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Direttiva competenze Guardia di Finanza e Agenzia Dogane
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VISTA la legge 23
aprile 1959, n.189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, recante approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
VISTO in particolare
l’articolo 324 del predetto D.P.R. n.43 del 1973, il quale stabilisce che i
funzionari doganali, nell’espletamento dei propri compiti, hanno la facoltà
di accertare le violazioni inerenti le leggi doganali e le altre leggi la cui
applicazione è demandata alle dogane e che nell’esercizio delle proprie
attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia tributaria;
VISTO il decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105, concernente l’Organizzazione centrale e
periferica dell’Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e
ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989,
n.349;
VISTI gli articoli 73, comma 1 e 103, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativi, rispettivamente, ai reati di esportazione, importazione e transito
delle sostanze stupefacenti ed alle visite, ispezioni e controlli degli
ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza negli spazi doganali al
fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope;
VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire con
proprio decreto le norme necessarie per il coordinamento delle attività di
controllo degli uffici doganali e della Guardia di finanza, nonché i criteri e
le modalità per regolare i rapporti del Dipartimento e della Guardia di finanza
con le Autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e
notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti;
VISTO l’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 291,
che demanda al Ministro delle finanze di designare con apposito provvedimento
l’Amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale
realizzato ai sensi della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del
Trattato dell’Unione europea sull’uso dell’informatica nel settore doganale,
fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1999, concernente l’istituzione dell’Osservatorio permanente dei rischi
di frode;
VISTO l’articolo 56, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministro delle finanze
impartisce le direttive necessarie per il coordinamento tra la Guardia di
finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni
trasferite alle agenzie stesse;
VISTO l’articolo 63
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che definisce l’agenzia delle
dogane competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla
riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna
negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi,
operando in stretto collegamento con gli organi dell’Unione europea nel quadro
dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell’unificazione europea;
VISTO il decreto del
Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente l’attivazione delle
Agenzie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001;
VISTO
il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68 concernente “Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge
31 marzo 2000, n.78”;
Ruoli
e competenze dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza nel settore
doganale
(Funzioni
svolte dall’Agenzia delle dogane)
1. L’Autorità doganale italiana è costituita
dall’Agenzia delle dogane, che in tale
veste:
a) detta gli orientamenti strategici
dell’attività doganale;
b) stabilisce gli indirizzi generali nei
rapporti internazionali;
c) attua, in linea con gli indirizzi generali degli organismi
comunitari, i principi guida della politica doganale nazionale;
d) svolge i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione
al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi
internazionali, operando affinché sia osservata anche la normativa extratributaria
attinente a tali scambi, nonché le azioni di contrasto agli illeciti in
materia.
(Amministrazione
doganale)
1. Ai fini della tutela degli interessi
comunitari e nazionali per il regolare svolgimento degli scambi
internazionali, per Amministrazione doganale italiana si intende:
a) l’Agenzia delle dogane, nell’esercizio
delle funzioni di cui all’articolo 1;
b) la Guardia di finanza, nell’esercizio
delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del
bilancio dello Stato e dell’Unione Europea.
2. In materia di accordi di mutua assistenza
amministrativa e di convenzioni di cooperazione doganale, l’Agenzia delle
dogane e la Guardia di finanza, in relazione alle peculiarità dei propri
compiti ed attribuzioni, intrattengono rapporti con gli organismi
internazionali ed i servizi collaterali esteri, compresi quelli comunitari.
