Documenti:

Direttiva competenze Guardia di Finanza e Agenzia Dogane

 


IL MINISTRO DELLE FINANZE

 

VISTA la legge 23 aprile 1959, n.189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

 

VISTO in particolare l’articolo 324 del predetto D.P.R. n.43 del 1973, il quale stabilisce che i funzionari doga­nali, nell’espletamento dei propri compiti, hanno la fa­coltà di accertare le violazioni inerenti le leggi doganali e le altre leggi la cui applicazione è demandata alle do­gane e che nell’esercizio delle proprie attribuzioni ri­vestono la qualifica di ufficiali di polizia tributaria;

 

VISTO il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, concernente l’Organizzazione centrale e periferica dell’Amministrazione delle dogane e delle imposte indi­rette e ordinamento del relativo personale, in attua­zione della legge 10 ottobre 1989, n.349;

 

VISTI gli articoli 73, comma 1 e 103, comma 1, del de­creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativi, rispettivamente, ai reati di esporta­zione, importazione e transito delle sostanze stupefa­centi ed alle visite, ispezioni e controlli degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza negli spazi doga­nali al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi in materia di disci­plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope;

 

VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto le norme necessarie per il coordinamento delle attività di controllo degli uffici doganali e della Guardia di finanza, nonché i criteri e le modalità per regolare i rapporti del Dipartimento e della Guardia di finanza con le Autorità doganali di al­tri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acqui­siti in conseguenza di tali rapporti;

 

VISTO l’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 291, che demanda al Ministro delle finanze di designare con apposito provvedimento l’Amministrazione doganale re­sponsabile del sistema informativo doganale realizzato ai sensi della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato dell’Unione europea sull’uso dell’informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995;

 

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1999, concernente l’istituzione dell’Osservatorio per­manente dei rischi di frode;

 

VISTO l’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministro delle finanze impartisce le direttive necessarie per il coor­dinamento tra la Guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse;

 

VISTO l’articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che definisce l’agenzia delle dogane com­petente a svolgere i servizi relativi all'amministra­zione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doga­nali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell’Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell’unificazione europea;

 

VISTO l’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78, che, nel delegare il Governo ad emanare decreti legi­slativi in materia di riordino del Corpo della Guardia di finanza, stabilisce che uno dei criteri di delega sia quello di prevedere anche l’esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

 

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicem­bre 2000, concernente l’attivazione delle Agenzie fi­scali a decorrere dal 1° gennaio 2001;

 

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68 con­cernente “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78”;

 

CONSIDERATO che è necessario procedere ad un co­ordinamento dei compiti e delle funzioni attribuite all’Agenzia delle dogane ed alla Guardia di finanza;

 

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

 

Capo I

Ruoli e competenze dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza nel settore doganale

 

Articolo 1

(Funzioni svolte dall’Agenzia delle dogane)

1.       L’Autorità doganale italiana è costituita dall’Agenzia delle dogane, che in tale veste:

a)       detta gli orientamenti strategici dell’attività doganale;

b)      stabilisce gli indirizzi generali nei rapporti internazionali;

c)       attua, in linea con gli indirizzi generali de­gli organismi comunitari, i principi guida della politica doganale nazionale;

d)      svolge i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, operando affinché sia osservata anche la normativa extratri­butaria attinente a tali scambi, nonché le azioni di contrasto agli illeciti in materia.

 

Articolo 2

(Amministrazione doganale)

1.       Ai fini della tutela degli interessi comunitari e na­zionali per il regolare svolgimento degli scambi internazionali, per Amministrazione doganale italiana si intende:

a)       l’Agenzia delle dogane, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1;

b)      la Guardia di finanza, nell’esercizio delle proprie funzioni di polizia economica e fi­nanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea.

2.       In materia di accordi di mutua assistenza ammini­strativa e di convenzioni di cooperazione doganale, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, in relazione alle peculiarità dei propri compiti ed attribuzioni, intrattengono rapporti con gli organismi internazionali ed i servizi colla­terali esteri, compresi quelli comunitari.

