Il sacco bucato n.12/2001
31 ottobre
MANIFESTO
delle Rappresentanze sindacali di Base - Agenzie Fiscali
INTRODUZIONE
Le riforme dei ministeri, per
quanto ci riguarda, hanno portato alla costituzione del comparto delle Agenzie
Fiscali. Le Rappresentanze sindacali di base nate, nel Comparto Ministeri,
nel 1996, sono passate, nell’ambito del futuro comparto, dalle 150 liste RSU presentate nel 1998, in solo tre
anni, a circa 270 liste presentate, incrementando il bacino elettorale
raggiunto (votanti in uffici in cui abbiamo presentato liste) dal 28% al 50%
del totale. Un forte progresso, speriamo confermato dai dati delle elezioni,
ottenuto nonostante un sistema che, in questo periodo, ha cercato di eliminare
ogni dissenso. Ricordiamo, su tutte, la legge sulla rappresentatività
sindacale, o la barbara pratica dei “tavoli separati”. Progresso che, pensiamo
di non sbagliare se, leggiamo come segnale della necessità diffusa di
un’alternativa al sistema sindacale finora esistente.
Un’alternativa basata su un
sistema di informazione col quale abbiamo affinato il dibattito interno,
coinvolto sempre più colleghi, rafforzato la nostra identità, riuscendo così,
in modo sempre più efficace, ad affrontare nel dettaglio le singole questioni.
La nostra indipendenza dal sistema politico, inoltre, è garanzia della
coerenza delle nostre linee di comportamento.
Diritti
certi e rivendicazioni collettive in alternativa a mediazioni continue e favori
individuali. Questo è ciò su cui stiamo costruendo la costante crescita di
consensi e su cui vogliamo continuare a costruire.
Il consenso acquistato
dalle nostre proposte in questi anni, soprattutto se dovesse aumentare nelle
prossime elezioni RSU, sarà in nostro migliore argomento per il nuovo contratto,
vista la prossima scadenza (31/12/2001) del contratto in vigore. Le elezioni
RSU, così come sono state ideate, servono anche per soppesare le organizzazioni
sindacali. Sarebbe giusto e corretto che lavoratrici e lavoratori, al di là
di ogni, mistificante, personalizzazione della campagna elettorale, fossero
informati su cosa sono chiamati a votare. Ogni organizzazione sindacale
dovrebbe dire chiaramente cosa intende fare con il consenso eventualmente
acquisito nelle elezioni RSU. Noi
abbiamo deciso di farlo.
Il nostro programma
sindacale di settore, a seguito di questa introduzione, è animato dalla volontà
di cambiare l’attuale situazione, e passare, come affermato nell’ultimo
Congresso Nazionale delle RdB, “dalla subalternità … ad una nuova identità”.
L’intervento delle RdB nelle Agenzie Fiscali è quindi parte di un intervento
più generale, di Pubblico Impiego e oltre. Gli interventi di settore non possono
ignorare, infatti, che risultati positivi, e strutturali, sono ottenibili solo
attraverso la costruzione di rivendicazioni collettive di coloro che, una
volta si definivano classe lavoratrice, anche se, nell’attuale sistema
produttivo post-industriale, sono divenuti un soggetto dai confini
difficilmente tracciabili.
Il programma è,
volontariamente, tracciato solo nelle sue linee generali dando origine ad una
sorta di MANIFESTO PROGRAMMATICO, sulle questioni del nostro settore,
sintesi del dibattito degli ultimi anni e da rilanciare sul terreno del dibattito
futuro, convinti, anche qui in alternativa con l’attuale sistema, che le
proposte diventino concrete non in asettici testi sindacali (o sindacalesi) o
nell’istituzionale momento della contrattazione, ma solo quando divengono “voce
di popolo”.
Il sistema di proposte non
esaurisce la sua portata con il nuovo contratto - importante, ma non
esaustivo, momento dell’intervento sindacale - ma ne deve permeare la sua
futura applicazione, nell’ambito della quale le RdB, come fatto finora,
cercheranno, quotidianamente e in tutti i luoghi di lavoro, di
modificare gli effetti negativi che, dalla contrattazione nazionale, dovessero
emergere.