(Competenze
operative dell’Agenzia delle dogane)
1. L’Agenzia delle dogane provvede, nel quadro
delle competenze istituzionali previste dalla legge, ad assicurare:
a) la corretta percezione dei diritti
doganali come definiti dalle norme in vigore, provvedendo al relativo
accertamento;
b) la regolare instaurazione e conclusione
dei regimi doganali sospensivi e del regime dell’esportazione;
c) il rispetto delle misure di politica
economico - commerciale e di politica agricola comune che sono collegate con
gli scambi da e per l’estero, quali meccanismi regolatori di mercato (divieti,
misure di restrizione e valutarie, embargo, restituzioni F.E.O.G.A.);
d) l’osservanza, in relazione allo
svolgimento delle operazioni e dei controlli doganali, delle disposizioni
relative ai flussi di merci da e per l’estero, poste a tutela di interessi
pubblici individuati dall’ordinamento statuale (misure sanitarie,
fitosanitarie, di protezione del patrimonio artistico, della proprietà
intellettuale);
e) il contrasto alle frodi ed ai fenomeni di
evasione fiscale, nonché la gestione del relativo contenzioso.
Articolo 4
(Competenze operative
della Guardia di finanza)
1. La Guardia di finanza provvede, nell’ambito delle competenze
istituzionali attribuite dalla legge, ad assicurare:
a) la prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti tributari
ed extratributari connessi al movimento da e per l'estero delle merci, ai fini
di tutela erariale e di sicurezza pubblica;
b) la vigilanza aeronavale e terrestre lungo
il confine ed all’interno del territorio doganale della Comunità, ai fini del
rispetto dell’obbligo di presentazione delle merci in dogana e della
prevenzione, ricerca e repressione del contrabbando e degli altri traffici
illeciti;
c) lo sviluppo fuori dagli spazi doganali,
in quanto Forza di polizia a competenza generale alle dirette dipendenze del
Ministro delle finanze e referente naturale dell’Amministrazione finanziaria,
delle attività investigative tipiche di polizia, con particolare riguardo ai
fenomeni di criminalità economica ed organizzata;
d) la ricerca e la comunicazione agli uffici
doganali di elementi utili ai fini della revisione dell’accertamento
tributario;
e) la realizzazione dei compiti di vigilanza
ed assistenza, all’interno degli spazi doganali, ed il servizio di riscontro.
(Principi
generali di coordinamento)
1. L’Agenzia delle dogane e la Guardia di
finanza, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni, perseguono
l’obiettivo comune di assicurare un livello di protezione efficace degli
interessi finanziari comunitari e nazionali ed un livello elevato di sicurezza,
libertà e giustizia ai cittadini italiani e dell’Unione europea. A tal fine:
a) gli organi rappresentativi esterni
dell’Amministrazione doganale italiana, anche nelle sedi estere, rispecchiano
nella loro composizione e funzionamento la reciproca complementarietà delle
rispettive attribuzioni;
b) entrambe le Istituzioni intrattengono rapporti
di assistenza amministrativa e collaborazione con gli organismi
internazionali, ed in particolare dell’Unione europea, nonché con gli omologhi
servizi esteri, nell’ambito dei compiti assegnati. Il coordinamento tra le due
Istituzioni è assicurato anche attraverso l’attività dell’Osservatorio
permanente dei rischi di frode, di cui al D.M. 19 aprile 1999, nei termini ivi
stabiliti;
c) gli uffici doganali ed i comandi della
Guardia di finanza stabiliscono, d'intesa, le modalità di reciproca
collaborazione, ogni volta che, nello svolgimento del servizio, emergano
esigenze operative riferibili alle aree di competenza prioritaria dell’altro
Organismo.
(Attività
all’interno degli spazi doganali)
1. All’interno degli spazi doganali, gli
uffici doganali assicurano:
a) la vigilanza delle merci, dal momento
dell’ingresso negli spazi fino alla loro uscita, e lo svolgimento di tutte le
formalità connesse;
b) gli adempimenti amministrativi prescritti
dalla legge;
c) i controlli documentali e le visite delle
merci, ivi comprese quelle a seguito di persone, secondo i criteri del
circuito doganale di controllo, ai fini dell’esatto accertamento
dell’obbligazione doganale e del rispetto di tutti gli altri obblighi, anche
extratributari, procedendo agli atti di polizia tributaria e giudiziaria per
le violazioni amministrative e penali rilevate, anche in materia di traffici
di stupefacenti.
