Prepensionamenti ed altro: il documento “fantasma”
Nel giro di assemblee di preparazione per lo
sciopero, uno degli argomenti che è stato rilanciato è stato quello relativo ai
prepensionamenti. Su questo argomento si sono pronunciate anche fonti
sindacali “autorevoli” – seppur non fantasiose - che confermando la nostra considerazione di fondo, si sono chieste:
in un momento in cui si parla di revisione, al ribasso, del sistema
pensionistico, come è possibile parlare di prepensionamenti per il ministero
delle Finanze?
Ma siccome noi siamo abituati a pensar male,
proprio per prevenire eventuali problemi futuri e per evitare di stare
ad aspettare “mazzate” che possano privare chi lavora dei propri diritti,
abbiamo paventato una possibilità, che ci auguriamo non si concretizzi, basata
su un documento citato nel numero 7 del nostro bollettino. Il documento, sulla
cui autenticità, dicevamo allora, e ripetiamo ora, non siamo certi, si
intitolerebbe “ACCORDO ISTITUTIVO DI UN FONDO SPECIALE BILATERALE DI SOLIDARIETA’
PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE PROFESSIONALE
DEL PERSONALE FINANZIARIO - Tra il
Ministero delle Finanze e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei
lavoratori finanziari: CGIL-FP, CISL-FP, UIL Statali, CONFSAL-UNSA-SALFI”.
Il documento ipotizzerebbe l’utilizzo di
parte del Fondo di Previdenza per favorire i presunti prepensionamenti anche
se, in effetti, è improprio chiamarli in questo modo. Non si tratterebbe infatti
di far andare in pensione preventivamente il personale in esubero, dato questo
ovviamente improbabile sotto l’aspetto politico, Si tratterebbe di
metterlo a riposo con un assegno a sostegno del reddito – alimentato da
quello che è l’attuale Fondo di Previdenza - fino all’età pensionabile. Dalla
lettura del documento si tratterebbe, quindi, di un istituto più vicino alla Cassa
Integrazione che al prepensionamento.
Ipotesi che rigettiamo e che consentirebbe
all’Amministrazione di liberarsi del personale nelle cosiddette “aree eccedentarie”
giustificandosi rispetto all’opinione pubblica perché effettuerebbe
l’operazione a costo zero per la collettività – a carico completo di lavoratrici
e lavoratori del Ministero/Agenzie.
I dubbi sull’autenticità del documento li
abbiamo per due motivi.
Il primo è che sul
documento, in premessa, c’è un analisi della situazione attuale (vedi sotto)
molto diversa da quella che i presunti estensori dello stesso ufficialmente
professano.
Un’analisi fatta di esodi, esuberi etc.. molto più vicina alla nostra “fantasia” che al “pragmatismo” di chi spesso ci critica per i nostri “voli pindarici”.
Ergo: o il
documento è falso o sono falsi quelli che lo hanno scritto.
Il secondo è che
il contenuto complessivo del documento ci pare di una gravità tale che solo
mantenerlo nella segretezza assoluta fino all’ultimo momento, potrebbe
renderlo applicabile. Per questo motivo, nonostante l’incertezza sulla fonte,
ci siamo risoluti a parlarne anche per stimolare una posizione ufficiale da
parte dei presunti estensori dello stesso. In tal senso riteniamo già un
successo aver fatto pronunciare la UIL in questi termini, ma non è abbastanza.
Vogliamo, e speriamo, che tutti i presunti
estensori del documento dicano chiaramente a lavoratrici e lavoratori che le
RdB sbagliano e che il Fondo di Previdenza non sarà mai utilizzato per creare
un Fondo di solidarietà.
Vogliamo che tutti si pronuncino riguardo
alla nostra proposta di liquidazione del maturato al singolo dipendente.
Per
questo motivo, e anche per rispondere alle richieste che ci giungono nei posti
di lavoro di approfondimento della questione, abbiamo deciso di divulgare
integralmente il documento “fantasma”:
ACCORDO ISTITUTIVO DI UN FONDO SPECIALE
BILATERALE DI SOLIDARIETA’ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA
RICONVERSIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE FINANZIARIO
Tra il Ministero delle Finanze e le Organizzazioni
sindacali rappresentative dei lavoratori finanziari: CGIL-FP, CISL-FP, UIL Statali,
CONFSAL-UNSA-SALFI.
