IL SACCO BUCATO N. 8 – 10/10/2000
In questo
numero:
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Centri di
Servizio : A CARTE SCOPERTE
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Progetto n.10
– Il personale e le Agenzie (parte II)
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La bozza del
“Regolamento per l’indipendenza e l’autonomia tecnica del personale delle Agenzie”
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Il 2% del 1998
e le altre promesse da marinaio
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Commissione
paritetica per la revisione dei profili professionali, mobilità volontaria e
passaggi di livello
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MAGGIORAZIONE
RIA: La Finanziaria cerca di rubarci il diritto
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Centri di
servizio: A CARTE SCOPERTE
Oltre un anno fa, l’Amministrazione si era
impegnata entro fine 1999 ad affrontare la questione futuro dei Centri di
Servizio. Oggi la questione è ancora in alto mare. Su questa base i Direttori
Regionali si sentono legittimati a minacciare utilizzi selvaggi del personale,
che addirittura, come è accaduto a Trento, deve apprendere dal giornale che il
suo ufficio dovrebbe essere la nuova Questura della città. Che succede.
L’amministrazione non ha le idee chiare? Affatto. Pensiamo che
l’Amministrazione abbia provato a fare spezzatino della gestione della “chiusura
dei Centri di Servizio” varando iniziative come i Call Center oppure
verificando quali erano le realtà nelle quali forzare la mano. Il Direttore
dell’Emilia Romagna, ad esempio, in ossequio ai più rigidi dettami
manageriali, ha già accennato a voler usare il Centro di Servizio come
serbatoio per coprire carenze negli uffici della regione ove il tessuto produttivo
più lo richiede. I lavoratori inoltre sono impegnati in un progetto dai
risultati talmente irraggiungibili che l’Osservatorio sullo stesso ha
ipotizzato la modifica dei parametri di valutazione. In questa confusione
totale è il momento di scoprire le carte. Vogliamo un incontro con il Dipartimento
delle Entrate in cui formulare una proposta precisa. Riteniamo impossibile,
oggi, attivare procedure di mobilità sulla base di piante organiche ormai
obsolete, riteniamo che all’atto dell’eventuale chiusura dei Centri di Servizio
si debba garantire al personale in esso operante il minor disagio possibile.
Dato il numero delle lavoratrici e lavoratori coinvolti quindi non è pensabile
una soluzione esclusivamente tecnica. Su queste basi, sinteticamente, questa è
la nostra proposta – tra l’altro simile a quanto abbiamo già ottenuto per il
Centro di Servizio di Roma:
1)
Ogni
lavoratrice e lavoratore, attualmente in servizio presso i Centri di
Servizio, esprime entro 15 giorni dal presente accordo, due opzioni per gli
uffici di destinazione – all’interno del Dipartimento delle Entrate.
2)
Le
opzioni espresse possono essere entrambe della regione di servizio. A scelta
una delle due può essere di altra regione.
3)
Le
opzioni saranno espresse in ordine di preferenza.
4)
L’Amministrazione
dovrà destinare ogni singolo dipendente nell’Ufficio di prima opzione, o al
massimo alla seconda motivando questa eventualità.
5)
Le
motivazioni saranno fornite alle Organizzazioni Sindacali le quali,
coinvolgendo le RSU dei Centri di Servizio interessati - un delegato per
ogni centro eletto all'interno delle RSU a maggioranza - potranno richiedere un
incontro per correggere eventuali posizioni.
6)
Per
il personale interessato sarà effettuato, non oltre il 31.12.2000
trasferimento presso la sede di destinazione, ed eventualmente distaccato
presso il Centro di Servizio di appartenenza fin quando le esigenze di
servizio lo richiedano.
In questo modo, garantiremo al personale che volesse restare nella città di servizio questa possibilità, e si aprirebbe anche la possibilità di una mobilità interregionale, sempre su volontà dei singoli dipendenti. Il coinvolgimento delle RSU dei singoli Centri nella verifica delle opzioni è ulteriore garanzia di trasparenza delle operazioni. Il trasferimento immediato nella sede prescelta – seppur se tramutato poi in distacco presso il Centro di Servizio - serve, prima del varo delle Agenzie a determinare un diritto per i dipendenti alla sede di servizio stessa. Prima di formalizzare questa proposta con l’Amministrazione la sottoporremo al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati a cui fin d’ora chiediamo un giudizio su essa.
