IL SACCO BUCATO N. 8 – 10/10/2000

 

In questo numero:
Centri di Servizio : A CARTE SCOPERTE
 
Pro­getto n.10 – Il personale e le Agenzie (parte II)
 
La bozza del “Regolamento per l’indipendenza e l’autonomia tecnica del personale delle Agenzie”
 
Il 2% del 1998 e le altre promesse da marinaio
 
Commissione paritetica per la revisione dei profili professionali, mobilità volontaria e passaggi di livello
 
MAGGIORAZIONE RIA: La Finanziaria cerca di rubarci il diritto
 

Centri di servizio: A CARTE SCOPERTE

Oltre un anno fa, l’Amministrazione si era impegnata entro fine 1999 ad af­frontare la questione futuro dei Centri di Servizio. Oggi la questione è ancora in alto mare. Su questa base i Direttori Regionali si sentono legittimati a minac­ciare utilizzi selvaggi del personale, che addirittura, come è accaduto a Trento, deve apprendere dal giornale che il suo ufficio dovrebbe essere la nuova Que­stura della città. Che succede. L’amministrazione non ha le idee chiare? Affatto. Pensiamo che l’Amministrazione abbia provato a fare spezzatino della gestione della “chiu­sura dei Centri di Servizio” varando ini­ziative come i Call Center oppure verificando quali erano le realtà nelle quali forzare la mano. Il Direttore dell’Emilia Romagna, ad esempio, in ossequio ai più rigidi det­tami manageriali, ha già accennato a voler usare il Centro di Servizio come serbatoio per coprire carenze negli uf­fici della regione ove il tessuto produt­tivo più lo richiede. I lavoratori inoltre sono impegnati in un progetto dai risultati talmente irraggiungibili che l’Osservatorio sullo stesso ha ipotizzato la modifica dei parametri di valutazione. In questa confu­sione totale è il momento di scoprire le carte. Vogliamo un incontro con il Di­partimento delle Entrate in cui formu­lare una proposta precisa. Riteniamo impossibile, oggi, attivare procedure di mobilità sulla base di piante organiche ormai obsolete, riteniamo che all’atto dell’eventuale chiusura dei Centri di Servizio si debba garantire al personale in esso operante il minor disagio possi­bile. Dato il numero delle lavoratrici e lavoratori coinvolti quindi non è pensa­bile una soluzione esclusivamente tec­nica. Su queste basi, sinteticamente, questa è la nostra proposta – tra l’altro simile a quanto abbiamo già ottenuto per il Centro di Servizio di Roma:

1)        Ogni lavoratrice e lavoratore, at­tualmente in servizio presso i Cen­tri di Servizio, esprime entro 15 giorni dal presente accordo, due opzioni per gli uffici di destina­zione – all’interno del Dipartimento delle Entrate.

2)       Le opzioni espresse possono essere entrambe della regione di servizio. A scelta una delle due può essere di altra regione.

3)       Le opzioni saranno espresse in or­dine di preferenza.

4)       L’Amministrazione dovrà destinare ogni singolo dipendente nell’Ufficio di prima opzione, o al massimo alla seconda motivando questa eventua­lità.

5)       Le motivazioni saranno fornite alle Organizzazioni Sindacali le quali, coinvolgendo le RSU dei Centri di Servizio interessati - un delegato per ogni centro eletto all'interno delle RSU a maggioranza - potranno richiedere un incontro per correg­gere eventuali posizioni.

6)       Per il personale interessato sarà ef­fettuato, non oltre il 31.12.2000 trasferimento presso la sede di destinazione, ed eventualmente di­staccato presso il Centro di Servi­zio di appartenenza fin quando le esigenze di servizio lo richiedano.

In questo modo, garantiremo al perso­nale che volesse restare nella città di servizio questa possibilità, e si apri­rebbe anche la possibilità di una mobilità interregionale, sempre su volontà dei singoli dipendenti. Il coinvolgimento delle RSU dei singoli Centri nella veri­fica delle opzioni è ulteriore garanzia di trasparenza delle operazioni. Il trasfe­rimento immediato nella sede prescelta – seppur se tramutato poi in distacco presso il Centro di Servizio - serve, prima del varo delle Agenzie a determi­nare un diritto per i dipendenti alla sede di servizio stessa. Prima di forma­lizzare questa proposta con l’Amministrazione la sottoporremo al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati a cui fin d’ora chiediamo un giudizio su essa.