 
Articolo 3

(Competenze operative dell’Agenzia delle dogane)

1.       L’Agenzia delle dogane provvede, nel quadro delle competenze istituzionali previste dalla legge, ad assicurare:

a)       la corretta percezione dei diritti doganali come definiti dalle norme in vigore, prov­vedendo al relativo accertamento;

b)      la regolare instaurazione e conclusione dei regimi doganali sospensivi e del regime dell’esportazione;

c)       il rispetto delle misure di politica econo­mico - commerciale e di politica agricola comune che sono collegate con gli scambi da e per l’estero, quali meccanismi regola­tori di mercato (divieti, misure di restri­zione e valutarie, embargo, restituzioni F.E.O.G.A.);

d)      l’osservanza, in relazione allo svolgimento delle operazioni e dei controlli doganali, delle disposizioni relative ai flussi di merci da e per l’estero, poste a tutela di inte­ressi pubblici individuati dall’ordinamento statuale (misure sanitarie, fitosanitarie, di protezione del patrimonio artistico, della proprietà intellettuale);

e)       il contrasto alle frodi ed ai fenomeni di eva­sione fiscale, nonché la gestione del relativo contenzioso.

Articolo 4

(Competenze operative della  Guardia di finanza)

1.       La Guardia di finanza provvede, nell’ambito delle competenze istituzionali attribuite dalla legge, ad assicurare:

a)       la prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti tributari ed extratributari connessi al movimento da e per l'estero delle merci, ai fini di tutela erariale e di sicurezza pubblica;

b)      la vigilanza aeronavale e terrestre lungo il confine ed all’interno del territorio doga­nale della Comunità, ai fini del rispetto dell’obbligo di presentazione delle merci in dogana e della prevenzione, ricerca e re­pressione del contrabbando e degli altri traffici illeciti;

c)       lo sviluppo fuori dagli spazi doganali, in quanto Forza di polizia a competenza ge­nerale alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze e referente naturale dell’Amministrazione finanziaria, delle at­tività investigative tipiche di polizia, con particolare riguardo ai fenomeni di crimi­nalità economica ed organizzata;

d)      la ricerca e la comunicazione agli uffici do­ganali di elementi utili ai fini della revi­sione dell’accertamento tributario;

e)       la realizzazione dei compiti di vigilanza ed assistenza, all’interno degli spazi doganali, ed il servizio di riscontro.

 
Articolo 5

(Principi generali di coordinamento)

1.       L’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, cia­scuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni, perseguono l’obiettivo comune di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi fi­nanziari comunitari e nazionali ed un livello ele­vato di sicurezza, libertà e giustizia ai cittadini italiani e dell’Unione europea. A tal fine:

a)       gli organi rappresentativi esterni dell’Amministrazione doganale italiana, an­che nelle sedi estere, rispecchiano nella loro composizione e funzionamento la reci­proca complementarietà delle rispettive attribuzioni;

b)      entrambe le Istituzioni intrattengono rap­porti di assistenza amministrativa e colla­borazione con gli organismi internazionali, ed in particolare dell’Unione europea, non­ché con gli omologhi servizi esteri, nell’ambito dei compiti assegnati. Il coor­dinamento tra le due Istituzioni è assicu­rato anche attraverso l’attività dell’Osservatorio permanente dei rischi di frode, di cui al D.M. 19 aprile 1999, nei termini ivi stabiliti;

c)       gli uffici doganali ed i comandi della Guar­dia di finanza stabiliscono, d'intesa, le modalità di reciproca collaborazione, ogni volta che, nello svolgimento del servizio, emergano esigenze operative riferibili alle aree di competenza prioritaria dell’altro Organismo.

 

Articolo 6

(Attività all’interno degli spazi doganali)

1.       All’interno degli spazi doganali, gli uffici doganali assicurano:

a)       la vigilanza delle merci, dal momento dell’ingresso negli spazi fino alla loro uscita, e lo svolgimento di tutte le forma­lità connesse;

b)      gli adempimenti amministrativi prescritti dalla legge;

c)       i controlli documentali e le visite delle merci, ivi comprese quelle a seguito di per­sone, secondo i criteri del circuito doga­nale di controllo, ai fini dell’esatto accer­tamento dell’obbligazione doganale e del rispetto di tutti gli altri obblighi, anche extratributari, procedendo agli atti di po­lizia tributaria e giudiziaria per le viola­zioni amministrative e penali rilevate, an­che in materia di traffici di stupefacenti.