Progetto n.10 –
Il personale e le Agenzie (parte II)
Tra meno di tre mesi saranno varate le Agenzie
Fiscali. E’ paradossale che ad oggi nulla si sappia di più preciso sui futuri
sviluppi per quanto riguarda il personale. L’Amministrazione, sembra voler
limitare al massimo i chiarimenti per lasciare le mani libere alla futura gestione.
La determinazione a gestire in futuro il personale sulla base del tessuto
produttivo locale è sicuramente una scelta economicamente comprensibile, ma
non assolutamente accettabile da chi tutela i lavoratori.
Il paradosso che si verificherebbe è che in situazioni
in cui il tessuto produttivo è più scarso, a prescindere dal numero degli
abitanti, le Agenzie sceglieranno di limitare il numero del personale –
aggiungendo disoccupazione ad un tessuto produttivo già in crisi d’ossigeno.
Crediamo che sia giunto il momento di dire forte e chiaro – e senza vergogna -
che il ruolo dell’impiego pubblico deve essere anche quello di fornire –
attraverso la redistribuzione del reddito - un ammortizzatore sociale a
situazioni di forte disagio economico.
Leggendo i progetti di sviluppo delle agenzie,
quello che emerge è che sull’altare dell’economicità verrà sacrificato questo
ruolo, che riteniamo primario.
Per capirci di più nel prossimo articolo è
presente la bozza del “Regolamento per l’indipendenza e l’autonomia tecnica del
personale delle Agenzie”. Ma, per comprendere se è vero che le Agenzie saranno
quel “Paese del Bengodi” che ci hanno prospettato i loro fans, è interessante
dare un occhiata allo schema di convenzione tra ministero e agenzie, nella
parte che riguarda le modalità di finanziamento. Si tratta dell’Agenzia delle
Entrate, ma il ministero ha già detto che, fatte le dovute modifiche, la
traccia sarà comune. Vediamole insieme.
Art. 3. Finanziamento degli oneri di gestione
1.
L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie trasferite all’Agenzia per
sostenere gli oneri di gestione dei servizi statali di competenza è
determinato, per l’esercizio 2001, in L. _________ che il Ministero si impegna
ad erogare in quattro rate di eguale importo mediante accredito presso la
Tesoreria unica alle scadenze del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre
2001.
2.
L’ammontare degli oneri di gestione è stato concordato dalle parti sulla base
delle valutazioni analitiche specificate nel Piano di attività che stima i
costi legati all’esercizio ottimale delle attività statali demandate
all’Agenzia tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, delle modalità di
erogazione dei servizi e dei volumi di produzione, nonché degli interventi
previsti in termini di organizzazione e di utilizzo delle risorse disponibili.
Il Piano di attività evidenzia inoltre gli oneri aggiuntivi per vincoli di
servizio imposti, ai sensi dell’articolo 9, per esigenze di carattere generale
rispetto ad una conduzione economica, efficace ed efficiente.
3.
Le risorse complessivamente trasferite dal bilancio dello Stato sono impiegate
dall’Agenzia, nell’esercizio della propria autonomia gestionale, in conformità
ai propri documenti di programmazione finanziaria e contabile e di bilancio,
fermo l’impegno a fronteggiare tutti gli oneri di gestione derivanti, nel corso
dell’anno, dall’esercizio delle funzioni statali di competenza.
4. In deroga al comma 3, possono essere disposti
trasferimenti aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato nei casi, espressamente
evidenziati nel Piano di attività, di specifici oneri di gestione il cui ammontare
è determinabile compiutamente a consuntivo, dipendendo da comportamenti di
terzi. In tali casi, i relativi finanziamenti
sono soggetti a vincolo di destinazione.
Art.4. Base di calcolo per gli anni successivi
1. Fermo il disposto dell’articolo 2, comma 3, le
parti convengono sull’opportunità di adottare una formula sperimentale per
determinare la base di calcolo degli oneri di gestione dei successivi esercizi.
2. A tal fine, l’aggiornamento delle risorse da
trasferire è effettuato per ciascun anno in funzione della variazione dei
servizi dovuti, del tasso di inflazione programmata e del recupero di
efficienza atteso.