 

Pro­getto n.10 – Il personale e le Agenzie (parte II)

Tra meno di tre mesi saranno varate le Agenzie Fiscali. E’ paradossale che ad oggi nulla si sappia di più preciso sui fu­turi sviluppi per quanto riguarda il per­sonale. L’Amministrazione, sembra voler limitare al massimo i chiarimenti per la­sciare le mani libere alla futura ge­stione. La determinazione a gestire in futuro il personale sulla base del tes­suto produttivo locale è sicuramente una scelta economicamente comprensi­bile, ma non assolutamente accettabile da chi tutela i lavoratori.

Il paradosso che si verificherebbe è che in situazioni in cui il tessuto pro­duttivo è più scarso, a prescindere dal numero degli abitanti, le Agenzie sce­glieranno di limitare il numero del per­sonale – aggiungendo disoccupazione ad un tessuto produttivo già in crisi d’ossigeno. Crediamo che sia giunto il momento di dire forte e chiaro – e senza vergogna - che il ruolo dell’impiego pubblico deve essere anche quello di fornire – attraverso la redi­stribuzione del reddito - un ammortiz­zatore sociale a situazioni di forte di­sagio economico.

Leggendo i progetti di sviluppo delle agenzie, quello che emerge è che sull’altare dell’economicità verrà sacri­ficato questo ruolo, che riteniamo pri­mario.

Per capirci di più nel prossimo articolo è presente la bozza del “Regolamento per l’indipendenza e l’autonomia tecnica del personale delle Agenzie”. Ma, per com­prendere se è vero che le Agenzie sa­ranno quel “Paese del Bengodi” che ci hanno prospettato i loro fans, è inte­ressante dare un occhiata allo schema di convenzione tra ministero e agenzie, nella parte che riguarda le modalità di finanziamento. Si tratta dell’Agenzia delle Entrate, ma il ministero ha già detto che, fatte le dovute modifiche, la traccia sarà comune. Vediamole insieme.

Art. 3. Finanziamento degli oneri di ge­stione

1. L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie trasferite all’Agenzia per sostenere gli oneri di gestione dei servizi statali di competenza è determinato, per l’esercizio 2001, in L. _________ che il Ministero si impegna ad erogare in quattro rate di eguale importo mediante accredito presso la Tesoreria unica alle scadenze del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre 2001.

2. L’ammontare degli oneri di gestione è stato concordato dalle parti sulla base delle valutazioni analitiche specificate nel Piano di attività che stima i costi legati all’esercizio ottimale delle attività statali demandate all’Agenzia tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, delle modalità di erogazione dei servizi e dei volumi di produzione, nonché degli interventi previsti in termini di organizzazione e di utilizzo delle risorse disponibili. Il Piano di attività evidenzia inoltre gli oneri aggiuntivi per vincoli di servizio imposti, ai sensi dell’articolo 9, per esigenze di carattere generale rispetto ad una conduzione economica, efficace ed efficiente.

3. Le risorse complessivamente trasferite dal bilancio dello Stato sono impiegate dall’Agenzia, nell’esercizio della propria autonomia gestionale, in conformità ai propri documenti di programmazione finanziaria e contabile e di bilancio, fermo l’impegno a fronteggiare tutti gli oneri di gestione derivanti, nel corso dell’anno, dall’esercizio delle funzioni statali di competenza.

4. In deroga al comma 3, possono essere disposti trasferimenti aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato nei casi, espres­samente evidenziati nel Piano di attività, di specifici oneri di gestione il cui am­montare è determinabile compiutamente a consuntivo, dipendendo da comporta­menti di terzi.  In tali casi, i relativi fi­nanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione.

Art.4. Base di calcolo per gli anni suc­cessivi

1. Fermo il disposto dell’articolo 2, comma 3, le parti convengono sull’opportunità di adottare una formula sperimentale per determinare la base di calcolo degli oneri di gestione dei suc­cessivi esercizi.