2.       Nello stesso ambito, i comandi della Guardia di fi­nanza assicurano:

a)       i servizi di vigilanza e di assistenza agli uf­fici;

b)      su delega dei funzionari doganali, l’esecuzione di visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto, i passeggeri ed i bagagli;

c)       i servizi di riscontro, all’uscita dagli spazi doganali;

d)      i controlli e le ispezioni di persone, bagagli e mezzi di trasporto, ai fini del contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del te­sto unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

 

Articolo 7

(Attività al di fuori degli spazi doganali)

1        Al di fuori degli spazi doganali,  i comandi della Guardia di finanza assicurano:

a)       la vigilanza marittima ed il controllo del ter­ritorio, nell’ambito dei servizi tipici di polizia per la tutela dell’ordine e della si­curezza pubblica;

b)      le indagini di polizia tributaria e giudiziaria per il contrasto al contrabbando ed alle frodi;

c)       le indagini di polizia giudiziaria per il contra­sto agli illeciti extratributari, d’iniziativa o su attivazione degli uffici do­ganali ai fini dello sviluppo delle investiga­zioni connesse alle violazioni accertate nel corso delle attività di controllo svolte dai medesimi uffici;

d)      i controlli presso le imprese e gli opera­tori, ai fini dell’accertamento del regolare adempimento degli obblighi doganali e delle altre misure in materia di commercio internazionale.

2.       Nello stesso ambito, gli uffici doganali assicu­rano:

a)       i controlli a posteriori e le verifiche doga­nali presso le imprese e gli operatori, per l’accertamento della correttezza formale e sostanziale delle operazioni doganali, con riguardo alla normativa fiscale ed alle di­sposizioni extratributarie, la cui applica­zione è demandata all’Agenzia delle do­gane;

b)      i controlli a posteriori presso le imprese e gli operatori responsabili dell’osservanza degli obblighi inerenti all’attuazione della politica agricola comune;

c)       l’effettuazione degli atti di polizia giudizia­ria di competenza per la repres­sione delle violazioni alla normativa doga­nale e fiscale sugli scambi internazionali, nonché alle leggi la cui applicazione è de­mandata all’Agenzia delle dogane;

d)      l’attivazione dei competenti comandi della Guardia di finanza per lo sviluppo delle in­dagini di polizia giudiziaria di cui al prece­dente comma 1, lettere b) e c).

 

Capo II

Coordinamento del servizio di vigilanza negli spazi doganali

 

Articolo 8

(Organizzazione delle attività di visita, ispezione e controllo negli spazi doganali)

1.       Le attività di vigilanza all’interno degli spazi doga­nali sono esercitate dall’Agenzia delle do­gane, avvalendosi degli organi direttamente di­pendenti ovvero dei militari della Guardia di fi­nanza, i quali procedono alle visite, ispezioni e controlli delle persone, dei mezzi di trasporto e dei bagagli ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

2.       Il Direttore dell’ufficio doganale organizza l’impiego delle risorse destinate a tale compito in modo unitario ed integrato, secondo i principi di efficacia ed economicità dell’azione amministra­tiva.

3.       Nell’espletamento del servizio, i militari della Guardia di finanza dipendono funzionalmente da­gli uffici doganali e si attengono alle prescrizioni fissate in apposite consegne, redatte d’intesa dal Direttore dell’ufficio doganale e dal Coman­dante provinciale del Corpo.

 

Articolo 9

(Servizi di riscontro)

1.        Ai valichi di confine ed ai varchi dei recinti do­ganali, i militari della Guardia di finanza proce­dono autonomamente al controllo sommario ed esterno delle merci e dei colli, per verificarne la corrispondenza rispetto ai documenti doga­nali che li scortano, fermo restando l’obbligo di darvi esecuzione in caso di richiesta del diret­tore dell’ufficio doganale o dei funzionari ad­detti alle visite di controllo.

2.       L’organizzazione dei servizi di riscontro costitui­sce il completamento finale del disposi­tivo di vigilanza all’interno degli spazi e con­corre ad  assicurarne un livello di efficacia adeguato in ogni punto della linea doganale dell’Unione europea, pur nel rispetto delle esi­genze di rapidità e di fluidità del commercio estero.