3. Il tasso di inflazione programmata è quello
contenuto nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. L’incremento di efficienza atteso è definito
dalle parti sulla base:
•
delle
risultanze della gestione dell’esercizio precedente e preconsuntivi
dell’esercizio in corso, tenendo conto dei mutamenti strutturali e dei
risparmi di gestione dovuti al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
•
delle
analisi, per i diversi centri operativi dell’Agenzia, dei dati derivanti dall’attività di monitoraggio dei programmi
di miglioramento contenuti nel Piano di Attività e nel Piano degli
Investimenti, anche in riferimento a esperienze esterne nazionali ed internazionali
riferibili all’Agenzia.
Art 5. Spese d’investimento finalizzate a
miglioramenti strutturali
1. Il Piano degli Investimenti riporta, per voci
aggregate, il programma degli interventi di miglioramento delle condizioni
strutturali della gestione, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla
presente convenzione, ed i finanziamenti connessi posti a carico del bilancio
dello Stato determinati nell’ammontare di L.________ per l’esercizio 2001.
2. Il Ministero si impegna ad accreditare
all’Agenzia, presso la Tesoreria unica, lo stanziamento suddetto per gli
importi e alle scadenze di seguito indicati:
L.
_________ al 1° gennaio 2001
L.
_________ al 1° aprile 2001
L.
_________ al 1° luglio 2001
L.
_________ al 1° ottobre 2001
3. L’Agenzia si impegna a realizzare, nei tempi e
con le modalità previste, gli interventi concordati nel Piano degli Investimenti
utilizzando i finanziamenti trasferiti a tale scopo dal bilancio dello Stato.
Le spese relative sono oggetto di una specifica rendicontazione, anche ai fini
di eventuali modifiche, nelle convenzioni annuali successive, degli stanziamenti
per gli interventi a carattere pluriennale.
Art.6. Determinazione della quota incentivante
1. Oltre ai finanziamenti di cui agli articoli 3 e
5, il Ministero si impegna a corrispondere all'Agenzia una erogazione a titolo
di incentivazione, da accreditare in un’unica rata, entro il 1 giugno 2002,
presso la Tesoreria unica.
2. La quota incentivante da erogare è determinata
in base all’effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati dalla convenzione
per la gestione del 2001, con le modalità di calcolo di cui al successivo
articolo 13.
3. L’importo massimo erogabile per l’anno 2001 è
dato dalla somma dei seguenti elementi:
•
x%
delle somme riscosse a seguito dell’attività di controllo fiscale (UPB2);
•
un
importo predeterminato corrispondente all’x% della differenza tra costi di gestione
dell’esercizio precedente e costi di gestione attesi, a parità di servizi, per
l’esercizio 2001.
4. L’Agenzia si impegna a destinare le risorse
trasferite dal bilancio dello Stato a titolo di quota incentivante a misure di
miglioramento e di potenziamento delle condizioni di funzionamento
dell’Agenzia, per la corresponsione di compensi incentivanti al personale,
sulla base degli accordi con le OOSS, nonché per l’erogazione della
retribuzione variabile della dirigenza.
Art. 13 Modalità di calcolo della quota
incentivante
1. Ai fini
della determinazione dell’indice di cui all'articolo 12, comma 5, le parti
convengono di adottare, per l'esercizio 2001, la metodologia descritta
nell'allegato 3 che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. L'erogazione della quota incentivante non può
essere concessa se l’indice generale, calcolato con le modalità di cui al
comma successivo, risulta inferiore ai 60 punti.
3. L’indice
generale di risultato è costituito dalla somma degli indici che misurano, per
ciascuno degli indicatori di cui all’articolo 14, il grado di raggiungimento
del risultato specifico, ponderata attraverso i coefficienti attribuiti a ciascun
indicatore.
La formula
è la seguente:
IG =(Rc1*100)*Cp1+…. + (Rcn*100)*Cpn
Dove:
Rc = Risultato conseguito
Ra = Risultato atteso
Cp = Coefficiente di ponderazione
4. Per i
singoli indicatori, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi è data dal
rapporto quantitativo dei livelli realizzati rispetto a quelli massimi
prefissati. Gli indicatori che non comportano la misurazione quantitativa dei
risultati stabiliscono le regole di quantificazione del grado di
raggiungimento dell’obiettivo. Possono essere stabilite per i singoli indicatori,
regole che stabiliscono soglie minime al di sotto delle quali i risultati
conseguiti non sono considerati ai fini del calcolo dell’indice di risultato.