Premesso:
che
il presente momento ordinamentale, caratterizzato dalle pressanti esigenze di
ristrutturazione connesse all'attuazione delle riforme dell'Amministrazione
dello Stato in generale, ed all'attivazione delle agenzie fiscali in
particolare, rende quanto mai opportuno, allo scopo di finanziare,
senza oneri a carico dell'Amministrazione, le politiche di riallocazione e
rinnovamento delle risorse umane, un proficuo utilizzo delle risorse
accantonate nel bilancio del Fondo di Previdenza di cui.al DP.R del
21dicembre1984, n° 1034;
che
le esigenze politiche di efficienza ed economicità del nuovo assetto
strutturale dell'Amministrazione finanziaria ben possono contemperarsi, nella
descritta congiuntura, con le aspettative del personale anziano ad un equo
sostegno del reddito sino alla quiescenza, e con le istanze sociali di
contrasto alla disoccupazione;
che
risulta allo stato impossibile, anche alla luce della complessiva riforma della
Pubblica Amministrazione di cui alla Legge 59/97, ai D.Lgs, 112/98 ed al D.Lgs 300/99, prevedere quale sarà l'impatto
degli adempimenti conseguenti all'istituzione delle Agenzie Fiscali sulle
piante organiche degli Uffici finanziari, in particolare del CentroSud;
attesa
l'impossibilità di comprendere allo stato le conseguenze scaturenti
dall'immissione a ruolo speciale, giusta la richiamata normativa, di tutti i
lavoratori finanziari nella fase transitoria della riforma;
che
il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che "fra le varie regioni
italiane c'è un visibile squilibrio nell'allocazione e produttività del
personale dell’Amministrazione Finanziaria”;
che
ne discende, da parte del Ministero delle Finanze, la volontà di procedere ad
una riallocazione delle risorse umane sul territorio in termini di maggiore
razionalità ed economicità, dal che risulterebbero inevitabili disagi per i
lavoratori del Centrosud, potenzialmente esposti ad un esodo biblico;
che
tale nefasta ipotesi, unitamente ai guasti che potrebbero ricollegarvisi ed
alle prevedibili situazioni di conflittualità, ben può essere scongiurata
abbinando un meccanismo di sostegno al reddito fino alla quiescenza riservato
ai dipendenti delle aree eccedentarie più anziani con uno strumento polivalente
di reclutamento di nuove risorse umane per le aree carenti di personale;
che
quanto sopra può essere attuato a costo zero per l'Amministrazione Finanziaria,
avvalendosi degli strumenti di solidarietà di cui al testo del presente
Accordo;
che
è altresì opportuno incentivare l'orario di lavoro a tempo parziale e la
mobilità volontaria, quali strumenti di ottimale distribuzione delle risorse
umane nel tempo e nello spazio;
che
è possibile, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento, anche
mediante contrattazione collettiva fra le parti, la costituzione di Fondi
nazionali, avvalendosi delle previsioni della I. n. 662/1996, art. 2, comma 28,
per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale e per
fronteggiare situazioni di crisi;
che il decreto del
Ministero del Lavoro e deIla Previdenza sociale n. 477/1997 rinvia ai contratti
collettivi nazionali la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai
fini dell'adozione dei Regolamenti dei Fondi di cui alla 1. n. 662/1996, art.
2, comma 28;
che
la 1. n. 449/1997, art. 59, comma 3, prevede una specifica disciplina
transitoria di sostegno al reddito comprensivo della corrispondente
contribuzione figurativa, per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione
aziendale che determinino esuberi di personale;
che
gli intereventi sopra enunciati possono essere svolti con l'esclusivo impiego
di risorse di pertinenza del Fondo di Previdenza del personale finanziario di
cui al D.P.R. del 21 dicembre 1984, n° 1034, ed utilizzando dette
risorse per le finalità loro proprie;
che
il nuovo Fondo speciale istituito dal presente Accordo può sostituire, a
regime, il richiamato Fondo di previdenza nelle attuali finalità statutarie,
mentre quest'ultimo va a seguire il proprio naturale percorso istituzionale,
delineato dalla vigente normativa di riferimento, di trasformazione in
fondo-pensione;
che
il Fondo speciale può utilizzare sede e mezzi propri dell'attuale Fondo di
previdenza, senza quindi determinare neanche sotto questo profilo dei costi
aggiuntivi;
visto
l'art.3, comma 200, della Legge 28-12-1995, n°549, e ritenuto, al riguardo, che
sia più opportuno orientare le risorse ivi previste verso le finalità sopra
indicate piuttosto che verso investimenti immobiliari pubblici anacronistici ed
antieconomici;
Si
conviene:
Art.1
E'
istituito, presso il Fondo di Previdenza di cui al D.P.R. del 21 dicembre 1984,
n° 1034, il "Fondo speciale bilaterale di soildarietà per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione professionale del
personale finanziario".