 

Articolo 10

(Controlli per la repressione di reati in materia di so­stanze stupefacenti)

1.       I funzionari doganali, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, nei li­miti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza settoriale, ai fini dell’accertamento dei reati previsti dal testo unico delle disposizioni legisla­tive in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dalle altre leggi la cui ap­plicazione è demandata all’Agenzia delle dogane.

2.       Rientrano nell’ambito di cui al comma 1 i reati di importazione, esportazione e passaggio in tran­sito di sostanze stupefacenti senza la prescritta autorizzazione del Ministero della sanità, puniti ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope approvato con D.P.R. 9 otto­bre 1990, n. 309 che i funzionari doganali sono tenuti ad accertare durante l’espletamento dei controlli e delle ispezioni alle persone, ai bagagli ed ai mezzi di trasporto che attraversino la linea doganale o circolino negli spazi vigilati.

3.       La Guardia di finanza, in quanto Forza di polizia preposta alla sicurezza economico - finanziaria dei confini, assicura, anche mediante il disposi­tivo aeronavale, lo svolgimento dei servizi di pre­venzione e repressione dei traffici illeciti inter­nazionali.

4.       I militari del Corpo, ai sensi dell’art. 57, comma 1 e 2, del codice di procedura penale rivestono la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudizia­ria in via permanente e possono svolgere d’iniziativa, nell’ambito degli spazi doganali, vi­site, ispezioni e controlli nei confronti delle per­sone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni pre­viste dal testo unico delle leggi in materia di di­sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309.

5.       L’organizzazione dei controlli di cui al presente ar­ticolo tende all’obiettivo comune di assicurare un’applicazione incisiva ed omogenea delle misure di contrasto alla criminalità transnazionale, valo­rizzando le sinergie operative e le potenzialità delle due Istituzioni. A tal fine, i comandanti dei Reparti della Guardia di finanza ed i Direttori degli uffici doganali, nell’ambito delle rispettive responsabilità, stabiliscono le necessarie intese di coordinamento, fissando i criteri d’impiego delle risorse mediante appositi piani operativi,  in funzione:

a)       dell’analisi della situazione operativa contin­gente;

b)      dei flussi dei traffici di persone e merci;

c)       delle caratteristiche delle aree da vigilare e della dislocazione dei posti di controllo;

d)      delle risorse umane e tecnologiche disponi­bili.

 

Articolo 11

(Coordinamento operativo)

1.       L’integrazione dei servizi attuati dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza all’interno degli spazi doganali comporta l’impegno degli uf­fici e comandi interessati a dare impulso ad una collaborazione sistematica, ogni qual volta l’apporto operativo di ognuno arrechi un signifi­cativo valore aggiunto ai fini della tempestività, della completezza e della proficuità degli inter­venti repressivi. In particolare:

a)       gli uffici doganali assicurano il loro pecu­liare contributo tecnico-giuridico, special­mente ai fini della classificazione doganale delle merci e della disciplina nazionale e comunitaria applicabile alle singole fatti­specie;

b)      i comandi della Guardia di finanza aderi­scono alle richieste degli uffici fornendo, nell’immediato, il necessario ausilio opera­tivo ed assicurando:

-    l’apporto quale Forza di polizia, all’interno degli spazi doganali, per l’accertamento di reati comuni e per ogni esigenza operativa connessa alla scoperta degli illeciti;

-    lo sviluppo, fuori dagli spazi doganali, delle indagini e delle investigazioni tipi­che di polizia, ai fini del contrasto dei fenomeni di criminalità economica ed organizzata.

2.       Fermo restando quanto previsto dal codice di pro­cedura penale, l’apporto fornito dai funzio­nari e dai militari per l’effettuazione delle ope­razioni immediate ed urgenti viene dettagliata­mente descritto nei relativi atti, compilati in modo che risultino fedelmente rappresentati gli esiti e le modalità degli interventi.