Vengono considerate nel calcolo dei singoli indicatori le misure eccedenti il
100% dell'obiettivo prefissato, fermo restando che l’indice generale di
risultato non può superare il limite del 100%.
5. Per ciascun indicatore l’allegato 3 definisce,
in centesimi, un coefficiente di ponderazione che gradua l’importanza relativa
degli interventi considerati rispetto al complesso degli obiettivi di gestione.
A tal fine, gli indicatori sono raggruppati nelle quattro aree definite ai
sensi dell’articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5, in modo tale che la somma dei
coefficienti di ponderazione degli indicatori appartenenti ad ogni singola
area esprima il valore ponderale a questa assegnato. La somma di tutti i
coefficienti di ponderazione deve corrispondere all’unità.
Diversamente da come chi ha caldeggiato le
Agenzie aveva promesso, e, sfortunatamente, in linea con quanto avevamo
vaticinato, gli investimenti per la gestione delle agenzie – e quindi il numero
degli stipendi dei dipendenti - saranno determinati sulla base dell’inflazione
programmata e “sul recupero di efficienza atteso”. L’inflazione programmata
non è una novità visto che da anni i nostri contratti sono subordinati a
quanto il governo decide di elemosinarci. La novità sta nel recupero di
efficienza atteso di cui, in linguaggio non chiarissimo, si parla nel comma 4
dell’art.4.
Per quanto riguarda le quote incentivanti, che
dovevano essere la manna dal cielo, saranno determinate con un tetto massimo e
non sembrano discostarsi molto da quello che attualmente è il 2%. Anche in
questo caso infatti, si matura un capitale, ma lo stesso, e vedremo dopo,
nell’articolo sul 2%, cosa intendiamo dire, sarà distribuito solo a coloro
che si saranno avvicinati al risultato atteso (vedi art.13). Al momento non
vogliamo fare altri commenti lasciando ai nostri lettori questo compito.
La bozza del
“Regolamento per l’indipendenza e l’autonomia tecnica del personale delle
Agenzie”
Anche in questo caso non commentiamo il documento
presentato dall’Amministrazione che vi riproduciamo solo come informativa.
Basti dire che nei punti nevralgici – come quello dei trasferimenti d’ufficio
(art.3 comma 7) – abbiamo già richiesto alcuni emendamenti.
ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento definisce i
principi diretti a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale
delle agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le regole di comportamento
stabilite dai contratti di lavoro.
2. Le agenzie assicurano, sentite
le OOSS rappresentative, le condizioni organizzative e di funzionamento dei
servizi necessari per il rispetto dei principi contenuti nel presente
regolamento e emanano disposizioni attuative.
ARTICOLO 2 (Condizioni di
organizzazione e funzionamento)
1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere
le condizioni per la piena autonomia professionale dei dipendenti, assicurano
al personale un ambiente di lavoro e gli strumenti tecnici idonei, nonché una
adeguata attività di formazione ed aggiornamento permanente.
2. I programmi di formazione devono
assicurare, anche attraverso la periodica verifica dei risultati, il costante
aggiornamento del personale in relazione all'evoluzione della normativa e ai
programmi di attività posti in essere dall'agenzia.
3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari
per l'autonomia professionale dei dipendenti anche garantendo agli stessi la
disponibilità di tecnologie informatiche e telematiche, con l'idonea formazione
per ottimali livelli di conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di
lavoro, con la disponibilità dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per
il migliore svolgimento dell'attività.
ARTICOLO 3 (Indipendenza e autonomia tecnica del personale)
1. Il
personale delle agenzie fiscali, nell’adempimento del servizio, ispira la sua
condotta, in piena autonomia tecnica, al rispetto dei principi di legalità,
imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei
diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212; esso non è soggetto
a interferenze di qualsiasi natura e tipo.
2. Il
personale esercita i propri compiti e funzioni nell’ambito del sistema di
responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di
regolamento ed organizzative relative esclusivamente all’agenzia di
appartenenza.
3. Il
dipendente non è tenuto ad eseguire o ad attuare un atto direttivo emanati da
soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve
dare immediata comunicazione dell’ordine o dell’atto direttivo ricevuti al
superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.
4. Il dipendente salvaguarda l’immagine e la
credibilità dell’istituzione ed evita ogni possibile condizionamento
nell’attività di servizio.
5. Il dipendente si astiene da rapporti economici o
di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro.
