Il sacco bucato.n.8/2002
21 maggio 2002
SPECIALE RIQUALIFICAZIONE
n.2
SOMMARIO
1. Riassunto delle puntate precedenti
2. Ricadute sul diritto
alla carriera. Perché questa sentenza riguarda tutti e non solo i 9.500
riqualificati
3. Il percorso della ribellione
4. Il blocco delle mansioni
1.
Riassunto delle puntate precedenti
Per maggiore chiarezza su quanto sta
accadendo, abbiamo ritenuto di riprendere – ed aggiornare – parte di un
comunicato già inviato circa sei mesi fa, in cui fornivamo una cronologia della
questione riqualificazione.
28
dicembre 1995 - Legge
549/1995. Prevede - art.3 commi 205,206,207 - il processo di Riqualificazione.
Un riconoscimento dei diritti di chi lavora, come noi richiedevamo, ma che
prevede un passaggio di tipo concorsuale. Una strada pericolosa da noi non
condivisa.
1996/1997
– Con “calma”, Amministrazione e OO.SS. si accordano per una serie di
procedure di tipo concorsuale. RdB, continua a chiedere il riconoscimento delle
professionalità espresse “sul campo”.
Febbraio
1998 – L’amministrazione svolge, con l’utilizzo di 180
miliardi del nostro Fondo di Previdenza, le prove scritte. L’esito
dovrebbe essere, in pratica, definitivo sulla base della legge 549/95 e i
successivi accordi. Gli inquadramenti dovrebbero esserci subito e l’esame
finale dei corsi non dovrebbe avere carattere di selettività.
Gennaio
1999
– Sentenza della Corte Costituzionale che, come ampiamente prevedibile,
dichiara incostituzionali e nulle le procedure previste dai commi 205,206 e 207
dell’art.3 l.549/1995.
Gennaio–Aprile
1999 – Amministrazione e Sindacati, anziché prendere atto che
le procedure para-concorsuali sono inidonee per il riconoscimento del diritto,
che c’è e va riconosciuto ipso-facto, paradossalmente, decidono di
andare nella direzione opposta, concordando un ulteriore “concorsizzazione”
della procedura.
13
Maggio 1999 – Legge 133/1999. Si rideterminano le procedure. La prima
parte, già svolta, si trasforma in prova selettiva e la seconda in
corso/concorso con esame finale ulteriormente selettivo. Si prevede un taglio
dei posti definito al 70% di quelli originari.
Agosto
1999 – Accordo al ribasso, Amministrazione e Sindacati. I posti a concorso
divengono il 53% di quelli originari e vengono distribuiti sul territorio
nazionale con un mercanteggio degno di una fiera del bestiame.
14
febbraio 2000 - Cominciano i corsi/concorsi. Dureranno tutto il 2000 con
forti sacrifici richiesti al personale, obbligato a incontri con tutor fuori
dell’orario di lavoro, e a cui non viene, se non in ritardo, fornito materiale
didattico e soprattutto, alcuna certezza sul tipo di esame finale e del peso
delle singole parti della procedura sulla valutazione finale.
Dicembre
2000 - Terminano i corsi. Le prove finali sono altamente selettive.
Dei quasi 25.000 posti messi a concorso inizialmente (1997), ne saranno assegnati
circa 10.000.
Febbraio
2001 -
Ordinanza del TAR: si afferma la legge 133/99 non ha sanato
l’incostituzionalità della procedura e si rilancia la questione alla Corte
Costituzionale.
12
maggio 2001
– Accordo Amministrazione e Sindacati. Si prevedono inquadramenti provvisori e
restituzione di livello e della differenza economica in caso di sentenza
negativa della Corte Costituzionale. Fatto grave, che fornisce copertura
sindacale ad un atto palesemente illegittimo.
5
ottobre 2001 – Accordo Amministrazione Sindacati che, mantenendo i
vincoli del 12 maggio - restituzione di livello e soldi - stabilisce il 18
ottobre come data di stipula dei contratti individuali… una vittoria?
Novembre
2001 – Vengono sottoscritti i contratti individuali, contenenti
la clausola illegittima.
Aprile
2002 –
Alcuni dei “riqualificati” non hanno ancora percepito gli aumenti.
9
maggio 2002 – La Corte Costituzionale conferma l’illegittimità
della procedura…
2.