Art.2
1.
Il Fondo speciale di cui all'art.1 ha lo scopo di attuare interventi nei
confronti dei lavoratori dipendenti del Ministero delle Finanze e delle Agenzie
fiscali nell'ambito ed in connessione con i processi di ristrutturazione e/o di
riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di
lavoro, al fine di favorire la riconversione delle professionalità attraverso
la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
anche a mezzo dell' incentivazione della mobilità volontaria e del rapporto di
lavoro a tempo parziale.
2.
Il Fondo di cui al primo comma si avvale della sede e dei mezzi propri del
Fondo di previdenza di cui al D.P.R. del 21 dicembre 1984, n° 1034.
Art.3
1.
Il Fondo speciale di cui all'art.1 è alimentato dalle risorse di cui al comma
200 dell'art.3 della Legge 28-12-1995, n°549, è da ogni eventuale ulteriore
risorsa attribuitavi per legge, regolamento o atto di concertazione ratificato
nelle forme previste dall'ordinamento, ivi comprese eventuali attività di
bilancio scaturenti dai bilanci consuntivi annuali del Fondo di Previdenza di
cui al D.P.R. del 21 dicembre 1984, n° 1034.
2. Costituiscono ulteriori
entrate fisse del Fondo bilaterale: il cinque per cento del totale delle somme
riscosse annualmente dal Fondo di Previdenza di cui al D.P.R. deI 21 dicembre
1984, n°1034; lo zero virgola cinquanta per cento della retribuzione tabellare
mensile dei lavoratori finanziari in servizio.
Art.4
1.
Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da otto
esperti designati dall'Amministrazione stipulante ed otto designati, due per
ciascuna, delle quattro Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
Accordo, nominati con Decreto ministeriale, nonché da due rappresentanti con
qualifica non inferiore a Dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro.
2.
Il Decreto ministeriale di cui al primo comma stabilisce la misura del compenso
spettante agli amministratori.
3.
Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
4.
I componenti del Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili per una
sola volta. Scaduto tale periodo, essi restano in carica fino all'insediamento
dei nuovi componenti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare
dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso,
si provvederà alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro
componente designato secondo le modalità di cui al comma 1. Ai predetti fini le
Organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvederanno ad effettuare le
designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.
Art.5
il Comitato
amministratore deve:
a) predisporre i
bilanci annuali, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione;
b) deliberare gli
interventi e la misura di essi, in conformità alle norme del presente Accordo;
c) vigilare sulla
affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché
sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari
per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto dei criteri di legalità,
trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, e formulando proposte
vincolanti in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
d) decidere, in
unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
e) assolvere ogni
altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o atti di
concertazione ratificati nelle forme previste, o che sia ad esso affidato dal
Consiglio di Amministrazione dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
f) deliberare le
revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità;
g) adempiere ad
ogni altra incombenza necessaria a dare esecuzione al presente Accordo.
Art.6
1.
Il Fondo speciale di cui all'art.1 è destinato come segue:
a)
nella quota del sessanta per cento, al finanziamento di assegni straordinari di
sostegno al reddito, sino a concorrenza dell’importo necessario e con le
modalità previste dal successivo articolo 9, in favore dei lavoratori
finanziari che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 1999 un'anzianità di
servizio inferiore per non più di settantadue mesi a quella minima richiesta
dalle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, e che avanzino
apposita istanza;
b)
per un'ulteriore quota pari al venti per cento, al finanziamento di contratti
di formazione e lavoro, salari di ingresso. borse di studio e lavori
socialmente utili, al fine di consentire nuove assunzioni presso le Agenzie
fiscali nelle aree territoriali maggiormente carenti, con precedenza per
personale professionalmente qualificato;
c) nella
quota del dieci per cento, al finanziamento di incentivazioni economiche in
favore dei lavoratori finanziari che optino per il regime di orario di lavoro a
tempo parziale nella misura del cinquanta per cento dell'orario, o inferiore, a
mezzo di integrazione della retribuzione per un'aliquota pari al trenta per
cento in più rispetto a quanto di spettanza, per la durata di un biennio dalla
data di trasformazione del rapporto;
d) per la restante
quota del dieci per cento, al finanziamento di incentivazioni economiche in
favore dei lavoratori eccedentari ammessi a mobilità volontaria verso sedi di
servizio carenti, ubicate in altra regione, con precedenza per i dipendenti che
scelgano regioni più lontane da quella di appartenenza.
