediante contrattazione collettiva fra le parti, la costituzione di Fondi nazionali, avvalendosi delle previsioni della I. n. 662/1996, art. 2, comma 28, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi;

che il decreto del Ministero del Lavoro e deIla Previdenza sociale n. 477/1997 rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei Regolamenti dei Fondi di cui alla 1. n. 662/1996, art. 2, comma 28;

che la 1. n. 449/1997, art. 59, comma 3, prevede una specifica disciplina transitoria di sostegno al reddito comprensivo della corrispondente contribuzione figurativa, per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

che gli intereventi sopra enunciati possono essere svolti con l'esclusivo impiego di risorse di pertinenza del Fondo di Previdenza del personale finanziario di cui al D.P.R. del 21 dicembre 1984, n° 1034, ed utilizzando dette risorse per le finalità loro proprie;

che il nuovo Fondo speciale istituito dal presente Accordo può sostituire, a regime, il richiamato Fondo di previdenza nelle attuali finalità statutarie, mentre quest'ultimo va a seguire il proprio naturale percorso istituzionale, delineato dalla vigente normativa di riferimento, di trasformazione in fondo-pensione;

che il Fondo speciale può utilizzare sede e mezzi propri dell'attuale Fondo di previdenza, senza quindi determinare neanche sotto questo profilo dei costi aggiuntivi;

visto l'art.3, comma 200, della Legge 28-12-1995, n°549, e ritenuto, al riguardo, che sia più opportuno orientare le risorse ivi previste verso le finalità sopra indicate piuttosto che verso investimenti immobiliari pubblici anacronistici ed antieconomici;

 

Si conviene:

 

Art.1

E' istituito, presso il Fondo di Previdenza di cui al D.P.R. del 21 dicembre 1984, n° 1034, il "Fondo speciale bilaterale di soildarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione professionale del personale finanziario".

 

Art.2

1. Il Fondo speciale di cui all'art.1 ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti del Ministero delle Finanze e delle Agenzie fiscali nell'ambito ed in connessione con i processi di ristrutturazione e/o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire la riconversione delle professionalità attraverso la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione anche a mezzo dell' incentivazione della mobilità volontaria e del rapporto di lavoro a tempo parziale.

2. Il Fondo di cui al primo comma si avvale della sede e dei mezzi propri del Fondo di previdenza di cui al D.P.R. del 21 dicembre 1984, n° 1034.

 

Art.3

1. Il Fondo speciale di cui all'art.1 è alimentato dalle risorse di cui al comma 200 dell'art.3 della Legge 28-12-1995, n°549, è da ogni eventuale ulteriore risorsa attribuitavi per legge, regolamento o atto di concertazione ratificato nelle forme previste dall'ordinamento, ivi comprese eventuali attività di bilancio scaturenti dai bilanci consuntivi annuali del Fondo di Previdenza di cui al D.P.R. del 21 dicembre 1984, n° 1034.

2. Costituiscono ulteriori entrate fisse del Fondo bilaterale: il cinque per cento del totale delle somme riscosse annualmente dal Fondo di Previdenza di cui al D.P.R. deI 21 dicembre 1984, n°1034; lo zero virgola cinquanta per cento della retribuzione tabellare mensile dei lavoratori finanziari in servizio.

 

Art.4

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da otto esperti designati dall'Amministrazione stipulante ed otto designati, due per ciascuna, delle quattro Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, nominati con Decreto ministeriale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a Dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro.

2. Il Decreto ministeriale di cui al primo comma stabilisce la misura del compenso spettante agli amministratori.

3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalità di cui al comma 1. Ai predetti fini le Organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvederanno ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

 

Art.5

il Comitato amministratore deve:

a) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione;

b) deliberare gli interventi e la misura di essi, in conformità alle norme del presente Accordo;

c) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, e formulando proposte vincolanti in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;

d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

e) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o atti di concertazione ratificati nelle forme previste, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

f) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità;

g) adempiere ad ogni altra incombenza necessaria a dare esecuzione al presente Accordo.