Ricadute sul diritto alla carriera. Perché questa sentenza riguarda tutti e
non solo i 9.500 riqualificati
La sentenza 194/2002 in sostanza
afferma che quando viene individuato un posto disponibile questo deve essere
messo a concorso pubblico. Come aveva già affermato il TAR nell’ordinanza del
Febbraio 2001, questa considerazione renderebbe invalidi anche i passaggi tra
le aree e nelle aree previsti dal Contratto, poiché anche essi fanno
riferimento alla copertura di posti in organico che risulterebbero scoperti.
Ma è proprio l’individuazione del posto disponibile che noi abbiamo da sempre
messo in discussione e che deve essere la chiave per trovare la soluzione
alla questione della riqualificazione. In sostanza, una cosa è affermare
che ci sono posti vuoti e che il personale viene selezionato e formato per
ricoprirli, altra cosa è affermare che il personale già ricopre quegli
incarichi. Questa seconda affermazione è quella che rispecchia la realtà visto
che l’organizzazione del lavoro negli uffici è radicalmente modificata,
con la richiesta di sempre maggiore preparazione e professionalità, e, non ci
risulta che ci siano uffici paralizzati per mancanza di lavoratrici e lavoratori
che, seppur sottopagati, svolgano il lavoro quotidiano. In tal senso, il
passaggio di inquadramento economico, a partire da coloro che, comunque, sono
stati sottoposti al vessatorio percorso concorsuale, ed estendendosi a tutti,
non va letto come un concorso a coprire posti vacanti, ma come
riconoscimento della modificata prestazione di lavoro in ottemperanza al
principio base (tutelato anche questo dalla Costituzione) di una retribuzione
congrua alla prestazione di lavoro. Del resto, ci chiediamo, quanti di coloro
che sarebbero stati riqualificati, dopo la firma del contratto a Novembre hanno
cambiato il lavoro che svolgevano prima? Per questo il contratto (così come
concepito), e di conseguenza la sentenza, ci bloccano al palo… congelati in un
inquadramento economico, nella speranza che ci giunga qua e là qualche indennità
e che, quando saranno proposte le piante organiche il nostro livello economico
di appartenenza non dovesse risultare troppo in esubero.
3.
Il percorso della ribellione
Le Rappresentanze sindacali di base ritengono che la
questione sia di importanza vitale, e che la protesta di lavoratrici e
lavoratori deve essere forte ed incanalata verso la strada giusta. Il diritto
alla carriera è un diritto fondamentale, perso questo è come perdere tutto.
Non ha senso protestare contro una sentenza, che, nelle
condizioni date, paradossalmente, esprime un concetto corretto.
Bisogna cambiare le condizioni date che sono il
risultato di anni di concertazione che, subdolamente, ha sottomesso i nostri
diritti alle politiche neo-liberiste che si sono sviluppate, con sempre più
forza, negli ultimi dieci anni. L’attacco
sull’articolo 18, lo smantellamento del Pubblico Impiego contenuto
nell’accordo del 4 febbraio u.s., i rinnovi contrattuali in ritardo e,
comunque, senza una lira, l’impossibilità di avanzamento di carriera, sono
anelli di una sola catena, quella che ci rende schiavi.
Dobbiamo spezzare questa catena.
E’ il momento di non andare troppo per il sottile e di ribellarsi. O adesso
o mai più. Non è possibile pensare a nuovi accordi al ribasso.
Le RdB si stanno movendo per interessare gli organi
istituzionali, dal Ministero alla Commissione Finanze della Camera, nella
ricerca di una soluzione, in linea con quanto affermato nel paragrafo
precedente, che parta dalla garanzia per i riqualificati, ma che sia il vero
trampolino di lancio per riconoscere a tutti quanto a loro dovuto… ad
esempio, ci sono ancora centinaia di ex III livelli… esistono ancora i lavori
che svolgevano? Non ci pare. Siccome loro, negli uffici, non stanno con le mani
in mano, è chiaro che stanno già svolgendo lavori più qualificati…
QUELLO CHE VOGLIAMO E’ UNA DICHIARAZIONE UFFICIALE
DA PARTE DEL MINISTERO DI ACCETTAZIONE DI QUESTO DATO DI FATTO – UNA
DICHIARAZIONE CHE SBLOCCHI LA SITUAZIONE SLEGANDO GLI AVANZAMENTI DI CARRIERA DA
PROCEDURE CONCORSUALI E LEGANDOLI AL RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO
Per ottenere questo abbiamo ipotizzato un calendario
di lotta che proponiamo a voi tutti:
1. blocco delle mansioni (vedi paragrafo
successivo)
2. lettera (individuale) al Direttore
dell’Ufficio in cui deve certificare il lavoro svolto e farsi carico di
sensibilizzare gli Organismi superiori (che stiamo preparando e che manderemo
come facsimile nei prossimi giorni)
3. riunioni spontanee tutti i giorni dalle 12
alle 13 in cui valutare le novità quotidiane (durante le quali manifestare con
forza – anche ai contribuenti - il nostro dissenso e disagio per il mancato
riconoscimento dei nostri diritti)
4. assemblee cittadine il 29 maggio p.v. in cui
lanciare con forza e collettivamente la protesta generale
5. giornata nazionale sul fisco 11 giugno in
cui il mancato riconoscimento di carriera può, a questo punto, assumere un
ruolo centrale. In caso di mancanza di risultati ci riserviamo di alzare
ulteriormente il livello della lotta.