Richiesta aumento di 260 euro (500.000 lire)
con decorrenza 1 gennaio 2002. Prima, parziale, risposta alla crisi retributiva
dell’ultimo decennio in cui - periodo 1993-2000, ISTAT - la perdita del potere
d’acquisto media del dipendente ministeriale è stata di 8.037.000 lire annue
(4150,121 euro).
Richiesta reintroduzione meccanismi automatici, a
indicizzazione mensile, di riallineamento dei salari all’inflazione reale.
Si impone un’adeguata trasformazione di parte del
FUA, anche questa indicizzata, per costituire un ulteriore stipendio da
distribuire a tutti entro il mese di giugno.
L’anzianità deve essere riconsiderata come
elemento di professionalità. Per questo richiediamo il reinserimento di scatti
salariali di anzianità.
Va perseguita l’assoluta perequazione delle
diverse indennità di Amministrazione, oggi fortemente differenziata tra
personale ex Ruolo Unico e personale ex Dogane.
Va sottolineata la caratteristica di generalità,
la natura fissa e ricorrente di tale indennità. In modo che possa essere
indicizzata ed inserita a pieno titolo tra le voci stipendiali, sia ai fini
del calcolo pensionistico, nonché per eliminare il meccanismo di detrazione in
caso di malattia inferiore a 15 giorni lavorativi.
1.F) Fondo Unico di Amministrazione
Oltre al, già ricordato, utilizzo, di parte del
Fondo per la costituzione della 14^ mensilità, sarà necessario
eliminare il concetto di produttività individuale, nonché le indennità di
posizione organizzative che creano, con fondi contrattuali, sacche di
privilegio, sperequazioni e malessere tra il personale, e danno ampia
discrezionalità alla dirigenza. Se un meccanismo di attribuzione del FUA va
ricercato - fatto salvo quanto specificato al punto 1.C) e al seguente punto 1.G)
– questi non può essere che quello della produttività collettiva, con
obiettivi generali al cui raggiungimento contribuiscono, evidentemente,
tutti e al raggiungimento dei quali tutti devono poter accedere a quote
equivalenti del salario accessorio.
Le indennità (sportelli, disagiate, rappresentanze
esterne, verifiche etc.), vanno sottratte alla contrattazione annuale, che le
moltiplica e le frammenta, rendendole incerte nell’entità e nei tempi di corresponsione.
Il sistema delle indennità va semplificato, anche sulla base dell’attuale
polifunzionalità dei dipendenti. Le quote di indennità, attribuite alle figure
professionali individuate in contrattazione nazionale preventiva, vanno
sottratte dal FUA e devono diventare voce fissa stipendiale, pagato
mese per mese e a prescindere dalle giornate di presenza.
L'attuale importo dei buoni pasto, inadeguato,
contrasta con la ratio dell'istituto della pausa pranzo, che deve consentire
l'adeguato recupero psicofisico del lavoratore. E’ quindi necessario un
adeguamento del loro valore ad almeno circa 15.000 nette (7,5 euro).
Si chiede il mantenimento dell’Indennità di Buonuscita.
L’eventuale trasformazione in TFR comporta immediate perdite notevoli sul
piano economico, oltre a essere passaggio propedeutico per l’introduzione di
Fondi Pensione, particolarmente pericolosi. La loro forte componente di
titoli azionari, non garantisce ne rendimento certo ne esigibile.
Si richiede la possibilità per i dipendenti di
richiedere anticipo dell’Indennità di Buonuscita (o, comunque, del TFR, in
caso di completamento del processo di trasformazione).
1.L) Fondo di Previdenza
La trasformazione da Ministero ad Agenzie è
elemento di rischio per la sopravvivenza del fondo. E’ quindi necessario
ottenere e garantire una liquidazione immediata della quota maturata a tutti
coloro che facciano richiesta.