2. Hanno
precedenza nell'ammissione ai benefici di cui alla precedente lettera c) i
dipendenti risultati eccedentari; a parità di condizione, si fa riferimento ai
carichi di famiglia.
Art.7
1. Il Fondo Speciale di cui all'art.1 provvede,
in conformità al comma 1, lettera a), del precedente articolo 6, ed in relazione
alle specifiche esigenze territoriali, all'erogazione di assegni, straordinari
per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della
contribuzione figurativa di cui alla Legge n.662/1996, art. 2, comma 28, in
quanto applicabile, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo.
2. Qualora l'erogazione di cui al comma che
precede avvenga - su richiesta del lavoratore -in unica soluzione l'assegno
straordinario sarà pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale,
calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di
stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato dedotta la
contribuzione figurativa, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione
fosse avvenuta in forma rateale.
3. A detti interventi verranno ammessi i soggetti
di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 6.
4. Gli assegni straordinari per il sostegno del
reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di settantadue mesi per ciascuna
prestazione, su richiesta del lavoratore e con l'assenso dell' Amministrazione
di appartenenza, sino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o
vecchiaia a carico delle gestioni obbligatorie di appartenenza.
5. Il Fondo Speciale versa, altresì, la
contribuzione figurativa dovuta alle competenti gestioni assicurative
obbligatorie.
6. Per i criteri di individuazione della base
retributiva ai fini della contribuzione figurativa, si farà riferimento alle
disposizioni dell'art.8 Legge n. 155/1981.
Art.8
L'accesso
alle prestazioni di cui all'art 6 è subordinato all'espletamento delle
procedure contrattuali previste per i processi che comportano ricadute sulle
condizioni di lavoro del personale e sui livelli occupazionali, nonché alle ordinarie
procedure di concertazione previste dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro in vigore e da quelli che saranno stipulati per le Agenzie fiscali,
oltre al disposto del D. Lgs. 29/1993, come modificato dal D. Lgs. 80/98.
Art.9
1. Ai sensi di quanto previsto dalla l.n. 223/1991,
art.5, comma 1, in quanto applicabile, l'individuazione dei lavoratori in
esubero – ai fini del presente Accordo - concernerà, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive e organizzative del complesso di ciascuna Amministrazione,
anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto
di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto
alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento
in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in
esubero ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art.6, avviene adottando in
via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto
a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero della
maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma che
precedono, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti
risulti superiore al numero degli, esuberi, si favorirà in via preliminare - la volontarietà, che
andrà esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni
contrattualmente concordate, e ove ancora risultasse superiore al numero dei
lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli
esuberi - si terrà conto dei carichi di famiglia.
Art.10
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito,
di cui al precedente art. 7, non sono cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione
degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di
altri soggetti in posizione di conflitto di interessi con il datore di lavoro
pubblico presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di
cui al comma che precede, cessano di essere corrisposti gli assegni
straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi
figurativi.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito
sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune
richiamato dal presente Accordo, con i redditi da lavoro dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi,
derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 1.
4.
Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare
il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell’assegno
medesimo.
5.
I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti
da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1
(compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione
dell'Amministrazione, in costanza di lavoro) nell'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione e per il 50% dell'importo
eccedente il predetto trattamento minimo.
6.
La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione
figurativa, nei casi di cui sopra, sarà, ridotta in misura pari all'importo dei
redditi da lavoro dipendente o autonomo, con corrispondente riduzione dei
versamenti figurativi.