2. Nello stesso ambito, i comandi della Guardia di finanza
assicurano:
a) i servizi di vigilanza e di assistenza
agli uffici;
b) su delega dei funzionari doganali,
l’esecuzione di visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto, i
passeggeri ed i bagagli;
c) i servizi di riscontro, all’uscita dagli
spazi doganali;
d) i controlli e le ispezioni di persone,
bagagli e mezzi di trasporto, ai fini del contrasto ai traffici illeciti di
sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
(Attività
al di fuori degli spazi doganali)
1 Al di fuori degli spazi doganali, i comandi della Guardia di finanza
assicurano:
a) la vigilanza marittima ed il controllo
del territorio, nell’ambito dei servizi tipici di polizia per la tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica;
b) le indagini di polizia tributaria e
giudiziaria per il contrasto al contrabbando ed alle frodi;
c) le indagini di polizia giudiziaria per il
contrasto agli illeciti extratributari, d’iniziativa o su attivazione degli
uffici doganali ai fini dello sviluppo delle investigazioni connesse alle
violazioni accertate nel corso delle attività di controllo svolte dai medesimi
uffici;
d) i controlli presso le imprese e gli operatori,
ai fini dell’accertamento del regolare adempimento degli obblighi doganali e
delle altre misure in materia di commercio internazionale.
2. Nello stesso ambito, gli uffici doganali
assicurano:
a) i controlli a posteriori e le verifiche
doganali presso le imprese e gli operatori, per l’accertamento della
correttezza formale e sostanziale delle operazioni doganali, con riguardo alla
normativa fiscale ed alle disposizioni extratributarie, la cui applicazione è
demandata all’Agenzia delle dogane;
b) i controlli a
posteriori presso le imprese e gli operatori responsabili dell’osservanza degli
obblighi inerenti all’attuazione della politica agricola comune;
c) l’effettuazione
degli atti di polizia giudiziaria di competenza per la repressione delle
violazioni alla normativa doganale e fiscale sugli scambi internazionali,
nonché alle leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia delle dogane;
d) l’attivazione dei
competenti comandi della Guardia di finanza per lo sviluppo delle indagini di
polizia giudiziaria di cui al precedente comma 1, lettere b) e c).
Capo II
Coordinamento del servizio di vigilanza
negli spazi doganali
Articolo 8
(Organizzazione delle attività di visita,
ispezione e controllo negli spazi doganali)
1. Le
attività di vigilanza all’interno degli spazi doganali sono esercitate
dall’Agenzia delle dogane, avvalendosi degli organi direttamente dipendenti
ovvero dei militari della Guardia di finanza, i quali procedono alle visite,
ispezioni e controlli delle persone, dei mezzi di trasporto e dei bagagli ai
sensi delle disposizioni di legge in vigore.
2. Il Direttore
dell’ufficio doganale organizza l’impiego delle risorse destinate a tale
compito in modo unitario ed integrato, secondo i principi di efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa.
3. Nell’espletamento
del servizio, i militari della Guardia di finanza dipendono funzionalmente dagli
uffici doganali e si attengono alle prescrizioni fissate in apposite consegne,
redatte d’intesa dal Direttore dell’ufficio doganale e dal Comandante
provinciale del Corpo.
Articolo 9
(Servizi di riscontro)
1.
Ai valichi di confine ed ai varchi dei
recinti doganali, i militari della Guardia di finanza procedono autonomamente
al controllo sommario ed esterno delle merci e dei colli, per verificarne la
corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano, fermo restando
l’obbligo di darvi esecuzione in caso di richiesta del direttore dell’ufficio doganale
o dei funzionari addetti alle visite di controllo.
2.
L’organizzazione dei servizi di riscontro
costituisce il completamento finale del dispositivo di vigilanza all’interno
degli spazi e concorre ad assicurarne
un livello di efficacia adeguato in ogni punto della linea doganale dell’Unione
europea, pur nel rispetto delle esigenze di rapidità e di fluidità del
commercio estero.
