Circolare 203 del 06.11.00 
MATERIA FISCALE: Personale 
OGGETTO Decreto 12 aprile 2000, n. 131 - Individuazione degli Uffici
esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni. 
TESTO
                          Alle Direzioni
centrali                             
                          Alle Direzioni
regionali delle entrate              
                          Agli Uffici delle
entrate                           
                          Agli Uffici
distrettuali delle II.DD.               
                          Agli Uffici provinciali IVA                         
                          Agli Uffici del
registro                            
                          Ai Centri di
servizio delle imposte dirette e       
                             indirette                                        
                          Alle Segreterie
delle Commissioni tributarie        
        e, p.c.           Alla Direzione generale degli affari generali e del 
                             personale                                        
                 
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                                 Premessa                                     
     Come e' noto, l'art. 6 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito
con
modificazioni   dalla   legge  
28 maggio 1997, n. 140, stabilisce che gli
uffici
statali   osservino   in via generale il regime di orario
articolato su
cinque
giorni  lavorativi, dal lunedi' al
venerdi'. La norma equipara di fatto
il
sabato   al   giorno  festivo, con la
conseguenza che tutte le scadenze che
cadono
di sabato devono necessariamente considerarsi differite al primo giorno
lavorativo
successivo.                                                        
     La stessa   norma  demanda ad
apposito regolamento l'individuazione degli
uffici
che vanno eventualmente esclusi dal regime orario su cinque giorni. Per
il
Ministero   delle  Finanze, il regolamento e' stato adottato
con decreto 12
aprile
2000,  n. 131, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio
2000.                                                                        
     Per quanto   riguarda 
specificatamente il Dipartimento delle Entrate, il
regolamento
prevede   (art.   1,  
comma   4)  che il Direttore generale possa
individuare
gli   uffici ed i periodi in cui e'
necessario garantire, anche di
sabato,
il  servizio di assistenza ai
contribuenti. E' importante rilevare che
il
regolamento   subordina   tale  
possibilita'  al verificarsi di
specifiche
circostanze
(prossimita' delle scadenze fiscali) e limita l'operativita' degli
uffici
esclusivamente   all'assistenza,  rimanendo pertanto esclusa ogni altra
attivita'.                                                                   
     Cio' premesso,    si    forniscono    qui di seguito indicazioni circa le
modalita'
da   seguire per assicurare il servizio
di assistenza nella giornata
di
sabato.   Si   precisa  che dette
indicazioni hanno gia' formato oggetto di
preventiva
informazione alle Organizzazioni sindacali.                        
         
______________________________________________________________      
          Attivita' di assistenza da
assicurare nella giornata di sabato     
     Le riforme      recentemente   
introdotte    in materia di
pagamento dei
tributi,
di   presentazione     degli   
atti   e dei documenti e di
controllo
automatico
delle    dichiarazioni    sono     
destinate    a dar vita, almeno
nell'immediato
futuro,    ad    un    notevole  incremento 
delle richieste di
assistenza
e informazione da parte dei contribuenti.                          
     Al fine di fronteggiare tale massiccio
afflusso di utenza si dispone che,
fino
al   31   dicembre  2001 e con
l'eccezione del mese di agosto, gli uffici
delle
entrate,  gli uffici distrettuali delle
imposte dirette, gli uffici IVA,
gli
uffici  del registro e le sezioni
staccate delle Direzioni regionali delle
entrate
assicurino   il   servizio  
di assistenza ai contribuenti anche nella
mattinata
del giorno di sabato.                                               
     Per evitare   controversie   con
l'utenza, dovra' essere pubblicizzata al
massimo
l'informazione   che   l'ufficio,   nella giornata di sabato, fornisce
esclusivamente
assistenza   e  informazione, mentre e' escluso qualsiasi altro
servizio;
tra   le attivita' di assistenza va
fatta comunque rientrare - ferma
restando
la   proroga   delle scadenze al primo giorno lavorativo successivo -
anche
la ricezione e la restituzione degli atti.                              
     E' opportuno sottolineare che il
contingente di personale impiegato nella
giornata
di   sabato,   da individuare previa contrattazione a livello locale,
dev'essere
soltanto   quello   effettivamente  indispensabile per i servizi di
assistenza
ed informazione, come sopra specificati.                           
     Si ricorda    inoltre    che    nella 
mattinata del sabato va assicurata
l'operativita'
dei centri di assistenza telefonica. Al riguardo si precisa che
a
partire  dal prossimo anno, in
concomitanza con la scadenza di presentazione
delle
dichiarazioni,  il servizio di
assistenza telefonica venga assicurato, a
fronte
di   eccezionali esigenze e previa
contrattazione con le Organizzazioni
sindacali,
anche nella giornata di domenica.                                  
     Per quanto    concerne    le    Segreterie  delle Commissioni tributarie,
l'apertura
nella     giornata     del    
sabato  dipende esclusivamente
dalla
programmazione
del lavoro da parte dei rispettivi presidenti.                 
     Tutte le   altre   strutture
centrali e periferiche del Dipartimento, non
essendo
coinvolte    in    attivita'    di diretta assistenza ed informazione,
articoleranno
per    tutto    l'anno    l'orario 
di servizio su cinque giorni
settimanali.                                                                  
                   
______________________________                            
                    Orario di apertura al
pubblico                            
     Con 
l'occasione, si  ritiene  opportuno 
richiamare  l'attenzione  sulla
necessita'
che l'orario di  apertura degli uffici
al pubblico sia improntato a
criteri
di uniformita', che tengano conto delle seguenti indicazioni:         
*
dal lunedi'  al  venerdi', l'ufficio dev'essere aperto per
quattro ore nella
  fascia antimeridiana e, almeno due  volte 
alla settimana, per due ore nella
  fascia pomeridiana;                                                         
*
nella  mattinata   del 
sabato   (ore 9-13)  vanno 
garantiti i  servizi  di
  informazione  e  assistenza, nei  limiti e 
alle  condizioni precedentemente
  specificate;                                                                
*
gli uffici finanziari situati in una medesima sede devono osservare tutti lo
  stesso orario di apertura;                                                 
*
nella definizione degli  orari di
apertura  occorre tener  conto anche delle
  indicazioni eventualmente fornite  dalle autorita' locali competenti, previa
  intesa con le organizzazioni sindacali.                                     
*
i  centri  di  risposta  telefonica 
assicuran o il  servizio dal
lunedi' al
  venerdi' dalle 9 alle 17 ed il sabato dalle
9 alle 13.                      
     Le Direzioni   regionali adotteranno ogni utile iniziativa per garantire,
nei
rispettivi    ambiti    di   
competenza,    l'uniforme
applicazione delle
disposizioni
sopra riportate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali
a
livello regionale.