Previsto dalla vigente normativa e da numerose
sentenze della Corte di Cassazione. Va chiarito, inoltre, che tale diritto
spetta anche a coloro che sviluppano il proprio orario di lavoro su cinque
giornate, in caso di coincidenza delle festività anche con il sabato.
1.N) Servizi per i dipendenti
Vanno garantite dalle Amministrazioni coperture
assicurative per le tutte le attività lavorative svolte, mutui e prestiti,
servizio trasporti ed Asili nido, questi ultimi anche per garantire le reali
Pari Opportunità.
TITOLO
II
Ordinamento
professionale
PREMESSA
L’attuale ordinamento, suddiviso su 11 livelli
retributivi, non corrisponde alla reale organizzazione degli Uffici, in cui
il lavoro si sviluppa per processi richiedendo prestazioni polifunzionali,
sempre più qualificate e livelli di responsabilità sempre meno definiti. La
sempre maggiore professionalità, la crescente scolarizzazione, inoltre,
impongono una radicale revisione del sistema di inquadramento professionale.
E’ necessario ridurre da 11 a 4 i livelli
retributivi del personale.
I quattro livelli retributivi vanno come di
seguito indicato, inseriti in due Aree, ognuna delle quali a sua volta
suddivisa in due sub-Aree.
L’Area del Procedimento suddivisa in Procedimento
Semplice – con retribuzione equivalente all’attuale B2 e comprendente
attività di mero supporto al processo lavorativo - e Procedimento complesso
– con retribuzione equivalente all’attuale B3S e comprendente attività con
conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo e che producano atti con
rilevanza per la formazione degli atti dell’area del Provvedimento.
L’Area del Provvedimento, suddivisa, analogamente,
in Provvedimento Semplice – con retribuzione equivalente all’attuale
C2 e comprendente la produzione di atti che impegnano l'Amministrazione nei
confronti di terzi (di minore entità) nonché la direzione di più unità in una
sezione o reparto - di una sezione o reparto – e Provvedimento Complesso
– con retribuzione equivalente all’attuale C3S e comprendente la produzione
di atti che impegnano l'Amministrazione nei confronti di terzi (di maggiore
entità) nonché la Direzione di più sezioni o reparti e/o la sostituzione del dirigente in sua assenza.
Il personale attualmente in servizio, va
ricollocato nel nuovo sistema semplicemente in base al lavoro effettivamente
svolto e alla sua affinità con le quattro sub Aree individuate. Si otterranno
inquadramento e retribuzione per tutti più confacente alle reali prestazioni
operative; un riconoscimento dell’effettiva crescita professionale collettiva
che nel concreto, rispetto alla situazione attuale vedrà un livellamento, sia
giuridico che economico, verso l’alto, di tutto il personale.
2.B)
Diritto individuale alla carriera
E’ necessario prevedere
sviluppi di carriera che siano diritto soggettivo maturabile
attraverso anzianità di servizio e la partecipazione a corsi di formazione. Il
diritto alla carriera si sviluppa attraverso il passaggio, maturati i
requisiti necessari, al livello giuridico e retributivo superiore, sia esso
della stessa area che di area superiore. I tempi di sviluppo di carriera devo
essere certi e vanno calibrati sulla base del sistema ordinamentale
definitivo, in modo che tutti, nell’arco della vita professionale, abbiano la
possibilità di accedere alle qualifiche professionali apicali.
L’automatismo delle
procedure proposte, ne consente una gestione semplice ed oggettiva che fa si
che possano essere sviluppate con periodicità annuale.
Va prevista, infine, per
coloro che giungono nell’area apicale (Provvedimento Complesso nella nostra
proposta) una cospicua riserva di posti in caso di concorsi per Dirigenti.
2.C) Mansioni superiori
Va richiesta l’
applicazione dell’art.2103 c.c., che prevede l’acquisizione del diritto
all’inquadramento al livello superiore nel caso di prestazione reiterata di
tali funzioni.