Articolo 10
(Controlli per la repressione di reati
in materia di sostanze stupefacenti)
1. I funzionari
doganali, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale,
nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive
attribuzioni, rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con
competenza settoriale, ai fini dell’accertamento dei reati previsti dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dalle altre
leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia delle dogane.
2. Rientrano nell’ambito
di cui al comma 1 i reati di importazione, esportazione e passaggio in transito
di sostanze stupefacenti senza la prescritta autorizzazione del Ministero della
sanità, puniti ai sensi dell’art. 73 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che i funzionari doganali sono tenuti ad accertare durante
l’espletamento dei controlli e delle ispezioni alle persone, ai bagagli ed ai
mezzi di trasporto che attraversino la linea doganale o circolino negli spazi
vigilati.
3. La Guardia di
finanza, in quanto Forza di polizia preposta alla sicurezza economico -
finanziaria dei confini, assicura, anche mediante il dispositivo aeronavale,
lo svolgimento dei servizi di prevenzione e repressione dei traffici illeciti
internazionali.
4. I militari del
Corpo, ai sensi dell’art. 57, comma 1 e 2, del codice di procedura penale
rivestono la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in via permanente
e possono svolgere d’iniziativa, nell’ambito degli spazi doganali, visite,
ispezioni e controlli nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di
trasporto, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope approvato con D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309.
5. L’organizzazione dei
controlli di cui al presente articolo tende all’obiettivo comune di assicurare
un’applicazione incisiva ed omogenea delle misure di contrasto alla criminalità
transnazionale, valorizzando le sinergie operative e le potenzialità delle due
Istituzioni. A tal fine, i comandanti dei Reparti della Guardia di finanza ed i
Direttori degli uffici doganali, nell’ambito delle rispettive responsabilità,
stabiliscono le necessarie intese di coordinamento, fissando i criteri
d’impiego delle risorse mediante appositi piani operativi, in funzione:
a) dell’analisi della
situazione operativa contingente;
b) dei flussi dei
traffici di persone e merci;
c) delle
caratteristiche delle aree da vigilare e della dislocazione dei posti di
controllo;
d) delle risorse umane e
tecnologiche disponibili.
Articolo 11
(Coordinamento operativo)
1. L’integrazione dei
servizi attuati dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza
all’interno degli spazi doganali comporta l’impegno degli uffici e comandi
interessati a dare impulso ad una collaborazione sistematica, ogni qual volta
l’apporto operativo di ognuno arrechi un significativo valore aggiunto ai fini
della tempestività, della completezza e della proficuità degli interventi
repressivi. In particolare:
a) gli
uffici doganali assicurano il loro peculiare contributo tecnico-giuridico,
specialmente ai fini della classificazione doganale delle merci e della
disciplina nazionale e comunitaria applicabile alle singole fattispecie;
b) i
comandi della Guardia di finanza aderiscono alle richieste degli uffici
fornendo, nell’immediato, il necessario ausilio operativo ed assicurando:
- l’apporto quale Forza di
polizia, all’interno degli spazi doganali, per l’accertamento di reati comuni e
per ogni esigenza operativa connessa alla scoperta degli illeciti;
- lo sviluppo, fuori dagli
spazi doganali, delle indagini e delle investigazioni tipiche di polizia, ai
fini del contrasto dei fenomeni di criminalità economica ed organizzata.
2. Fermo restando
quanto previsto dal codice di procedura penale, l’apporto fornito dai funzionari
e dai militari per l’effettuazione delle operazioni immediate ed urgenti viene
dettagliatamente descritto nei relativi atti, compilati in modo che risultino
fedelmente rappresentati gli esiti e le modalità degli interventi.