4.
Il blocco delle mansioni
Vi alleghiamo le mansioni ricavabili dall’ultimo
contratto, come si vede, il problema, nasce proprio da qui. Il contratto,
infatti, non evidenzia con l’estrema chiarezza che sarebbe necessaria, i
compiti di ogni dipendente. Riteniamo comunque che, vista anche la situazione
limite di parecchi uffici e servizi, in cui la professionalità richiesta è
elevatissima e, spesso, il personale impiegato non è inquadrato adeguatamente,
questo elenco possa comunque essere utile nella lotta che stiamo varando. Si
allega anche l’articolo del contratto che regola le MANSIONI SUPERIORI ED
IL LORO RICONOSCIMENTO. Anche in questo caso è chiaro come la sibillina
formulazione lascia spazio solo alla lotta per i diritti e non ad un loro
automatico riconoscimento su base contrattuale.
AREA FUNZIONALE A
(ex 1,2,3 livello)
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che
svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono lavori qualificati
richiedenti capacità specifiche semplici.
Specifiche professionali:
capacità manuali generiche per lo svolgimento di
attività semplici;
limitata complessità dei problemi
da affrontare;
autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti
assegnati.
Contenuti professionali di base :
-
Lavoratore
che è di supporto alle varie attività, provvede al ricevimento dei visitatori,
è addetto alla guida di veicoli.
AREA FUNZIONALE B (ex 4,5,6)
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori
che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e
pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono
funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Tale area prevede tre posizioni economiche
POSIZIONE ECONOMICA B1
Specifiche professionali:
conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei
compiti assegnati;capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria
qualificazione e/o specializzazione.
Contenuti professionali di base :
-
Lavoratore
che, nel proprio ambito professionale, costruisce manufatti, esegue lavorazioni,
provvede alla manutenzione e riparazione di guasti utilizzando apparecchiature
di tipo semplice.
- Lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione
e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di
modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e spedisce la
corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati; collabora alle
attività di sportello.
-
Lavoratore
che sorveglia gli accessi, regolando il flusso del pubblico fornendo le
opportune informazioni, riceve la corrispondenza ed altro materiale, attiva e
controlla gli impianti dei servizi generali e di sicurezza.
-
Lavoratore
che provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti dell’Amministrazione
assicurandosi della loro integrità , aziona, gestisce e verifica gli impianti
di sicurezza; guida veicoli per il trasporto di persone e/o cose.
POSIZIONE ECONOMICA B2
Specifiche professionali : discreta complessità
dei processi e delle problematiche da gestire; autonomia e responsabilità
nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie
definite.
Contenuti professionali di base :
-
Lavoratore
che interviene nelle diverse fasi dei processi di lavorazione, individuando e
correggendo eventuali difetti del prodotto finito, esegue prove di valutazione
sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tipo complesso di
cui verifica l’efficienza.
-
Lavoratore
che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone
computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di
stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature
informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di
archiviazione.
-
Lavoratore
che svolge attività di vigilanza e custodia nei locali assegnati, coordinando
le professionalità di livello inferiore.
POSIZIONE ECONOMICA B3
Specifiche professionali:
capacità di coordinamento di unità operative con
assunzione di responsabilità dei risultati; gestione delle relazioni
dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di base :
-
Lavoratore
che, nell’ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, esegue la
progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature semplici , impianti e
macchinari, cura l’esecuzione ed il coordinamento degli interventi assegnati
nel rispetto delle procedure in atto, effettua controlli, misurazioni e
rilievi ,assicura l’attuazione ed il coordinamento operativo dei piani di
produzione, manutenzione , analisi , rilevazione e studio, interpretando
progetti tecnici da realizzare.