6. Il dipendente vita ogni situazione o attività
che può condurre conflitti di interesse, anche solo potenziali, con l’agenzia
di appartenenza ed evita altresì ogni situazione che può interferire con la sua
capacità di adottare decisioni imparziali.
7. Il trasferimento d’ufficio di un dipendente per
ragioni inerenti al modo in cui ha esercitato la propria discrezionalità
tecnica è consentito solo in caso di violazione o falsa applicazione di leggi,
regolamenti, atti di indirizzo interpretativo e applicativo, circolari, ordini
e atti direttivi.
8. Il
dipendente non può essere assoggettato a sanzioni disciplinari o amministrative
per atti conseguenti a erronea attività
interpretativa di norme tributarie salvo il caso di dolo o colpa grave.
ARTICOLO
4 (Conflitto
di interessi)
1.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in
materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie
fiscali, ai fine di garantirne la piena autonomia ed indipendenza non svolge
attività o prestazioni che possano incidere sull’adempimento corretto e
imparziale dei doveri d’ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di
consulenza assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale,
tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali.
2. In ogni caso al personale dell’agenzia delle entrate è inibito lo
svolgimento, in particolare, delle attività proprie o tipiche degli avvocati,
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e
elaborazione dati, di informazione commerciale e di
servizi investigativi, di organizzazione di convegni in materia
fiscale.
3. In ogni caso al personale delle agenzie del territorio e del
demanio è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività proprie o
tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici,
consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi
connessi agli immobili.
4. In ogni caso ai personale dell'agenzia delle dogane è inibito lo
svolgimento, in particolare, delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri
doganali.
ARTICOLO 5 (Rapporti con i mezzi di
informazione)
1. Fermi restando gli obblighi generali di riservatezza, i
dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività
e sulla tutela dei terzi, senza specifica autorizzazione, non intrattengono
rapporti con i mezzi di informazione e, in particolare, non divulgano notizie o
dati di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento dell’attività
lavorativa.
ARTICOLO
6 (Monitoraggio)
1. Al fine di verificare il
rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il presente regolamento,
almeno una volta l'anno i direttori delle agenzie fiscali incontrano le
organizzazioni sindacali rappresentative, dell'esito dell'incontro è informato
il Ministro.
Il
presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiate degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il 2% del 1998 e
le altre promesse da marinaio
Ricordate quanto siamo
stati acidi contro l’accordo che CGIL-CISL-UIL e SALFi avevano sottoscritto il
21 giugno? In quell’accordo – dimentichi di tutti i problemi organizzativi che
attanagliano lavoratrici e lavoratori del Ministero delle Finanze – i sindacati
firmatari avevano ridotto tutto ad una questione di soldi. Ricordiamo
brevemente che si era fissato un acconto di tre milioni lordi sui fondi del
1999, da corrispondere entro luglio 2000. Pur sorvolando sul fatto che si tratta
di una cifra da conguagliare e questo assumerà forte rilievo sulla base di
quanto diremo in seguito, la prima promessa mancata è data dal fatto che ad
oggi alcuni uffici non hanno ancora ricevuto questa cifra, e la maggioranza li
ha ricevuti comunque dopo la metà di settembre. Entro Luglio 2000, alle
Entrate, secondo quell’accordo, dovevano anche essere saldate le cifre relative
al 2% del 1997 e all’indennità di professionalità e risultato del 1998. Anche
in questo caso, a ottobre, molti non hanno ancora ricevuto nulla. In ritardo
anche il saldo della “perequazione” 1996 che ci era stato promesso entro
agosto, nonché l’acconto entro settembre del 2% relativo al 1998. Su questo
punto inoltre vorremmo soffermarci proprio perché qualche giorno fa si è giunti
ad un accordo – non firmato da noi - sull’individuazione degli Uffici
delle Entrate che avevano raggiunto l’obiettivo. Le risultanze, purtroppo
confermano tutti i nostri timori. Ci troviamo di fronte ad un
Amministrazione che fissa obiettivi assolutamente sproporzionati rispetto al
suo stato organizzativo. Questo ha comportato il verificarsi di un fatto
grave, talmente grave, che persino la CISL si è finalmente accorta che avevamo
ragione – sorvolando su eventuali strumentalità politiche della loro posizione
(effetto D’Antoni). In sostanza, per il 1998, su 998 uffici interessati solo
414 hanno raggiunto gli obiettivi totalmente accedendo al 100% del 2%.