7. Il lavoratore che
percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito si impegna, all’atto
dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, a dare tempestiva
comunicazione all'ex datore di lavoro pubblico ed al Fondo Speciale
dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con
specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o
parziale dell'assegno stesso e della contribuzione figurativa, nonché della
cancellazione dalle liste di cui all'articolo successivo.
Art.11
1.
E' istituita presso il Ministero delle Finanze l'Anagrafe dei lavoratori che
percepiscono l'assegno straordinario di sostegno al reddito, sulla base dei
dati trasmessi dalle singole Amministrazioni nel rispetto della Legge n.
675/1996.
2.
I soggetti che si avvalgano della collaborazione di coloro che percepiscono
l’assegno straordinario, stipulando con essi rapporto di lavoro dipendente o
autonomo, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle Finanze, per la
cancellazione dall'Anagrafe di cui al comma 1, ed al Fondo Speciale per la
revoca dell'assegno e la cessazione della contribuzione figurativa.
3.
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'art.58 del D. Lgs.
29/93, come modificato dal D. Lgs. 80/98, e dalle norme in esso richiamate, in
quanto applicabili.
Art.12
1.
Gli interventi in favore della creazione di nuova occupazione, previsti
dall'art.6, comma 1, lettera b), del presente Accordo, ed ogni ulteriore
aspetto non espressamente regolamentato dal presente Accordo, formeranno
oggetto di apposita contrattazione fra le parti, finalizzata, nel caso di
specie, alla ripartizione delle risorse disponibili sulla base delle specifiche
esigenze territoriali, per profilo professionale e per tipologia di assunzione,
e che dovrà aprirsi entro giorni trenta dalla data di stipulazione del presente
accordo, e concludersi entro i successivi sessanta giorni.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 saranno avviati entro sei mesi dalla stipula
del presente Accordo e dureranno per i successivi settanta due mesi.
3.
La gestione delle attività finanziarie del Fondo potrà essere affidata, previa
procedura concorsuale e prestazione delle più ampie garanzie, ad un istituto di
credito nazionale di primaria importanza.
Art.13
Le
parti stipulanti si impegnano ad attivare le fonti istitutive delle forme di previdenza
complementare del settore, affinché i relativi trattamenti riguardanti i
lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo Speciale,
siano armonizzati, per quanto possibile, con le previsioni contenute nel
presente accordo.
Art.14
Il
diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al
reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della
Organizzazione sindacale di appartenenza sarà salvaguardato all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola
inserita nell'atto di accettazione del trattamento speciale.
Art.15
1.
E' fatta salva l'esistenza ed il funzionamento del Fondo di Previdenza di cui
al D.P.R. del 21 dicembre 1984, n°1034, che resta attivo per il perseguimento
delle proprie finalità statutarie sino a trasformazione in fondo-pensione ai
sensi della vigente normativa di settore.
2.
Da quella data, le sue finalità statutarie saranno assunte a regime dal Fondo
speciale di cui al presente Accordo.
Art.16
1. Sull'attuazione e l'interpretazione del presente
Accordo sovrintenderà apposito comitato paritetico, alla cui formazione le
parti procederanno entro quindici giorni dalla stipula.
2. Ove dovessero intervenire modifiche normative in
materia durante la vigenza dell'Accordo, le parti si incontreranno per
valutarne gli effetti e per concordare eventuali modifiche ed iniziative
congiunte nei confronti dei competenti Organi istituzionali.
3. Le parti convengono che il Fondo bilaterale
debba essere altresì impiegato, in una fase successiva e previa apposita
contrattazione, al fine di finanziare a regime la formazione continua del
personale come da contratto integrativo di pertinenza.
Art.17
1. Il presente Accordo vincola le parti dall'atto
della sua sottoscrizione.
2. Esso verrà successivamente pubblicato, al solo
scopo di favorirne la diffusione, sulla Gazzetta Ufficiate della Repubblica
Italiana.
3. L’Amministrazione
stipulante si impegna affinché il contenuto di esso venga trasposto e reso esecutivo,
entro giorni novanta dalla data della stipulazione, nella forma di dècreto
interministeriale emanato a cura dei competenti Dicasteri.
4. L'Amministrazione
stipulante autorizza il Fondo bilaterale ad impegnare tutte le risorse indicate
nel presente Accordo per il perseguimento delle finalità ivi indicate.
5. Il decreto di cui al
comma 3 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il giorno successivo alla sua emanazione, ed
entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.