2. A tal fine, l’aggiornamento delle ri­sorse da trasferire è effettuato per ciascun anno in funzione della variazione dei servizi dovuti, del tasso di inflazione programmata e del recupero di efficienza atteso.

3. Il tasso di inflazione programmata è quello contenuto nel documento di pro­grammazione economico-finanziaria.

4. L’incremento di efficienza atteso è de­finito dalle parti sulla base:

          delle risultanze della gestione dell’esercizio precedente e precon­suntivi dell’esercizio in corso, te­nendo conto dei mutamenti struttu­rali e dei risparmi di gestione dovuti al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento

          delle analisi, per i diversi centri ope­rativi dell’Agenzia, dei dati derivanti  dall’attività di monitoraggio dei pro­grammi di miglioramento contenuti nel Piano di Attività e nel Piano de­gli Investimenti, anche in riferimento a esperienze esterne nazionali ed in­ternazionali riferibili all’Agenzia.

Art 5. Spese d’investimento finalizzate a miglioramenti strutturali

1. Il Piano degli Investimenti riporta, per voci aggregate, il programma degli inter­venti di miglioramento delle condizioni strutturali della gestione, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla presente conven­zione, ed i finanziamenti connessi posti a carico del bilancio dello Stato determi­nati nell’ammontare di L.________ per l’esercizio 2001.

2. Il Ministero si impegna ad accreditare all’Agenzia, presso la Tesoreria unica, lo stanziamento suddetto per gli importi e alle scadenze di seguito indicati:

L. _________ al 1° gennaio 2001

L. _________ al 1° aprile 2001

L. _________ al 1° luglio 2001

L. _________ al 1° ottobre 2001

3. L’Agenzia si impegna a realizzare, nei tempi e con le modalità previste, gli in­terventi concordati nel Piano degli Inve­stimenti utilizzando i finanziamenti tra­sferiti a tale scopo dal bilancio dello Stato. Le spese relative sono oggetto di una specifica rendicontazione, anche ai fini di eventuali modifiche, nelle conven­zioni annuali successive, degli stanzia­menti per gli interventi a carattere plu­riennale.

Art.6. Determinazione della quota in­centivante

1. Oltre ai finanziamenti di cui agli arti­coli 3 e 5, il Ministero si impegna a cor­rispondere all'Agenzia una erogazione a titolo di incentivazione, da accreditare in un’unica rata, entro il 1 giugno 2002, presso la Tesoreria unica.

2. La quota incentivante da erogare è de­terminata in base all’effettivo raggiungi­mento degli obiettivi fissati dalla con­venzione per la gestione del 2001, con le modalità di calcolo di cui al successivo articolo 13.

3. L’importo massimo erogabile per l’anno 2001 è dato dalla somma dei se­guenti elementi:

          x% delle somme riscosse a seguito dell’attività di controllo fiscale (UPB2);

          un importo predeterminato corrispon­dente all’x% della diffe­renza tra costi di gestione dell’esercizio precedente e costi di gestione attesi, a parità di servizi, per l’esercizio 2001.

4. L’Agenzia si impegna a destinare le ri­sorse trasferite dal bilancio dello Stato a titolo di quota incentivante a misure di miglioramento e di potenziamento delle condizioni di funzionamento dell’Agenzia, per la corresponsione di compensi incentivanti al personale, sulla base degli accordi con le OOSS, nonché per l’erogazione della retribuzione varia­bile della dirigenza.

Art. 13 Modalità di calcolo della quota incentivante

1. Ai fini della determinazione dell’indice di cui all'articolo 12, comma 5, le parti convengono di adottare, per l'esercizio 2001, la metodologia descritta nell'allegato 3 che costituisce parte inte­grante della presente convenzione.

2. L'erogazione della quota incentivante non può essere concessa se l’indice gene­rale, calcolato con le modalità di cui al comma successivo, risulta inferiore ai 60 punti.