 

Articolo 12  

( Verbalizzazione e documentazione degli interventi effettuati congiuntamente dagli uffici doganali e dai comandi della Guardia di finanza nell’ambito dei servizi di vigilanza e riscontro)

1.       Per le operazioni svolte congiuntamente nell’ambito dei servizi di vigilanza e riscontro, gli uffici doganali e i comandi della Guardia di fi­nanza si attengono alle seguenti direttive:

a)       redazione congiunta degli atti di polizia giu­diziaria;

b)      cointestazione degli atti all’ufficio ed al co­mando interessati, con indicazione e sottoscrizione di tutti gli operanti in qua­lità di verbalizzanti;

c)       deposito dei verbali ed invio dell’eventuale informativa di reato al competente pub­blico ministero a cura dell’ufficio doganale, dando atto delle attività svolte anche dai militari della Guardia di finanza ed inclu­dendo tra i destinatari in indirizzo, per conoscenza, il comando del Corpo coope­rante;

d)      segnalazione del risultato di servizio agli Organi comunitari da parte dell’Osservatorio permanente dei rischi di frode;

e)       comunicazioni agli Organi centrali nazio­nali, secondo le vigenti procedure.

 

Articolo 13

(Verbalizzazione e documentazione degli interventi dei funzionari doganali nell’ambito dei servizi di vigilanza sull’importazione, esportazione e transito delle so­stanze stupefacenti)

1.       Per le operazioni svolte congiuntamente a se­guito degli interventi di funzionari doganali nell’ambito dei servizi di vigilanza sull’importazione, esportazione e transito delle sostanze stupefacenti, ai sensi delle disposizioni del titolo V del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico­trope approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli uffici doganali e i comandi della Guardia di finanza si attengono alle seguenti direttive:

a)       redazione congiunta degli atti, secondo le modalità descritte all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b);

b)      deposito dei verbali ed invio dell’informativa di reato al pubblico mini­stero a cura dell’ufficio doganale ope­rante, con indicazione del comando terri­toriale della Guardia di finanza compe­tente per gli eventuali sviluppi investiga­tivi;

c)       segnalazione del risultato di servizio alla Di­rezione Centrale dei Servizi Antidroga a cura dell’organismo scopritore, secondo le disposizioni dell’art. 87, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

 

Articolo 14

(Verbalizzazione e documentazione degli interventi dei militari della Guardia di finanza nell’ambito di servizi disposti ai sensi dell’art. 103, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1.       Per le operazioni svolte congiuntamente a se­guito degli interventi dei militari della Guardia di finanza nell’ambito dei servizi disposti ai sensi dell’art. 103, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e so­stanze psicotrope approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli uffici doganali e i comandi della Guardia di finanza si attengono alle seguenti di­rettive:

a)       redazione congiunta degli atti, secondo le modalità descritte all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b);

b)       deposito dei verbali ed invio dell’informativa di reato al pubblico mini­stero a cura del comando della Guardia di finanza operante, dando atto, altresì, del momento in cui sono intervenuti e delle at­tività svolte dai funzionari doganali ed in­serendo in indirizzo, per conoscenza, l’ufficio doganale cooperante;

c)       segnalazione del risultato di servizio alla Di­rezione Centrale dei Servizi Antidroga da parte dell’organismo scopritore, se­condo le disposizioni dell’art. 87, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di di­sciplina degli stupefacenti e sostanze psi­cotrope approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

 

Articolo 15

(Verbalizzazione e documentazione degli altri inter­venti di polizia giudiziaria per la repressione di reati comuni non connessi a violazioni di disposizioni la cui applicazione è demandata all’Agenzia delle dogane)

1.       Per le operazioni svolte dai militari della Guardia di finanza a seguito di segnalazioni dei funzionari doganali attinenti a reati comuni non connessi a violazioni di disposizioni la cui applicazione è de­mandata all’Agenzia delle dogane, i Comandi della Guardia di finanza e gli Uffici doganali si atten­gono alle seguenti direttive:

a)       redazione degli atti a cura dei militari della Guardia di finanza, che fanno risul­tare le attività compiute e gli elementi forniti dai funzionari doganali;

b)       deposito dei verbali ed invio dell’informativa di reato al pubblico mini­stero da parte del comando della Guardia di finanza, che invia, altresì, una sintetica comunicazione al Direttore dell’ufficio do­ganale interessato, nei limiti consentiti dal vincolo di riservatezza degli atti di polizia giudiziaria