2.D) La formazione del
personale
La formazione del personale, deve divenire
diritto soggettivo dei lavoratori e non essere considerata merce di
scambio per ottenere i passaggi di livello. Può essere distinta in due
filoni: aggiornamento professionale e sviluppo formativo. Il primo,
incentivato economicamente, è rivolto a mettere i dipendenti in condizione di
assorbire le innovazioni tecnologiche, procedurali e legislative che si
presentano nel tempo. Il secondo è invece finalizzato all’adozione di nuovi
modelli di organizzazione del lavoro ed alla conseguente progressione di
carriera. Va garantita la pari opportunità, deve essere pretesa per tutti e
svolgersi durante l’orario di lavoro.
Diritti individuali e collettivi
3.A) Orario di lavoro
La riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore
settimanali, a parità di salario si colloca nell’ottica di favorire, sia
l’aumento dell'occupazione sia una migliore qualità della vita.
Va specificato che il singolo posto di lavoro è unico titolare della contrattazione sull’orario di lavoro e su tutte le questioni (orario di servizio, orario al pubblico) che direttamente o indirettamente lo condizionano.
In caso di missione, le ore in viaggio, da e per
la sede di servizio, vanno considerate orario di lavoro e in caso di eccedenza
al normale orario di lavoro, devono divenire riposo compensativo.
3.B) Straordinario
Abolizione dello straordinario o, quanto meno, sua
rigida regolamentazione, sia nell’entità complessiva, che nella sua suddivisione
individuale, con l’introduzione dell’obbligo di assunzione di personale nei
casi di utilizzo di tale istituto in maniera strutturale.
Recupero dei fondi risparmiati al FUA con utilizzo
degli stessi nei modi previsti nel TITOLO I.
Va garantito il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS), che deve essere eletto dai lavoratori. La sicurezza e la
salute non devono essere materia di confronto ma applicazione di regole certe.
3.D) Mantenimento ed incremento livelli
occupazionali
Riduzione dell’orario di lavoro, abolizione dello
straordinario, costante rilevazione dei fabbisogni delle P.A. per un
costante miglioramento del servizio al pubblico, sono elementi base per la garanzia
del mantenimento ed incremento dei livelli occupazionali, soprattutto in
aree economicamente disagiate del paese.
3.E) Lavoratori a contratto atipico
Irrigidimento norme per l’utilizzo di tale personale, che deve
essere consentito solo in casi di reale straordinarietà e con trattamento
economico e normativo identico a quello del personale di ruolo.
Va affermato – a sanare quanto attualmente
previsto (art.19 CCNL Ministeri del 17/5/2001) - il diritto di tali lavoratori
(precari a qualsiasi titolo, lsu, formazione lavoro, interinale, part-time
etc.) al lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, fissando regole precise
per la maturazione di tale diritto. Nello specifico, nell’arco della vigenza
giuridica del presente contratto le Amministrazioni vanno varati concorsi
pubblici per soli titoli (cfr art.2 lettera t, legge 421/92) per sanare la
situazione dei lavoratori socialmente utili e personale a tempo determinato.
3.F) Mobilità forzata (decentramento,
esternalizzazione, privatizzazione)
Pur continuando ad opporci ai processi di decentramento,
esternalizzazione, privatizzazione dei servizi pubblici, riteniamo che, nel
caso di loro attuazione vadano garantiti:
a. mantenimento del
trattamento economico tabellare (senza riassorbimenti in future contrattazioni)
b. gestione oggettiva
della mobilità che da detti processi dovesse scaturire, nonché di adeguamento
salariale per i lavoratori coinvolti
c. riconoscimento delle
professionalità acquisite - corsi di formazione e riqualificazione mirati ad
un corretto inserimento professionale nel sistema dì destinazione
d. mantenimento livelli
occupazionali.
3.G) Mobilità volontaria
Va superata l’attuale discrezionalità dei dirigenti e le
clientele. Anzianità e carichi di famiglia potrebbero essere elementi base
di un sistema che preveda una mobilità volontaria costante del personale, aiutata
anche dall’utilizzo delle nuove tecnologie (telelavoro).
3.H) Permessi retribuiti
Partecipazione a concorsi o esami: riconosciuti permessi
retribuiti per i giorni di svolgimento delle prove e per il periodo necessario
al raggiungimento della sede.