3. L’indice generale di risultato è costi­tuito dalla somma degli indici che misu­rano, per ciascuno degli indicatori di cui all’articolo 14, il grado di raggiungi­mento del risultato specifico, ponderata attraverso i coefficienti attribuiti a cia­scun indicatore.

La formula è la seguente:

IG =(Rc1*100)*Cp1+…. + (Rcn*100)*Cpn

           Ra1                              Ran

Dove:

IG = indice generale

Rc = Risultato conseguito

Ra = Risultato atteso

Cp = Coefficiente di ponderazione

4. Per i singoli indicatori, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi è data dal rapporto quantitativo dei livelli rea­lizzati rispetto a quelli massimi prefissati. Gli indicatori che non comportano la mi­surazione quantitativa dei risultati stabili­scono le regole di quantificazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo. Possono essere stabilite per i singoli in­dicatori, regole che stabiliscono soglie minime al di sotto delle quali i risultati conseguiti non sono considerati ai fini del calcolo dell’indice di risultato. Ven­gono considerate nel calcolo dei singoli indicatori le misure eccedenti il 100% dell'obiettivo prefissato, fermo restando che l’indice generale di risultato non può superare il limite del 100%.

5. Per ciascun indicatore l’allegato 3 de­finisce, in centesimi, un coefficiente di ponderazione che gradua l’importanza relativa degli interventi considerati ri­spetto al complesso degli obiettivi di ge­stione. A tal fine, gli indicatori sono rag­gruppati nelle quattro aree definite ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5, in modo tale che la somma dei coefficienti di ponderazione degli indicatori apparte­nenti ad ogni singola area esprima il va­lore ponderale a questa assegnato. La somma di tutti i coefficienti di pondera­zione deve corrispondere all’unità.

Diversamente da come chi ha caldeg­giato le Agenzie aveva promesso, e, sfortunatamente, in linea con quanto avevamo vaticinato, gli investimenti per la gestione delle agenzie – e quindi il numero degli stipendi dei dipendenti - saranno determinati sulla base dell’inflazione programmata e “sul recu­pero di efficienza atteso”. L’inflazione programmata non è una novità visto che da anni i nostri contratti sono subordi­nati a quanto il governo decide di ele­mosinarci. La novità sta nel recupero di efficienza atteso di cui, in linguaggio non chiarissimo, si parla nel comma 4 dell’art.4.

Per quanto riguarda le quote incenti­vanti, che dovevano essere la manna dal cielo, saranno determinate con un tetto massimo e non sembrano discostarsi molto da quello che attualmente è il 2%. Anche in questo caso infatti, si matura un capitale, ma lo stesso, e vedremo dopo, nell’articolo sul 2%, cosa inten­diamo dire, sarà distribuito solo a co­loro che si saranno avvicinati al risul­tato atteso (vedi art.13). Al momento non vogliamo fare altri commenti la­sciando ai nostri lettori questo compito.

 

La bozza del “Regolamento per l’indipendenza e l’autonomia tec­nica del personale delle Agenzie”

Anche in questo caso non commentiamo il documento presentato dall’Amministrazione che vi riprodu­ciamo solo come informativa. Basti dire che nei punti nevralgici – come quello dei trasferimenti d’ufficio (art.3 comma 7) – abbiamo già richiesto alcuni emendamenti.

ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale delle agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le regole di comportamento stabilite dai contratti di lavoro.

2. Le agenzie assicurano, sentite le OOSS rappresentative, le condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessari per il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative.

ARTICOLO 2 (Condizioni di organizzazione e funzionamento)

1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena autonomia professionale dei dipendenti, assicurano al personale un ambiente di lavoro e gli strumenti tecnici idonei, nonché una adeguata attività di formazione ed aggiornamento permanente.

2. I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione all'evoluzione della normativa e ai programmi di attività posti in essere dall'agenzia.

3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilità di tecnologie informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la disponibilità dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 3 (Indipendenza e autonomia tecnica del personale)

1. Il personale delle agenzie fiscali, nell’adempimento del servizio, ispira la sua condotta, in piena autonomia tecnica, al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212; esso non è soggetto a interferenze di qualsiasi natura e tipo.