 

Art.6

1. Il Fondo speciale di cui all'art.1 è destinato come segue:

a) nella quota del sessanta per cento, al finanziamento di assegni straordinari di sostegno al reddito, sino a concorrenza dell’importo necessario e con le modalità previste dal successivo articolo 9, in favore dei lavoratori finanziari che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 1999 un'anzianità di servizio inferiore per non più di settantadue mesi a quella minima richiesta dalle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, e che avanzino apposita istanza;

b) per un'ulteriore quota pari al venti per cento, al finanziamento di contratti di formazione e lavoro, salari di ingresso. borse di studio e lavori socialmente utili, al fine di consentire nuove assunzioni presso le Agenzie fiscali nelle aree territoriali maggiormente carenti, con precedenza per personale professionalmente qualificato;

c) nella quota del dieci per cento, al finanziamento di incentivazioni economiche in favore dei lavoratori finanziari che optino per il regime di orario di lavoro a tempo parziale nella misura del cinquanta per cento dell'orario, o inferiore, a mezzo di integrazione della retribuzione per un'aliquota pari al trenta per cento in più rispetto a quanto di spettanza, per la durata di un biennio dalla data di trasformazione del rapporto;

d) per la restante quota del dieci per cento, al finanziamento di incentivazioni economiche in favore dei lavoratori eccedentari ammessi a mobilità volontaria verso sedi di servizio carenti, ubicate in altra regione, con precedenza per i dipendenti che scelgano regioni più lontane da quella di appartenenza.

2. Hanno precedenza nell'ammissione ai benefici di cui alla precedente lettera c) i dipendenti risultati eccedentari; a parità di condizione, si fa riferimento ai carichi di famiglia.

 

Art.7

1.  Il Fondo Speciale di cui all'art.1 provvede, in conformità al comma 1, lettera a), del precedente articolo 6, ed in relazione alle specifiche esigenze territoriali, all'erogazione di assegni, straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione figurativa di cui alla Legge n.662/1996, art. 2, comma 28, in quanto applicabile, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

2.  Qualora l'erogazione di cui al comma che precede avvenga - su richiesta del lavoratore -in unica soluzione l'assegno straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato dedotta la contribuzione figurativa, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

3.  A detti interventi verranno ammessi i soggetti di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 6.

4.  Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di settantadue mesi per ciascuna prestazione, su richiesta del lavoratore e con l'assenso dell' Amministrazione di appartenenza, sino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico delle gestioni obbligatorie di appartenenza.

5.  Il Fondo Speciale versa, altresì, la contribuzione figurativa dovuta alle competenti gestioni assicurative obbligatorie.

6.  Per i criteri di individuazione della base retributiva ai fini della contribuzione figurativa, si farà riferimento alle disposizioni dell'art.8 Legge n. 155/1981.

 

Art.8

L'accesso alle prestazioni di cui all'art 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che comportano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale e sui livelli occupazionali, nonché alle ordinarie procedure di concertazione previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e da quelli che saranno stipulati per le Agenzie fiscali, oltre al disposto del D. Lgs. 29/1993, come modificato dal D. Lgs. 80/98.

 

Art.9

1. Ai sensi di quanto previsto dalla l.n. 223/1991, art.5, comma 1, in quanto applicabile, l'individuazione dei lavoratori in esubero – ai fini del presente Accordo - concernerà, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso di ciascuna Amministrazione, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art.6, avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma che precedono, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli, esuberi, si favorirà   in via preliminare - la volontarietà, che andrà esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni contrattualmente concordate, e ove ancora risultasse superiore al numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi - si terrà conto dei carichi di famiglia.

 

Art.10

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito, di cui al precedente art. 7, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti in posizione di conflitto di interessi con il datore di lavoro pubblico presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma che precede, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dal presente Accordo, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 (compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione dell'Amministrazione, in costanza di lavoro) nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa, nei casi di cui sopra, sarà, ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito si impegna, all’atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, a dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro pubblico ed al Fondo Speciale dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione figurativa, nonché della cancellazione dalle liste di cui all'articolo successivo.