Altri 262, avendo raggiunto solo l’obiettivo o parzialmente o per settore
percepiranno il premio fortemente ridotto e addirittura per 100 uffici, si dice
che non è stato possibile calcolare l’obiettivo. In sostanza il 2% sarà
attribuito – pienamente - a meno della metà degli Uffici delle Entrate. E a
questi dati si è giunti con l’ennesima modifica a posteriori dei criteri di
assegnazione, altrimenti la situazione sarebbe stata ancora peggiore. E’ un
metodo per far balenare molti soldi davanti ai lavoratori e poi far si che
restino con un palmo di naso. La complicità in questo sistema di sindacati che
hanno deriso la nostra proposta di utilizzo del salario accessorio per
garantire passaggi di livello per tutti e 14^ mensilità non può essere assolta,
neppure per la CISL ed il suo tardivo ripensamento. Il sistema premiale, la
logica meritocratica mostra sempre più il suo fallimento. La richiesta è di
darci i nostri soldi senza questi meccanismi pazzeschi che sono solo volti a
trafugarli. Meccanismi che portano all’esasperazione lavoratrici e lavoratori e che servono solo
a consentire ad Amministrazione e sindacati complici di esprimere promesse che
però, puntualmente, si rivelano promesse da marinaio.
Commissione
paritetica per la revisione dei profili professionali,, mobilità volontaria e
passaggi di livello
Per ragioni di spazio
non ci prolungheremo molto su questi argomenti, riservandoci di approfondirli
in altro momento. Basti informare che, per quanto riguarda la revisione dei
profili professionali, l’Amministrazione ha intenzione di tracciare, entro
fine anno, un profilo leggero, magari limitandosi a cambiare nomi e ad
accorpare, per lasciare alle singole agenzie forte autonomia sull’argomento.
Proprio il contrario di quanto chiedevamo noi ed i lavoratori. Si finirà alle
agenzie senza aver concluso nulla… La mobilità volontaria per il 2000
non si farà, si tratta solo di una ripresa di quella precedente – nessuna nuova
domanda sarà possibile – allargata di un numero di posti ridicolo. Tra l’altro
ci chiediamo, non modificando i meccanismi quanti saranno realmente coloro che
potranno spostarsi? La presa per i fondelli dei passaggi di livello,
infine, continua con la formalizzazione del numero dei lavoratori che
potrebbero, se il sistema fosse effettivamente varato - ma pare che non ci sia
alcuna intenzione – passare da un area all’altra non più di 250 persone in totale
(solo 41 dall’area a all’area B). Il re è nudo.
MAGGIORAZIONE RIA:
La Finanziaria cerca di rubarci il diritto
Sulla finanziaria –
art.34, comma 2 - c’è scritto questo:
“l’articolo
7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, si interpreta nel senso che
la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli
accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo n. 93, relativi al triennio 1°
gennaio 1998 – 31 dicembre 1990 non modifica la data del 31 dicembre
1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai
fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E’ fatta
salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge”.
Talmente incredibile
che è difficile commentare. Parlare di furto in questo caso è persino
riduttivo.
Il Governo, a fronte
di molteplici sentenze del Consiglio di Stato – nonché di un parere che dice di
estendere il giudicato a tutti i dipendenti contrattualizzati - decide di
cambiare la legge dandone un’interpretazione a posteriori e in opposizione a
quanto definito dalla giurisprudenza. Non possiamo permetterglielo. La
partecipazione in massa allo sciopero generale del pubblico impiego che le RdB
hanno dichiarato per il giorno 13 ottobre deve essere un primo momento di
lotta. Non basta la lettera di protesta scritta da questo o da quel
sindacato. Facciamo anche quello ma innanzitutto dobbiamo dimostrare al nostro
Governo – e a quelli che lo seguiranno - che dietro alle rivendicazioni ci sono
le lavoratrici ed i lavoratori.
Se è vero, e non penso
ci possano essere smentite, che solo noi ci opponiamo coerentemente a questo
sistema è ora che le lavoratrici ed i lavoratori aderiscano alle Rappresentanze
sindacali di base – e alle nostre iniziative - per dimostrare che stanno, non
con chi li svende ma, con chi realmente difende i loro interessi. La nostra
forza è la vostra forza. Fermiamoli.