2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell’ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento ed organizzative relative esclusivamente all’agenzia di appartenenza.

3. Il dipendente non è tenuto ad eseguire o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell’ordine o dell’atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.

4. Il dipendente salvaguarda l’immagine e la credibilità dell’istituzione ed evita ogni possibile condizionamento nell’attività di servizio.

5. Il dipendente si astiene da rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro.

6. Il dipendente vita ogni situazione o attività che può condurre conflitti di interesse, anche solo potenziali, con l’agenzia di appartenenza ed evita altresì ogni situazione che può interferire con la sua capacità di adottare decisioni imparziali.

7. Il trasferimento d’ufficio di un dipendente per ragioni inerenti al modo in cui ha esercitato la propria discrezionalità tecnica è consentito solo in caso di violazione o falsa applicazione di leggi, regolamenti, atti di indirizzo interpretativo e applicativo, circolari, ordini e atti direttivi.

8. Il dipendente non può essere assoggettato a sanzioni disciplinari o amministrative per atti conseguenti a  erronea attività interpretativa di norme tributarie salvo il caso di dolo o colpa grave.

ARTICOLO 4 (Conflitto di interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali, ai fine di garantirne la piena autonomia ed indipendenza non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull’adempimento corretto e imparziale dei doveri d’ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali.

2.  In ogni caso al personale dell’agenzia delle entrate è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati,  di  informazione  commerciale  e  di  servizi  investigativi,  di organizzazione di convegni in materia fiscale.

3.  In ogni caso al personale delle agenzie del territorio e del demanio è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili.

4.  In ogni caso ai personale dell'agenzia delle dogane è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali.

ARTICOLO 5 (Rapporti con i mezzi di informazione)

1.     Fermi restando gli obblighi generali di riservatezza, i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività e sulla tutela dei terzi, senza specifica autorizzazione, non intrattengono rapporti con i mezzi di informazione e, in particolare, non divulgano notizie o dati di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

ARTICOLO 6 (Monitoraggio)

1. Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il presente regolamento, almeno una volta l'anno i direttori delle agenzie fiscali incontrano le organizzazioni sindacali rappresentative, dell'esito dell'incontro è informato il Ministro.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiate degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Il 2% del 1998 e le altre promesse da marinaio

Ricordate quanto siamo stati acidi contro l’accordo che CGIL-CISL-UIL e SALFi avevano sottoscritto il 21 giugno? In quell’accordo – dimentichi di tutti i problemi organizzativi che attanagliano lavoratrici e lavoratori del Ministero delle Finanze – i sindacati firmatari avevano ridotto tutto ad una questione di soldi. Ricordiamo brevemente che si era fissato un acconto di tre milioni lordi sui fondi del 1999, da corrispondere entro luglio 2000. Pur sorvolando sul fatto che si tratta di una cifra da conguagliare e questo assumerà forte rilievo sulla base di quanto diremo in seguito, la prima promessa mancata è data dal fatto che ad oggi alcuni uffici non hanno ancora ricevuto questa cifra, e la maggioranza li ha ricevuti comunque dopo la metà di settembre. Entro Luglio 2000, alle Entrate, secondo quell’accordo, dovevano anche essere saldate le cifre relative al 2% del 1997 e all’indennità di professionalità e risultato del 1998. Anche in questo caso, a ottobre, molti non hanno ancora ricevuto nulla. In ritardo anche il saldo della “perequazione” 1996 che ci era stato promesso entro agosto, nonché l’acconto entro settembre del 2% relativo al 1998. Su questo punto inoltre vorremmo soffermarci proprio perché qualche giorno fa si è giunti ad un accordo – non firmato da noi - sull’individuazione degli Uffici delle Entrate che avevano raggiunto l’obiettivo. Le risultanze, purtroppo confermano tutti i nostri timori. Ci troviamo di fronte ad un Amministrazione che fissa obiettivi assolutamente sproporzionati rispetto al suo stato organizzativo. Questo ha comportato il verificarsi di un fatto grave, talmente grave, che persino la CISL si è finalmente accorta che avevamo ragione – sorvolando su eventuali strumentalità politiche della loro posizione (effetto D’Antoni). In sostanza, per il 1998, su 998 uffici interessati solo 414 hanno raggiunto gli obiettivi totalmente accedendo al 100% del 2%. Altri 262, avendo raggiunto solo l’obiettivo o parzialmente o per settore percepiranno il premio fortemente ridotto e addirittura per 100 uffici, si dice che non è stato possibile calcolare l’obiettivo. In sostanza il 2% sarà attribuito – pienamente - a meno della metà degli Uffici delle Entrate. E a questi dati si è giunti con l’ennesima modifica a posteriori dei criteri di assegnazione, altrimenti la situazione sarebbe stata ancora peggiore. E’ un metodo per far balenare molti soldi davanti ai lavoratori e poi far si che restino con un palmo di naso. La complicità in questo sistema di sindacati che hanno deriso la nostra proposta di utilizzo del salario accessorio per garantire passaggi di livello per tutti e 14^ mensilità non può essere assolta, neppure per la CISL ed il suo tardivo ripensamento. Il sistema premiale, la logica meritocratica mostra sempre più il suo fallimento. La richiesta è di darci i nostri soldi senza questi meccanismi pazzeschi che sono solo volti a trafugarli. Meccanismi che portano all’esasperazione  lavoratrici e lavoratori e che servono solo a consentire ad Amministrazione e sindacati complici di esprimere promesse che però, puntualmente, si rivelano promesse da marinaio.