Congedi parentali. Incrementata e semplificata
(autocertificazione) la fruizione di tali permessi, sia per gravi motivi
personali (10 gg/anno) che per nascita figli (3 gg/evento) che per
l’assistenza ai figli (10 gg/anno fino al decimo, cumulabili)…
3.I) Permessi brevi
Concessi al dipendente che ne faccia richiesta, da recuperare
entro il mese successivo, senza altro limite che quello di non superare la metà
dell’orario giornaliero effettuato.
3.L) Assenze per malattia
Elevazione a 24 mesi, su
tre anni, per il diritto alla conservazione del posto. Garanzie ulteriori in
caso di malattie particolarmente gravi.
In caso di malattia breve
(fino a tre giorni) non è obbligatoria la presentazione del certificato medico
sostituibile da autocertificazione del dipendente.
La presentazione del
certificato può essere effettuata al rientro in ufficio.
Al fine della
certificazione del periodo di malattia è sufficiente l'attestazione rilasciata
dal medico fiscale.
3.M)
Ferie
I lavoratori neoassunti
hanno diritto allo stesso trattamento previsto per la generalità dei
dipendenti.
Esigenze organizzative non
possono in nessun caso essere causa ostativa alla concessione delle ferie.
3.N) Aspettativa
Aumento aspettativa non
retribuita a 18 mesi ogni 4 anni. Semplificazione delle procedure di accesso a
tale istituto.
4.A) Soggetti sindacali
Bisogna prevedere due livelli di trattativa:
1. Nazionale a cui partecipano: a) il Coordinamento
Nazionale delle RSU - eletto sulla base di regolamento da approvarsi entro 90
giorni; b) organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
2. Locale (ufficio periferico individuato come
sede di RSU nelle elezioni più recenti) a cui partecipano: a) le R.S.U.;
b) le organizzazioni sindacali di categoria territoriali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale o nell’ambito locale di contrattazione.
Va affermata l’illegittimità di ulteriori livelli
intermedi di discussione (regionale e/o compartimentale) prevedendo, comunque,
in caso di loro permanenza, adeguata rappresentanza delle RSU locali.
Eventuali contrasti tra RSU e O.S. devono essere sanati attraverso lo strumento
democratico del confronto con i lavoratori interessati, con assemblea o referendum,
ove possibile.
4.B) Forme e materie di
relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali si deve basare
sull’informazione, che deve essere completa e puntuale, e la contrattazione a
cui vanno riportate tutte le materie oggi afferenti ad altre modalità di
confronto.
Non deve essere possibile alcun tentativo di discriminazione
di alcuno dei soggetti sindacali attraverso informazioni fornite in maniera
disomogenea, obbligo alla sottoscrizione di accordi pena il mancato diritto
di accesso alle contrattazioni successive, tavoli di trattativa separati o
altre pratiche similari.
Le contrattazioni nazionali e locali sono obbligatorie
(almeno) per le materie che attengono all’applicazione dei contratti
nazionali, la gestione del personale, l'organizzazione del lavoro, le scelte
gestionali delle Amministrazioni che comportino, comunque, effetti sulle condizioni
di lavoro e sul trattamento economico e normativo dei dipendenti. In nessun
livello di contrattazione sarà possibile modificare “in peggio” quanto stabilito
dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro.
4.C Referendum sugli accordi
e confronti con il personale
E’ fatto carico alle OO.SS. e/o alle RSU di
sentire obbligatoriamente i lavoratori, all’esito di ogni accordo, attraverso
un referendum. E’ fatto carico alle Amministrazioni di mettere a disposizione
tutti i mezzi logistici necessari. In caso di mancato consenso della
maggioranza semplice dei votanti, le trattative dovranno riprendere sulla base
dei risultati della consultazione.
L’assemblea può essere indetta da un qualsiasi
membro delle RSU, o da un’organizzazione sindacale rappresentativa a livello
nazionale, o nell’ambito di riferimento.