-
Lavoratore
che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse
anche utilizzando strumentazioni informatiche , rilascia copie, estratti e
certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di
istruttoria sulla base di procedure predefinite.
-
Lavoratore
che, nell’ambito della specifica professionalità acquisita e per quanto di
competenza, cura l’esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo
informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi,
realizza i programmi curandone la funzionalità e l’esecuzione
AREA FUNZIONALE C
(ex 7,8,9)
Declaratoria
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi
generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità
di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione,
coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero
lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato
contenuto specialistico.
Tale area prevede tre posizioni economiche:
POSIZIONE ECONOMICA C1
Specifiche professionali: adeguate conoscenze ed esperienze acquisite; organizzazione
di attività ; coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche
interne, di gruppi di lavoro e di studio.
Contenuti professionali di base :
-
Lavoratore
che , nel settore assegnato e nell’ambito della specifica professionalità
posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta , modifica e
sceglie i materiali puù idonei per la propria attività, svolge studi e
ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi
assegnati all’unità che eventualmente dirige o coordina.
-
Lavoratore
che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi
settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell’ambito di
normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
-
Lavoratore
che , secondo la specifica professionalità acquisita e per quanto di specifica
competenza, cura la realizzazione dei programmi, e la relativa revisione,
ottimizzazione e manutenzione, prefigura la struttura hardware necessaria,
propone le eventuali modifiche e gestisce il software di base apportando le
eventuali modifiche, effettua l’analisi tecnica delle procedure, prepara e
trasmette ai programmatori la necessaria documentazione per la stesura dei
programmi, gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati, o uno o più
settori nei quali è ripartito
-
Lavoratore
che , nell’ambito dell’area tecnica assegnata, effettua accertamenti,
verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi, sorveglia
l’esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario, cura la predisposizione
degli atti amministrativi di competenza.
POSIZIONE ECONOMICA C2
Specifiche professionali: approfondite
conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali; direzione,
coordinamento di unità operative; relazioni esterne, relazioni
organizzative interne di tipo complesso.
Caratteristiche professionali di base:
-
Lavoratori
che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui
responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento
dell’attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di
valutazione, di controllo , di programmazione e di revisione o, ancora, che
effettuano studi ed analisi, svolgono attività di ricerca, studio e consulenza.
-
Lavoratori
che, nel campo informatico, curano gli aspetti attuativi e di ottimizzazione dei
processi di IT, definiscono le specifiche tecniche e funzionali relative al
software, al sistema e alla rete, realizzano prodotti di analisi, valutano
prodotti software e soluzioni hardware, controllano gli standard di
funzionamento.
POSIZIONE ECONOMICA C3
Specifiche professionali:
elevate conoscenze, capacità ed esperienze
consolidate; direzione e controllo di unità organiche con assunzione
diretta di responsabilità e risultati;
relazioni esterne.
Caratteristiche professionali di base :
-
Lavoratori
che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni
dirigenziali in assenza del dirigente titolare; dirigono o coordinano attività
di vari settori e strutture di livello non dirigenziale; svolgono attività
ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per l’elevato
livello professionale, collaborano ad attività specialistiche.
-
Lavoratori
che, nel campo informatico, supportano le strutture utenti nell’ideazione di
soluzioni informatiche; coordinano e pianificano le attività di sviluppo dei
sistemi informatici; coordinano e pianificano la gestione delle attività
elaborative, ottimizzando il funzionamento dei sistemi
MANSIONI
SUPERIORI (Art. 24 ccnl 98/01)
1. Il presente articolo completa la
disciplina delle mansioni prevista dall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del D. lgs.
n.29/1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2.
Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal
presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori"
le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa Area in profilo
appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a
quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata
nell’allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche
"super" non sono prese in considerazione a tal fine. Sono,
altresì, considerate "mansioni superiori", per i dipendenti che
rivestono l’ultima posizione economica dell’Area di appartenenza, le
mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell’Area
immediatamente superiore.
3.
Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti
casi :
a)
nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili
fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura del posto vacante,
anche mediante le selezioni interne di cui all’art. 15;
b)
nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la
durata dell’assenza.
4.
Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è
comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure
stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base
di criteri, da definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da
conferire, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all’art.8 comma 1. La
disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra
pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
5.
Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al
trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative
mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale
di anzianità.
6. Per quanto non previsto dal
presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 56 del d.lgs 29/1993.