 

Commissione paritetica per la revisione dei profili professionali,, mobilità volontaria e passaggi di livello

Per ragioni di spazio non ci prolungheremo molto su questi argomenti, riservandoci di approfondirli in altro momento. Basti informare che, per quanto riguarda la revisione dei profili professionali, l’Amministrazione ha intenzione di tracciare, entro fine anno, un profilo leggero, magari limitandosi a cambiare nomi e ad accorpare, per lasciare alle singole agenzie forte autonomia sull’argomento. Proprio il contrario di quanto chiedevamo noi ed i lavoratori. Si finirà alle agenzie senza aver concluso nulla… La mobilità volontaria per il 2000 non si farà, si tratta solo di una ripresa di quella precedente – nessuna nuova domanda sarà possibile – allargata di un numero di posti ridicolo. Tra l’altro ci chiediamo, non modificando i meccanismi quanti saranno realmente coloro che potranno spostarsi? La presa per i fondelli dei passaggi di livello, infine, continua con la formalizzazione del numero dei lavoratori che potrebbero, se il sistema fosse effettivamente varato - ma pare che non ci sia alcuna intenzione – passare da un area all’altra non più di 250 persone in totale (solo 41 dall’area a all’area B). Il re è nudo.

 

MAGGIORAZIONE RIA: La Finanziaria cerca di rubarci il diritto

Sulla finanziaria – art.34, comma 2 - c’è scritto questo:

“l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 1990 non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Talmente incredibile che è difficile commentare. Parlare di furto in questo caso è persino riduttivo.

Il Governo, a fronte di molteplici sentenze del Consiglio di Stato – nonché di un parere che dice di estendere il giudicato a tutti i dipendenti contrattualizzati - decide di cambiare la legge dandone un’interpretazione a posteriori e in opposizione a quanto definito dalla giurisprudenza. Non possiamo permetterglielo. La partecipazione in massa allo sciopero generale del pubblico impiego che le RdB hanno dichiarato per il giorno 13 ottobre deve essere un primo momento di lotta. Non basta la lettera di protesta scritta da questo o da quel sindacato. Facciamo anche quello ma innanzitutto dobbiamo dimostrare al nostro Governo – e a quelli che lo seguiranno - che dietro alle rivendicazioni ci sono le lavoratrici ed i lavoratori.

Se è vero, e non penso ci possano essere smentite, che solo noi ci opponiamo coerentemente a questo sistema è ora che le lavoratrici ed i lavoratori aderiscano alle Rappresentanze sindacali di base – e alle nostre iniziative - per dimostrare che stanno, non con chi li svende ma, con chi realmente difende i loro interessi. La nostra forza è la vostra forza. Fermiamoli.