Articolo 12
( Verbalizzazione e documentazione degli interventi effettuati
congiuntamente dagli uffici doganali e dai comandi della Guardia di finanza
nell’ambito dei servizi di vigilanza e riscontro)
1. Per le operazioni svolte congiuntamente
nell’ambito dei servizi di vigilanza e riscontro, gli uffici doganali e i
comandi della Guardia di finanza si attengono alle seguenti direttive:
a) redazione congiunta degli atti di polizia
giudiziaria;
b) cointestazione degli atti all’ufficio ed
al comando interessati, con indicazione e sottoscrizione di tutti gli operanti
in qualità di verbalizzanti;
c) deposito dei verbali ed invio
dell’eventuale informativa di reato al competente pubblico ministero a cura
dell’ufficio doganale, dando atto delle attività svolte anche dai militari
della Guardia di finanza ed includendo tra i destinatari in indirizzo, per
conoscenza, il comando del Corpo cooperante;
d) segnalazione del risultato di servizio agli Organi comunitari
da parte dell’Osservatorio permanente dei rischi di frode;
e) comunicazioni agli Organi centrali nazionali, secondo le
vigenti procedure.
Articolo 13
(Verbalizzazione e documentazione degli
interventi
dei funzionari doganali nell’ambito dei servizi di vigilanza sull’importazione,
esportazione e transito delle sostanze stupefacenti)
1. Per le operazioni svolte congiuntamente a seguito degli
interventi di funzionari doganali nell’ambito dei servizi di vigilanza
sull’importazione, esportazione e transito delle sostanze stupefacenti, ai
sensi delle disposizioni del titolo V del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, gli uffici doganali e i comandi della Guardia di finanza
si attengono alle seguenti direttive:
a) redazione congiunta degli atti, secondo le modalità descritte
all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b);
b) deposito dei verbali ed invio dell’informativa di reato al
pubblico ministero a cura dell’ufficio doganale operante, con indicazione del
comando territoriale della Guardia di finanza competente per gli eventuali
sviluppi investigativi;
c) segnalazione del risultato di servizio alla Direzione
Centrale dei Servizi Antidroga a cura dell’organismo scopritore, secondo le
disposizioni dell’art. 87, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
Articolo 14
(Verbalizzazione
e documentazione degli interventi dei militari della Guardia di finanza nell’ambito
di servizi disposti ai sensi dell’art. 103, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Per le operazioni svolte congiuntamente a seguito degli
interventi dei militari della Guardia di finanza nell’ambito dei servizi
disposti ai sensi dell’art. 103, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli uffici doganali e i comandi della Guardia di
finanza si attengono alle seguenti direttive:
a) redazione congiunta degli atti, secondo le modalità descritte
all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b);
b) deposito dei verbali ed invio dell’informativa di reato al
pubblico ministero a cura del comando della Guardia di finanza operante, dando
atto, altresì, del momento in cui sono intervenuti e delle attività svolte dai
funzionari doganali ed inserendo in indirizzo, per conoscenza, l’ufficio
doganale cooperante;
c) segnalazione del risultato di servizio alla Direzione
Centrale dei Servizi Antidroga da parte dell’organismo scopritore, secondo le
disposizioni dell’art. 87, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
Articolo 15
(Verbalizzazione
e documentazione degli altri interventi di polizia giudiziaria per la repressione di
reati comuni non connessi a violazioni di disposizioni la cui applicazione è
demandata all’Agenzia delle dogane)
1. Per le operazioni svolte dai militari della Guardia di finanza
a seguito di segnalazioni dei funzionari doganali attinenti a reati comuni non
connessi a violazioni di disposizioni la cui applicazione è demandata
all’Agenzia delle dogane, i Comandi della Guardia di finanza e gli Uffici
doganali si attengono alle seguenti direttive:
a) redazione degli atti a cura dei militari della Guardia di
finanza, che fanno risultare le attività compiute e gli elementi forniti dai
funzionari doganali;
b) deposito dei verbali ed invio dell’informativa di reato al
pubblico ministero da parte del comando della Guardia di finanza, che invia,
altresì, una sintetica comunicazione al Direttore dell’ufficio doganale
interessato, nei limiti consentiti dal vincolo di riservatezza degli atti di
polizia giudiziaria