 

Art.11

1. E' istituita presso il Ministero delle Finanze l'Anagrafe dei lavoratori che percepiscono l'assegno straordinario di sostegno al reddito, sulla base dei dati trasmessi dalle singole Amministrazioni nel rispetto della Legge n. 675/1996.

2. I soggetti che si avvalgano della collaborazione di coloro che percepiscono l’assegno straordinario, stipulando con essi rapporto di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle Finanze, per la cancellazione dall'Anagrafe di cui al comma 1, ed al Fondo Speciale per la revoca dell'assegno e la cessazione della contribuzione figurativa.

3. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'art.58 del D. Lgs. 29/93, come modificato dal D. Lgs. 80/98, e dalle norme in esso richiamate, in quanto applicabili.

 

Art.12

1. Gli interventi in favore della creazione di nuova occupazione, previsti dall'art.6, comma 1, lettera b), del presente Accordo, ed ogni ulteriore aspetto non espressamente regolamentato dal presente Accordo, formeranno oggetto di apposita contrattazione fra le parti, finalizzata, nel caso di specie, alla ripartizione delle risorse disponibili sulla base delle specifiche esigenze territoriali, per profilo professionale e per tipologia di assunzione, e che dovrà aprirsi entro giorni trenta dalla data di stipulazione del presente accordo, e concludersi entro i successivi sessanta giorni.

2. Gli interventi di cui al comma 1 saranno avviati entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo e dureranno per i successivi settanta due mesi.

3. La gestione delle attività finanziarie del Fondo potrà essere affidata, previa procedura concorsuale e prestazione delle più ampie garanzie, ad un istituto di credito nazionale di primaria importanza.

 

Art.13

Le parti stipulanti si impegnano ad attivare le fonti istitutive delle forme di previdenza complementare del settore, affinché i relativi trattamenti riguardanti i lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo Speciale, siano armonizzati, per quanto possibile, con le previsioni contenute nel presente accordo.

 

Art.14

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nell'atto di accettazione del trattamento speciale.

 

Art.15

1. E' fatta salva l'esistenza ed il funzionamento del Fondo di Previdenza di cui al D.P.R. del 21 dicembre 1984, n°1034, che resta attivo per il perseguimento delle proprie finalità statutarie sino a trasformazione in fondo-pensione ai sensi della vigente normativa di settore.

2. Da quella data, le sue finalità statutarie saranno assunte a regime dal Fondo speciale di cui al presente Accordo.

 

Art.16

1. Sull'attuazione e l'interpretazione del presente Accordo sovrintenderà apposito comitato paritetico, alla cui formazione le parti procederanno entro quindici giorni dalla stipula.

2. Ove dovessero intervenire modifiche normative in materia durante la vigenza dell'Accordo, le parti si incontreranno per valutarne gli effetti e per concordare eventuali modifiche ed iniziative congiunte nei confronti dei competenti Organi istituzionali.

3. Le parti convengono che il Fondo bilaterale debba essere altresì impiegato, in una fase successiva e previa apposita contrattazione, al fine di finanziare a regime la formazione continua del personale come da contratto integrativo di pertinenza.

 

Art.17

1. Il presente Accordo vincola le parti dall'atto della sua sottoscrizione.

2. Esso verrà successivamente pubblicato, al solo scopo di favorirne la diffusione, sulla Gazzetta Ufficiate della Repubblica Italiana.

3. L’Amministrazione stipulante si impegna affinché il contenuto di esso venga trasposto e reso esecutivo, entro giorni novanta dalla data della stipulazione, nella forma di dècreto interministeriale emanato a cura dei competenti Dicasteri.

4. L'Amministrazione stipulante autorizza il Fondo bilaterale ad impegnare tutte le risorse indicate nel presente Accordo per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

5. Il decreto di cui al comma 3 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  il giorno successivo alla sua emanazione, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.